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80. Nelle provincie d’Oltremare si terranno nella seconda domenica del mese di marzo dell’anno medesimo, in cui si uniranno le assemblee di territorio.
81. Saranno presiedute queste assemblee dal capo politico della capitale della provincia a cui si presenteranno gli eletti di territorio col documento della loro elezione perchè i loro nomi si registrino nel libro in cui si devono estendere gli atti dell’assemblea.
82. Nel giorno destinato si uniranno gli elettori di territorio nelle case comunali, o nel luogo più a proposito per un atto tanto solenne a porta aperta, e si comincieranno a nominare a pluralità di voti col presidente un segretario e due assistenti allo scrutinio fra i medesimi elettori.
83. Se ad una provincia non spettasse più che un deputato, concorreranno per lo meno cinque Elettori per la nomina, distribuendo questo numero fra i territorii in cui fosse divisa la provincia, o destinato i territorii a questo solo effetto.
84. Si leggeranno li quattro capitoli di questa Costituzione che trattano delle elezioni. Dopo si leggeranno i certificati degli atti delle elezioni fatte nei capi luoghi de’ territorii, rimessi dai presidenti rispettivi, e similmente presenteranno gli elettori li certificati della loro nomina per essere esaminati dal segretario ed assistenti allo scrutinio, che dovranno il giorno seguente informare se siano o no in regola. Li certificati del segretario e dell’assistente allo scrutinio, saranno esaminati da una commissione di tre individui dell’assemblea, che si nomineranno all’effetto, perchè informino sopra gli stessi nel giorno seguente.
85. Uniti gli elettori di territorio si leggeranno le informazioni sopra li certificati; e se vi fosse ragione da opporre ad alcuno degli stessi elettori per difetto di al-