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381. Fatta questa dichiarazione sarà pubblicata e comunicata a tutte le provincie; e secondo il tempo in cui sarà stata fatta, determineranno le Cortes se la deputazione prossimamente immediata o la susseguente a questa, debba esser quella che abbia da ottenere i poteri speciali.

382. Saranno questi conceduti dalle Giunte elettorali di provincia, aggiungendo ai poteri ordinari la clausola seguente: — «Sono pure accordati poteri speciali per fare nella Costituzione la riforma di cui tratta il decreto delle Cortes, ed il cui tenore è il seguente: (e qui il decreto elettorale) il tutto conforme al prescritto dalla stessa Costituzione, obbligandosi a riconoscere e ritenere per costituzionale ciò che in virtù di esso avranno determinato.»

383. La riforma proposta sarà di bel nuovo discussa, e se sarà stata approvata da’ due terzi de’ deputati, passerà ad essere legge costituzionale, e come tale sarà promulgata fra le Cortes.

384. Una deputazione presenterà il decreto di riforma al Re, perchè la faccia pubblicare e diramare a tutte le autorità e paesi della Monarchia.

Cadice, 18 marzo 1812.




Documento B, pag. 64.

«Le inquietudini che si sono sparse hanno fatto prendere le armi ad alcuni corpi delle nostre truppe. Noi crediamo che basti far conoscere il vero, acciò tutto rientri nell’ordine. La tranquillità non è punto turbata nella nostra capitale, dove noi siamo con la nostra famiglia e col nostro dilettissimo cugino, il principe di