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352. Nel modo stesso saranno stampati, pubblicati e comunicati i conti resi dai ministri delle spese fatte nei loro rispettivi rami.

353. Il maneggio delle finanze resterà sempre indipendente da qualunque altra autorità, fuori di quella a cui sarà stato affidato.

354. Non vi saranno dogane che nei porti di mare ed alle frontiere; ben inteso che questa disposizione non comincierà ad avere il suo effetto finchè le Cortes non l’abbiano determinato.

355. Il debito pubblico liquido sarà una delle prime cure delle Cortes, e metteranno esse la più grande diligenza a fare che se ne vada verificando la progressiva estinzione, non che il pagamento degli interessi alle loro scadenze, regolando tutto il concernente la direzione di questo ramo importante, tanto rispetto alle imposte straordinarie che si stabilissero, le quali saranno amministrate affatto separatamente dal tesoro generale, come rispetto agli uffizi dei conti e ragioni.



TITOLO VIII.

DELLA FORZA MILITARE NAZIONALE



Delle Truppe di servizio permanente.

356. Vi sarà una forza militare nazionale permanente di terra e di mare per la difesa esterna dello Stato e la conservazione dell’ordine interno.

357. Le Cortes fisseranno annualmente il numero di truppe che saranno necessarie secondo le circostanze, non che il modo di levarle, che sarà il più conveniente.

358. Le Cortes fisseranno del pari annualmente il numero di vascelli della marina militare, che dovranno armarsi o conservarsi armati.