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315. Gli alcaldi si cambieranno tutti gli anni, i reggitori per metà ogni anno, come pure i procuratori-sindaci se ve ne sian due; se un solo, si cambierà tutti gli anni.

316. Quegli che avrà esercito uno qualunque di questi incarichi, non potrà essere rieletto ad alcuno di essi, sinchè non sieno passati per lo meno due anni, quando però ciò sia compatibile colla quantità della popolazione.

317. Ond’essere alcalde, reggitore o procurator-sindaco, oltre all’essere cittadino nell’esercizio de’ suoi diritti, si esige l’essere maggiore di venticinque anni con cinque per lo meno di domicilio e residenza nel comune. Le leggi determineranno le altre qualità che devono avere questi impiegati.

318. Non potrà essere alcalde, reggitore, nè procurator-sindaco alcun impiegato pubblico di nomina regia in attuale esercizio, ben inteso che non sono compresi in questa eccezione quelli che servono nelle milizie nazionali.

319. Tutti gl’impieghi municipali sopra riferiti andranno per giro, senza che alcuno possa esserne dispensato che con causa legale.

320. Vi sarà un segretario per ogni municipalità, eletto da essa a pluralità assoluta di voti, e pagato coi fondi comunali.

321. Le municipalità saranno incaricate:

1. Della polizia sanitaria e di pubblico comodo.

2. Di prestar mano all’alcalde in tutto ciò che riguardi la sicurezza delle persone e sostanze degli abitanti, e la conservazione dell’ordine pubblico.

3. Dell’amministrazione ed impiego de’ fondi naturali o straordinari del comune, in modo conforme alle leggi e regolamenti, coll’incombenza di nominare il cassiere sotto responsabilità di quelli che lo nominano.