Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/239

 
 
219


2. Non può il Re assentarsi dal Regno senza il consentimento delle Cortes, e se lo facesse s’intenderà avere rinunciato al trono.

3. Non può il Re alienare, cedere e rinunciare od in qualunque maniera trasmettere in altri l’autorità reale, nè alcuna delle sue prerogative.

Se per qualunque causa volesse abdicare il trono in favore del successore immediato, non potrà farlo senza il consentimento delle Cortes.

4. Non può il Re alienare, cedere o permutare provincia, città, villa o luogo, nè parte alcuna del territorio spagnuolo, per piccola che sia.

5. Non può il Re fare alleanza offensiva nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consentimento delle Cortes.

6. Non può del pari obbligarsi per trattato a dare sussidii ad alcune potenze straniere senza il consenso delle Cortes.

7. Non può il Re cedere nè alienare i beni nazionali senza il consenso dalle Cortes.

8. Il re non può imporre da per sè contribuzioni dirette nè indirette, nè levare tributi sotto qualunque nome o per qualunque siasi oggetto, giacchè sempre devono essere decretati dalle Cortes.

9. Non può concedere il Re privilegio esclusivo ad individuo o corporazione alcuna.

10. Non può prendere il Re la proprietà di alcun particolare o corporazione, nè turbarne il possesso, uso e godimento; e se in alcun caso fosse necessario per oggetto di pubblica utilità conosciuta, prendere la proprietà di un particolare, non potrà farsi senza che sia contemporaneamente indennizzato, o se gli dia una buona sostituzione in compenso, a giudizio di probe persone.