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assegnerà dalle Cortes per i loro alimenti la somma annua corrispondente alla rispettiva loro dignità.
216. Alle infante per il loro matrimonio assegneranno le Cortes la somma che crederanno opportuna in dote, e consegnata questa cesseranno gli alimenti annui.
217. Agli infanti, se si ammoglieranno risiedendo nelle Spagne, si continueranno gli alimenti già loro assegnati; e se si ammogliassero e risiedessero fuori, cesseranno gli alimenti e si accorderà loro per una volta tanto la somma che le Cortes crederanno opportuna.
218. Le Cortes fisseranno gli alimenti annui da prestarsi alla Regina vedova.
219. Il soldo degli individui della reggenza si prenderà dalla dotazione assegnata alla casa del Re.
220. La dotazione della casa del Re, e gli alimenti della sua famiglia di cui si parla negli articoli precedenti, si assegneranno dalle Cortes al principio di ogni regno, e non potranno alterarsi durante il regno stesso.
221. Tutti questi assegni sono a carico del tesoro nazionale, per lo che saranno pagati all’amministratore nominato dal Re, contro il quale anche dovranno intentarsi le azioni attive o passive che per ragione d’interesse possano essere promosse.
Dei Segretari e del Consiglio di Stato.
222. I segretari del dispaccio o ministri saranno sette, cioè:
Il segretario di dispaccio di Stato.
Il segretario di dispaccio per il governo del regno, per la penisola ed isole adiacenti.
Il segretario di dispaccio pel governo del regno d’Oltremare.
Il segretario del dispaccio di grazia e di giustizia.