Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
136. Nel giorno fissato per la discussione, dovrà questa abbracciare il progetto nella sua totalità ed in cadanno de’ suoi articoli.
137. Sarà in potere delle Cortes il determinare quando sembri loro che la materia sia stata sufficientemente discussa; ciocchè determinato, si risolverà se vi sia luogo o no a raccorre i voti.
138. Deciso che sia esservi luogo a raccorre i voti, si procederà a far ciò immediatamente, ammettendo o rigettando in tutto o in parte il progetto, o variandolo o modificandolo secondo le osservazioni che saranno state fatte nella sua discussione.
139. La votazione si farà a pluralità assoluta di voti; e per potervi procedere sarà necessaria la presenza di uno almeno più della metà del totale dei deputati che debbono comporre le Cortes.
140. Se le Cortes rigetteranno un progetto di legge, che fu assoggettato al loro esame, o risolveranno che non deve procedersi alla votazione, non potrà essere riproposto nel medesimo anno.
141. Se sarà stato adottato, si estenderà per duplicato in forma di legge e si leggerà alle Cortes; ciò fatto e sottoscritti ambi gli originali dal presidente e da due segretarii, saranno immediatamente presentati al Re da una deputazione.
142. Il Re sanziona le leggi.
143. La sanzione del Re consiste in questa formola segnata di sua mano: Si pubblichi come legge.
144. Nega il Re la sanzione colla seguente formola egualmente segnata di sua mano: ritorni alle Cortes, accompagnando nel tempo stesso una esposizione delle ragioni che indussero a negarla.
145. Avrà il Re trenta giorni di tempo per usare di questa prerogativa: se dentro questo spazio non avrà