Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/222

202
 
 


cune delle qualità richieste, l’assemblea risolverà definitivamente e sul momento quanto le parerà e ciò che sarà risolto, si eseguirà senza ricorso.

86. In seguito si dirigeranno gli elettori di territorio col loro presidente alla Cattedrale o Chiesa maggiore, ove si canterà una messa solenne dello Spirito Santo dal vescovo, o in suo difetto dall’ecclesiastico di maggior dignità, che farà un discorso analogo alle circostanze.

87. Finito quest’atto religioso ritorneranno al luogo da dove partirono, e a porta aperta, occupando gli elettori i loro posti senza alcuna preferenza; dovrà il presidente fare le medesime ricerche ed avvisi che si contengono nell’articolo 49, osservando tutto ciò che in esso è prescritto.

88. Si procederà in seguito dagli elettori che si troveranno presenti alla elezione del deputato o deputati. Essi li eleggeranno di uno in uno, avvicinandosi al posto ove si troverà il presidente, gli assistenti allo scrutinio e segretario, e alla sua presenza dovrà essere scritto in una lista il nome della persona che ognuno elegge; il segretario e gli assistenti allo scrutinio saranno i primi a votare.

89. Finita la votazione, il presidente, segretario ed assistenti allo scrutinio faranno il riconoscimento dei voti, e sarà eletto quello che avrà unito a suo favore almeno la metà dei voti ed uno di più; se nessuno avesse unita la maggiorità assoluta dei voti, li due che avranno avuto il maggior numero entreranno nel secondo scrutinio, e sarà eletto quello che avrà la pluralità di essi; in caso di parità deciderà la sorte, e successa l’elezione di uno sarà pubblicata dal presidente.

90. Dopo l’elezione dei deputati si procederà alla nomina dei supplenti col medesimo metodo e forma, ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza parte di quella