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scitare nel tempo della stessa Deputazione che lo adottò per la prima volta o in quella delle due Deputazioni che immediatamente lo susseguono, si considererà sempre come lo stesso progetto, per gli effetti alla sanzione del Re, di cui trattano i tre articoli precedenti; ma se nel corso delle tre Deputazioni suddette non tornasse a proporsi, quantunque in appresso fosse riprodotto negli identici termini, si considererà come progetto nuovo per gli effetti indicati.

152. Se la seconda o terza volta che si propone il progetto, dentro il termine prefisso dall’articolo precedente, fosse rigettato dalle Cortes, in qualunque tempo fosse riprodotto di poi, sarà sempre tenuto per progetto nuovo.

153. Si deroga alle leggi colle medesime formalità e per la stessa trafila con cui si stabiliscono.


Delle promulgazioni delle leggi.


154. Pubblicata la legge nelle Cortes, si farà di ciò avvisato il Re; affinchè si proceda tosto alla sua promulgazione solenne.

155. Il Re nel promulgare le leggi userà della formola seguente: N. (il nome del Re) per la grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti fa sapere: che le Cortes hanno decretato, e Noi abbiamo sanzionato ciò che segue: (e qui il testo letterale della legge). Per tanto comandiamo a tutti i tribunali di giustizia, capi, governatori ed altre autorità sì civili che militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, di osservare e fare osservare, compire ed eseguire la presente legge in tutte le sue parti. Sappiatelo per il suo adempimento; e fate in modo che sia stam-