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190. La reggenza provvisoria sarà presieduta dalla Regina madre, se vi sarà, ed in sua mancanza, dall’individuo della deputazione permanente delle Cortes, primo ad essa nominato.

191. La reggenza provvisoria non sbrigherà altri affari che quelli che non ammettono dilazione, e non rimoverà o nominerà ad impiego se non che interinalmente.

192. Riunite che sieno le Cortes straordinarie, esse nomineranno una reggenza composta di tre o cinque persone.

193. Onde poter essere individuo della reggenza si richiede di essere cittadino in esercizio dei suoi diritti; restando esclusi gli stranieri ancorchè abbiano carta di cittadinanza.

194. La reggenza sarà presieduta da quello fra suoi individui che sarà designato dalle Cortes; toccando a queste stabilire in caso necessario, se debba esservi torno nella presidenza, ed in quai termini.

195. La reggenza eserciterà l’autorità del Re, nei termini che le Cortes stimeranno bene.

196. L’una e l’altra reggenza presteranno giuramento secondo la formola prescritta nell’articolo 173, aggiungendo la clausola di fedeltà al Re; e la reggenza permanente aggiungerà inoltre che osserverà le condizioni che le avessero imposte le Cortes per l’esercizio della sua autorità, e che quando giunga il Re ad esser maggiore o cessi d’esser impossibilitato, lo reintegrerà nel governo del regno, sotto pena, dilazionando un solo momento, di esserne tenuti e puniti gl’individui come traditori.

197. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del Re.

198. Sarà tutore del Re minorenne la persona che il Re defunto avesse nominata nel suo testamento. Se non