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4. Del riparto e dell’incasso delle contribuzioni, non che di rimettere al rispettivo tesoriere.

5. Della sorveglianza di tutte le scuole di primi rudimenti e degli altri stabilimenti di educazione che sono mantenute a spese del comune.

6. Della sorveglianza degli ospitali, ospizii, case di esposti ed altri stabilimenti di pubblica beneficenza, colle regole per essi prescritte.

7. Della sorveglianza alla costruzione e ristauro delle strade, argini, ponti e barriere, de’ boschi e delle piantagioni del comune e di tutte le opere pubbliche di necessità, utilità ed ornato.

8. Di formare i regolamenti municipali del comune, e presentargli alle Cortes per la loro approvazione col mezzo della deputazione provinciale che le accompagnerà colla sua informazione.

9. Di promovere l’agricoltura, l’industria ed il commercio secondo la località e le circostanze del comune, non che quanto possa essergli utile e proficuo.

322. Se occorressero lavori od altri oggetti di pubblica utilità, e per non essere bastanti i fondi naturali ne facesse uopo di straordinarj, non potranno questi essere imposti senza aver prima ottenuta col mezzo della deputazione provinciale l’approvazione delle Cortes. Nel caso d’urgenza del lavoro od oggetto a cui vengono destinati, potranno le municipalità metterli interinalmente in opera, sempre però col consenso della stessa deputazione, sinchè pende la risoluzione delle Cortes. Questi fondi straordinarj si amministrano in tutto e per tutto come i fondi ordinarj.

323. Le municipalità disimpegneranno tutte queste funzioni sotto l’inspezione della deputazione provinciale, alla quale renderanno conto documentato, tutti gli anni, de’ fondi pubblici che avranno incassati ed impiegati.

SANTAROSA.
 
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