Documenti visconteo-sforzeschi per la storia di Milano II

Emilio Motta

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DOCUMENTI

VISCONTEO-SFORZESCHI

PER LA STORIA DELLA ZECCA DI MILANO




PARTE SECONDA.

PERIODO SFORZESCO

(Continuazione).

II. — GALEAZZO MARIA SFORZA.


230. – 1466-1476. — Serie delle monete coniate da Galeazzo Maria e Bianca Maria Sforza (1466-68) e da Galeazzo Maria Sforza [Gnecchi, loc. cit., p. 73-82 e in Riv. numism., II, 1893, p. 160 segg. Cfr. anche Giulini, VI, 583, parte inedita].

231. — 1466, marzo 31, Milano. — Decreto per il quale è vietato spendere o ricevere i quindicini forestieri da laquila già altra volta stati banditi [Reg. Panig., F. 61 t.].

232. – 1466, aprile 22, Milano. — Si risponde alle preghiere del comune di Pavia per il riaprimento della zecca locale dichiarando che questa sarà riattivata alle prossime calende di gennaio per la fabbrica delle monete nelle forme, nei modi e colle condizioni prima in corso o da stabilirsi [Brambilla, Monete di Pavia, p. 493 e 471].

233. — 1466, dicembre 3, Milano. – Decreto sulle monete, cioè del valore di certe monete d’oro e d’argento, e delle monete bandite [Reg. Panig., 1, 68 t. — Bellati, Mss.].

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Scuti de franza che caleno fin a grani dui per libre iij sol. xv per caduno
Scuti de savoglia che caleno fin a grani dui per libre iij sol. xj per caduno
Fiorini da Reno che caleno fin a grani trey per libre iij sol. iij per caduno
Grossi mantuani da sol. dece per lib. o sol. viij den. viiij
Grossi novi de monferato per lib. o sol. j den. x luno
Parpayole per lib. o sol. ij den. j luna
Novini de savoglia e de losana novi per lib. o sol. o d. viij.
„Nessuno presuma spendere o ricevere «moneta alcuna de valuta de dinari sexi nè da sexi in zoxo se non è fabricata nela zecha ducale.» Ancora non spendansi «gateschi per precio alcuno.
„Anchora che fiorini de reno qualli calleno oltra tri grani habiano tara soldo uno per grano fin a grani sexi et oltra grani sexi non se debiano spendere nò recevere per precio alcuno.
„Anchora che ducati ducali de la testa li quali siano meno de pcxo cha de puncto non se debiano spendere nè recevere per precio alcuno.
„Anchora che ducati venetiani et fiorini larghi et de camera li qualli calleno oltra el justo pexo fin a grani dui habiano tara sol. uno et dinari sexi imp. per grano, et oltra dicti dui grani non se debiano spendere nò recevere per precio alcuno.
„Anchora che scuti de franza e de savoglia qualli caleno oltra a grani dui habiano tara soldi uno per grano fin a grani quatro et oltre a grani quatro non se debiano spendere.
„Replicando anchora per questa presente crida el bando di quindixini forestieri


234. — 1466-1467. — Quinternetto di spese diverse fatte nel 1466 e nel 1467 a Cassano per assaggi e fonderia d’oro e di monete [Classe: Zecca].

Interessante spesato in cui figurano i nomi di Gabriele da Pirovano, di Giovanetto e Bartolomeo da Givate, di Gabriele e Francesco della Croce e di altri. Riferiamo quel brano che più davvicino tocca la vera numismatica:
„Spectabile d. Antonio de Anguissole da Placentia ducale camerer dò dare per spexe diverse facte in fabrioare floreni da reno corno appare per lo presente quaterno in j.° capitulo in summa — L. 79 sol. 6 den. 5

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„Item per spexa del vivere facta a Cassano corno boche 5 da di 12 de Januaro in fine adi primo de martio corno appare in el presente quaterne — L. 45 sol. 11 den. 1
„Item per spexa diversa de opera facta a Cassano conio appare per il presente quaterno facta in fine adi 17 de Jannuaro — L. 77 sol. 2 den. 1
„Item per spexa del acimentare oro in floreni da reno per fare ducati corno appare per lo presente quaterno — L. 733 sol. 15 den. 2
„Item per spexe de afinare li acimenti in cavare loro e argento conio appare per lo presente quaterno — L. 86 s. 18 d. 6
„Item numerato a luy in ducati 2339 che pexeno m.a 35. 3. 12. 8 doro fino a sol. 82 per ducato — L. 9589 sol. o den. 8
„Item per oro facto bono per li magistri dela zecha in li quali son pagati dela soa manifatura resta — L. 32 s. 11 d. 2
„Item per m. a j onze 4. 8 doro quale non se posse afinare venduto a d. Johanne pedro de Castilliono a L. 20 a fin ni." r. 2. 6. 16 detrato lo assagio — L. 342 sol. 5 den. o


235. — 1467, marzo 4, Milano. — Relazione di Giovanni Giappano al duca Galeazzo Maria Sforza circa i ducati da coniarsi colla sua testa [Muoni, La zecca di Milano, p. 18].

„Ill.mo Signore. Io me credeva che V.ra Ill.ma Signoria l’altro dì, quando mandai li Magistro Zanetto1 et lo Magistro chi fa li ferri da fare li ducati con la testa de V. Ex.a anche gli avesse dato in nota le lettere che se hanno a mettere intorno a elicti ducati si da l’uno canto corno da l’altro, perchè al Magistro di ferri riaveva dicto se ne chiarisse. Ma adesso, volendo intendere se li ferri sonno forniti per poterne mandare uno stampato a V. S. per vedere se gli piace, per potere poi intrare in pratica de fare fabrichare qualche summa de ducato anzi il dì de la festa vostra2 me dice dicto Magistro, non gli resta ad fare altro che dette lettere, le quali farà prestissimo et a tempo, se a tempo gli s nino mandate: et che quando fo [p. 106 modifica]li lo ricordò et gli fu dicto che se gli mandariano: sicchè, volendo V. S. che dicti ferri siano forniti a tempo che si possa havere de dicti ducati a la festa, è necessario che la manda senza dimora in scripto le parolle che la delibera che se metta suso li dicti ducati de la testa da per sè e dal canto del cimiero da per se, avisandola che non se gli pò mettere più che lettere xx per ogni lato, cioè xx da l’uno lato e xx da l’altro tra abreviate et non abreviate. Et volendo V. S. intendere il consueto che se mette da l’uno canto et da l’altro per poi potere meglio ordinare allo appetito suo pò fare vedere uno ducato dal testono et poi mutare o diminuire et crescere et abreviare corno gli parirà, pur che non se exceda lo numero de le lettere. Per lo annuale habiamo dato tale ordine ad tutte le citadi di qua da l’alpe et così a Janua et Savona che per littore havemo da ogni loco se faranno degnamente et se ne ha vera grande honore».


236. — 1467, luglio 17, Milano. — Decreto che vieta l’esportazione dell’oro e dell’argento e ne ordina la consegna alla zecca entro 3 giorni, nonchè altri ordini per la tariffa monetaria [Reg. Panig. F. 83 t. — Bellati, Mss. citati].

„Quod nullus ligator audeat et presumat ligare in aliquibus ballis et fardellis, aliquam quantitatem auri et argenti in petijs, grana, virgis, bolzonalis, monetis bolzonatis vel alia quacumque forma sub pena florenum quinque prò qualibet marcha auri et argenti.» E coll’osservanza della tariffa seguente:
Florenus nominatus de camera boni et justi ponderis lib. iiij
Florenus nominatus largus boni et justi ponderis lib. iiij s. j
Ducatus ducalis de la testa et venetus boni et justi ponderis lib. iiij sol. ij
Alfonsinus lib. vj sol. j den. vj
Scuti Francie de granis iij lib. iij sol. xv
Scuti Sabaudie de granis iij lib. iij sol. xij
Floreni Reni de granis iij lib. iij sol. iij

E le monete d’argento:

Grossonus uovas Mantue cum tabernaculo pro s. viiij imp.
Grossonus Mantue veterus prò sol. iiij den. viij
Quintini ducalcs pro den. v imper.»

Bandita la moneta a que appellatur quarenteni, quarti novi Sabaudie et Loxane et omnes monete de denarijs sex et abinde infra non fabricate in ducali zecha.»

Siano notificate le contravvenzioni, e che i „battifolie nec [p. 107 modifica]aliqua alia persona utsupra audeant ncc presumant eniere argentimi pluri pretio lib. iij sol. o imper. pro qualibet onzia argenti fini, sub pena perdendi dictum argentum et ulterius sub pena florenorum v pro qualibet marcila. Similiter ille qui vendiderit incurrat penam ducatorum quatuor pro qualibet marcha.»


237. — 1467, settembre 9, Milano. - Decreto sulle monete e sul corso dell’oro, sull’abolizione delle monete venete d’argento, sui tosatori delle monete, e perchè non si comperi nè si venda l’oro ad un prezzo maggiore del determinato [Reg. Panig., Y. 88. – Bellati, Mss.].

„El fiorino de camera bono de pexo per libre quatro imp.
„El fiorino largo bono per lib. iiij sol. j
„El ducato de la testa ducale et venetiano bono lib. iiij s. ij
Fiorino de Reno de grani iij lib. iij sol. iij
Scuti de Francia de grani iij ad lib. iij sol. xv
Scuti de Savoya de grani iij ad lib. iij sol. xij et
Alfonsino bono ad lib. vj sol. xiij imper.
„Et havendo novamente facto fare assagio cum diligentia de le monete venetiane dargento che appareno et se spendano et trovandole manchare de la debita valuta sua el quinto et più secondo el corso bora hano, perchè se spende el grosseto per xxxij dinari, et non valle più de xxv et un quarto, et cossi el grossono et laltre monete sue dargento ala rata se trovano manchare de quello se spendano .... per la presente crida fano publicare et bannire tute quante le monete venetiane dargento.»
Divieto inoltre di trabucare alcune monete ne u di comprare ne vendere ne permutare ne sotto alchuno altro quesito collore et vocabulo dare e togliere ne alienare oro per più precio dia li anotati» per le gride.
Nè si spendano o ricevano» li carlini de Bollogna cioè quelli dal lione per più pretio de soldi vj et dinari tri imper. per uno.»
Banditi altresì i «quarantani moneta todescha de quindecini.»


238. – 1467, settembre 12, Milano. — Il milite e cons. ducale Pietro da Trivulzio e Francesco da Castel S. Pietro, maestro delle entrate straordinarie, vengono scelti a commissari generali per far eseguire ed osservare tutte le gride e procedere contro le falsificazioni di monete [Reg. ducale, [p. 108 modifica]n. 107, fol. 334 t. — Vedi anche il documento in data 20 settembre 1469].

239. — 1467, ottobre 22, Milano. — Decreto per l’esportazione delle monete bandite [Reg. Panig., F. 101 t. — Bellati, Mss.].

„Molti trovati delinquere contra li ordini et cride questi dì passati facte per evachuare el dominio de sua Signoria de monete da quelle reprobe et banite per le qualle se daseva termine xv giorni ad exportarlle o mandarlle fuora del dicto dominio suo.» Si scusano «assay dicendo esser ignorante de diete cride et non haverle ben intese le qualle excusatione dato che siano frivole et non degne da fir (essere) admesse, nientemancho» volendo usar il Duca indulgenza, si prorogano dette gride fino alle Calende di novembre.

240. — 1468, gennaio 9, Pavia. — Ordinanza sulla riduzione delle monete [Reg. Panig., F. 105 e 106. — Bellati, Mss.].

241. — 1468, aprile 29, Milano. — Decreto sul deprezzamento di alcune monete, sul prezzo dell’oro, e sulle frodi nelle monete [Reg. Panig., F. in. — Bellati, Mss.].

„El fiorino de camera bono de pexo per libre iiij imperiali
„El fiorino largo bono per lib. iiij sol. j
„El ducato dela testa ducale et venitiano bono ad lib. iiij sol. ij
Fiorino de Reno de grani iij lib. iij sol. iij
Scuti de Francia de grani iij ad lib. iij sol. xv
Scuti de Savoglia de grani iij ad lib. iij sol. xij
„Et alfonsino bono ad lib. sexi et sol. uno et mezo imper.
„Et havendo novamente facto fare assagio cum dilligentia de le monete venetiane dargento che apareno et se spendano et trovandolle manchare de la debita valuta sua, el quinto et più, secundo el corso chora hanno, perchè se spende el grossetto per trentadoi denari et non vale più de vinticinque et uno quarto et così el grossono et laltre monete sue dargento ala ratta se trovano manchare de quello se spendano» ordine di bando.

242. — 1468, maggio 4, Oleggio. — Giuliano da Seregno podestà di Oleggio, al duca di Milano avvisandolo di due [p. 109 modifica]mercadanti che comperarono su quella piazza del bestiame con " una quantità de quindexini novi al stampo de Milano falsi et cativi et ne cambiareno pareghi in ducati. „ Passarono il Ticino prima d’esser rincorsi, nò s’ha di loro traccia. Trattasi di Stefano detto il Beretta e di Antonio suo figlio, abitanti in Biana, ducato di Milano, e " tal moneta era havuta da uno da Borsano „ [Classe: Zecca].

243. — 1468, maggio 30, Milano. — Grida proibitiva delle monete false, e tosate, e segnatamente dello stampo dei quindecini e dei trentini [Classe: Gride].

Proibito «exprendere ne recevere alcune monete false, ni tose di stampo alcuno et maxime monete faete al stampo nostro appellate trentini et quindesini

244. — 1468, novembre 8, Milano. Grida perchè siano osservate le ordinanze pubblicate sulle monete [Reg. Panig., F. 117 t. — Bellati, Mss.|.

245. — 1468, novembre 11, Milano. — Lettera dei Commissari ducali sopra le monete al vicario e XII di provvisione relativa alla moneta dei grossi da soldi 4, ossia ai nuovi grossi [Reg. Panig., F. 124. - Bellati, Mss.|.

„Ill.mus princeps noster fabricari fecit de recenti monetam quandam argentam ad stampum dominationis sue, valoris quidem soldorum quatuor imperialium pro quolibet grossone, cujus forma sic est: ab uno enim Libere sedet Sanctus Ambrosius patronus noster bachulum pastoralem sinistra et flagellum manu destra tenens, inductus vero pianetam super camisam, veluti sacerdos ad missam dicendam paratus. Ab altero autem latere diva sculpta est effigies prelibati Ill.mi principis nostri, a pectore supra, cum thorace et lorica cumque litteris Gz. post, ad occiput, et M ante, sub mento ejus. Itaque ne aliqua in illis expendendis recipiendisque coruptella in detrimentum subditorum suorum fieri veniat, vult dominatio sua, de’ cujus mandato vobis scribimus, quod statim in locis pubbicis et consuetis hujus inclyte Civitatis proclamari faciatis, quod ejusmodi moneta expendi et recipique non possit pluri pretio quarci soldis quattuor imperialium.„

[p. 110 modifica]246. — 1468, dicembre 16, Milano. — Grida relativa alle monete, cioè ai grossi mantovani da abolirsi [Reg. Panig., F. 119. — Bellati, Mss.].

„Essendo facto de novo assagio de li grossi da Mantova li quali altre volte assagiati fuorono missi ad soldi quatro et dinari octo imp. per caduno dessi grossi et trovandoli anchora inanellare diversamente da la bontà soa et talmente essere diminuiti et adulterini che ad spenderli et recevere grande detrimento ne segue ala camera del nostro Ill.mo et Ex.mo Signore duca de Milano, et ali subditi suoi, el quale manchamento de moneta etiam chiaramente se pò considerare et cognoscere per el bando dato de presente ad essa moneta in la città propria de Mantova dove debbe essere fabricata» si bandiscono tali grossi.

247. — 1468. — Lista di spese per fabbricazione di ducati ed altre monete sforzesche coniate negli anni 1467 e 1468 [Classe: Statistica, sezione storica, cartella a, b].

„El nostro Ill.o Sig.re de [deve] dare per le stampe del ducato fati ne lano de 1467 con la testa del prefato 111.° S. re e lo cimerò dala bissa, in summa — ducati xx
„Item per le stampe deli Galiazischi fati ne lano de 1468 con la testa del prefato Ill.o S.re e lo cimero da lo lione con le segie, in summa — ducati xxv
„Item per le stampe da duy grossi fati nel ano de 1468 con la dita testa e lo santo Ambroxio in summa — due. vj. j.
„ Item per zerti stampe fati de lano de 1467, fate in tre manere, in summa — ducati xxx = Summa due. lxxxj. j.»

248. — 1469, gennaio 25, Milano. — Antonio Anguissola, nobile piacentino, vien creato tesoriere generale del ducato [Reg. duc., n. 45, fol. 17, tj.

L’Anguissola ricordato dal Corio (Storia di Milano, ediz. De Magri, III, 254) ottenne la cittadinanza milanese agli 8 giugno 1471. La sua lapide sepolcrale è riferita dal Forcella (Iscrizioni, 111, 98) ma non ha data d’anno. Sappiamo però che al di lui posto venne eletto ai 19 marzo 1474 Antonio da Landriano (Calvi, Famiglie notabili milanesi: Landriani).

249. — 1469, gennaio 25, Vigevano. — Lettera di Galeazzo Maria Sforza al tesoriere generale Antonio [p. 111 modifica]d’Anguissola: " habiamo receputi li vinticinque ducati quali ne hai mandati, cioè de quella moneta colla nostra testa che vale ducati dui luna ma perchè la nostra Ill.ma Consorte nelli ha tolti vogliamo che ne mandi vinticinque altri de quella medesima s irte. Volemo insuper et ti commettiamo che de quella medesima stampa ne tacci fare dece miglia, havendo advertentia chel cimerò voltando da lo inverso la moneta sia a la diritura della nostra testa, siche essendo la moneta volta corno dicemo, sia equalmente ad unguem, conrespondente el cimerò ala dieta nostra testa „ [Classe: Zecca].

250. — 1469. febbraio 7, Vigevano. -- "Ut monete in zecha huius inclite urbis nostre mediolani fabricande juxta ordines superinole appositos componi, cudi et perfici veniant, constituendum atque deputandum duximus officialem qui hujusmodi rei curam quam diligentissime habeat „. Elezione di Daniele da Olgiate, cittadino milanese, in luogo e scontro di Antonio da Caravaggio, revocato, da oggi innanzi, per un anno ed a beneplacito ducale in seguito [Classe: Zecca].

251. 1469, febbraio 11, Milano. I commissari generali sopra le monete, inteso l’ordine ducale di " fare coniare de li stampi così del ducalo comò de le monete sotto el nome de V. Ill. Sig.ria „, avvisano d’aver " veduto et reveduto tutti li stampi facti de la zecha de questa inclyta città „ e d’aver trovato " che non gli bisogna fare altro, perchè sono acconciati secundo vuole et commanda vostra Ill.ma Sig.ria „ [Muoni, La zecca di Milano, p. 20].

252. — 1469, febbraio 20, Milano. — Decreto relativo alle monete ossia conferma degli altri precedenti decreti [Reg. Panig., V. 123 t. — Bellati, Mss.].

„ ... cosi per rispecto al spendere et recevere del oro, comò per il banire dele monete venetiane dargento et de quindecini todeschi da la raza,„ come per le altre monete esposte nelle precedenti gride.
„ Intendendo anchora sua Excellentia che li grossi dela città sua de Genova de presente se trovano la più parte diminuiti, [p. 112 modifica]tonsati et adulterati per modo che vengono ad manchare troppo diversamente de quelo doverieno essere al precio chano corso, cioè a soldi sei et dinari tri d’imperiali per caduno, per el quale deffecto etiam da Genovesij proprij essi grossi diminuitti et tonsati, sono refudati, la qual cosa cede in grandissimo detrimenti sì de subditi de sua Excellentia corno etiam de la camera sua, et volendo quella provedere ad talle inconveniente et indemnitate ordina et commanda clic niuna persona — ardisca ne presuma dirrecto ne per indirrecto ne sotto alcuno quesito colore spendere ne recevere ne dare ne togliere de elicti grossi de Genova se non ad peso ad computo del valore del argento per marco, passato deci dì esclusive del mexe de marzo proximo, el quale termine se concede ad chi nhavese de potersi descharicare de queli.»
I grossi di Milano „li quali per coruptella inducta hano de presente corso dinari xxvij per caduno, elicili non vagliano ne se pono sostenere ala rasone del oro antedicto per più de dinari xxiij per caduno» non si spendano d’ora in avanti per più di denari 24.
„ Et considerando ultimamente el prelibato Ill.mo Principe et Sig.re nostro Clementissimo che questi tali manchamenti sono proceduti dal trabucare de le monete et cernire le grave da le raen grave nel quale errore intende esserli quasi infinite persone verso le quale non volendo sua Excellentia usare tanta rigidità come meritariano, ma più presto clementia adeiò shabiano ad convertire dal male al bene operare, essa sua Celsitudini; etiam per la presente crida vuole et dechiara che qualunque persona havesse falito da qua indreto, cercha el trabuchare o fare trabuchare monete corno è predicto, sia liberamente asciolto.»

253. — 1469, aprile 16, Fontanetto. — F. Maria Visconti scrive al duca di Milano d’avere, secondo l’ordine ricevuto "facto molto ben per tre fiate squassare li duoi fratelli da Cavalio che doveano bavere retrovato quello thesoro „. Non avere peraltro dessi voluto confessare altro " che solum de quelle poche monete ritrovarno a guisa de tornesi, et che venderno al labro de Novaria „ per 12 lire e ro soldi imperiali. — Uno dei due fratelli torturati, secondo lo scrivere del Visconti, stava, per gli squassi di corda ricevuti, " molto male „ e si dubitava morisse. Nè l’altro stava [p. 113 modifica]meglio. " Per fargli pagura et vider se per via de loro se potea saper altro „ il Visconti avea " mandato per le molie „ sicchè si erano del tutto " stremidi „ al punto da sembrargli umano di non farli oltre tormentare. Il Visconti, imbarazzato sull’ulteriore procedere, chiedeva al duca se liberaro o meno gl’imputati [Gazz. Num. 1886, p. 8o].

254. — 1469, settembre 3, Pavia. — Ordine del duca al tesoriere Anguissola perchè subito " facij vedere quanta quantità de dinari se cavaria de queli pezi doro dovi magnamo (mangiamo) facendoli battere in ducati „ [Classe: Zecca].

255. — 1469, settembre 14, Pavia. — Ordine al tesoriere generale Anguissola di dormire d’or innanzi " in la camera di sopra de la torre de quel nostro castello [di porta Giovia] dove sono li nostri denari „ [Gazz. Nudi., an. VI, p. 80].

Nella medesima Gazzetta, loc. cit. altro duc. del 12 dicembre 1471 per la costruzione di un uscio ferrato del tesoro di Milano. Cfr. anche Beltrami, Il Castello di Milano, pp. 211-212.

256. — 1469, settembre 17, Milano. — Lettera dei Commissarii sopra le monete al duca di Milano circa alcune monete false ritrovate in Pavia [Gazz. Num., 1882, n. 6].

„ Adì passati fo facta una inventione ad Pavia de alcune monete false del stampo de Vostra Ill.ma Sig.ria come vederà per quel che sono incluse ale presente, le quale foreno trovate ad alcuni da montedondono. Et volendo noi come sogliamo et nostro debito è de fare, diligentissimamente intendere lorigine de questa corruptella, più persone foreno destenute et luna nominava l’altra, da chi erano recente, et tandem pare se nominasse uno Giohanantonio et Andrea da Milano habitatori de Pavia, cavallanti et poveri homeni, li quali erano fugiti; et ne parse de fare salvoconducto ad dicti cavallanti per intendere ad ogni modo la cosa, perchè simile falsità de monete non deno habere origine da poveri homeni, però che gran presunzione ne parso che sotto el stampo et imagine de Vostra JU. ma Sig. ria siano facte tale monete false. Et così havimo] facto el salvoconducto ali predicti, et havimo tolto el dicto suo per sacramento juridice, el quale dicto mandiamo alligato ad Vostra [p. 114 modifica]Celsitudine la quale poterà intendere lorigine et manchamento di diete monete, dove sia proceduto, et sopra quelo fare fare le provisioni che ad essa Vostra Celsitudine parirà et piacerà.»


257. — 1469, settembre 20. — Franceschino di Castel Sanpietro e Pietro Trivulzio, commissario dell’Oltre Po, incaricati alla zecca perchè impediscano l’accrescimento dell’oro e la diminuzione delle entrate [Reg. Missive, 1496, fol. staccati].

Vedi retro il num. 238. — Agostino e Niccolò fratelli Trivulzio ai 14 settembre 1480 ottenevano un banco di tesoreria nel Broletto nuovo (Reg. ducale, PP, fol. 190).

258. — 1469, settembre 21, Milano. — Il tesoriere ducale Antonio Anguissola, richiestone da Giacomo Alfieri della Cancelleria ducale, attesta che se spendono "per libre iiij soldi j quelli ducati da la testa e venitianij per lib. iiij sol. ij quelli de la camera per lib. iiij sol. o „ [Classe: Zecca].

259. — 1469, settembre 25, Pavia. — Lettera del duca di Milano al tesoriere Anguissola: " intendiamo la nostra zecca non batte come è solito per lo passato, il che è in grande preiudicio et damno nostro et anche non è molto honore et non intendando la cascione ne miravigliamo multo che così sia „. Ordine di intendere dal Senato segreto come la cosa è proceduta, onde poter provvedere " che dieta zecca possa lavorare come era consueto „ [Classe: Zecca}.

260. — 1469, ottobre 3, Milano. — Lettera del Consiglio segreto ducale a Galeazzo Maria Sforza sulle condizioni della zecca di Milano [Arch. di Stato, Carteggio diplomatico. — Gazz. Num., 1882, n. 6].

„Ill.me Princeps etc. Per exequire quanto nha scripto et commesso Vostra Ex. ua, che insieme cum nuoy convocati questi Magistrati et Antonio Anguisola Vostro Thesaurero generale, studiassimo diligentemente intender qual è la cagione perchè qua ne la Cecha (Zecca) di Vostra Sig.ria de presente non se batteno monete corno se solea: et se sopra ciò altro è da provedere, se advisasse essa Vostra Sig.ria etc; notifichiamo ad [p. 115 modifica]Vostra Sublimità, como più volte havuti cum nuoy tutti essi Magistrati, et appresso octo Citadini de più pratichi et experti in questa materia doro et monete, essendo sempre presente predicto Antonio Anguisola; et più volte ben ventillata et discussa questa materia, et novissime Imi sera: tandem per quelli intendano la cosa è dicto et ricordato, necessario essere cessato et cessare el battere de la moneta Vostra, perchè essendo da alchuno tempo in quii cressuto per tutto lo pretio del argento, non se poria più battere nè fabricare monete ala boutade usata. Et che saria necessario, volendo pur fabricare moneta, batterla più lezera et in minore bontade del usato, dal che ne seguirla questo inconuenicnti, che le monete vecchie buone, tutte sascondariano et sariano desfacte per fabricare de le nuove più debile, et dal altro cinto loro (l’oro) subito cressaria che seria evidentissimo detrimento de Vostra Sig.ria et de tutta questa patria. 11 perchè omnibus consideratis, sè concluso, tutti concorrendo in medesma sententia, sia meglio per adesso soprastare da battere moneta. Il che non è però molto inconveniente, reducendosse ad memoria, che anelli altre volte al tempo de la recolenda memoria del Ill.mo Sig.re quondam Ducha Philippo vostro avo3, per spatio de anni sey o octo continui foe sopraseduto de battere monete, pur per simile cagione. Ma ben pare expediente ad tutti, che de novo per ordine et cride publice, se debbano bandire tutte monete forestere reprobe et diminute, come che foreno bandite podio tempo passato, et non solamente in questa vostra Cita, ma per tutto ci dominio vostro et maxime nele terre de oltre Po et Novarese, dove molto abondano tale monete cative. Altra megliore via che questa non se intende, ni se saputa exeogitare ad provedere che rimanghino nel payse le- monete buone, et loro (l’oro) non augmenti ma resti sul predo et corso limitati), atteso, corno è sopradicto, laugmento del precio del argento. Ricordese preterea, sarà necessario Vostra Ex.tia facia che suoy de Casa siano li primi observatori de questo ordine: et non se tolleri che neli luochi, dove se ritrova Vostra Sig.ria se spenda, nò receva contra le cride et ordini le monete, corno se fece publice questo inverno passato ad Vigevano, et doppo ubique; perchè da questo nasce et procede la corruptella et abusione, et se dà materia et exempio ad altri de fare el simile; qualli vedendo la corruptella nascere et tolerarse ne li luochi doue [p. 116 modifica]se trova prescntialmente Vostra Sig.ria persuadendose che li ordini facti non procedono de mente sua, prendono puoy più ardire ad trasgredire. Et coìsì creschano li inconvenienti et desordini: et certamente troverà Vostra Ex.tia che observandone predicto ordine, tutte le cative monete da sè sbandirano, et presto se adapteranno le cose per forma che se trovarà del argento et se potterà battere de le monete bone, senza danno de la Cecha. La fede et devotione nostra Ill. mo Sig.re et la exigentia dela cosa, ne stringe a dire et ricordare largamente el tutto ad Vostra Celsitudine, ad cui ne recommendiamo continuamente. Dat. Mediolani die tertio Octobris mcccc l x nono».


«Signat. Vincentius».

(pel Consiglio segreto ducale).



261. — 1469, ottobre 4, Milano. — Lettera di Pietro da Trivulzio e di Franceschino da Castel San Pietro, commissarij sopra le monete, al duca di Milano circa il concedere "licentia a Zacharia da Pisa de puotere cambiare in oro le monete de le tre paghe se gli dano de presente per lo illustre Marchese de Mantua „. Parinogli intendere " li inconvenienti che seguitano per lo concedere simile licentia perchè da qui procede per una grande parte chel pretio del oro eresse, et non si può tenere ala limittatione dele cride, et che cosi sia se ne vede lexperientia manifesta che doppo le cride facte, non è dare remedio che pure non crescha loro Pt per questo vedendossi tal alteratione, et che la zecha non lavorava parse a nuy de consultare la cosa, et nuovamente li Magistri ordinari]’ et extraordinarij et nuy se siamo retrovati in Consiglio insieme cum certi merchadanti et ventillati et revoltati tuti li partiti, se è concorso per tuti in questo apparere che non sarà may possibile a tenere loro al pretio de le cride se effectualmente non se bandezano le monete forestere, et che ad alchuno non conceda de puotere cambiare monete in oro spendando più del pretio limittato; perchè oltra la transgressione che communamente se fa per tuti de spendere li testoni et ducati venetiani per soldi lxxxiij, li quali secondo lordine non valeno se non soldi lxxxij, quisti a chi se concede licentia de puotere cambiare la [p. 117 modifica]moneta in oro, non stano de tuore li ducati etiamdio per qualche cosa più de soldi lxxxiij et puoy per forza se vene a pervertere lordine „. [Classe: Zecca].

262. — 1469, ottobre 7, Milano. — Decreto relativo alla riduzione del prezzo di certe monete d’oro e d’argento e loro valore [Reg. Panig. F. 135 e Gridario. — Argelati, De Monetis, III, 33-34. — Zanetti, V, 101. — Bellati, Mss. — Giulini, Memorie, VI, 587].

«Considerando il nostro Ill.mo et Ex.mo Signore che li ordeni et cride facte sopra il spendere et recevere del oro et monete, et il bannire de le debile et adulterine, sono maturamente facte et con diligente consultatone de soi magistrati compilati. Et vedendo elicili non sono observati con ciucila atentione che doveriano, et che e eie lìrmissima intentione de sua Ill.ma Sig.ria se facia in tuto il dominio suo mediato et immediato per il bene comune di subditi suoi et de la camera soa per la presente crida sua Cels.ne delibera anchora far repplicare et reiterare dicti ordini et cride facte, addò che ninno per modo alchuno se possia excusare de ignorantia, et caduno intenda firmissimamente che sua Cels.ne vuole et comanda expressamente che dicti ordini et cride de monete siano inviolabilmente observati da tutti, sia chi se voglia, sotto le pene in esse cride contente senza alchuna remissione, deli quali ordini et cride facte, il tenore per più chiareza de tutti se repplicha qua sotto cioè:
«Prima circha al spendere del oro non si debba spendere ne recevere il ducato da la testa lineale et venetiano boni se non per libre quatro et soldi duy dimperiali. Il firino largho borio per libre iiij soldi j dimperiali. Il firino de camera bono per libre iiij. Il firino de reno de gran iij per libre iij sol. iij. Scuti de Savoya de gran iij per Ii^re iij sol. xij. Scuto de Franca de gran iij per libre iij sol xv et Alphonsino bono se non per libre vj sol. j dinari vj imper., sotto pena de perdere lo oro, la qual pena sia applicata per le doe parte ala camera ducale et laltra terza parte al inventore irremissibilmente.
«Circha al spendere et recevere de le monete, non si deno spendere ne recevere li grossi da Genoa tonsati; sinon ad peso, li grossi da Millano sinon per dinari xxiiij luno, li Carlini da Bollognia dal lione se non per soldi sey et dinari tre per cadauno, sotto pena di perdere la moneta et de pagare la [p. 118 modifica]condempnatione al arbitrio di spectabili commissarij generali de monete, Li grossi novi da Mantua con il tabernacolo per soldi viiij per uno, li grossi novi de Monferrato per soldi j e dinari dece luno, parpayole per dinari xxv luna, quintini ducali si non per dinari cinque luno, sotto pena de perdere le monete et de pagare per uno iiij le quale pene predicte pervengano utsupra.»
Circha il bannire et reprobare de le monete doro e dargento, che non si possano spendere ne recevere, li gateschi non se deno spendere né recevere per precio alchuno, sotto pena de perdere lo oro, firini de reno hano la tara del callo di dinari xij per gran fino a gran vj et oltra gran vj non si deno spendere ne ricevere sotto la pena predicta, et siano tagliati, ducati da la testa ducali che sian men de pexo cha de puncto, non si deno spendere ne recevere sotto la pena predicta, et se deno tagliare, li ducati veneziani, firini larghi et de camera hano la tara del callo dinari xviij per gran fin a gran doy, et oltra gran doi non si deno spendere ne recevere, sotto la pena predicta et se deno figliare utsupra.
«Scuti de Franza et de Savoglia hano tara del calo soldo uno per gran da doi gran fin in iiij, et oltra gran iiij non se deno spendere ne recevere per alcuno precio, sotto la pena predicta; le quale pene tute pervengano utsupra.
«Moneta alchuna de dinari sey et da vj in zò che non sia fabricata in le zeche del prelibato Ill.mo Sig.re nostro, et quarti di Savoglia et de Losana non si deno spendere ne recevere sotto pena de perdere la moneta et de pagare per uno quatro la qual pena pervenga utsupra.
«Grossi aragonesi li quali se spendeano per soldi sey luno non se deno spendere ne recevere per precio alcuno sotto la pena predicta, la qual pena pervenga utsupra.
«Grossi de Mantoa cherano a sol. iiij et dinari viij per cadmio, non se deno spendere ne recevere utsupra, sotto la pena predicta, la qual pervenga utsupra.
«Quindecini da la rasa chiamati charantani et ogni moneta venetiana dargento, non si possa spendere né recevere ne anchora tenere, sotto la pena predicta de perdere la moneta et de pagare per uno quatro, la quale pervengha utsupra.»


263. — 1469, dicembre 4, Vigevano. — Lettera ducale al tesoriere generale Antonio Anguissola per la ordinazione di una cassa di ferro, a tre chiavi, per riporvi i denari [Gazz. Num. di Como, anno VI, 1886, n. 12, p. 92].

Nella medesima Gazzetta, loc. cit. altra lettera dei 22 marzo 1473 per una cassetta ferrata che non si aveva modo di aprire.

(Continua)

[p. 237 modifica]

DOCUMENTI


VISCONTEO-SFORZESCHI


PER LA STORIA DELLA ZECCA DI MILANO




PARTE SECONDA.


PERIODO SFORZESCO

(Continuazione).


264. — 1470, febbraio 13, Milano. — Decreto che vieta la spendizione di certe monete teutoniche [Reg. Panig., F. 142 t. — Bellati, Mss. citati].

„Certe monete todesche chiamate parpaiole de alamania di quale glie una de uno stampo che ha da una parte la croce, da laltra uno mezo griffono a quartero, et laltre de diversi stampi, le quale pare habiano già pigliato corso de dinari xxvij luna et secundo lassagio facto.... se trova che non valeno alchuna più de xij alchuna, più de xiij aut xiiij din. luna dimperiali.“

265. — 1470, giugno 15, Milano. - - Ordine del duca di Milano al tesoriere Antonio Anguissola di fare " battere sive stampare cinquanta pezi doro che vagliano doy ducati Inno con la testa de la nostra Ill.ma consorte come sono quelle de la nostra testa et facti che sarano ne avisarav.„ [Motta, Nuovi documenti della zecca di Milano nel sec. XV. Como, 1884, p. 6].

267. — 1470, giugno 16. Risposta dell’Anguissola alla sopra riferita lettera; documento importante per la storia artistica lombarda [Motta, loc. cit. p. 6|.

«Ill.mo et Excell.mo Sig.e mio singularissimo etc lo ho intexo quanto me comanda vostra Ill. ma Sig. ria per sue litere [p. 238 modifica]circha ad fare fabricare ducati d’oro che valeno duy ducati luno cum la testa dela Ill.ma Madona duchessa vostra consorte simili ad quelli sono facti cum la testa de vostra Ill.ma Sig.ria — Ill.mo Sig. re mio, perchè a fare simille cosse degne corno queste, bisogna farle retrahere dal naturalle, il perchè io mando Ambrosio fiollo de Magistro Maffeo da chiva (Civate) servitore de vostra Ill.ma Sig.ria lo quale ha retracto la testa de vostra Ill.ma Sig.ria et facti li feri cum li quali stampixe li vostri ducati doppij, et in vero è molto bona et bella testa corno vostra Sig.ria pò vedere, siche piacendo alla vostra IIl.ma Sig.ria bisognarà chel dicto Ambroxio habia il tempo de potere retrahere la prefata Ill.ma Madona duchessa et che la Ex.tia vostra gli pilia quella provixione che parirà et piaxerà ala vostra Sig.ria adciò che se possa fare quanto comanda la vostra ex.tia. Me ricomando ala vostra Ill.ma Sig.ria la quale dio conservi longamente in optimo stato et perfecttissima sanità cum la Ill.ma Madonna duchessa vostra consorte.
„Datum ex castro Porte Jovis Mediolani die xvj junij 1470“ E quasi di sicuro l’artista che aveva ritrattato il Duca, ritrattava la di lui consorte.

267. — 1470, agosto 28, Cassano. — Lettera del duca di Milano al marchese di Mantova a proposito di un tesoro nascosto sotterra nel ducato di Milano e del quale conosce il nascondiglio un tal Gio. Corso, allo Sforza indicato da un suo conestabile Francesco Cossa, fratello o parente di Giovanni. Per tali " zoye, argento et dinare „ sotterrate aver pattuito col Corso Io scavo, dando allo scopritore la metà dell’argento se non ammontante a oltre 4000 ducati, e 2000 ducati una volta tanto se il tesoro sorpassasse i 4000. Lo Sforza interessa il marchese Gonzaga a trovare in Mantova al Corso (suo suddito) garanzie serie onde stipulare l’esposta pattuazione [Gazz. Num., 1886, p. 80].

268. — 1470, novembre 12 e 13, dicembre 3 e 31, Vigevano e Milano. — Lettere ducali e del tesoriere Anguissola per la coniazione di io medaglie d’oro del valore di 10,000 ducati l’una, affidata al pittore Zanctto Bugato, all’orefice Maffeo da Civate ed al bombardiere Francesco da Mantova [Motta, Nuovi documenti, ecc. loc. cit., p. 8 segg.].

La presente Memoria non comporta di riprodurre qui tutti i documenti sopra indicati. Anzi, per averne raggranellati degli [p. 239 modifica]altri, inediti, intendiamo farne oggetto di separata comunicazione. Vedi innanzi ancora al n. 270.

269. — 1470. — Falsificazione su larga scala di monete veneziane a Milano [Malipiero, Annali veneti dal 1459 al 1500 in Arch. stor. ital., vol. VII, parte II, p. 658. Firenze, 1844. — Gazz. num. di Como, n. 11, 1885, p. 86].

« L'è vegnudo a notitia della Signoria, che el duca Galeazzo de Milan ha fatto battere grosseti (di 4 soldi) alla nostra stampa per 80,000 ducati; e i ha mandai a smaltir qua, e per le terre della Signoria ; e che 'l medemo ha fatto Bologna, Ferrara e Mantoa. Questi grosseti era fatti de mistura de rame e arzento; e in Consegio di x è sta tolto 'l Colegio, e vinticinque de Zonta, e preso che i grosseti non se possa spender più de do soldi e mezo l'un e i grossoni cinque soldi. E questa deliberation ha fatto meter stalo (incaglio) a le faccende: perche i homeni no voleva dar fuori moneda a questi prezzi sperando che la provision no dovesse durar lungamente : e otto zorni da può, è sta preso de bandir del tutto i grosseti boni a 4 lire e meza l'onza, e i oresi (orefici) e banchieri no possa pagar i altri più de quatro lire, perchè i è tanto sborzai (calanti per frode), che i no vai più de due soldi luno, che vuol dar botta de 50 por cento : e se stima che, tra la Terra e 'l stado, glie sia danno d'un milion d'oro, che importa più che la perdeda de Negroponte4, dalla reputation in fuora. »
Di una consimile falsificazione su vasta scala, nel 1473, sempre a danno di Venezia ma per parte di Ferrara, fa ricordo un documento edito nella citata Gazz. num. di Como (1885, p. 85).

270. — 1471, marzo 3, Milano. Conto di sei medaglie coll'effigie del duca e della duchessa di Milano [Muoni, La Zecca di Milano, p. 20-21].

Per questo documento, che noi riporteremo in altra memoria, e su più esatta lezione, cfr. quanto dicemmo al doc. n. 268. E altresì da consultarsi: Avignone, Di un medaglione di Bona di Savoja, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, volume Vili. Genova, 1868 a pag. 731-34.

[p. 240 modifica]271. — 1471, aprile 27, Milano. — Relazione dei Maestri delle entrate ducali sul valore dei ducati dall’anno 1397 all’anno 1471 [Argelati, De Monetis, III, colla data 7 aprile. — Muoni, La Zecca di Milano, p. 21 e segg.].

«Li Magistri de le Intrate fano li infrascripti recordi circa il proposito de la bolla papale etc.
«Primo questo è chiarissimo che per lo nostro Illustrissimo Principe non è facta innovazione veruna de dati) né d’altre graveze contro il Clerici, né sono facti alchuni incanti de datij se non modis et pactis consuctis et a volere intendere il consueto questo è certissimo che non solo per lo tempo che li illustrissimi Scìegnori Vesconti hebeno prima lo dominio de Milano; ma etiandio inanze, quando Milano se governava per sì, li Clerici tuti pagavano li datij, come li seculari, salvo quilli che da puoj in diversi tempi sono facti exempti per li prefati Seg.ri Et per evidentia de questo, a volere intendere quilli clerici che erano exempti al tempo del Segnore meser Bernabò, et meser Galeazzo Vesconti, se trovava che erano pochissimi, et così che erano pochi al tempo del primo Duca, et el simile al tempo del Duca Giohanne. E vero che lo Ill.mo de recollenda memoria, Segnore Duca Philippo, oltra quilli pochi che erano exempti denanze, ne fece exempti alchuni altri. Ma puoj succeduto lo Illst.mo de recollenda memoria, Segnor Duca Francisco, Sua Excellentia etcosì la Illustrissima de recollenda memoria, madona Biancha, feceno exempti generaliter li Religiosi, Religiose observanti et mendicanti, et de li altri molti e molti in modo che a comparare li Clerici exempti al presente con quelli denanze, non è dubbio che sono multiplicati per uno dece: e quisti non solo sono conservati per lo Illustrissimo Seg.re mio, ma etiando Sua Illustrissima Segnoria più tosto ne ha facto exempti de novo, et per questo se conclude per chiara veritade, che li Clerici più tosto hano reportato et reportano bono et humano tractamento da Sua Excellentia cha che se possa dire che li sia facta veruna innovatione non solo per respecto de datij, ma non etiando de veruna altra graveza. Imo ove solevano essi Clerici riavere tassa de sale grande, al presente sono annullate esse taxe, et così ove solevano pagare subsidij mensuali, al prensente non sentano alchune simele graveze.
«Quanto a l’altra parte de la bolla, per rispetto de novi datij, se dice che il venire a le specialitate farà constare [p. 241 modifica]chiaramente che la Ex.a del prelibato Illustriss.mo Seg.re nostro più tosto ha usato et usa humanitate et clementia verso li suoy subditi.
«Et prima ove per suoy precessori, incomminciando dal prefatto Seg.re meser Bernabò fino al successo de lo Ill.mo Seg.re suo patre, se incantava lo datio de la ferraritia, che soleva valere libre sediccmillia l’anno, Sua Illustrissima Segnoria per tare bona conditione a li suoy populi la remisso et annullato.
«Et così Io datio del imbotato del feno, che sempre se soleva incantare, al presente non si incanta, et è annullato, che valeva.... no suso lo ducal Dominio.
«Ha etiando Sua Ex.tia remisso le taxe di cavalli nel ducato de Milano che se volevano pagare.
«Et ove al tempo de lo Illustr.mo Seg.re Duca Philippo se soleva pagare per brenta de vino ad computo de soldi viij nel qual tempo lo ducato se spendeva hora per tre libre, hora per libre iij soldi iiij, al presente non se paga se non a computo de soldi sey et den. iij per brenta, obstante chel ducato se spenda et vaglia libre quattro, che veniva essere molto maggiore pagamento quello da l’hora cha quello da desso, peroché ove al’hora octo brente de vino pagavano uno ducato, al presente per tredici brente non se paga se non uno ducato.
«Per lo modio del grano se pagava al tempo del prefato Duca Philippo a computo de soldi iiij e de presente se paga solo a computo de soldi iij d. viiij, non obstante la differentia suprascripta de la maiore valuta del oro, et così ove al’hora per moza xiiij de grano se pagava uno ducato, al presente per moza xxj non se paga se non uno ducato.
«Per la macina del frumento se soleva pagare al tempo del prefato Illstr.mo Seg.re Duca Philippo, aliquando a computo de soldi xxiiij per modio, et aliquando soldi xx; et al presente se pagano solamente a computo de soldi xv per modio, non obstante la differentia del oro ut supra.
«Et finalmente a discorrere tutti li datij, non è dubio che più tosto sono moderati et aleviati Ulti che altramente accresuti.
«Et per questo se conclude che Io intertiamento che al tempo del prelato Illust.mo Seg.re Duca Philippo se pagava sopra li datij de biade, vino, macina, carne et grasse et sopra molti altri datij sono remissi et annullati per l’Excell.tia del [p. 242 modifica]prebilato Illustr.mo Seg.re nostro. Et se forse se volesse dire che la moderatione del oro a duy fiorini per ducato sia nova additione, quale alchuni il baptezeno per quintamento che non è, a questo se responde che l’è notissimo che l’oro, al tempo che lo prelibato Illstr.mo Segnore suo patre hebe lo Dominio de Milano, se spendeva a duy fiorini per ducato. Et per consequente non se può dire che havere limitati li pagamenti de li datij, come se faceva al hora, sia cosa nova, né contra l’honesto.

Valuta del ducato de tempo in tempo.



Mccclxxxxvij libre 1 sol. xiiij
Mccclxxxxviij lib. 1 sol. xvj
Mcccc
Mccccj
Mccccij
Mcccciij
Mcccciiij
Mccccv lib. ij sol. 1
Mccccvj lib. ij sol. ij
Mccccvij lib. ij sol. vi i j den. vj
Mccccviij
Mccccviiij
Mccccx lib. ij sol. viij d. o
Mccccxj lib. ij sol. viij d. vj

Mccccxij   lib. ij sol. xij d. o
Mccccxnj

Mccccxiiiij lib. ij sol. xiiij d.  o
Mccccxv lib. ij sol. xij.

Mccccxvj   lib. ij sol. x
Mccccxvij
Mccccxviij
Mccccxviiij
Mccccxx
Mccccxxj
Mccccxxij
Mccccxxiij
Mccccxxiiij

Mccccxv lib. ij sol. xj d. o
Mccccxxvj lib. ij sol. xij d. o


Mccccxxvij lib. ij sol. xv d. o
Mccccxxviij lib. ij sol. xvj d. o
Mccccxxviiij lib. ij sol. xviij d. o

Mccccxxx   lib. ij s. xviiij d. o
Mccccxxxj
Mccccxxxij
Mccccxxxiij
Mccccxxxiiij
Mccccxxxv

Mccccxxxvj lib. iij sol. o

Mccccxxxvij   lib. iij s. iij d. vj
Mccccxxxviij
Mccccxxxviiij
Mccccxl
Mccccxlj

Mccccxlij    lib. iij sol. iiij


Mccccxliij
Mccccxliiij
Mccccxlv
Mccccxlvj
Mccccxlvij
Mcccclxviij
Mcccclxviiij
Mccccl

Mccccij lib. iij sol. v d. o
Mcccciij lib. iij sol. vj d. o

Mcccciij   lib. iij sol. x d. o
Mccccliiij

Mcccclv lib iij sol. xiiij d. o

[p. 243 modifica]

Mcccclvj lib. iij sol. viij d. o
Mcccclvij lib. iij sol. viiij d. o
Mcccclviij lib. iij sol. xviij d. o
Mcccclviiij lib. iij sol. xiiij d. o

Mcccclx   lib. iiij sol. ij d. o
Mcccclxj
Mcccclxij

Mcccclxiij lib. j sol. iij d. o

Mcccclxiiijj    lib. iiij sol. iij d. o
Mcccclxv
Mcccclxvj
Mcccclxvij    lib. iiij sol. ij d. o
Mcccclxviij
Mcccclxviiij
Mcccclxx
Mcccclxxj


Io. Franciscus De la Turre   Magistri Intratarum ordinanarum.
Antonius Marlianus
Iohannes Melcius
Iohannes Bottus


Ziliolus de Oldoynis Iuris utriusque doctor.    Magistri ducalium Intratarum extraordinarium
Pinus de Yernacijs legum Dominus de Zandemarijs


Franciscus de Crassis notarius offitij referendarie domini Ducis et communis Mediolani in fidem premissorum subscripsit.


272. — 1471, maggio 6, Pavia. — Lettera del duca di Milano al tesoriere Antonio Anguissola e maestro delle entrate Giovanni Botto: " Intendiamo per alcuni de questi nostri consiglieri che lassare battere et lavorare la zecha resultarla ingrande benefitio de tuti nostri subdicti et maxime de li inabili. Il che ne piacerla grandemente, perchè nostro desyderio et nostra ferma intencione è se batta in quella nostra cita, seguendovi questo bono effecto ne e dicto. Siche farete insieme con Johane da Melzo nostro magistro, et discusa et maturata bene questa cosa ne avisarete del vostro parere, perchè voluntera voressimo bonificare li nostri subditi „ [Gazzetta num., anno II, n. 15, 1882].

273. — 1471, giugno 28, Mirabelle — Lettera del duca di Milano al tesoriere Anguissola per la pulitura di due medaglie, ch’egli intende portare seco a pompa nella sua gita a Mantova [Motta, Nuovi doc, ecc., loc. cit, p. ri].

Per questo documento valga l’osservazione fatta al n. 268. [p. 244 modifica]274. — 1471, settembre 20, Milano. — Lettera dei Maestri delle entrate ducali al duca G. M. Sforza circa la spendizione delle monete adulterate e l’esercizio della zecca milanese [Carteggio diplomatico, cartella n. 342, sett. 1471].
«Ill.mo Signor. Havendo inteso la deliberatione et bona intentione di V. Ex.tia in volere che provediamo che le monete false et adulterine non habiano corso, né se spendano nel dominio vostro, et le bone et iuste habiano luocho, non havimo perso tempo alcuno in consultare et ventillare ben tutto: et corno per altre nostre havimo advisato V.a Celsitudine, trovando noi non potere circa ciò tir (essere) fatta provisione alcuna che vaglia, se non si fa lavorare la zecha de V.ra Sig.ria perchè scagiando le forestiere et adulterine gli sian de le vostre bone et iuste ad sufficentia. Circa questo cioè de far lavorare dieta zecha, noi havimo praticato et pratichiamo diligentemente de trovar persone da bene et apte al mesterò, et troviamo bone compagnie asai, che torrano il carico dessa zecca. Ma vedendo la corruptela inducta nel corso del oro, el quale oltra lordine et cride facte pare sia cresciuto chi per un modo, chi per un altro, peroch el firino (fiorino) de Camera se spende per libre iiij soldi j et non dovria esser speso si non per libre iiij: similmente el tirino largo, et ducato ducale et venetiano se spendono per uno soldo più che non se deno spendere: et il firino (fiorino) da Reno se spende tri soldi più de la meta data: et così tutto laltro oro ha corso più che non debbe havere, niuno se vuole impazare de dieta zecca, se prima non se provede, chel oro stia firmo ala meta sua data per lordine et cride facte: perochè quando se fabricasse la moneta ala ragione de libre iiij el firino (fiorino) et de altro oro, secondo la meta data, et poi esso oro montasse, seria danno et ali maestri dessa zecha et ad V. Sig.ria et ali subditi suoi, però che la moneta vuole corrispondere al oro, et lo oro ala moneta equalmente. Unde havimo promisso ad chi se vuole impazare de lavorare la dieta zecca, che intrano arditamente ad limpresa, che se provederà che lo oro starà firmo a la meta sua data per lordine et cride facte. Et per dare forma ad questo facto, havimo ben considerato lordine facto sopra el spendere del oro et reprobare de le monete adulterine, et troviamo che la crida et ordine, del quale mandiamo la copia aligata ale presente, foe (fu) maturamente facto, et comprehende tutto quelo è necessario ad [p. 245 modifica]queste cose. Per il che piacendo ad V. Celsitudine, seria de fare reiterare et replicare dieta crida et cuà et per tutte le città et terre grosse de sua S.ria et così mandarne copia per tutto et tare far la cride, così ali Capitanei di deveti che in la loro jurisdicione ne ie faciano fare: et tutti quanti li ufficiali, per quanto habiano cara la grada de V. 111. ma Sig.ria stiano attenti et vigilanti ad fare che dieta crida sia da tutti observata, perchè reducendo lo oro ala meta sua et secundo quela, et non più, tenendo el corso suo, se farà coni è predicto, lavorare dieta zecha: per il che se verrà ad satisfare ala bona et firma intentione predicta de V. Ill. Sig.ria, ala quale continuamente se riccomandiamo. Dat. Mediolani die xx septembris 1471.
«Ejusdem Ill.me Dominationis

«servi fedelissimi

«Thomas de Reate
«Melchion de Marliano
«Zilius oldivinus J. U. D.r
«Blasius de Cusano
«Antonius de Marliano
«Johancs Bottus et
«Doninus Johannis Marie».



275. – 1471, settembre 25, Milano. Lettera come sopra dei medesimi Maestri delle entrate al duca di Milano [Cart. dipi., cartella n. 342).

«Ill.mo Sig.re. Per altre nostre de xx del presente havimo advisata V. Celsitudine de ciò che gè ad fare per tue ire la corruptela de le monete adulterine che appareno nel dominio vostro: et per puotere fare lavorare la zecha: de la quale non si trova chi se ne voglia impazare, se non se serva lordine et crida facta del spendere et recevere del oro et monete, de la quale crida nhavimo mandata copia ad V. Celsitudine perché possia deliberare quelo che sopraciò gli para et piacia se debia fare. Et perché fin ad qua non havimo inteso altro, et la cosa ne pare importare presta provisione, per puotere satisfare alla niente de la prelibata V. Celsitudine replichiamo per queste ad V. Ex.tia preghandola se digna farne intendere sopra ciò la deliberatione sua de quelo habiamo ad fare. Ala quale continuamente se reccomendiamo».

[p. 246 modifica]276. — 1472, maggio 22, Milano. — Lettera dei Maestri delle entrate ducali a Galeazzo Maria Sforza: essendo avvisati " che Venetiani de presente hanno facto fare publica crida, che le loro monete dargento facte da qui indreto, non se possano spendere se non per la mitade de la valuta de quelle „ chiedono se sia del caso di fare simile grida anche nel ducato di Milano [Classe: Zecca].

277. — 1472, maggio 22, Pavia. Galeazzo Maria Sforza grazia Giulio e Giov. Antonio figli di Nicolò Pallavicino della condanna del bando "per imputatione de monete false„. E ciò ad istanza del loro fratello, vescovo di Lodi. [Seletti, Storia di Busseto, III, 80].

278. — 1472, maggio 29, Milano. — I Maestri delle entrate al duca di Milano, per riguardo alla grida emanata dai Veneziani per le loro monete.

Avuti a consulta i deputati sopra le monete nonché parecchi «aurefici et maestri da fare fabricare monete di questa citta», tutti quanti concorrono nel parere «per bene di subditi de V. Sig.ria et per honore de quella che in tutto se bandischano le monete vechie venetiane dargento, conio per altre cride facte da V. S.ria sono state bannite più volte: perocchè dicono dicti Maestri, hanno facto li assagij dessa moneta venetiana tonsata: et trovano che gli ne sono assai così guastati che non valeno chi xv chi xvj dinari al più. Unde facendo la crida corno Inno facto fare loro Venetiani se spendariano dinari xx per grosseto: iiii o v dinari più che non valeno: et tutti di boni loro stessi li disfariano et non mandariano in qua se non de dicti così tristi et guasti. Et ad questo modo li Subditi de V. Sig.ria haveriano el damno et dicti Venetiani lutile».
(Classe: Zecca).

279. - 1472, maggio 30, Milano. — Decreto relativo alle monete venete d’argento state bandite [Reg. Panig., F, 198. — Arch. civ., Lettere ducali, 1462-1472, ibi. 238. — Bellati, Mss.].

[p. 247 modifica]

«Essendo per altre gridi facte et replicate più volte bannite tute le monete venetiane dargento.... et vedendo che per corruptella inducta contra diete eride facte se va pur dreto spendendo de diete moneto in grandissimo danno così de subditi suoi comò de la cimerà soa, però che esse monete ogni di se trovano più essere guastate, diminuite et tonsate conio expressamente se pò vedere per le eride novamente facte fare da Venetiani proprij in le terre sue ad reprobare diete loro monete per li grande catività et manchamento che loro stessi trovano in quele, et così se trova per li assagi novamente fatti fare dali fabri et magistri de zecha in Milano che diete m >nete venetiane sono talmente guastate et tonsate che la nr-ijr parte di grosseli, quali loro veneliani hano reducti ad dinari vincti de Milano non valeno chi xv chi xvj denari, limo al più, et così laltra moneta vegia venetiana tuta è diversamente guasta et diminuita, et molti se ne trovano defalsi...» deliberando togliere tanto danno si bandiscono tutte le dette monete.

280. — 1472, giugno 13, Milano. - - Decreto relativo a certe monete mantovane d’argento state bandite [Reg. Panig. F. 199. — Bellati, Mss.].

Bando di «tuta quanta la moneta mantuana dargento» per essere bandite in Mantova stessa, siccome " asay cative et false.»

281. - 1472, giugno 30, Milano. — Decreto relativo alle monete [Reg. Panig., V. 201. - Bellati, Mss.].

Nessuno ardisca spendere ne ricevere " moneta alcuna tonsata forestiera né li grossi da Millano tonsati, quali per coruptela inducta hano corso dinari xxvij luno. «I quindicini «de la raza chiamati charantani quantunque siano manchi et de diversa bontà de quelo ehanno corso in modo che meritariano, corno altre volte foe (fu) proclamato dessere totalmente bannite et reieti, nientedimeno vedendo sua J. S. esserne in tanto repieno el paese suo che ad bannirgli così in Ulto saria grandissima jactura ali subditi» si riducono alla tariffa di 13 denari.

282. - 1472, luglio 28, Gonzaga. Lettera ducale al tesoriere Anguissola cui partecipa la nomina avvenuta di [p. 248 modifica]Job. della Croce a dirigente della zecca di Milano. [Gazz. num., 1882, p. 58.].

«Noy scrivemo alli nostri Magistri vogliano ordinare se lavori in la zecha de Millano de que’le monete si stampiscano delli stampi novamente fatti secondo alli di passati te ordinassemo et mettimo al governo dessa zecha Job della Croce del quale ne confidamo, ac edam che senza dilatione alcuna vogliano exequire questa nostra mente, ritrovandoti tuti con ti per darli bona et expedita forma. Siche soliciteray dicti Magistri con farli intendere quanto te havemo commesso et fa che dal canto tuo non reste se exequischa questa nostra volontà, comò è dicto per bene et utile delli nostri subditi quale consequentemente è nostro medesimo».
(Continua).



[p. 347 modifica]

DOCUMENTI

VISCONTEO-SFORZESCHI

PER LA STORIA DELLA ZECCA DI MILANO



PARTE SECONDA.

PERIODO SFORZESCO.

(Continuazione).


283. — 1473, febbraio 2, Milano. — Lettera del Consiglio segreto ducale a Galeazzo Maria Sforza esponente i gravi abusi cagionati dalla spendizione nel ducato milanese dei nuovi Carlini bolognesi [Classe: Zecca].

«Ill.me Princeps et Ex.me domine; domine noster colendissime, post humiles commendationes. Essendo portata da pocho tempo in qua in questa vostra città et tuttavia portandosi grande quantità de monetta bolognese chiamata Carlini da Bologna stampita de novo sul stampo de Carlini vechij pur Bolognesi comminzata ari spendere a sol. vi j den. vj, per chiaschuno conio se spendeno li vechij che valeno quello pretio et non parendo che fosse de la bontà ili vechij e stato facto lo assagio per alcuni orefici et maxime per Francischino dei Magij persona intendente et proibitissima in questo mesterò el qual trova in effecto che alla bontà del argento che tengono computandoli anchora dentro la manufactura non vagliono ne se doveriano spendere più che sol. vj den. 1 per chiaschuno per (che) non sono in peso se non di 68 al marcilo et in bontà de onze 6 dinari 12 grani r6 per marcilo. Et lassando spendere dicti Carlini novi a sol. vi j den. vj limo corno li è dato il corso se ne portarebc danno più di sol. xviij per ducato secundo la [p. 348 modifica]valuta del argento il qual comuniter vale ad rasone de ducati vj per marcho de fin. Il perchè parendone questa cosa assay importante così alle intrate de V. Ex.tia corno al bene de li subditi de quella havemo havuti con nuy insieme li magistri delle intrate vostre ordinarie et extraordinarie, et consultata dilligenter la cosa e consyderato quanto damno ne seguirla ad questa città et altre de dominio de V. Signoria et ex consequente alle intrate vostre, lassando correre tale moneta quale è molto adulterata et abbassata da laltra vechia et che quella nova non se spenda a Bologna se non sol. vj den. viiij per ciascuno et qui sono comenciati a spendere sol. vij den. vj secundo il corso di vechij et per questo abunda et ogni dì abondarà non li facendo altra provisione perchè la moneta per tutto se porta ove ha più pretio, però è stato fra nuy rasonato de provederli per uno de duy partiti cioè de abaterli et redure al pretio et corso suo justo de sol. vj den. j per ciascuno overo de farli bandire delle terre de V.ra Signoria per non lassare che tali monete se mandano de qua, et questo secundo partito è parso megliore et più securo, consyderato che labbatere et redure de monete non sta tropo fermo et sei sta uno pezzo, transcorre poy in uno altro tempo et la cossa dà in coruptella, come sè vedute molte fiate per experientia. Pur consyderando che la Mag.ca Comunità de Bolognia et Bolognesi sono in quella benivolentia et coniunctione cimi l’excellentia vostra che quella sa, et forse gli haveria di rispecti, che nuy non intendemo altramente, ne è parso de tuto dargli noticia acciò che quella corno sapientissima possi deliberare et commandare quello che meglio gli parirà, perchè per nuy non se farà altro circha ciò fin che da essa non haveremo risposta. Avisandola pero che Bolognesi a casa loro non lassano spendere salvo loro moneta. Per il che non se haveriano juste ad dolere quando il simile se facesse maxime de tale monete nel dominio de V.ra Excellentia, ala quale devotissime ne raccomandiamo. Dat. Mediolani die secundo fcbruarij 1473.

«Ex. me dominationis vestre.

«fedelissimi servi de Consilio secreto.

«Chiristoforus»5.


[p. 349 modifica] 284. — 1473, febbraio 13, Milano. — Decreto sulle monete, e cioè che i grossoni di Bologna nuovi non si abbiano a spendere che per soldi sei ciascheduno [Reg. Panig., F. 216. - Bellati, Mss.].

I „grossoni, li quali comenziano apparere novi con il stampo de Bologna et che hanno da uno canto san petronio e dal altro canto el liono et havere corso soldi setti e mezo limo, et trovandosi al assagio non valere più cha circa soldi scxi de Milano luno» si spendano per soldi 6.

285. — 1473, settembre 7 e 10; 1474, febbraio 24 e 26. — Documenti riflettenti il tesoro ducale nel castello di Pavia. [Magenta, I Visconti e gli Sforza, ecc. Milano, 1883, I, 501 e II, 355. — Motta, in Gazzetta numismatica bi Como, anno VI, 1886, p. 78-79].

286. — 1474, gennaio 7, Milano. Ricordi per la zecca di Milano di Antonio da Marliano, maestro delle entrate straordinarie, al duca di Milano [Classe: Zecca].

„Ill.mo et Ex.mo Sig.re meo. Essendo V. Ex.tia desiderosa de volere intendere la provisione se doveria fare fare sopra ci bene de la re pubblica per le varie et stranie monete, che al presente occorreno in questa cita et nel dominio de V. Sig.ria quale è con grande danno de V. Celsitudine et così di populi vostri, a correctione de V. Sig.ria et de ogni altro chavesse ditto o dicesse in questa cossa, recordarò la opinione mia.
Primo, ricordo così che le da redure li fiorini de reno che correno al presente libre iij soldi vj redurli a libre iij soldi iij. E questo perchè tuta la Alamania li portano qui a spendere a libre iij soldi vj, et ne comprano ducati a libre iiij, soldi iij et a libre iiij soldi iiij. Et poy portano el ducato a Yenctia et in altri lochi per ogni pocha utilitate che li trovano. E metendoli el corso a libre iij soldi iij, questo cesserà una bona parte et de tempo in tempri se porà provedere, secondo che se vederà in processi! temporis.
„Item recordo che V. Celsitudine ha ad provedere ala grande moltitudine de la moneta chiamata quarentani che capitano qui, li quali se fano in Alamania, e mercadanti vostri subditi et todischi li vano a comprare in Alamania, et conducono qui, et n hano in Alamania lxxviij et lxxx per ducato, e qui li spendono a denari [p. 350 modifica]xiiij luno, che ne aguadagneno più de duy denari luno. E ali mercati de Novarese et in montagnia li spendono per dinari xv luno li quali quarentani veneno nel dominio vostro cum grande preiuditio di vostri subditi: la casone perchè portano via loro [l'oro] bono et non lasseno la convalentia de loro, in modo che li vostri subditi ne remaneno damnificati de x et xij per cento, e questo utile remane in li mercadanti aschorti così terreri come foresteri, et la repubblica damnificata. Per la quale cossa recordo a V. Celsitudine che dicti quarentani fossino banditi et se pur al presente V. Celsitudine non gli volesse bandire, .almancho fazi che per tuto el vostro dominio, non se possino spendere se non per xij dinari luno, et sei se trovasse persona che per più li spendesse né in fere, né in mercati, né in montagnia, cadesse in la pena parirà a V. Celsitudine, et de essere privati li loghi de li loro fere et mercati dove se spendesseno.
«Item recordo che se poria ellegere duy o tri homini boni per lo stato et per la re pubblica li quali havesseno ad havere cura de ogni moneta forestera che paresse qui al presente, et successive se trovarà, li quali facesseno ala vostra Zecha li debiti assazij, e darli el corso a tute quelle monete che se trovano o che parirano, per la bontà del argento che se trova in esse monete, in modo venghano conforme a quelle monete farà batere vostra Celsitudine a ciò non portino, se vorano portare via el nostro oro, che lasseno la convalentia de quello. E facendo a questo modo, le cosse remanerano in suo bono esse et in equalitate in modo la V. Ex.tia né li vostri populi non remanerano inganati né damnificati. E observando quisti modi, in brevi de tempo se redurà a bone monete e ala convalentia del oro, et le cative se andarano senza danno de veruno.
«Item molti se lamentano che non pare monete bone; recordarò a V. Celsitudine che V.a Sig.ria fossi contenta che ogni forestero e terrero che portasse argento in la vostra zecha, podesse fare batere monete ducale secundo lordine de quella, con questo che per ogni marcho de argento metesseno in zecha, V. Ex.tia ne havesse xviij et xviiij soldi de honoranza vel circa. E poy el primo che metesse lo argento fosse el primo a cavarli, pagando sempre per honoranza soldi xviij et xviiij per marcho. E facendo questo ali populi sarà uno pocho de emolumento, unde venderebeno une onza de argento soldi Lviij et soldi Lviiij ne cavarono lxj et lxij et haverano bone monete per li vostri datij, facendo lavorare la zecha et la ex.tia vostra [p. 351 modifica]haverà lo emolumento. E se la Ex.tia vostra se degna provare questo, quella vederà chel tuto suo dominio restarà pieno de bone monete; el ducato may non passarà soldi lxxxj. E tuto el Piemonte e Monferà a Pergamascha et el dominio vostro et la Alamania farano capitare qui tuti li argenti in modo non sarà nixi grande utile de V. Ex.tia et de populi vostri. E qui de soto se dà la forma in che modo ha valuta la vostra zecha, per la quale V. Ex.tia intenderà la utilitate verrà a conseguire la V. Ill.ma Sig.ria sì batendo monete come tryne prove infra videlicet:
« Grossi fabricati qui expenduntur pro soldis iiij sunt in numero lxxxj pro qualibet marcha, et in liga ha dinari vij, grani viiij hoc est tenentis de fino onze iiij denari xxij pro marcho dicti grossi valent a soldi iiij libre xvj soldi iiij d. –
« Dicte onze iiij denari xxij argenti fini, qui sunt utsupra valent ad computimi de ducati vj larghi pro quolibet marcho lib. xiiij s. viij d. viiij
« Item pro operarijs, monetarijs et alijs expensis in summa pro quolibet marcho lib. — s. vj d. iij
« Restat pro quolibet marcho dictorum grassorum et sic de simile monete batute in quella bontà pro honorantia Ill. mi d. ducis lib. — s. viiij d. —
Summa lib. xvj s. iiij d. —
« Hactenus fabricate fuerunt treyne in numero ccxlv, et in bonitate a denari j et grani vij, tenentes denari xxj pro quolibet marcho, diete treyne valent lib. iij s. j d. iij
« Argentum finum a denari iij valet lib. ij s. xij d. vj
« Restabit pro manufactura et honorantia utsupra lib. — s. viij d. viiij
Summa lib. iij s. j d. iij
« Datum Mediolani die vij Januarij 1474.
« Ejusdem d. Vestre

«fidelissimus servitor
« Antonius de Marliano


«ex magistris intratarum vestrarum extraordinariarum

[p. 352 modifica]287. — 1474, febbraio 8, Milano. — Altri ricordi per la zecca milanese diretti dal Consiglio segreto al Duca di Milano [Carteggio diplomatico, Cartella, n. 404].

«Ill.me Princeps et Ex.me Domine domine noster singularissime, post humilem recommendationem. Havendone V. 111. ma Sig.ria scripto ne li proximi giorni passati che volessimo intendere et discutere del modo se haveva ad mettere a le monete, per la grande multitudine de le triste, quale pareno al presente, et etiandio per le Iamente haute, ha V.ra Ex.tia circa ciò, siamo stati insieme et havemo hauto lo Consiglio de Justicia, li Magistri tutti et domino el vicario de la provisione, et cum ogni maturatione havemo discusso questo facto, cussi per indennitate de li populi corno etiandio per mettere modo che qualche volta se habia a scumiare omnino queste monete cative, forestiere, adulterine et reprobe et appresso de nuy havemo anche voluto bavere el parere de alchuni mercadanti e bancheri quali sono pratici et hanno molta experientia de questi facti. Tandem pensato et considerato ogni cosa cum studio, diligentia e maturità siamo venuti in questa sententia che a mettere modo a questo facto, e presto, non gè è altro che una sola via, cioè che V. Ex.tia come quella che è desyderosa del bene de populi suoi, gli piacia de fare operare le sue monete in cambiare lo oro in servitio de chi ne haverà bisogno, et fare mettere uno bancho publico qui in Milano, et per hora tore solum quelle sono minute corno soldini, sexini, tortine e quindecini, et etiam de queste tale monete pagarne ali tempi suoi Capitanej, Conducteri, Consiglieri, ufficiali et altri suoi salariati, et spenderle in altre sue spese occurrenti ala giornata, ordinando V. Sig.ria che li suoi spenditori siano li primi observano li ordini sotto quella pena parirà a V. Ex.tia perchè dagando simile monete restarano nel suo paese, et non sarano portate altroe. Et quando anche paresse a V. Celsitudine che queste sue monete non bastasseno, farne battere ala cecha, per farne bona copia, perchè non solo qui a Milano bisognarla bavere monete di V. Sig.ria ma per tutte le citade del dominio suo, per potere totalmente extirpare et eradicare questo abuso de triste monete. Et quando questo partito sia de beneplacito de V. Sig.ria siando avisati da quella, alora senza più tardare bandiremo in tutto li quindecini de la raza sive quarantani, reduremo loro l’oro] al corso de la crida, et li fiorini de reno a libre iij soldi iij, licentiaremo paulatim tutte [p. 353 modifica]le monete forastiere et reduremo le altre al corso de la crida, facendo observare questo a tutte le terre de feudatarij et a quelle de mercati, sotto quelle gravi pene parirà convenire. Et per exequire quanto se ordinarà circa questo, sera bisogno che V. Celsitudine per littere signate di sua mano scriva a tutti li referendarij et Capitanei faciano observare quanto per li deputati sarà ordinato, però quando per loro cossi non se facia solum seria questo guastare Milano et ogni giorno tornaremo da capo. Et cossi facendo non è dubio se spenderà bone monete, et loro non passarà la meta sua, et li populi non haverano jactura nel spendere. Questo è quanto a nuv pare per risposta del scrivere de V. Celsitudine, nela quale però remettiamo ogni parere nostro et ala quale sempre se ricommandiamo humelmente. Dat. Mediolani die vii i j februarij 1474.
«Ejusdem Celsitudinis V.re

«fidelissimi servi de Consilio suo secreto

«Vincentius».

288. — 1474, marzo 19. — Antonio da Landriano eletto tesoriere generale, a vece dell’Anguissola [Calvi, Famiglia Landriani in Famiglie notabili milanesi].

Ai 16 gennaio 1477 scelto a presidente della zecca; al primo gennaio 1480 tesoriere e commissario generale sopra le monete del ducato; † ai 30 agosto 1499, assassinato, come è noto, da Simone Arrigoni.

289. — 1474, aprile 7, Milano. — Lettera del Consiglio segreto ducale al duca Galeazzo Maria Sforza [Ghinzoni, L'inquinto ossia una tassa odiosa del secolo XV, in Arch. stor. lomb., 1884, p. 509].

«Sonno de parere che in la instructione quale se haverà ad lezere in publica concinne se facesse mentione ut infra videlicet: che la sig.ria vostra vide levare via queste fraude et corruptione de monete et stabilire un pagamento solo che vaglia ali datij, al sale et in thesoraria, cioè li testoni ad soldi 82, larghi 81, de camera 80, fiorini de Rheno soldi 63, et la moneta de vostra signoria quello vale de presenti. Et ad ciò se faccia più comodamente, che la zeccha lavore sotto governo de propnj cittadini, et la signoria vostra faccia li pagamenti de moneta, et se banniscano le monete reprobe, adciò per la città se recevano ad quel medesimo modo che recevano ali datij».

[p. 354 modifica]290. — 1474, aprile II, Milano. — Lettera del medesimo Consiglio allo Sforza circa la nomina dei deputati alla zecca [Ghinzoni, Loc. cit, p. 524].

" Perche nel decreto se fa mentione dele monete se haveranno ad toglire sccundum equivalentiam ducati, et secondo el corso ordinaranno li presidenti ala zecha, aviso la signoria vostra che questa matina sonno stati electi li infrascripti per questi deputati, non per quelli che habbiano ad far lavorare, ma per soprastanti et che abbino ad ordinare continuamente quanto bisognarà et darla ad proprij citadini che faccino lavorare et provedere non reste che continuamente se lavore, videlicet:
«Domino Marchion da Marliano
«Domino Johanne Augustino da Vimercate
«Johanni da Melzo
«Polo da Castiglione
«Antonio da Landriano.
«È mò necessario che la sig.ria vostra aut approve questi, aut casse o giongia (aggiunga) o mande altri secondo li parerà».

291. — 1474, aprile 11, Abbiategrasso. — Grida ducale per il corso delle monete [Argelati, De monetis, III, 36 e 46. — Arch. di Stato, Gridario. — Trivulziana, Cod. n. 1325, fol. 158,t. — Bellati, Mss. citati. — Ghinzoni, Loc. cit., p. 515, senza avvertire la precedente edizione].

«ne quis item in futurum aliquo pacto conqueri, vel dolere possit propter fraudem corruptionemque Monetarum . . . decernimus, edicimus et jubemus ut aurei ducati et monete argentee expendi ac recipi debeant secundum limitaciones infrascriptas, incipiendo a calendis mensis junij prox. fut. videlicet:
«Aurei Ducati nostri a tcstono justi ponderis prò lib. 4 sol. 2.
«Aurei Ducati veneti justi ponderis prò lib. 4 sol. 2.
«Aurei Ducati largiti justi ponderis prò lib. 4 sol. 1.
» Aurei Ducati de Camera justi ponderis prò lib. 4.
«Florali Rcucnses a granis tribus prò lib. 3 sol. 3.
«Scuti de Francia a granis tribus prò lib. 3 sol. 15.
«Scuti de Sabaudia a granis tribus prò lib. 3 sol. 12. [p. 355 modifica]
«Grossi ducales a sol. octo pro sol. 8.
» » » sex » 6.
» » » quinque » 5.
» » » quattuor » 4.
» » » tribus » 3.
«Trentini ducales pro denariis 30.
" Grossi ducales a den. 27 non tonsati pro denariis 24.
«Quindecini ducales pro den. 15.
«Soldini ducales pro den. 12.
» Sexini ducales pro den. 6.
«Quinqueni facti Mediolani pro den. 5.
«Terline facte Mediolani pro den. 1.
« Quindecini a radio pro den. 12».


292. — 1474, aprile 13, Milano. — Accettazione per parte del Consiglio dei 900 di Milano dell’editto monetario soprariportato [Argelati, Loc. cit., III, 38].

L’Argelati pubblica pure (III, 71 e 73) i decreti di accettazione dei Comaschi e dei Cremonesi, in data 1 e 6 maggio 1474.

293. — 1474, aprile 24, Milano. — Grida ducale sul corso delle varie monete [Argelati, II, 205. — Zanetti, V, 103].

«Aurei ducati nostri a Testono justi ponderis pro libris quatuor et solidis duobus.
Aurei ducati veneti pro lib. 4 sol. 2.
" " larghi » 4 » 1.
" " de camera » 4.
«Floreni a granis tribus pro lib. 3 sol. 3.
«Scuti di Francia a granis tribus pro lib. 3 sol. 15.
«Scuti de Sabaudia a granis tribus pro lib. 3 sol. 12.
«Grossi ducales a soldis octo pro sol. 8.
» » » sex » 6.
» » » quinque » 5.
» » » quatuor " 4.
» » » tribus » 3.
«Grossi ducales a denariis viginti septem novi, pro sol. 2.
«Trentini ducales pro sol. 2 den. 6.
«Quindesini ducales pro sol. 1 den. den. 3.
«Soldini ducales pro sol. 1.
«Sexini ducales pro den. 6.
«Quinquini facti Mediol. pro den. 5.
«Terline facte Mediol. pro den. 3.
«Quindesini a radio pro sol. 1».

[p. 356 modifica]294. — 1474, maggio 24, Pavia. — Lettera ducale ai deputati sopra le monete circa il mutare degli stampi delle monete da coniare [Morbio, Codice Visconteo-sforzesco. Milano, 1846, n. CCXXIX, p. 427].

«Per altre ve habiamo scritto volere mudare li stampi delle monete, che se hanno ad fare. Hora ve dicemo dobiate vedere le nostre insegne, zoè quelle che nuy usamo più, et meterne una da uno canto de li denari, et un altra dall’altro; et ove ve parerà mettere la testa de sancto Ambrosio, poneretela sopra alla insegna nel loco ove vano le letere. Sforzandovi, che dicti stampi si faciano quanto megliori et più belli che sia possibile».

295. — 1474, maggio 28, Milano. — Relazione del tesoriere ducale Antonio Landriani a Galeazzo M. Sforza per l’incanto della zecca di Milano [Argelati, De monetis, III, 47].

«L’ordine dell’oro, e monete è in essere de stabilire in grande utilità de V. S. et de li subditi tutti, et tutte le preparatione se sono facte necessarie a questo, solo resta a dare via la zeccha a chi fa più quantità de moneta et megliore. Et poiché V. S. fece dire ali subditi, quando se publicò il Decreto, che non la voleva utilità de la zeccha, et che la lavorasse V. S. debba volere che la se dia a chi fa migliore partito, cioè megliore e più moneta ogni anno, et non volere che sia admisso più uno come un altro. Questo dico, perchè c’è chi. mette boni partiti, et non sapiamo noi, che fare, perchè V. S. ha scritto, che ad eguale partito la se dia ad Jolianantonio de Castiliono6, et lui, quale habbiamo aspettato fin a oggi, sta sul generale, et mostra non sapere che volerse, et la cosa sta così, ne se da via, ne se resta, che darà che dire assai al populo et subditi, essendose dicto tanto, de fare lavorare, et darà carico a V. S. de mente, [p. 357 modifica]e per essere per gratia de V. S. de li Deputati a questo, nho voluto avvisare V. S., et pregare quella facia sotto qualche bon colore scrivere ali Deputati, che la diano presto più che se può a chi fa megliore, et più moneta ogni anno, non obstante altre lettere scritte in contrario, aziochè la V. Cels. nè noi siamo biasimati da li subditi, quali non senza gravezza suportano queste novitate de moneta et oro».

296. — 1474, maggio 28, Milano. — Decreto sul valore delle monete d’oro e d’argento, e perchè non si abbiano a spendere quelle non nominate [Reg. Panig., F. 248. — Bellati, Mss.].

«Li testoni ducali di justo penso per lib. iiij sol. ij imper.
«Li ducati veniziani de justo penso per lib. iiij sol. ij.
«Li fiorini larghi de justo penso per lib. iiij sol j.
«Li fiorini da camera de justo penso per lib. iiij.
«Li fiorini de Reno de grani tre per lib. iij sol. iij.
«Scuti de franza de grani tre per lib. iij sol. xv.
«Scuti de Savoglia de grani tre per lib. iij sol. xij.
«Grossi ducali de soldi otto per sol. viij.
» « » sexi per sol. vj.
» » » cinque per sol. v.
» » » soldi quatro per sol. iiij
» » » tri per sol. iij.
«Trentini ducali per dinari xxx cioè per lib. o sol. ij den. vj.
«Grossi ducali chavevano corso dinari xxvij per dinarj xxiiij per lib. o sol. ij imp.
«Quindecini ducali per sol. j den. iij.
«Soldini » per sol. j.
«Sexini » per den. vj.
« Quintini facti a Millano per den. v.
«Treline » » per den. iij.
«Li pegioni de Genoa per den. vj.
Li Novini » per den. viiij».
E delle monete forestiere sia così limitata la tariffa:
«Li quindecini da la raza todeschi se possano spendere per dinari xij e non più, per libre o soldi j den. o.
«Li marcheti novi veneziani per din. viij.
«Li Grossimi veniziani chiamati troni per sol. xiij.
«Li mezi troni chiamati marcelli Veniziani per sol. vj den. vj.
«Li grossi mantovani novi da la testa per sol. xiij.

[p. 358 modifica]

«Li grossi mantovani novi dal tabernaculo con el quartero dele aquile che se spendevano soldi otto se non per sol. vij den. x.
" Karlini papali non tonsati per sol. vij dinari vj imp. et li tonsati non si spendano sol. vij den. vj».
«Et la zecha de le monete ad Millano se farà lavorare et de presente, et vuole la Ex.tia del prelibato Ill.mo Sig.re nostro dare ad persone experte ad tale exercitio essa zecha ad fare lavorare senza emolumento alchuno che ne voglia cavare per la camera sua adciò che meglio et più abondantemente se possiano fabricare de le monete per comoditate de li populi soy. Et pertanto se fa ad sapere ad caduna persona se gli è che volesse pigliare limpresa dessa zecha vada dali spectabili deputati sopra ciò ala camera del intrate ordinarie in la corte ducale che li sera facto intendere el modo ha vera ad tenere».


297. — 1474, giugno 2, Milano. — Ricordi dei Maestri delle entrate ducali e dei Deputati sopra le monete al Duca di Milano per la zecca sforzesca. Vi si proclama la superiorità della moneta milanese su tutte le altre coniate in Italia. [Motta, Nuovi documenti, loc. cit, p. 12].

«Ill.mo Signore. Ne rincresci che V. Ill.ma Signoria habia tedij lei de queste cose de monete, corno per una data heri (jeri) signata Cichus ne pare intendere per dechiarare le monete forestiere se hanno ad spendere et recevere: perochè oltra che li Referendarij dele cita hanno la noticia del decreto de V. Ill.ma Sig.ria, edam già più dì passati havimo facta noticia ad tutti li capitanei di deveti che facesseno fare le cride per tutto, et facesseno sapere ad tutti che Vostra Excellentia ha provisto per el thesorcro, che chi volesse moneta, gli sera cambiato lo oro ad suo piacere et senza paghamento alcuno de cambio doro. Et così havimo de presente, cioè sabbato passato, facta fare la crida in questa città et apparecchiate le littre (lettere) de replicare allaltre citade. Et havimo già più di passati scritto ali Referendarj et Thesoreri desse citade, che venesseno da V. Ex.tia chella gli faria dare le bone monete sue quanto ne bisognasse et vuolesseno. Et tamen fin ad qua non pare sia venuto ne mandato alcuno, che credimo proceda da coloro chi son usati spendere et mercantare dele monete cative, che non voriano bavere el modo dhaverne de buone. Advisando V. Sign.ria chavimo facto fare li assagij de tutte le monete che appareno forestiere et trovamo che le [p. 359 modifica]monete de V. Ex.tia son le megliori monete che appareno in Italia. Et così havimo in quest hora facta abboccare la zecha et da tale persona, che fin de presente gli vuole mettere in zecha per fabricare dele monete et dare uno bon principio marche cinquecento dargento; et sera intenuto de fabricare marche cinquantamillia de monete lamio, et così la delivrarimo sabbato che venne (viene) ad chi farà fabricare più et megliore monete, in modo che tra quelle che fa spendere V. Ex.tia et tra quelle se fabricarano in dieta zecha, non verrà la festa di Natale che gli sera tanto de le monete de V. Ill.ma Sig.ria che satisfarano molto ben al bisogno et uso del spendere et recevere dinari in li populi suoi abundantemente. Siche dal canto de V. Ex. facto tutto quello che si convegnia ad constituire el buono ordine sopra ciò, et cosi nui per obedire ad quella, et tuorgli li tedij, non glhavimo (gli abbiamo) inanellato ne gli manchiamo, et ad tutta via proseguimo ad fare le expediente provisione, perchè la bona intentione de V. Ill.ma Sig.ria sia cognosciuta et mandata ad executione da li subditi suoi.
„ Una cosa ne pare ben de ricordare ad Y. Ex.tia per stabilimento de queste cose, et per tuorsi lì recrescimenti dale spale de persone assai, quale in questi prencipij pensiamo, cercharano de interumpere li ordeni più presto cha de ricordare bene: non voglia inclinarsi ad tale cosa dare audentia perchè se possia resistere ad ogni impedimento che acadesse ad dicto ordine da V. lll.ma Sig.ria per el bene di subditi suoi facto fare. Alla quale continuamente se riccomendiamo. Mediolani die ij Junij 1474».


298. — 1474, giugno 2, Milano. — Decreto ducale circa il spendere e ricevere delle monete forastiere [Trivulziana, Codice n. 1325, fol. 162. — Zanetti, V, 104].

«I quindecini todeschi per L. o soldi 1.
«I marcheti novi venetiani per denari 8.
«I grossoni venetiani chiamati troni per soldi 13.
«Li mezi troni chiamati marcelli venetiani per soldi 6 den. 6.
«I grossi mantuani novi dal tabernaculo con el quartero de le aquile che se spendano soldi octo per soldi 7 denari 10.
«I grossi mantuani novi da la testa per soldi 13.
«I carlini papali non tonsati per soldi 7, den. 6, et questi lonsati non se spendano per alcuno precio».

[p. 360 modifica]299. — 1474, giugno 3, Milano. — Grida per la quale si fa noto che chiunque possiede monete bolzonate o bolzonaglie di qualsiasi sorta portandole alla zecca di Milano gli sarà corrisposto in buona moneta ducale L. 24 e sol. 12 imp. per ogni marca d’argento [Reg. Panig., F. 251. — Bellati, Mss. cit.].

300. — 1474, giugno 4, Milano. — Osservazioni di Pietro degli Accettanti per l’amministrazione della zecca di Milano [Argelati, De Monetis, III, 47].

«Nella ducale Cecha de Milano se fabrica Moneta, che vale un soldo per cadauno, et gli ne va in uno marco 164, et tengono de argento fino per cadauno Marco onze 2, den. 20 si che computata la honorantia et manifactura, che monta sol. 8 den. 2 fin. fabricata su sol. 74 per Ducato. Et perchè se diceva, che licet nella dieta Cecha se fabbricasse in quella forma, et bontà, tamen per il paese non se trovava; così adi 15 de Zugno sono tolti, e recattati da diversi Bancheri, et persone, et con diligentia pesatine più Marchi, li quali, sono trovati crescere in numero, che procede per qualche mancamento gli fi facto per lo paese, et sono trovati per adeguato in numero soldini 166 per Marco, et ad liga de den. 4, gr. 6 tenendo onze 2 den. 20 de argento fino per Marco, li quali vagliano de Ducati 6 d’oro lo Marco, Ducati 2 et uno octavo. Et perchè vi è de manifactura sol. 8 den. 2 per Marco, restano lib. 7 sol. 8 den. 10 li quali sono lo pregio de onze 2 den. 20 de argento fino che è facta rasone valere Ducat. 2 et uno octavo, come è dicto. Se aduncha le libre 7 sol. 8 den. io vagliono Ducati 2 et uno octavo, è manifesto et chiaro, chel Ducato valerà sol. 74 den. 2 et non più. Et per niente valerà soldi 80, come dicono alcuni.
«Et più se dice, che non considerando dicti Soldini per Moneta, la quale ha la sua manifactura, et li suoi remedi, ma volendoli fondere, se potrebbero fondere ad sol. 78 den. 1 1|2 per Ducato, perchè valendo le diete onze 2 den. 2 o Ducati 2 et uno octavo, et siando trovato in soldini 166, ne toccarà per ogni Ducato sol. 78. 1. 1|2, et però ad nisuno modo, né per moneta, ne per bolzonaglia se trovarà, che siano sol. 80 per Ducato».

[p. 361 modifica]301. — 1474, giugno 4, Milano. — Altri Ricordi sopra la Zecha di Milano [Argelati, Loc. cit., Ili, 48. — Muoni, La Zecca, di Milano, p. 36, che dimenticò di annotarne la precedente edizione].

" [I] Ricordi de li rispecti per li quali, inteso el inanellamento se è dicto de fare iustare el Marcho de la Zecha de Milano secundo el marcho de la Comunità dessa città de Millano son perché Roma, Napoli, Firenza, Sienna, Bolognia, Venesia, Genua et tutte le cittade de Italia, ove se fabrica moneta, hano uno solo Marcho in comune et Zecha. El simile hanno tutti Tramontani, Turchi et Mori mediante el qual marcho se compra et se vende, et fabricano le loro monete. Onde non è onesto ne utile al ben pubblico che questa Inclita Cittade in tal cosa iusta et comune debia essere discrepante da tutte le natione del mondo, perche non debia bavere uno solo peso insto per regula de l’altri et commune ad ogni persona.
«Anchora non se intende qual rasione voglia che mettando una persona in Zecha et puta mille marche de argento che non gli debia essere dato la sua moneta a quelo pexo, et boutade che luj ha misso lo suo argento in Zecha, detracta la fabricatione, secundo li capituli dessi Zecha.
«Avisando che differisse sacramento alli Magistri dele Intrate, et alli presidenti de la Zecha, se maj veruno di loro hebbe noticia, chel Marcho de la Zecha fosse mancho uno dinaro, corno è, non è dubio giurarano che maj non hebbeno noticia de tal manchamento.
«Et così chi domanda li conductori de la Zecha, se in concludere li Capitoli de li dicti Magistri disseno o feccno mentione del Marcho de la Zecha, credessi che diranno de non havere maj capitulato in tal modo de battere moneta a ciucilo marcho. Quinimo è da credere rasionevol mente che la intentione foe de chi dette la dieta Zecha, che se lavorasse sul Marcho iusto.
" Et etiam chi domanda ali dicti Maestri, et ali presidenti de la dieta Zecha, quando concluseno et deliberarono la Zecca per li tri anni passati se sua intentione foe che le monete se fabricasseno al pexo del connine, per lo quale communamente se compra et se vende, et non ha <i quelo de la Zecha del cuy manchamento non haveano noticia è da credere, che dirano havere concluso li capituli al pexo del comune et non de la Zecha che cala un denaro per marcho.

[p. 362 modifica]

«Ceterum se crede, sel nostro Illustrissimo quondam Signore et la nostra Illustrissima Madona con tutto el suo celeberrimo consiglio havesseno hauto noticia del Marcho de la Zecha, mediante el quale ne conseguito non picolo proficuo, havendogli vogliuto donare et confirmare questi privilegij, haveriano in essi facto mentione del dicto Marcho de la Zecha.
«Apresso chi domanda ali sopradicti Maestri et Presidenti quando havesseno hauto noticia del marcho de la Zeccha se havesseno delivrato essa Zecha con quelli capituli, se crede che rispondariano de no.
«Per la qual cosa iustamente se pò concludere, che per el buon comune se debia iustare el pexo, seu el Marcho de la Zecha, con quello del Comune, et usare uno solo pexo in dare et in tuore, corno fano tutte le natione del mondo. Et così de ordinatione de vostre Illustrissime Signorie habiamo exeguito et commandato a quilli de la dieta Zecha, perchè non lavorasseno altramente.
«Et maxime etiam, perchè intendendo nuy che li pexi, quali sono in Zecha in possanza de li conductori dessa Zecha, erano più gravi de quello del Comune, et che duy anni passati hanno comprato et pesato li argenti de li mercadanti Todeschi, et daltre persone in grandissimo detrimento de li venditori. Et quando labbate de li Aurifici per molte lamente facte se ne accorse, li fece iustare et redime al pexo iusto, non sapiamo qual rasione non voglia che pariformiter non si debia iustare quello che se trova più ligiero.
«Et quando forse li dicti conductori de la Zecha allegasseno non potere lavorare con lo dicto marcho iustificato, ut supra, se dice che gli siano ristituiti i suoi dinari. Et se trovarà persona che la farà lavorare secundo la declaratione novamente facta, et con el marcho iustato corno è dicto. Et ad questo modo non se potranno lamentare».


302. — 1474, giugno 4, Milano. — Capitoli della zecca di Milano per tre anni prossimi, perchè l’oro e l’argento venga consegnato alla zecca, ne sia esportato, e valore dei ducati d’oro e d’argento e d’altre monete [Reg. Panig., F. 251 t. — Archivio civico. Lettere ducali 1473-1477, fol. 66 t. — Bellati, Mss. citati. — F. Argelati, De Monetis Italiae, II, [p. 363 modifica]2797. — Agg. Giulini, VI, 606; Gnecchi, Prefazione alle Monete di Milano, p. XLV].

«Capitula zeche prò incanti! annorum triuin proxime futurorum incipiendo a kallendis augusti proxime fut. in antea, cum hoc tamen quod a die delivrationis presentis incantus usque ad dictas chalendas augusti debeant magistri et socij incantatores diete zeche laborari facere, in fabricando de infrascriptis monetis, et ipsa quani fieri fecerint isto tempore quantitas ipsarum monetarum debeat eis conrpensari in ea quantitate quam fabricari facere tenentur prò primo anno ut infra videlicet.
«Primo quod magistri et socij incantatores fabrice seu zeche teneantur et debeant solvere omnem quantitatem argenti que portabitur in zecham ad computum Iibrarum xxiiij sold. xii den. o prò qualibet marcha argenti (ini infra decem dies, a die consignationis dicti argenti, dummodo sit ad ligam grossonorum, grossorum et soldinorum infrascriptorum.
«Item quod dicti magistri seu incantatores et sotij teneantur fabricari facere omnem quantitatem argenti quam portabitur in zecham, sub penna soldorum vigiliti prò quolibet marcho argenti fini applicandorum ducali camere salvo quod prò argento aureato quod portabitur in zecham prò particndo servetur solitum.
«Item quod dicti magistri utsupra teneantur fabricari facere marchas vij’" grossonorum a sold. decem den. o prò quolibet, qui sint in numero xliiij terzi j ij prò marcha et in liga a den. x gran, xviij hoc est tenentes onzias septem denar. quatuor argenti fini, et habeant de remedio in pondere den. unum prò marcha et in liga gran, unum prò quarto otizie, et sint j usti et ponderati de uno ad unum insta solitum et bene retondi, dealbati et monetati8.

[p. 364 modifica]

«Item quod teneantur fabricari facere marchas vijm grossonorum valoris sol. quinque pro quolibet qui sint in numero lxxv et in liga a den. viiij, hoc est tenentes onz. sex argenti fini pro qualibet marcha, et habeant de remedio in pondere den. unum, cimi dimidio pro marcha, et in liga gran, unum pro quarto onzie, et sint utsupra"9.
«Item teneantur fabricari facere marchas vijm trisoldinorum qui sint in numero lxxxiiij et in liga a den. sex, hoc est tenentes onz. quatuor argenti fini pro marcha, et habeant de remedio in pondere den. duos pro marcha, et in liga granum unum pro quarto onzie et sint utsupra10
«Item teneantur fabricari facere marchas vijm grossorum a sol. ij den. o pro singulo qui sint in numero cxxvj et in liga den. vj, hoc est tenentes onz. quatuor argenti fini pro marcha, et habeant de remedio in pondere den. duos cum dimidio pro marcha et in liga granum unum pro quarto onzie et sint utsupra»11.

[p. 365 modifica]

«Item teneantur fabricari facere marchas xiiijm soldinorum qui sint in numero clxxx nini dimidio et in liga a den. iiij gr. vj, hoc est tenentes onz. duas den. vigiliti argenti fini pro marcha, et habeant de remedio in pondere denar. tres et in liga gran, unum pro quarto onzie et sint utsupra12.
«Item teneantur fabricari facere marchas iiijm triyuarum que sint in numero ccxlv, et in liga a den. 1 gran, viij, hoc est tenentes den. vigiliti unum argenti fini pro qualibet marcha et habeant de remedio in pondere den. sex et in liga gran, unum pro quarto onzie13».
«Item teneantur fabricari facere marchas iiijm imperialium, qui sint in numero cccclxv pro marcha, et in liga a gran, xviij, hoc est tenentes den. duodeeim argenti lini pro marcha, et habeant de remedio in pondere don. sex pro marcha, et in liga gran, unum pro quarto onzie14.
" Item quod teneantur fabricari facere marchas liijm et tertium unius miliaris marcharum et de quibus teneantur singulo dictorum annorum trium fabricari tacere omnino marchas xxvm ad ratam omnium suprascriptarum inonetarum singulo anno, sub penna ducatorum centunr pro quolìbet anno ducali camere irremissibiliter applicandorum, et a dictis march, xxvm supra usque ad dictam quantitatem march. liijm ter. i possint fabricari facere de dictis monetis quas voluerint dispensando tamen in eis tantum argentimi fintini, quod intrant in ipsis marchis liijm ter. j et ad minus usque ad marchas xlijm dclxvj onz. v den. viij a quibus march, xlijm sexcentum sexaginta sex onz. quinque den. octo infra, si defitient in fabricando monetas [p. 366 modifica]utsupra, teneantur solvere penam sol. unius et denar. sex imper. pro marcho singulo anno, ultra dictam penam ducatorum centum quam solvere tenentur si defficerent in fabricando dictas marchas xxvm utsupra. Hoc tamen intellecto quod a dictis marchis xxvm utsupra, si deficerent in aliqua parte usque ad ipsas march. Liijm ter. j vel saltim ad marchas xlijm dclxvj onz. v, den. viij utsupra in primo anno fabricare quia non possent, quod hoc casu possint supplere in secundo anno, et successive in tertio, ita quod in fine locationis veniant complevisse dictam quantitatem march. clxm vel ad minus cxxviiijm utsupra modis et formis utsupra et sub pennis utsupra15.
«Item quod quelibet persona cujusvis status et preheminentie existat teneatur et debeat infra tres dies consignare dicto magistro et socijs omnem quantitatem auri et argenti que portabitur in civitatem et ducatum Mediolani sub penna perdenti talle aurum et argentimi, et ulterius sub penna fior, quinque pro qualibet marcha, que penna perveniat pro tertia parte in ducalem cameram et pro tertia parte in magistrum et socijs diete zeche et pro alla tertia parte in accusatorem et repertorem dicti auri et argenti16.
«Item quod nulla persona utsupra audeat nec presumat portare nec extrahere nec portari nec estrahi facere aliquam quantitatem auri et argenti de civitate et ducatu et toto districeli Ill.mi domini domini nostri etc. in ’ pezzijs, grana, virgis, bolzonalijs nec in monetis bolzonatis sub penna amissionis dicti auri et argenti et plaustrorum bovum, navium et equorum, cura quibus portaretur, et ulterius sub penna fiorenorum decem pro qualibet marcha, que penna perveniat utsupra17. Et si contingeret quod per Ill.mum d. dominum nostrum etc. fieret alicui persone licentiam exportandi vel extrahendi et exportari vel extrahi faciendi aliquam quantitatem auri et argenti de dictis civitate, ducatu vel dominio, quod eo casu debitum fiat restaurum ipsis magistro et socijs. Salvo quod licitum sit Ill.me domino d. nostro etc. et Ill.me domine d. nostre etc. posse emere et emi facere tam intra ducalle dominium quam extra et intrari facere in Mediolanum et abinde extrahere prout sibi placuerit omnem quantitatem auri et [p. 367 modifica]argenti pro usu curie sue videlicet prò faciendo recamis, argentereijs et his similibus rebus, absque eo de talli auro et argento aliquod possit peti restaurimi et hoc servata forma cridarum noviter factarum.
« Item quod dicti magistri et socij solvere debeant omnem quantitatem auri quod portabitur ad zecham infra decem dies a die consignationis, ad computimi ducat. lxvj prò marcha auri fini et dentur sol. triginta tres inipr. prò marcha prò manifactura dictorum ducatorum et quod licitimi sit eis fabricari facere dictam omnem quantitatem auri in ducatis ad stampum prelibati Ill.mi domini d. nostri etc. atque restampire ducatos qui sint boni ponderis et prò eorum manifactura habere, prout hactenus servatum est18, et teneantur facere solutionem operarijs, monetarijs, superstitibus, guardis, asazatori et tagliatoribus ferrorum, modis et formis hactenus observatis.
« Item pro invencionibus quas fieri continget contra delinquentes, declaratur quod tertia pars in ducalem cameram perveniat et alia tertia pars in magistrum predictum et reliqua in accusatorem seu inventorem19.
« Item quod dicti magistcr et socij teneantur dare bonas et ydoneas fideiussiones de lib. viijm imperialium de redendo bonam rationem auri et argenti quod portabitur in zecham20.
«Item quod nulla persona cujusvis condictionis et preheminentie audeat nec presumat expendere nec recipere florenos Camere boni ponderis pluri pretio lib. quatuor imper. pro quolibet, florenos largos iusti penderis lib. quatuor sol unius prò quolibet, ducatos ducalles et venctos justi ponderis lib. quatuor sol. duorum prò quolibet, florenos reni defìcientcs usque ad grana tria lib. tràini sol. trium prò singulo, Scuta Francie deficentia usque ad grana tria lib. trium sol. quindecim imper., Scuta Sabaudie deficientia usque ad grana tria lib. trium sol. duodecim imper. Sub pennis et in cridis et proclamationibus contentis21.

[p. 368 modifica]

«Item quod nemo possit emere argentum a sino pluri pretio lib. trium sol. unius et denar. sex pro onzia, sub penna perdendi dictum argentum et ulterius florenos quinque pro singula marcha et ita qui illud vendiderit incurrat pennam ducatorum quatuor pro singula marcha22.
«Item quod dicti magister et socij libere possint emere quamlibet quantitatem argenti que delata suerit ad dictam zecham a quacumque persona, omnem scilicet bolzonallam et in grana, vergis et moneta bolzonata.
«Item quod dicti Magister et socij in condempnationibus et inventionibus quas sieri contringeret causis predictis monetarum et auri, possint componere et remittere a florenis decem infra quando res non relevaret maiorem summam dictorum floremorum decem»23.


303. — 1474, giugno 4, Milano. — Elenco e descrizione di monete di Galeazzo M. Sforza [Classe: Zecca. — Argelati, Loc. cit., III, 51].

"Grossi a sol. 8 cum la testa del nostro Ill.mo Sig. da una parte et da laltra parte sancto ambrosio a cavalo.

[p. 369 modifica]

«Grossi a sol. 4 cura la testa del prefacto S.re nostro da una parte cum le literre nel campo G. Z. M., da laltra parte sancto ambrosio im pede.
«Grossi a sol. ij cum sancto ambrosio impontificato da una parte, da laltra parte tri bastoni nel focho cum le segie cum le literre nel campo Gz. M.
«Pizioni a sol. j den. 6 cum Sancto Ambrosio im pede, in una mane la pasturale et dal tra mane la scrugiata, et da laltra parte uno faziolo grande cum le literre nel campo Gz. M.
«Quindixini a sol. j den. 3 cum una bissa grande qualle tengha tuto Io campo da una parte et habia Gz. M. et daltra parte la testa de S.to Ambroso dale spale in suxo, in lo campo gli sia S. A.
«Soldini a sol. j cum la croce belissima da una parte et dal altra parte una collumbina cum lo breve, et li radij.
«Triline a den. 3 cum uno zimero da la bissa, quello proprio qualle è s«le triline che si fabricaveno al tempo de la bona memoria delo Ill.mo S.re Duca Filippo, et da laltra parte una corona cum la palma, et lo loro cum una bissa de sopra la corona.
«Imperiali a den. j. Da una parte lo faziolo, (niello proprio qualle se fabricava al tempo de la bona memoria del prefacto S.re Duca Filippo, et da laltra parte Gz.»24.


304. – 1474, giugno 6, Pavia. — Nomina di Gaspare de’ Bernerii a commissario sopra le monete false nel dominio di Parma [Zanetti, Nuova Raccolta delle monete e zecche d'Italia, vol. V, 105].

305. — 1474, giugno 7, Pavia. Lettera ducale al vice-governatore di Genova, Guido Visconti, per i ducati da fabbricarsi in quella città [Morbio, Codice Visconteo-sforzesco, n. CCXXI, p. 427].

«Qui incluso ve marniamo un designo, quale ne piaceria fosse ne li ducati, che se haverano ad fabricare in futurum in [p. 370 modifica]quella nostra città de Zenova; pertanto volemo provedati come da vuy, con chi bisognarà, addò che se facia el stampo sopra quello designo, et sia exercito, quando se fabricarano ducati».


306. — 1474, giugno 10, Milano. — Grida sul valore delle monete bolzonate, e perchè non si abbia a tener conto che di quelle in essa descritte [Reg. Panig., F. 253 t. — Arch. civico. Lettere ducali 1473-1479, sol. 69. — Bellati, Mss. citati].

«Le quale monete con li pretij annotati ad chaduna sono infrascripte qua cioè:
«Li grossi da Millano chavevano corso dinarij xxvij gli serano dati ad peso per onza L. 1 sol. x.
«Li grossi da Millano da dinari trenta per onza L. j sol. xv den. vj.
«Li Ragonexi da la testa da soldi iiij per onza L. ij sol. viiij.
«Li Ragonexi da laquilla da soldi iiij per onza L. ij sol. xj den. vj.
«Li grossi da le stelle da soldi v per onza L. ij s. iij d. vj.
«Li grossi da Zenova da soldi vj den. iij per onza L. ij sol. xvij den. vj.
«Li grossi da Firenza et senexi da sol. iiij per onza L. ij sol. xvij den. vj.
«Li grossi da Firenza da sol. v per onza L. ij sol. xvij den. vj.
«Li grossi de Gienova da sol. v per onza L. ij sol. xvij den. vj.
«Li grossi de Mantua da sol. v per onza L. ij sol. xvij den. vj.
«Li carlini de papa da sol. vij den. vj per onza L. ij sol. xv den. vj.
«La moneta veneziana vechia per onza L. ij sol xvj d. vj.
«Li grossi da Bologna dal lione per onza L. ij s. viiij d. vj.
«Li grossi de papa et trisoldini ducali vechij da sol. iij den. iiij per onza L. ij sol. xiiij.
«Le parpagliole de savoya da sol. ij d. iij per onza L. j s. — d. vj.
«Li grossi de Mantua da sol. ij den. vj per onza L. ij s. iij.
«Li bolognini da sol. j d. iiij per onza L. ij sol. viij d. —
«Li pegioni dal cimero de Milano da sol. j den. viij per onza L. ii sol. viij den. —

[p. 371 modifica]

«Li novini da firenza da denari viiij per onza L. i sol. viiij den. vj».


307. — 1474, giugno 13, Milano. — I maestri delle entrate ducali dichiarano all’ufficio di provvisione in Pavia non potersi accondiscendere alla domanda pel riaprimento della zecca in Pavia, perchè vi ostano i capitoli della zecca ducale di Milano, e accennano alla disposizione data perchè nei soldini siano impressi il nome e lo stemma della contea di Pavia [Robolini, Notizie, t. VI, parte I, p. 145. — Brambilla, Monete di Pavia, p. 472 e 494].

Nei patti di zecca di Milano un capitolo «quo disponitur nec ubi ducalis dominii monetas posse fabricari nisi in cecha gianuensi ». Nei soldini ora fabbricati «stampi forma est ab uno latere Ducatus et ab altera istius civitatis Comitatus».


308. — 1474, luglio 19, Milano. — Decreto di proroga fino a metà agosto del termine per spendere e ricevere le monete proibite, e perchè non s’abbia ad esportare l’oro e l’argento [Reg. Panig., G. 1 t. — Bellati, Mss.].


309. — 1474, agosto 3, Milano. — Decreto che determina il campione per pesare i ducati e certe monete d’argento, e prezzo dell’oro [Reg. Panig., G. 2. t. — Bellati, Mss. citati].

«Intesa la diversità di cambioni seu pesi de ducati et fiorini doro che si usano in laltri paesi et zeche de Italia assay differenti dal cambiono de la zecha.... de Millano, in modo che oltre laltre incomoditate assay, duy potissimi inconvenienti ne seguano per questo cioè che non si pò mettere oro in dicta zecha qua se non con danno, perochè dicta zecha sogli] dare ducati lxvj doro per marcilo, et posando uno marcilo de ducati et fiorini doro del altre zeche se trovano in numero pezze doro lxvj e uno quarto, e chi anchora più per il clic ne seguita laltro inconveniente clic Io oro non si porta qua et nel dominio ducale e gli (è) la penuria del oro che si vede cossi scarsamente apparere bono» ordina, ad evitare simili inconvenienti, l’uso «se non de due sole maynere de cambioni del pesare oro in el dominio» cioè

[p. 372 modifica]

«uno cambiono tondo che ha da uno canto la testa picolina de sancto Ambrosio et da laltro la imagine del prelibato Ill.mo Signore. El quale cambiono solo sia per li testoni et venetiani grani. Che non essendo grani al dicto cambiono non si debano spendere né recevere al precio limitato per le cride facte ma trovandossi dessi testoni et veneciani corno se ne trova pur di callo, che siano de puncto al altro cambiono infrascripto, questi talli testoni et veneciani se possano spendere et recevere per larghi et non altramente. Laltro cambiono è triangulato et ha da uno canto la testa picolina de sancto Ambrosio et dal altra parte una L. Et questo sia solo per li fiorini larghi et strecti dogni maynera, al quale cambiono essendo de puncto, se possiano spendere et recevere, altramente non. Et dicti cambioni serano dati per Gabriele da Pirovano per dinari xviij luno, et luy tenera bancho in borleto dove facevassi la thexoraria per darne a chi ne vuole».
Avvisando che chiunque porterà oro alla zecca di Milano «per fabricare gli sera paghato esso oro secundo lordine ad computo de ducati Ixvj et quarto uno de ducato seu la valuta desso quarto per caduno marcho doro sino».
«Ceterum perchè già pare siano comenziati ad essere diminuite et guastate queste belle et bone monete ducale da soldi deci per grossono, et cossi la’tri grossi da soldi cinque, per fargli provisione se fa sapere anchora per la presente crida che dicti grassoni da soldi deci debano essere in peso dinari quatro et gran sexi luno et quelli da soldi cinque debano essere dinari duy et mezo luno».


310. — 1474, agosto 9, Milano. — Decreto che vieta l’esportazione dell’oro e dell’argento non lavorato, e revoca delle licenze relative [Reg. Panig., G. 4].

311. — 1475, gennaio 17, Milano. — Decreto che vieta la spendizione dei ducati che non siano di giusto peso e conferma delle precedenti gride sulle monete d’oro e d’argento [Reg. Panig., G. 23. — Bellati, Mss.].

«El ducato testono ducale et venetiano che sia grave al cambiono novamento ordinato per libre iiij sol. ij imper.
«El ducato largo che sia de puncto al cambiono novamente per ducati larghi ordinato, al quale cambiono etiam li testoni [p. 373 modifica]veneziani non gravi utsupra se sono ad questo de puncto se possano spendere per L. iiij sol. j imp.
« El fiorino de camera che sia de puncto al suo cambiono utsupra o ducato L. iiij imp.
« El fiorino da Reno de grani tri per L. iij sol. iij imp.
« El scuto de Savoglia de gran tri per L. iij s. xij imp.
« El scuto de franza de gran tri per L. iij s. xv. imp.
« Alphonsini justi utsupra L. vj s. j d. vj ».


312. — 1475, aprile 14, Milano. — Grida relativa a certa moneta di grossi falsificati a somiglianza dei grossi da soldi 10 [Reg. Panig., G. 33. — Bellati, Mss.].

« Appareno certe monete false ala similitudine de li grossi ducali da soldi dece limo le quale monete sono false nel stampo, ne la liga et nel peso », che si bandiscono, replicando che i « grossi ducali boni da soldi x debano essere in pexo dinarj quatro et grani sexe l'uno ».


313. — 1475, giugno 5, Bologna. - Lettera dell'oratore milanese Carlo Visconti al duca di Milano che narra l'estradizione da Firenze a Bologna di uno spenditore di monete false, compresivi " soldini et grosseti falsi de Milano „ [Gazz. Num., anno VI, 1886, p. 22].

« Ad richiesta di questo Regimento Signori Fiorentini hanno mandato qua uno domino Petro Gozo el quale era fugito di qua per imputatione di monete false et secondo mi ha dicto domino Alberto Cataneo elio ha havuto a dire che ha expenduto certa quantità de soldini et grosseti falsi de Milano, lo li ho facto instantia, che nel examine se l'ara di luy alla tortura, veglino vedere de intendere donde li ha havuti, et se sonno fabricati nel dominio de la Ex.tia Vostra overo altrove.
« Domino Giorgio Pasello el quale tuo mandato ad Fiorenza ad dimandare et predicto domino Pietro dice che uno domino Urbano de Jacop da Pavia studente in lege li ha dicto, che dovendo havere alcuni ducati dal dicto domino Petro lo volsi pagare de soldini de Milano, li quali non volendoli luy accettare perchè li parevano contratteti, che esso domino Pietro el confortò assai ad non recusarli, affirmandoli che la V. Sig.ria ne haveva mandato una grande quantità per pagamento al Sig.re Roberto (da S. Severino): donde che lui haveva havuti 4» [p. 374 modifica]quelli et che non havevano altro difecto se non che erano un podio bassi di legha: et perchè questa cosa tacitamente veneria ad dare carico alla V. Sig.ria ella poterà deliberare se li pare de scrivere ad questo regimento overo chio seguiti instando che questa facenda se chiarisca».


314. — 1475, giugno 28, Milano. — Decreto relativo alle monete d’oro e d’argento ed al loro valore [Reg. Panigarola, G. 37 t. — Bellati, Mss.].

Non ostante il Duca abbia «facto et anche facia habundare el dominio suo de tante et cossi belle et bone monete di stampi di sua Celsitudine chome se faciano in zecha de Itallia, le qualle per la bontà loro per tuto se spendano» nientedimeno continuano gli abusi nell’agio dell’oro. Proclamasi pertanto la tariffa seguente:
«Primo li testoni ducali de justo peso non se debiano spendere se non per L. iiij s. ij imp.
«Li ducati venitiani boni et justi de peso L. iiij s. ij imp.
«Li fiorini larghi justi de peso per L. iiij s. j.
«Li fiorini de camera justi utsupra per L. iiij s. —
«Li fiorini de Rheno de grani iij per L. iij s. iij.
«Scuti de francia de grani iij per L. iij s. xv.
«Scuti de savoglia de grani iij per L. iij s. xij.
«Grossi ducali da soldi octo per L. — s. viij.
«Grossi ducali da soldi sexi per L. — s. vj.
«Grossi ducali da soldi cinque per L. — s. v.
«Grossi ducali da soldi quatro per L. — s. iiij.
«Grossi ducali da soldi tre per L. — s. iij.
«Trentini ducali per dinari xxx cioè per L. — s. ij d. vj.
«Grossi ducali chavevano corso dinarij xxvij per dinari ventiquatro non tonsati cioè L. — s. ij.
«Quindecini ducali per dinari xv L. — s. j d. iij.
«Soldini ducali per dinari xij L. — s. j d. —
«Sexini ducali per dinari vj L. — s. — d. vj.
«Quintini facti a Milano per dinari v L. — s. — d. v.
«Terline facte a Milano per dinari tri L. — s. - d. iij.
«Li pegioni de Gienova per dinari xviij L. — s. j d. vj.
«Li novini de Gienova per dinari viiij L. — d. viiij.
«Li quindecini de la razza todeschi non si spendano se non per 1. — s. j d. — imp.
«Li marcheti novi venetiani per L. — s. — d. viij.

[p. 375 modifica]

«Li grossoni venetiani chiamati troni per L. — s. xiij.
«Li mezi troni chiamati marzelli veneziani per L. — s. vj den. vj.
«Li grossi mantuani novi dal tabernachulo con el quartero de le aquille che se spendeveno soldi octo L. — s. vij d. x.
«Li grossoni mantovani novi da la testa L. — s. xiij d. —
«Li carlini papali non tonsati L. — s. vij d. vj.
«Et questi tonsati non si spendano per alcuno predo.
«Anchora intendendo el prelibato Ill.mo Signore nostro che de le monete sue da soldi cinque et da soldi dece l’uno, ne parono alchune guaste, tonsate se«per altro modo legierite» deliberano «non se spenda ne se receva se non sono bone» e al peso prestabilito, cioè «che li elicti dinari da soldi cinque debbano essere in peso dinari duy et mezo luno, et quelli da soldi deci debbono essere in pexo dinari quatro et grani sexi, et cossi se fa sapere che quelli de sol. xx debbano essere in pexo dinari octo luno».


315. — 1475, luglio 4, Milano. - Decreto ducale per l’incetta dell’oro nei fiumi Adda, Ticino e Po a favore del banchiere milanese Gian Antonio Castiglioni [Morbio, Codice Visconteo-sforzesco, p. 460].

Altro decreto di conferma pel Castiglioni è del 12 marzo 1480 [Gazzetta Numismatica, 1886, p. 80].

316. — 1475, settembre 9, Milano. — Decreto relativo a certa moneta falsa di grossi da soldi 5 [Reg. Panig., G. 46. — Bellati, Mss.].

«Al presente compareno certe monete falze ala similitudine de li grossi ducali da soldi cinque luno» che si bandiscono, «et addò che se dia magiore notitia alla brigata de cognoscere dieta moneta falza, ne sera tenuto uno continuamente de dicti grossi falzi, alo officio de le cride in brolleto presso ali Panigaroli». Replicando che i «grossi boni da cinque soldi ducali debano essere in pexo dinari duy et mezo luno, linde chi li vuole pesare li pesa perchè pesandoli se non gli cognosserà li falzi al stampo cognoscerà al pexo».


317. — 1475, novembre 18, Milano. — Decreto che vieta la spendizione di certi fiorini del Reno [Reg. Panig., [p. 376 modifica]G. 56 t. — Bellati, Mss. — Boll. Stor. Svizz. Ital., 1894, pag. 41].

Avuta notizia «che in Alamagnia in le zeche de Merlengho et de Basilea se fabricano alcuni fiorini de Rheno quali apareno di presente con linsignij infrascripti cioè duna forma channo da uno canto sancto Giovan con uno scuto in el quale sono tri scudazoli intra le gambe del sancto et dal altro canto del fiorino gli è la balla del mondo con la croce et la letera dice Fridricus, dun altra forma sono chano da uno canto Madona Sancta Maria con el figliolo in brazo et da laltro canto la balla del mondo utsupra et la littera etiam dice Fridricus, li quali fiorini sono mancho de ligha et de pexo al precio che è limitato comunamente alli fiorini de Rheno cioè libre tre, soldi tri imperiali» se ne vieta la loro spendizione: nessuno «ardiscili spendere né recevere de dicti fiorini di quali per mostra adeiò che (chi) vuole possa vederli per sua cautione ne serano lassati duy presso ali Panigaroli alo offitio di statuti in el Broleto». Termine 15 giorni a chi ne possedesse, di esitarli fuori del dominio ducale.


318. — 1475, novembre 22, Milano. — Grida per la quale non si possono spendere altre monete fuorché quelle specificate in altre gride [Reg. Panig., G. 58. — Bellati, Mss.].

319. — 1475, novembre 25, Milano. — Decreto per il quale non si devono spendere e perchè siano banditi tutti i fiorini nuovi d’Allemagna [Reg. Panig., G. 59. — Bellati, Mss.].

«Altra maynera de fiorini da Rheno fabricati in Alamania.... mancho de liga et pexo» come quelli già banditi [V. Grida 18 novembre 1475].


320. — 1476, marzo 22, Milano. — Decreto per il quale certe monete si devono ricevere a peso [Reg. Panig., G. 74. — Zanetti, V, 106, con qualche varietà nei pesi delle monete e colla data 23 marzo. — Bellati, Mss.].

[p. 377 modifica]

«Tanta è la enormità che segue per la sfrenata cupidità et avaritia che le minazie de le severe pene ordinate contra de li vici j non pareno sufficiente ad retrare li malfactori dal mal operare, però che non obstante pena grande che se sa essere intimata tante volte et publicata ad chi tonsa moneta de dovere patire la pena del suocho et la consiscatione di beni, pare pure che senza paura se tonsano anchora le monete ducale cioè li grossi da cinque soldi e del altre monete grosse de le quale ne appareno in non piccola quantità tonsate le quale monete se fossero spexe et recevute conio era ordinato cioè ad pexo, se torria in grande parte la occasione del tonsare» pertanto rinnovazione del decreto di accettarle soltanto a peso, e perchè nessuno rimanga ingannato «debbe sapere che li grossi da cinque soldi debeno essere dinari pexi dui e mezo limo, li grossi da soldi quatro pexi dui et grani octo luno, li grossi da soldi octo... pexi tri et grani iij, li grossi da soldi deci.... pexi quatro, grani vj et quelli da soldi xx dinari pexi octo l’uno».


321. — 1476, giugno 26, Milano. — Conferma delle gride fatte sulle monete e perchè i Ducati di un grano si possano spendere ed accettare mediante la riduzione di un soldo e sei denari [Reg. Panig., G. 83. — Bellati, Mss.].

" Essendo de tanta bontà et perfectione le monete quale fa fabricare el nostro Ill.mo et Excell.mo Signore in la zecha del inclita cita sua de Millano quanto siano monete fabricate in tute le zeche de Italia, et essendo limitato lo oro alla correspondentia di quella è cossa molto inconveniente che non se debiano observare li ordeni sopra ciò facti con tanta maturità per tenere esso oro correspondente in el precio ad la dicta bona moneta, come già pare se comencia a volere fare in spendere et recevere lo oro per più di precij limitati», perciò nuova grida di stare alle tariffe prescritte, e cioè il «ducato testono ducale et venetiano non se spenda ne si riceva per più de libre quatro et soldi duy imperiali»; «lo fiorino largho.... per libre quatro, soldo uno imp.», «lo fiorino de camera.... per libre quatro imp.», " Io fiorino da Rheno.... per libre tre et soldi tre imp.», «Io sento de Franza.... per libre tre, soldi xv imp.» e «lo sento de Savoglia.... per libre tre et soldi dodici imper.». [p. 378 modifica]322. — 1476, dicembre 2, Milano. — Decreto che vieta la spendizione di quelle monete che non sono specisicate nelle gride [Reg. Panig., G. 104 t. — Bellati, Mss.].

323. — 1476, dicembre 16, Milano. — Decreto di bando di certa moneta di grossi falsificata sullo stampo dei grossi da soldi 20 [Reg. Panig., G. 107. — Bellati, Mss.].

«Dinari al stampo simille de quelli grossoni da soldi xx luno, falfisicati et cativissimi».









[p. 379 modifica]

III. — GIOV. GALEAZZO MARIA SFORZA.



324. — 1476-1494. — Serie delle monete di Bona di Savoia e Giov. Galeazzo Maria Sforza (1476-81), di Giov. Galeazzo Maria Sforza (1481), di Giov. Galeazzo Maria e Lodovico Maria Sforza (1481-1494) [Gnecchi, Monete di Milano, p. 83-90, e Riv. numism. ital., 1894, p. 49-52].

325. — 1477, gennaio 16, Milano. — Giovanni da Meteo costituito dal Duca di Milano a presidente della zecca di Milano [Reg. duc., LL., sol. 18 t.].

326. — 1477, febbraio 12, Milano. — Ordine ducale al referendario di Pavia di numerare " de li cento fiorini di Benedetto de sighino destenuto in lo castello nostro de Pavia per havere tosato moneta „ quella parte che spetta alla camera ducale a Castelletto " che sta in lo dicto nostro Castello, ala custodia et cura de presoneri et questo in recompensa de spese facte ad presoni che ha tenuto et tene „ [Classe: Zecca].

327. — 1477, aprile 9, Milano. — Grida per la quale è vietato di spendere e ricevere altre monete fuori di quelle specisicate in altre gride [Reg. Panig., G. 118 t. — Bellati, Mss. citati].

328. — 1477, aprile 21. — Supplica di Francesco di Brianza, banchiere in Pavia, rimessa ai maestri delle entrate ducali. Espone " che del anno prox. passato uno Benedeto da Pigino venete al bancho de esso supplicante con fiorini cento in moneta remondata per volere cambiare dicta [p. 380 modifica]moneta in tanto oro, et ex hoc dicto supplicante accusò esso Benedeto ad domino lo Refferendario de papia „. Non gli fu ancora data la 3 a parte spettante all’accusatore, mentre delle tre parti le due già furono consegnate a Castellerò " quale ha in prexone esso Benedeto „ nel Castello di Pavia [Classe: Zecca].


329. — 1477, giugno 12, Milano. — Grida relativa alle monete e perchè le false non si spendano, ma vengano tagliate e consegnate [Reg. Panig., G. 126 t. — Arch. civico. Lettere ducali 1473-79, fol. 160. — Bellati, Mss.].

Non si presuma ricevere né spendere «soldini grossi da cinque soldi o daltra manera fabricate sotto el stampo ducale che siano reprobe et fabricate fora de la zecha de Milano».


330. — 1477, luglio 5, Milano. — Lettera dei Commissari sopra le monete ai duchi di Milano circa Antonio da Campo torturato quale spenditore di monete false [Muoni, Zecca, di Milano, pag. 28].

«Ill.mi et ex.mi Principes. Mandaverunt nobis per litteras suas D. V. ut diligenter investigaremus: an Antonius de Campo imputatus monetas falsas expendisse, et obinde carceri, torturisque traditus, aliam denariorum quantitatem expendiderit quam Iibras decem, per eum dum torqueretur nominatas inveniatur. Ob hanc causam in nulla re defuimus, quo veritas ad alla declaranda facinora eliceretur. Ego vero Hieronymus animum huic rei summopere intendi, ita ut preter primam torturarli, Antonium ipsum in loco torture habuerim, et secunde subìecerim, nichilque in eo novi delieti preter iam dictum deprehendi. Tantum enim ipsas decem Iibras et in prima et parata secunda confessus est expendisse tortura, quas quidem a Hieronymo Veneto nuper ob tale delictum combusto habuisse dixerat, sicuti idem Hieronymus in suis confessionibus antea manifestaverat, et sane nobis videtur ab ipso Hieronymo plures pecunias verisimiliter antea ipsum habere non potuisse, quandoquidem ipse Hieronymus tantum XXVIII falsas huc detulisse confessus fuit; quarum decem tantum dicto Antonio, reliquas vite sue usibus impendit, quo fit ut concordes in exprimenda summa diversis licet torturis inveniantur. Vestrarum itaque D. erit, quid superinde per nos agendum sit iniungere et mandare [p. 381 modifica]quibus parere pro viribus et obsequi conabimur, eisque nos ipsi cumulatissime commendamus».


331. — 1477, luglio 11, Milano. — Lettera dei Maestri delle entrate ducali a Bona di Savoja per il nuovo incanto della zecca di Milano [Carteggio diplomatico, Cartella, n. 471].

«Ad queste Kalende proxime de Augusto vene ad fornire lincanto dela zecha de questa vostra Inclvta cita de Millano. Siche per fare nostro debito lo ricordiamo ad vostre 111. me Sig.rie perchè parendogli che facciamo più una cosa che un altra, elle se dignano farne intendere quello gli piacia et quanto più presto meglio, perchè Kalende sono qui. Che lo fabricare delle monete sano vostre Ill.me S.rie quanto importi allentratc et populi suoi. Alle quale continuamente se reccomandiamo».


332. — 1477, luglio 31, Milano. — Relazione dei maestri delle entrate ducali ai duchi di Milano sopra la conferma di Gian Antonio Castiglioni e Giov. Antonio Magno alla direzione della zecca milanese [Muoni, Zecca, di Milano, p. 29].

«Ill.mi e Ex.mi Sig.ri. In executione de quanto ne e stato commetuto per parte de Y.re Ex.ctie se siamo trovati insieme nui infrascripti super ci facto de la Zecha, e due volte argumentato et consultato circa li remedij e provisione se hano ad fare supra tali negotio: et habiando lecto lo decreto sopra le monete et le cride emanate; examinato etiam li capituli e ordini de la Zecha facti e ordinati anno 1474 et die ....; havemo etiam considerati! li ricordi ad nuv mandati et le proferte facte per alcuni li quali vorriano bavere 1 impresa e lare lavorare la Zecha. Vedute etiandio le lettere concesse per lo Ill.mo Signore, quondam Consorte et Patii’ vostro, anno 1476 die 16 february, signate Gabriel, et la confirmatione postea facta per V.re Ex.tie per lettere signate B. Calchus et sottoscripta Bona duchessa de Milano marni propria: habiamo veduto etiandio la commissione alias facta per lo prefato Ill.mo quondam Consorte et Patre vostro alli spectabili Domini Iohanne da Melcio25 [p. 382 modifica]Iohanne Botto, Antonio da Landriano e Compagni sopra la provisione del lavorare de la Zecha.
«Visto, considerato et examinato ogni cosa, el nostro apparere è et cossi riferimo fideliter ad V.re Exc.tie che le lettere concesse ad Antonio da Castigliono et Iohanne Antonio Magno per l’antedicto Ill.mo quondam vostro Consorte et Patre et postea per vostre Ex.tie confirmate ut supra non se debiano revocare ma stare firme.
«Bene tamen, ne pare che se debia provedere che la moneta se fabricarà, se faci justa cossi circa el peso corno la bontate et demuni se servi li decreti, cride, capituli et ordini sopra ciò facti, e che V.re Sig.rie commettano alli prefati domino lohanne de Melcio e Compagni antedicti che siano soliciti et sopra le predicte cose e altre dependente da esse juxta formam de la loro commissione, provedano per modo non se coni metta fraude alcuna, et, se gli parerà, possino limitare et restringere per qualche tempo la somma del argento se haverà ad fabricare e la qualità delle monete. Et in questo modo ne pare se consiglierà ad Iutilitate et bene commune, et non se farà injuria ad alchuno e se farà lhonore de V.re Ill.me Sig.rie ale quali humilmente ne raccomandiamo.
"Ceteriun perchè ne era referto che nel peso del marcho de delivrare la moneta mancava un dinaro peso per marcho, troviamo per li quatro che havemo deputati sopra ciò essere vero, cioè chel manca un dinaro per marcho ut supra. La qual cosa ne pare digna di qualche provisione. La V.ra Ex.tia ordeni mò quanto gli piace».


333. — 1477, agosto 28, Milano. — Lettera del duca di Milano per la cessione di rame eroso alla fabbrica del Duomo per la fusione di una campana [Motta, in Gazzetta numismatica, anno VI, 1886, n. 12, p. 92].

334. — 1477, settembre 13, Milano. — Decreto allo scopo vengano osservate le ordinanze sulle monete [Reg. Panig., G. 137 t.].

335. — 1477, Milano. — Supplica del maestro di zecca e compagni Francesco Pagnano, Giovanni Antonio da Castiglione, Giovanni Antonio Magno e Giovanni Morosini alla duchessa Bona di Savoia e figlio Giovanni [p. 383 modifica]Galeazzo Maria Sforza. [Muoni, La Zecca di Milano, pag. 26]26.

«Ill.mi et Ex.mi Madona et Signore. Di novo recorrono ad V.re Ex.tie Francescho Pagnano, lohanantonio da Castiliono, lohanantonio Magno e Iohanne Morexino magistri e compagni de la vostra ducale Cecha di Milano, rechedendo si per la justitia et observatione de li capituli, concessione et privilegi ad loro magistri concedute et fatte per la bona memoria del quondam lll.mo Sig.r vostro consorte e patre et successive confirmati per V.re Ex.tie, corno alienerà per la indemnità loro; rechedendo et exponendo corno di sotto.
«Et primo rechiedono, che quanto glie delivrato et concesso et confirmato, ut supra, li sia atteso et observato et non gli sia facto capituli novi nè inovatione alchuna. Et che non sia atteso ne posto mente ad rellatione alchuna facta in prejudictio de dicti delivratione, capituli, prcvilegij et concessioni, corno facti ad notum et ad sugestione de la parte adversa, et ultra il debito de la rasone et senza alchuno consentimento dessi Magistri et Compagni ymo sempre loro reclamando contra. Avisando Vostre Ex.tie che essi Magistri et Compagni, sotto fede dessi capituli, concessione, privilegi et deliberatione hanno fatta grandissima incepta da Tedeschi et altre persone de argento per fare lavorare esse Cecha. 11 che non potendo loro fare per la inhibitione ad loro facta, cede et cederà a suo total danno, hanno protestato et protestano.
«Nè obsta Ill.mi S.ri quello pare sia dicto seu vociferato che si debia equalare lo marcho de la delivranza con quello de orefici. Però se risponde che questo sarebe de dirrecto contra li capituli, delivratione et, ut supra, facte et concedute, nec non contra quello che cento anni passati è stato facto, fabricato et pratichato, ne si trovarà che may dal tempo del quondam Ill.mo S.r duca Iohanes Galeaz27 in qua sia stato lavorato ad essa Cecha cimi altro marcho che cum quello chedi presente et ejusdem ponderis, et supra esso marcho dieta Cecha sempre è stata delivrata, et esso marcho da dicti anni cento in qua sempre he stato in guardia da due Magistri, [p. 384 modifica]quali per tempora, a questo sollo sono stati ellecti per modo che non si sarebe poduto comettere manchamento alchuno, et di questo se ne pò fare experientie assay et non senza urgentissima razone. 111. mi S.ri ha qualche pocha differentia da l’uno a laltro perchè che a fondere et refondere tante volte lo argento et darlo ali i operai li quali may non rendono quelo peso a loro fu dato per il consumare dil pocho. Et ultra ad imbianchirlo esso argento fa callo como etiam per li precessori dessa Cecha et compreso. Ali quali may non fu facto novitate ne mentione alchune desso marcho. E questo saria uno dire che le monete fabricate da qui indreto non fosseno bone et de mancho valuta dil debito: et ad essi Magistri sarebe facto expressa injuria: il che non fu facto a magystro alchuno. Il che però non credono sia de mente di V.re Ex.tie, quale non soleno fare torto ne injuria a persone alchune, et per essere loro fidelissimi servidori de V.re Ex.tie.
«Avisando anchora V.re Ex.tie che per la inhibitione facta ad essi Magistri, quale he stata intesa da Todeschi et altri merchadanti, he stato conducto fora dil dominio de V. S. per la summa de ducati xii" 1 de argento. Et più se dubita che li merchadanti totaliter pigliano altro camino, il che cedarà a total consumptione dessi Magistri et grandissimo danno di questa cità.
«Per la qual cossa essi Magistri et Compagni supplicano ad V.re Ex.tie che quelle se degnano statim provedere chessi Magistri posseno fare lavorare in dieta Cecha, secondo lo solito, et che li sia atteso le diete concessione, capituli et previlegi et delivratione ad loro facta ut supra, et non patiscano li sia facta più tanta injuria come facta sine al presente. Et se pure a V.re Ex.tie parisse, il che non credeno, per meglio consultare la oppinione che he qui contra la justitia se aponta, pono fare comissione a li doctori dil suo Consiglio Secreto aut ad uno o doy confidenti de la parte che vedano infra breve tempo si de jure V. Ex., ne essi vostri Magistri pono inhibire ad loro Magistri non fazano lavorare, corno he facto per lo passato o non, procedendo perho che fra questo mezo essi Magistri non siano in pendente et posseno fare lavorare ut supra. Como hano firma speranza in V.re Cel.ne a le quale humilmente se recomandano ».

336. — 1478, giugno 6, Milano. — Grida molto estesa sulle monete e limitazione di quelle d’oro e d’argento [Reg. [p. 385 modifica]Panig., G., 165. — Arch. civico. Lettere duc. 1473-79, fol. 203. Bellati, Mss. citati].

Per gli abusi e corruttela della moneta confermasi «la totale intentione» dei Duchi essere di voler osservate le precedenti gride e tariffe, rifiutando la spendizione delle monete reprobe, ecc. E tariffa la seguente:

«Li testoni ducali et veneciani boni de justo pexo libre iiij sol. ij den. — imp.
«Fiorini larghi de justo pexo lib. iiij sol. j den. —
«Fiorini de camera de justo pexo lib. iiij.
«Fiorini da Rheno de gran tri boni lib. iij sol. iij.
«Scuti de Franza de gran tri boni lib. iij sol. xv.
«Scuti de Savoglia de gran tri boni lib. iij sol. xij.
«Grossi ducalli da soldi xx luno li quali oltra che al stampo bello se pon cognoscere li boni in pexo, debano essere dinari sette pexi et gran xxij luno lib. j.
«Grossi ducalli da soldi deci luno similiter che debano in pexo essere den. iiij grani vj luno lib. — sol. x.
«Grossi ducalli da soldi octo li quali debano essere in pexo denari iij gran iiij luno lib. — sol. viij.
«Grossi ducalli da soldi sexi luno lib. — sol. vj,
«Grossi ducalli da soldi cinque denari pexi ij luno lib. — sol. v.
«Grossi ducalli da soldi quatro luno lib. — sol. iiij.
«Grossi ducalli da soldi iij luno lib. — sol. iij.
«Trentini ducalli per uno lib. — sol. ij den. vj.
«Grossi ducalli chaveano corso dinari xxvij luno, non però tonsati libr. — sol. ij.
«Quindecini ducalli lib. — sol. j den. iij.
«Soldini ducalli lib. — sol. j.
«Sexini ducalli l. — s. — den. vj.
«Quintini ducalli l. — sol. — den. v.
«Treline ducalle l. — s. — den. iij.
«Pegioni de Genoa l. — s. j den. vj.
«Novini de Genoa l. — s. — den. viiij.
«De le monete forestiere non si possa spendere ne recevere se non del infrascripte et de la maynera qui de sotto specifficata et per li pretij annotati ut infra cioè:
«Li grossi venetiani chiamati troni non tonsati lib. — sol. xiij. [p. 386 modifica]
«Li mezi grossi venetiani chiamati marcelli novi tonsati lib. — sol. vj den. vj.
« Li marcheti novi venetiani lib. — s. — den. viij.
« Li grossi mantoani novi dal tabernacolo con el quartero del aquilla non tonsati lib. — sol. vij d. x.
«Li grossi mantoani novi da la testa non tonsati lib. — s. xiij.
« Li Carlini papalli non tonsati lib. — s. vij den. vj.
«Li quindecini de la raza thodeschi lib. — s. j.
« Et niuna altra moneta excepta la fabricata in la dicta zecha de Millano, nè fiorino alchuno novo de Alamagnia se possa spendere ».


337. — 1478, giugno 20, Milano. — Decreto che vieta d'introdurre nel dominio ducale le monete proibite [Reg. Panig., G. 198. — Bellati, Mss.].

338. — 1478, novembre 2, Milano. — Ordine d'arresto, su lamento di Pietro Regna e compagni, già deputati al reggimento della zecca di Milano, di un tal Gottardo da Casale loro famiglio, reo di sottrazioni ed inganni a danno loro e dessa cecha, e ora fuggitivo [Reg. duc., n. 43, fol. 108].

339. — 1478, novembre 5, Milano. — Decreto ducale che assolve il soldato Pietro del Conte, prigione a Pavia per avere speso e giuocato monete false [Gazz. num. di Como, 1886, p. 64].

340. — 1479, febbraio 4, Milano. — Conferma dei privilegi del consorzio dei monetarii di Milano [Reg. Panig., H. 280 t. — Reg. duc., OO, fol. 150 t. — Trivulziana. Codice n. 173. — Motta, Zecchieri di Milano nel 1479, p. 6].

Avevano il loro prevosto con giudice per ogni causa civile e criminale. Non sottoposti ad altri officiali tranne nei casi di omicidio, ratto di femmine, robaria e sacco. Esenti dai carichi straordinarj, ecc. « Questo offitio de moneta del importantia che le » era « concesso se non ad persone de casa et familia nobile ».


34l. — 1479 .... — Elenco dei monetarii ed operai della zecca di Milano, divisi per porte [Motta E., Gli [p. 387 modifica]zecchieri di Milano nel 1479, in Riv. Ital. di numism., anno I, 1888, fasc. I].

342. — 1479, febbraio 7, Milano. - Ordine di sospensiva del processo mosso contro Gian Ambrogio da Fino, cittadino milanese, detenuto per imputazione d’aver fabbricate monete false [Gazz. num. di Como, 1886, p. 64].

343. — 1479, maggio 29, Milano. — Grida relativa ai fiorini dal Trecco e gatteschi perchè non si spendano se non per oro rotto, termine tre giorni ad esitarli fuori del dominio ducale, e così anche altre monete non specificate [Reg. Panig., H. 19. — Bellati, Mss.].


(Continua).




Note

  1. Maestro Zanetto Bugato, celebre ritrattista di casa Sforza, morto nel 1476; cfr. i nostri Nuovi documenti ad illustrazione della zecca di Milano nel secolo XV. Como, 1884, p. 10; il Caffi in Arch. stor. Lombardo. III, 538 e Boll. stor. Svizz. Ital., Anno 1884, p. 79.
  2. La festa dell’assunzione al poteri: di Galeazzo Maria Sforza che si solenizzava al 19, giorno di S. Giuseppe.
  3. S’intende Filippo Maria Visconti, morto nell’agosto 1447.
  4. Avvenuta per l'appunto nel 1470.
  5. Il duca spediva questa lettera al suo oratore in Bologna, Gerardo Cerruti (4 febbraio) " adciò li possi fare intendere ad quella Comunità perchè noi ordinaremo che ad Milano et nel dominio nostro non se spendano dicti carlini se non per il pretio justo et per quanto lo assagio porta „ [loc. citato].
  6. Che realmente deve avere poi assunta la zecca, poiché nel 1477, nel 1479, e più tardi ve lo vediamo maestro. Ai 18 nov. 1479, su proposta sua, vien delegato Buratto da Trezzo a officiale sopra le monete false [Classe: Zecca]. Come famigliare ducale e magistro Ceche ottiene lettere di passo valevoli per 2 anni, ai 3 febbraio 1481 [Reg. ducale, n. 120, fol. 175 t. — Motta, Zecchieri di Milano, p. 12]. Come maestro di zecca è ricordato ancora in un documento degli 8 maggio 1497 edito dallo Heyd (Die Grosse Ravensburger Gesellschaft, p. 75). Vedi anche il doc. n. 315 all’anno 1475.
  7. L’Argelati ne offre (III, 48) anche un testo italiano, ma con notevoli varianti e che dice tolto dall’archivio del castello di P. Giovia, ora di Stato. Non ve Io abbiamo rinvenuto per intero ma soltanto nell’ultimo brano, un elenco di monete sforzesche che si riferisce nel documento che segue. Le varianti dei due testi diamo in nota ai luoghi richiesti.
  8. A vece di questo paragrafo nel testo italiano dato dall’Argelati leggesi: " Item che lo dicto Magistro, e Compagni siano obligati a pagare alla Ducale Camera per la obligazione sua, sive honorantia della Zecca per tutto lo tempo, che li starano a fare fabricare oro, e Moneta, cioè de Grossi a sol. 20, e a sol. io, e a sol. 5, e a sol. 3, Soldini, Treyne, e Imperiali de ogni Marco de moneta, che sarà fabbricata, dicto magistro, e compagni pagano sol. 1 per Marcho alla fine dell’anno. " Item che lo dicto Magistro, e Compagni possono fare fabricare Grossi a soldi 20 alla liga a den. 11 gr. 13 a fino che tengono onze 7 den. 14 d’argento per Marco in liga, e in numero siano 24 Grossoni per Marco, et habbiano de remedio in pexo denaro uno per Marca, et in liga grano uno per quarto d’onza. " Item che lo dicto Magistro e Compagni possano fare fabricare Grossi a sol. io alla liga a den. io gr. 18 a fino, che tengono onze 7 den. 4 d’argento per Marca in liga, e in numero fino 44, tertii 2 per Marco, et habiano de remedio in pexo denaro uno per Marca, e in liga grano uno per quarto d’onza „.
  9. Nel testo italiano: " Item che lo dicto Magistro, e Compagni possano fare fabricare Grossi a soldi 5 a la liga a den. 9 gran, o che tengono onze 6 d’argento a fino per Marco in liga, e in numero 75 Grossi per Marca, et habiano de remedio in pexo denaro 1 per Marca, e in liga grano uno per quarto d’onza „.
  10. " Item che lo dicto Magistro e Compagni facciano fabricare Grossi a sol. 3 a la liga a den. 6 gran, o, che tengono onze 4 d’argento a fino per Marca in liga, e in numero 84 grossi per Marco, et habiano de remedio in pexo den. 2 per Marco et in liga grano uno per quarto d’onza „.
  11. Paragrafo che non ha il corrispondente nel testo italiano.
  12. Nel testo italiano:
    " Item che lo dicto Magistro, e Compagni possano fare fabricare Soldini a sol. 1 a liga a den. 4 grani 6 che tengono onz. 2 den. 20 d’argento a fino per Marca, et habiano de remedio in pexo den. 3 per Marca, et in liga grano uno per quarto d’onza „.
  13. " Item che Io dicto Magistro e compagni possano far fahricarc Trcyne a den. 3 a liga a den. 1 gran, io che tengono den. 21 d’argento a fino per Marco in liga, e in numero 2(=; l’nync per Marco, et habiano de remedio in pexo den. 6 per Marco, et in liga grano uno per quarto d’onza „.
  14. " Item de lo dicto Magistro e Compagni possano lare fahr;care Imperiali a den. 1 l’uno a liga a ut. ’ò che tengono den. 12 d’argento a fino per Marco in liga, e in numero 465 Imperiali per Mero, et habiano de remedio in pexo den. 6 per Marco in liga grano uno per quarto d’onza „.
  15. Non nel testo italiano.
  16. Questo paragrafo corrisponde al 12° del testo italiano.
  17. Sin qui questo paragrafo corrisponde al n. 13 del testo italiano. Il restante non vi è riportato.
  18. Questo paragrafo fin qui corrisponde al 14° nel testo italiano; e da qui alla fine, all'undecimo.
  19. Corrisponde al n. 17 del testo italiano.
  20. Questo paragrafo non c'è nel testo italiano ; ve ne sono per scambio diversi altri, per es. che i monetarii siano ritenuti esenti dalli aggravii, e che per le differenze che insorgessero fra di loro si nominino due arbitri.
  21. Concorda col paragrafo 23, testo italiano.
  22. Da qui innanzi i capitoli in italiano sono affatto diversi. Notevole il n. 18: "Item che non se possa fabbricare nè oro nè moneta, se non a Miano, reservato alla città de Genova, in tutto lo dominio dello nostro Ill.mo Signore„. I monetarj abbiano lettere di passo per i deputati da loro eletti sopra le contravvenzioni. Esenti siano del prezzo d’afsitto della casa della zecca. In caso d’epidemia siano rifatti di tutto il tempo in cui la zecca dovesse rimaner chiusa. Siano loro consegnati "tutti quanti li utensili de la Zecca., quali sono, e comprati per Job della Croce a nome del nostro Ill.mo Signore, et che de novo sieno extimati per una persona de comuno „.
  23. Gli ultimi due paragrafi nel testo italiano suonano che i battifogli, fabbri ed altre persone "non possano comprare argento per più pretio de lib. tre sol. 13 per onza d’argento a sino, sotto pena de perdere lo argento; et ultra quello Fiorini 5 per ogni Marco; e quello quale venderà dicto argento sia in la pena de ducati quattro per ogni Marca.
    " Item che lo dicto Magistro e Compagni possano tenere li denari quali havevano a pagare alla Ducale Camera a sol. 1 per Marca, che se fabricarà ancora li denari delle scarsizie de le Monete, ponendo per contra le larghixie dal principio de ogni anno usque in la fine del anno per scorta allo dicto Magistro, e Compagni „.
  24. Per le imprese visconteo-sforzesche cfr. in ispecial modo: Azeglio, Manuscrit Sforza 1467; Gnecchi, Monete di Milano, p. lxxiv; Beltrami, Castello di Milano, II ediz., p. 715; Carta, Codici miniati di Brera, p. 33 seg, e le pubblicazioni del dott. Sant’Ambrogio.
  25. Giovanni da Melzo fu nel novero di coloro che nel 1480 entrarono a riformare il Consiglio di Reggenza, e pare sia l’omonimo personaggio delegato nel 1448 dalla Repubblica Ambrosiana a trattare la pace con quella di S. Marco. Egli sali in gran credito a Milano, dove furono battute in suo onore diverse monete d’argento e d’altro metalli», se dobbiamo prestar fede a quanto fra Paolo Morigia ne attesta nella sua Istoria a pag. 679.
  26. Come già avvertivamo altrove (Gli zecchieri di Milano, p. 6 dell'Estratto) questo documento devesi anzichè al 1477 aggiudicare al 1479, mostrando già sancita la conferma degli statuti monetari, fatta da Bona di Savoia per lo appunto ai 4 febbraio 1479.
  27. Intendesi il primo duca di Milano, Giovan Galeazzo Visconti, le cui monete cominciano a mostrare nel 1401 un’evidente finezza d’arte.