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non distante dalla capitale più di dodici leghe, e che convengano della traslazione le due terze parti dei deputati che saranno presenti.

106. Le sessioni delle Cortes in ogni anno dureranno tre mesi consecutivi, principiando il primo marzo.

107. Le Cortes potranno prorogare le loro sessioni al più per un altro mese, nei soli due casi.

1° A richiesta del Re.

2° Se le Cortes lo credessero necessario per una risoluzione delle due terze parti dei deputati.

108. I deputati si rinnoveranno nella loro totalità ogni due anni.

109. Se la guerra o l’occupazione di qualche parte del territorio della monarchia dall’inimico impedissero che si potessero presentare a tempo tutti od alcuni dei deputati di una o più provincie, saranno suppliti quelli che mancassero dai deputati antecedenti delle rispettive provincie, cavandoli a sorte fino a completare il numero che loro corrisponda.

110. I deputati non potranno essere rieletti se non mediante altra deputazione.

111. Arrivando i deputati alla capitale si presenteranno alla deputazione permanente delle Cortes facendo scrivere i loro nomi, e quello della provincia che gli ha eletti in un registro nella segreteria delle medesime Cortes.

112. Nell’anno della rinnovazione dei deputati si farà il 15 di febbraio a porte aperte la prima unione preparatoria, facendo da presidente quello che lo sarà della deputazione permanente e da segretari e assistenti ai scrutini, quelli che saranno nominati dalla medesima deputazione, tra quelli restanti individui che la compongono.

113. In questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i loro poteri, e nomineranno a pluralità di voti due commissioni, una di cinque individui perchè esa-