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TITOLO IV.

DEL RE



Della inviolabilità del Re e della sua autorità.

168. La persona del Re è sacra ed inviolabile e non soggetta ad alcuna responsabilità.

169. Il Re avrà il titolo di Maestà Cattolica.

170. L’autorità di far eseguire le leggi risiede esclusivamente nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell’ordine pubblico per l’interno ed alla sicurezza dello Stato per l’estero, conforme alla Costituzione ed alle leggi.

171. Oltre alla prerogativa che compete al Re, di sanzionare le leggi e promulgarle, gli competono anche come principali le facoltà seguenti:

1. Spedire i decreti, regolamenti ed istruzioni che crede necessarii alla esecuzione delle leggi.

2. Provvedere affinchè in tutto il Regno si amministri pronta e completa giustizia.

3. Dichiarare la guerra, e fare e ratificare la pace, dandone poi conto documentale alle Cortes.

4. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali sopra proposizione del consiglio di Stato.

5. Provvedere a tutti gli impieghi civili e criminali.

6. Nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità e beneficii ecclesiastici di patronato regio, sopra proposizione del consiglio di Stato.

7. Concedere onori e distinzioni di ogni classe a norma delle leggi.

8. Comandare gli eserciti e le armate, e nominare i generali.