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Degli Spagnuoli.


5. I. Sono Spagnuoli tutti gli uomini liberi nati e stabiliti nei dominii delle Spagne come li figli de’ medesimi.

II. Li forestieri che abbiano ottenuto dalle Cortes carta di naturalizzazione.

III. Quelli che senza la stessa provino dieci anni di domicilio acquistato secondo la legge in qualunque parte della monarchia.

IV. Li liberti dacchè acquistano la libertà nelle Spagne.

6. L’amor di patria è una delle principali obbligazioni di tutti gli Spagnuoli, così pure l’essere giusti e benefici.

7. Ogni Spagnuolo è obbligato ad essere fedele alla costituzione, obbedire alle leggi e rispettare le autorità costituite.

8. È pure obbligato ogni Spagnuolo senza distinzione alcuna a contribuire, in proporzione de’ suoi averi, ai pesi dello Stato.

9. È pure obbligato ogni Spagnuolo a difendere la patria con le armi quando vi è chiamato dalla legge.



TITOLO II.

DEL TERRITORIO DELLE SPAGNE,
SUA RELIGIONE E GOVERNO, E DEI CITTADINI SPAGNUOLI




Del territorio delle Spagne.

10. Il territorio spagnuolo comprende nella Penisola con le sue possessioni e isole adiacenti, Aragona, Asturia, la vecchia e nuova Castiglia, Catalogna, Cordova, Estremadura, Galizia, Granata, Jaen, Leone, Molina,