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ministri e gl’impiegati della casa reale; l’art. 157 il quale provvede a che la Camera, separandosi, instituisca una Deputazione permanente, incaricata di vegliare all’adempimento della Costituzione; l’art. 172 che proibisce al re di sciogliere o sospendere la Camera, incagliarne le discussioni ed impedirne le riunioni alle epoche determinate dalla Costituzione. Di questi ed altri pregi della Costituzione Spagnuola giudichi il Lettore, cui siam persuasi aver fatto cosa gradita, inserendo questa a confronto di quella di Sicilia.


COSTITUZIONE DI SPAGNA

(Promulgata in Cadice il 19 marzo 1812.)



TITOLO I.

DELLA NAZIONE SPAGNUOLA E DEGLI SPAGNUOLI



Della nazione spagnuola.

Art. 1. La nazione spagnuola è la riunione di tutti gli Spagnuoli d’ambi gli emisferi.

2. La nazione spagnuola è libera, indipendente, nè è nè può essere patrimonio d’alcuna famiglia o persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le leggi fondamentali.

4. La nazione è obbligata a conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile, le proprietà e gli altri diritti legittimi di tutti gl’individui che la compongono.