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376 emilio motta

G. 56 t. — Bellati, Mss. — Boll. Stor. Svizz. Ital., 1894, pag. 41].

Avuta notizia «che in Alamagnia in le zeche de Merlengho et de Basilea se fabricano alcuni fiorini de Rheno quali apareno di presente con linsignij infrascripti cioè duna forma channo da uno canto sancto Giovan con uno scuto in el quale sono tri scudazoli intra le gambe del sancto et dal altro canto del fiorino gli è la balla del mondo con la croce et la letera dice Fridricus, dun altra forma sono chano da uno canto Madona Sancta Maria con el figliolo in brazo et da laltro canto la balla del mondo utsupra et la littera etiam dice Fridricus, li quali fiorini sono mancho de ligha et de pexo al precio che è limitato comunamente alli fiorini de Rheno cioè libre tre, soldi tri imperiali» se ne vieta la loro spendizione: nessuno «ardiscili spendere né recevere de dicti fiorini di quali per mostra adeiò che (chi) vuole possa vederli per sua cautione ne serano lassati duy presso ali Panigaroli alo offitio di statuti in el Broleto». Termine 15 giorni a chi ne possedesse, di esitarli fuori del dominio ducale.


318. — 1475, novembre 22, Milano. — Grida per la quale non si possono spendere altre monete fuorché quelle specificate in altre gride [Reg. Panig., G. 58. — Bellati, Mss.].

319. — 1475, novembre 25, Milano. — Decreto per il quale non si devono spendere e perchè siano banditi tutti i fiorini nuovi d’Allemagna [Reg. Panig., G. 59. — Bellati, Mss.].

«Altra maynera de fiorini da Rheno fabricati in Alamania.... mancho de liga et pexo» come quelli già banditi [V. Grida 18 novembre 1475].


320. — 1476, marzo 22, Milano. — Decreto per il quale certe monete si devono ricevere a peso [Reg. Panig., G. 74. — Zanetti, V, 106, con qualche varietà nei pesi delle monete e colla data 23 marzo. — Bellati, Mss.].