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pata, pubblicata e posta in circolazione. (Va diretta al ministro rispettivo).
156. Tutte le leggi saranno per ordine del Re e dei rispettivi segretarii del dicastero comunicate a tutti e cadauno i tribunali supremi, agli alcaldi ed altri capi ed autorità superiori che le faranno passare ai subalterni.
Della Deputazione permanente delle Cortes.
157. Le Cortes prima di separarsi nomineranno una deputazione che si chiamerà deputazione permanente delle Cortes, composta di sette individui tratti dal loro seno, tre delle provincie d’Europa e tre d’Oltremare, ed il settimo sarà estratto a sorte fra i deputati d’Europa e d’Oltremare.
158. Nel tempo stesso le Cortes nomineranno due supplenti alla deputazione, uno d’Europa ed uno d’Oltremare.
159. La deputazione permanente sederà nell’intervallo per la rinnovazione delle Cortes.
160. Le facoltà di questa deputazione sono:
1. Vegliare all’osservanza della Costituzione e delle leggi per dar conto alle prossime Cortes delle infrazioni che avrà notate.
2. Convocare le Cortes straordinarie nei casi prescritti dalla Costituzione.
3. Disimpegnare le funzioni indicate negli articoli 111 e 112.
4. Passare avviso ai deputati supplenti onde concorrano in luogo dei deputati ordinari; e se accadesse la morte o impossibilità assoluta dei deputati e supplenti di una provincia, comunicare gli ordini corrispondenti alla medesima affinchè proceda a nuova elezione.