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236. Il consiglio di Stato è l’unico Consiglio del Re quale ne sentirà i pareri ne’ gravi casi governativi, e principalmente per dare o negare la sanzione alle leggi, dichiarare la guerra, e concludere trattati.

237. Apparterrà ad esso consiglio fare al Re la proposta interna per la nomina a tutti i benefizi ecclesiastici ed a tutte le giudicature.

238. Il Re formerà un regolamento per la direzione del consiglio stesso e sarà presentato alle Cortes per l’approvazione.

239. I consiglieri di Stato non potranno essere rimossi senza causa provata innanzi al tribunale supremo di giustizia.

240. Le Cortes fisseranno il trattamento dei consiglieri di Stato.

241. I consiglieri di Stato al prendere possesso del loro posto daranno giuramento in mano del Re di mantenere la costituzione, d’essere fedeli al Re e di consigliarlo in modo conducente al bene della nazione, senza mire particolari o interesse privato.



TITOLO V.

DEI TRIBUNALI E DELLA AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA
CIVILE E CRIMINALE


242. La facoltà di applicare le leggi nelle cause civili e criminali appartiene esclusivamante ai tribunali.

243. Nè le Cortes nè il Re potranno in alcun caso esercitare le funzioni giudiziarie, avvocare le cause pendenti, nè comandare che siano riassunti i giudizi terminati.

244. Le leggi fisseranno l’ordine e la formalità della procedura, che saranno uniformi in tutti i tribunali, nè le Cortes o il Re potranno dispensarne.