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data o negata la sanzione, appunto perciò si intenderà che l’abbia data, e la darà in effetto.
146. Data o negata la sanzione dal Re, passerà alle Cortes uno dei due originali con la formola rispettiva, affinchè ne sieno informate. Questo originale si conserverà nell’archivio delle Cortes, e il duplicato resterà in potere del Re.
147. Se il Re negasse la sanzione, non si tornerà ad agitare il medesimo soggetto nelle Cortes di quell’anno, ma potrà farsi in quelle dell’anno seguente.
148. Se nelle Cortes del seguente anno fosse di nuovo proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto, presentato che sia al Re, potrà darne la sanzione o negarla per la seconda volta a termini degli articoli 143 e 144, ed in questo ultimo caso non si tratterà del medesimo soggetto in quell’anno.
149. Se di nuovo e per la terza volta, fosse proposto, ammesso ed approvato il medesimo progetto nelle Cortes del seguente anno, per ciò appunto s’intende che il Re vi dà la sua sanzione, e presentandoglielo la darà in effetto per mezzo della formola espressa nell’articolo 143.
150. Se prima che spiri il termine di trenta giorni, entro i quali il Re deve dare o negare la sua sanzione, le Cortes terminassero le loro sessioni, il Re la darà o negherà negli otto primi giorni delle sessioni delle Cortes susseguenti; e se questo termine passasse senza che l’avesse data, per ciò stesso s’intenderà data, e la darà in effetto nella forma prescritta: se poi il Re avesse negata la sanzione, queste Cortes potranno trattare di quello stesso progetto.
151. Se anche dopo negata dal Re la sanzione ad un progetto di legge, passino alcuno od alcuni anni senza che si proponga lo stesso progetto e si torni poi a su-