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Della successione della Corona.
174. Il Regno della Spagna è indivisibile; e l’avvenimento al trono è regolato per ordine di primogenitura fra i discendenti legittimi maschi e femmine delle linee, che si esprimeranno.
175. Non possono essere Re delle Spagne se non quelli che sono figli legittimi, da costante e legittimo matrimonio.
176. Nel medesimo grado e linee li maschi dovranno essere preferiti alle femmine, e sempre il maggiore al minore, però le femmine di maggior linea o di maggior grado nella medesima linea, dovranno essere preferite ai maschi di linea o grado posteriore.
177. Il figlio o figlia del primogenito del Re, nel caso che morisse suo padre senza essere entrato nella successione del regno, dovrà preferirsi agli zii e succedere immediatamente all’avolo per diritto di rappresentazione.
178. Finchè non si estingua la linea in cui è stata radicata la successione, non entra la immediata.
179. Il Re delle Spagne è il sig. D. Ferdinando VII di Borbone che attualmente regna.
180. In mancanza del sig. D. Ferdinando VII di Borbone, succederanno i suoi discendenti legittimi, tanto maschi come femmine, in mancanza di quelli succederanno i suoi fratelli e zii, li fratelli di suo padre siano maschi come femmine, e li discendenti legittimi di questi per l’ordine che si è prescritto osservando in tutto il diritto di rappresentazione, e la preferenza delle linee anteriori alle posteriori.
181. Le Cortes dovranno escludere dalla successione quella persona o persone che siano incapaci per governare o abbiano fatto cosa per cui meritino perdere la corona.