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l’alcalde primo nominato, e questi nelle mani del capo supremo della provincia, di mantenere la Costituzione politica della Monarchia Spagnuola, osservare le leggi, essere fedeli al Re, ed adempiere religiosamente alle obbligazioni della loro carica.



TITOLO VII.

DELLE CONTRIBUZIONI

338. Le Cortes stabiliranno e confermeranno annualmente le contribuzioni dirette o indirette, generali, provinciali o municipali, susssistendo le antiche finchè ne sia pubblicata la derogazione o l’imposizione delle nuove.

339. Le contribuzioni si ripartiranno fra tutti gli Spagnuoli proporzionatamente ai loro averi, senza eccezione e privilegio di sorte.

340. Le contribuzioni saranno proporzionate alle spese decretate dalle Cortes per il bisogno pubblico in tutti i rami.

341. Affinchè le Cortes possano fissare le spese in tutti i rami del pubblico servigio, e le contribuzioni per coprirle, il segretario del dispaccio delle finanze presenterà loro tosto che sieno riunite, il prospetto generale di quelle che si credono indispensabili, raccogliendo da cadauno degli altri segretari del dispaccio ciò che riguarda il loro ramo rispettivo.

342. Lo stesso segretario del dispaccio delle finanze presenterà col prospetto delle spese il piano delle contribuzioni che devono imporsi per supplirvi.

343. Se qualche contribuzione sembrasse al Re grave o pregiudicievole, lo farà sapere alle Cortes col mezzo del segretario del dispaccio delle finanze, indicando al