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208. Il principe d’Asturia, gl’infanti e le infante, i loro figli e discendenti che sieno sudditi del Re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui consentimento e delle Cortes, sotto pena di perdita de’ diritti alla corona.

209. Degli atti di nascita, matrimonio e morte di tutti gli individui della famiglia Reale si rimetterà una copia autentica alle Cortes, e mancando queste, alla deputazione permanente, onde la custodisca nel suo archivio.

210. Il principe d’Asturia sarà riconosciuto dalle Cortes, con le formalità che prescriverà il regolamento interno di esse.

211. Questo riconoscimento si farà dalle prime Cortes che si terranno dopo la sua nascita.

212. Il principe d’Asturia, giunto all’età d’anni quattordici, presterà giuramento innanzi alle Cortes, sotto la formola seguente:

«N. (e qui il nome) principe d’Asturia, giuro per Iddio e santi evangeli, che difenderò e conserverò la Religione Cattolica, Apostolica Romana, senza permetterne alcun’altra nel regno; che manterrò la costituzione politica della Monarchia Spagnuola, e che sarò fedele ed obbediente al Re; che Dio m’aiuti.»


Della dotazione della famiglia Reale.


213. Le Cortes assegneranno la dotazione annua della casa del Re in modo corrispondente all’alta dignità della sua persona.

214. Appartengono al Re tutti i palazzi reali di cui hanno goduto i suoi predecessori, e le Cortes assegneranno le terre che crederanno conveniente di riservare ai suoi piaceri.

215. Al principe d’Asturia dal giorno della sua nascita ed agli infanti ed infante all’età di sette anni compiti si

SANTAROSA.
 
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