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126. Le sessioni delle Cortes saranno pubbliche, e solo nei casi che esigono riserva si potrà far sessione segreta.

127. Nelle discussioni delle Cortes ed in tutto il di più che apparterrà al suo governo e ordine interno si osserverà il regolamento che si forma da esse Cortes generali e straordinarie, senza pregiudizio delle riforme che le successive trovassero più conveniente di fare in esso.

128. I deputati saranno inviolabili per le loro opinioni, e in nessun tempo e caso, nè da nessuna autorità potranno essere riconvenuti per le stesse. Nelle cause criminali che contro loro s’intentassero, non potranno essere giudicati se non dal tribunal delle Cortes nel modo e forma che si prescrivono dal regolamento del governo interno delle medesime. Durante le sessioni delle Cortes non potranno essere impediti civilmente, nè soggetti ad esecuzione per debiti.

129. Durante il tempo della deputazione, contato per quest’effetto dal dì che la nomina consta, nella Corte permanente, non potranno i deputati accettare per sè nè sollecitare per altri alcuno impiego a cui provveda il Re, nè alcun avanzamento a meno che non sia di scala nella rispettiva carriera.

130. Nel medesimo modo non potranno, durante il tempo della loro deputazione e un anno dopo dell’ultimo atto delle loro funzioni, ottenere per sè, nè sollecitare per altre pensioni, nè decorazioni alcune che siano di provenienza del Re.


Della facoltà delle Cortes.


131. Le facoltà delle Cortes sono:

1. Proporre e decretare le leggi, e interpretarle e derogarle in caso necessario.

SANTAROSA.
 
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