La nobilis universitas bobacteriorum Urbis

Giuseppe Ricci

1893 Indice:Archivio della R. Società Romana di Storia Patria - Vol. XVI.djvu Storia/Roma/Storia di Roma La nobilis universitas bobacteriorum Urbis Intestazione 10 gennaio 2020 25% Da definire


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Nobilis universitas bobacteriorum Urbis


PER le corporazioni di Roma, anche nel tempo del basso medio evo, si hanno certo più scarse notizie, che non per quelle di Milano e di Firenze, in cui il sistema corporativo fu della massima importanza. Chi poi volesse risalire i secoli barbari, troverebbe invero maggiore oscurità e potrebbe fors’anche smarrirsi attraverso l’intrigato cammino. L’Hartmann, in un recente opuscolo1, dette in abbozzo una storia delle corporazioni artiere, facendo vedere, fin dove gli fu possibile, la continuazione di esse dall’epoca romana. Durante la republica vi furono, come ben si sa2, otto collegi di arti; nell’impero aumentarono, e basterebbe scorrere il codice Teodosiano, per poter aggiungere altri nomi di arti ai già noti. Ma questi collegi assunsero natura e forma diversa, col tramutarsi delle condizioni economico-sociali, in cui versava l’antico popolo romano. È noto che questo considerò sempre come precipua fonte di ricchezza la proprietà e la cultura [p. 132 modifica]della terra, mentre commerci ed industrie vi furono, sino a tempi avanzatissimi, tenuti a vile. Chi non rammenta qual conto facesse Cicerone di queste arti?3 Esse rimasero in mano a schiavi od a liberti, elemento turbolento4, ora disciolte ed or ravvivate: così furono tolte da un senato- consulto del 6955, da Cesare6, da Augusto, da Claudio7, da Nerone8, da Traiano9; mentre Settimio Severo Diocleziano e Costantino procurarono di dar loro assetto e stabile forma.

Ma a queste associazioni romane, osserva benissimo l’Endemann10, mancava quella unione, che collega in un tutto organico le forze degli individui. E questa intrinseca qualità è quella appunto che le differenzia dalle corporazioni medioevali, le quali sursero con ideali diversi e che si organizzarono in ben differente maniera. Bensì sarebbe audacia il negare che, anche attraverso i secoli barbari, questa istituzione non continuasse: abbiamo in proposito numerose indicazioni. Esse chiamaronsi dapprima scholae ad imitazione delle scholae militum11 e s’intende facilmente come in Roma le più numerose fossero quelle, che appartenevano alla famiglia pontificia. Cosi è antichissimo il collegio dei Sette notai regionarii, ancorchè non ne sia autore san Clemente pontefice (anno 67 di Cristo), come porrebbe il Liber pontificalis12. Un marmo del 452, [p. 133 modifica]riferito anche dal Galletti13, parla di un Carolus primicerius canariorum, e d’un Porfirio primicerius monetariorum, e nota il Galletti che primicerius era il nome dei capi dei singoli collegi così di uffizi come di arti. Cosi pure abbiamo un tal Miccione, notaio regionario, che fu il primo vestarario nel 77214. Epifanio, ordinato patriarca di Grado15, intorno al 606 era primicerius notariorum, e sarebbe qui lungo il far menzione di tutte le scholae palatine16, per le quali erano stabilite le mercedi, e che dovevano probabilmente avere anche speciali statuti. Un abbozzo di statuto si potrebbe, per esempio, vedere in un ordine di Cencio Camerario, in cui stabilisce gli obblighi degli ostiarii17.

Per Roma, la più antica menzione di una forma corporativa di artieri, si può riguardare una indeterminata espressione di san Gregorio circa una società di tinctores18. Probabilmente il passo di Giovanni Diacono19, in cui è riferito, che nel grande registro di coloro che furono partecipi delle elargizioni di grano fatte da Gregorio, accanto ai nomi dei riceventi veniva aggiunta anche la professione, accenna ancora ad un sistema corporativo prevalente nella città. Cosi gli honesti viri del vii ed viii secolo non possono rappresentare che la classe degli artieri20, i quali dovevano essere organizzati in società, come potrebbe apparire dalla chiusa del concilio del 79, in cui furono esclusi dall’elezione al pontificato, oltre che le milizie, anche [p. 134 modifica]i laici ex aliis ordinibus21. Più tardi, molteplici indicazioni di artieri abbiamo nel regesto Sublacense, il quale anzi ci dà per l’anno 974 la notizia d’una schola calzulariorum22. Ed osserva il Gregorovius23 che, sebbene nell’viii secolo in Roma non s’incontrino altre corporazioni all’infuori di quelle dei militi, dei peregrini, dei notai e dei cantori pontifici, pure è fuor di dubbio, che altre ve ne fossero. Certo esse non ebbero allora grande importanza: quando CarloMagno nel 774 venne a Roma, e papa Adriano gli mandò incontro «universas scolas militiae una cum patronis», non si fa punto menzione di Arti24.

Se insino al secolo x non si viene àncora ben delineando una tendenza unificatrice, col secolo seguente la istituzione prende forma stabile ed incomincia a diventare elemento potente pel riacquisto della autonomia. Questo è il glorioso periodo dei comuni, in cui si tende a scuotere dalle fondamenta il regime feudale. Per giungere a ciò si richiedeva un popolo organizzato, che nella comunanza degli interessi e degli intenti sentisse in sè una vita nuova da sostituire a quella che combatteva, ed ecco le corporazioni ed il comune accingersi a questi nuovi acquisti. Furono due istituzioni che assunsero importanza politica insieme ed economica, presentandosi esse soltanto come nuclei naturali d’aggregazione nuova e di morale unità. Era poi ovvio che tali corporazioni riunite dalla comunanza d’interessi, di tutela, di potenza, formassero tra di loro una grande fratellanza, il comune: cessa l’appellativo di schola e vien sostituito dall’universitas, il consul [p. 135 modifica]subentra al prior o primicerius, e, primo atto d’autonomia, vien proclamato il diritto statutario25. Mi par dunque non andar lungi dal vero, affermando che lo sviluppo delle fratellanze artigiane debba considerarsi come intimamente connesso allo sviluppo dell’autonomia municipale26.

In Roma la corporazione non ebbe quel valore e non acquistò mai quella forza, che ebbe in altre città, e specialmente in Firenze27, dove il comune, sorto per ragioni commerciali, più che agricole, politiche o militari, lasciò in tutte le sue fasi preponderante la classe mercantile di fronte alle altre28. In Roma il comune non ebbe mai un’autonomia schietta, a causa delle influenze ecclesiastiche e del baronato potente; e prima della metà del secolo XIII le Arti difficilmente entrarono a far parte del governo della cosa pubblica: il primo passo importante fu, come vedremo, verso il 1262, quando i consoli dei mercanti e dei bovattieri furono incaricati, insieme a ventisei boni viri eletti dal popolo, di provvedere alla riforma della città e delle arti29.

Come organo economico invece le corporazioni delle Arti funzionarono in Roma eccellentemente; anzi si può [p. 136 modifica]dire che tutto il commercio risiedesse la loro, come quelle che avevano il privilegio dei mestieri. Crebbe in grande potenza la università dei mercanti, denominazione generale, che, secondo il Gatti30, abbracciava tutti coloro, che esercitavano un traffico, qualunque esso fosse. Verso la metà del secolo xiii queste diverse classi di mercatores si separarono e ne vennero le principali dei campsores, dei bobacterii e dei mercatores pannorum, ciascuna delle quali avea sotto di sé delle artes submissae. L’importanza dell'Ars mercatorum già nel secolo xii fu grandissima e se ne può avere una prova in una convenzione del 1166 tra i consules mercatorum et marinariorum di Roma ed i consoli del comune di Genova31.

Queste corporazioni, che dapprima erano surte spontanee, e per sentimento di comunanza tra loro erano state nucleo alla formazione del comune, col tempo si istituirono per semplice scopo tecnico ed economico a protezione degli artieri. Quindi è che, se verso la metà del secolo xiii esse furono in Roma raccolte sotto tredici principali Arti32, nei secoli posteriori si moltiplicarono a dismisura, sia per la tendenza dei lavoratori a. staccarsi dai maestri ed a costituirsi in corporazione separata; sia per l’introduzione di nuove industrie33; sia finalmente per lo scindersi dalle Arti maggiori dei vari mestieri affini e raggrupparsi fra loro in nuove corporazioni34. S’intende come in questa guisa [p. 137 modifica]scomparisse l’importanza politica e non rimanesse che il puro scopo economico, che poggiava interamente sull’esercizio dell’Arte35. Non vissero però prive d’importanza, specialmente per ciò che si riferisce alla perfezione tecnica ed alle virtù sociali. La corporazione prendea la forma di una vasta famiglia, di una famiglia professionale, come la dice il Blanc36. I membri di questa famiglia erano i discipuli (apprendisti), i socii ed i magistri: è chiaro come questa distinzione avesse a base il lavoro e la maggiore o minore valentia in esso. Regolati così i rapporti della via professionale, ne risultava chiara la perfezione dell’insegnamento tecnico, la garanzia perchè l’apprendista acquistasse il sapere, ed infine la stabilità del lavoro. Dovevano probabilmente esistere degli speciali trattati risguardanti la tecnica delle arti principali, e, secondo i quali, i magistri doveano impartire l’insegnamento ai discipuli. Un esempio di simili trattatela si potrebbe avere in quello che vien riportato dal Muratori, anteriore al 900, per l’arte musiva, sul modo di tingere i panni, d’indorare il ferro &c.37. Dall’altra parte poi, il sistema disciplinare dava largo campo allo svolgimento delle principali virtù sociali; rispetto gerarchico, fedeltà al dovere, mutua assistenza ed affratellamento.

Questi caratteri delle corporazioni medievali, che noi abbiamo rapidamente delineati, è naturale che si manifestino con intensità più viva nelle Arti maggiori, in quelle, che poterono, per le loro ricchezze, acquistare più credito ed avere più soggetti. Accennammo già come in Roma, verso il 1263, si costituissero38 tredici Arti, e come tra [p. 138 modifica]queste primeggiassero quella dei mercatores pannorum e quella dei bobacterii. Della prima parlò il Gatti, pubblicandone nel 1887 gli importantissimi statuti; della seconda si trovan soltanto qua e là degli accenni, e vogliamo tentare una ricostruzione della sua storia, riguardando questa importante e singolarissima università sotto quel duplice aspetto politico-economico, che vedemmo costituire la base di queste corporazioni.

E fu singolarissima, sia perchè un’associazione simile dell’Ars bobacteriorum di Roma non si incontra, come osservò il Villari39, in nessun altro comune italiano, sia anche per il concetto generale che noi ci formiamo dell’Arte. Le associazioni dei tempi di mezzo, ad eccezione delle poche professionali, furono tutte di mestieri, e mestiere, considerato anche etimologicamente, viene da ministerium40, che vale opera, impiego, ufficio ed in latino significò pure carica nobile ed elevata41. Mestiere dunque è l’opera dell’artigiano, ed artigiano non è qualunque manovale. Un lato caratteristico mi par dunque si possa riconoscere in questa universitas, i cui membri non dovrebbero a rigore annoverarsi tra gli artieri.

Stando alla radice etimologica, bobacterii sono pastori di buoi, coloro che li stimolano (agunt) o che li conducono, e corrisponde al moderno vocabolo di bovattiere. Ma è generale l’opinione che nel linguaggio medievale tale parola abbia un più largo significato. Cosi il Ducange, nel suo glossario, fa bobatterius uguale ad agricola; e il Villari42, li dice agricoltori simili ai così detti mercanti di campagna, adducendo per ragione che dentro Roma veri [p. 139 modifica]lavoratori della terra non esisterono mai, venendo essi da lontane regioni ogni anno pei lavori opportuni. Cosi pure il Gatti43 li disse mercanti di campagna; secondo il Coppi eran così chiamati44, sul principio del secolo xv (sic) i più notabili degli agricoltori; pel Vendettini45 equivalgono agli aratori od agricoltori, aggiungendo che altrove significano anche gli esattori del tributo, che si pagava per ogni pezza di terra arata con buoi. Il Papencordt46 traduce bobacterii con bifolchi, aratori, ed il Reumont47 con Landwirthe (economi rurali), mentre pel Gregorovius48 non sono che agricoltori.

Ma noi dobbiamo non tanto ricercare il significato proprio della parola bobacterius quanto precisare quali classi di persone fossero comprese nella corporazione che dai bovattieri prendeva il nome, e quale fosse il campo su cui si estendeva l’esercizio dell’Arte loro. In quanto a questo è chiaro che tale Arte non si limitava al solo bestiame sia da lavoro sia da pascolo e relativo commercio, ma abbracciava tutta intera l’agricoltura. Lo attesta in modo non equivoco la prefazione degli statuti del 1407:

. . . premissa debita meditatione pensantes ac mature considerantes quod si cuique convenit debitum modum dare quod homines sub iuris et equitatis regulis gubernentur, ac per omnia sine alterius iniuria vivant, tanto presidentibus in Arte ipsa convenientius est modum huiusmodi adhibere, quanto Ars ipsa agriculturam continet49.

Il capitolo XX degli statuti stessi, determinando chi debba appartenere all’Arte ed essere soggetto alla giurisdizione di essa, distingue chiaramente due principali classi:

[p. 140 modifica]i proprietari di bestiame («illi qui animalia quadrupedia habuerint») e i proprietari e coltivatori di terra, ossia gli agricoltori propriamente detti («illi qui aliquam possessionem vel casale seu pedicam aut valsolam terre pro seminando habuerint»). Accanto a ciascuna delle due classi si aggruppano gli esercenti di tutti i mestieri affini.

Da un lato quindi i casarolae, i bubulci, i vaccharii, i bufalarii, i carrarii, i garzarii pecudum, i caprarii, i porcarii, i mulatterii, i buttarii &c., dall’altra i mundatores, i seminatores, gli stirpatores, i messores, gli adunatores, i tragliatores, i furcinatores &c.50.

[p. 141 modifica]In conclusione tutte le Arti agricole erano Artts submissae all'Ars bobacteriorum come ai mercatores pannorum erano sottomessi i lanaroli, i bambaciarii, i mercerii, gli animatores ed i cannapaciaroli. E secondo ogni probabilità tale unione per le Arti agricole fu contemporanea alla cohadunatio mercatantiae. La soggezione dell’Arti minori della mercanzia alla capitudine loro, l’Arte dei mercanti di panni, non impedì all’Arti minori stesse di avere statuti proprii, come vediamo pei mereiai che ebbero loro statuti speciali fino dal secolo xiv51. Altrettanto può essere seguito per alcuno dei rami dell’Arte dei bovattieri, ma non se ne ha alcuna prova o documento.

Solamente nella seconda metà del secolo xvi l’Arte lasciò il nome medievale dei bovattieri per assumere quello di Arte dell’agricoltura, agli Statuta bobacteriorum sostituendovisi gli Statuta Artis agriculturae.

I primi, nella redazione più antica pervenuta fino a noi, risalgono al 1407, sotto il pontificato di Gregorio XII, e furono editi per la stampa l’anno 1526. I secondi accennano ancor essi a statuti più antichi, ma le edizioni a stampa non vanno più in là del 156652; i medesimi furono ristampati nel 157353, poi nel 162754 col [p. 142 modifica]commento del giureconsulto Fulvio Benigni, e finalmente tradotti in italiano nel 171855. Chi percorresse gli statuti anteriori a quest’ultima data, s’accorge subito dell’immensa simiglianza, che hanno con quelli dei bobacterii: vi sono dei paragrafi copiati per intero, e, meno leggerissime modificazioni, si possono dire gli stessi; solo che in essi non si fa mai menzione dei bobacterii, al cui nome è sostituito agricultores od Ars agriculturae. Ma l’identità dell’Arte è esplicitamente dichiarata dalla prefazione degli statuti editi nel 1718, pubblicazione che fu notata anche dai periodici contemporanei56:

Lo statuto dell’agricoltura di Roma ebbe la sua prima origine, per quello che possiamo conghietturare, molto prima del pontificato di Gregorio XII, sotto il quale essendo nel medesimo molte cose, che più non erano in uso, ed altre affatto superflue, di maniera questi si era renduto disutile, che i consoli di quel tempo (i quali furono Cecchino Collemacchi del rione di Campo Marzio, Giov. Antonio dei Cosciari del rione di Parione, Nannolo di Giov. Petitti del rione di Trevi e Salvati di Pier Giovanni la Corte del rione dei Monti, tutti nobili romani . . .) compilarono i nuovi statuti ... E questi statuti sono quegli stessi che furono pubblicati colle stampe l’anno 1526 con il titolo Statuta nobilis Artis bobatteriornm Urbis57.

Abbiamo dunque gli stessi agricoltori, che nel 1718 credono di poter affermare, essere essi i bobacterii del 1407 e del tempo prima.

[p. 143 modifica]L’universitas bobacteriorum non era dunque diversa dall’Ars agriculturae: possiamo accettare il titolo di mercanti di campagna dato ai soci di essa, considerandoli però come ricchi proprietari di bestiame, col quale mantenevano vivo il commercio e gli scambi, ed acquistavano larghe possessioni di terra, curandone poi il miglioramento. A questo ci conduce anche l’attributo dato alla loro Arte, che è sempre chiamata nobilis58, e la grande importanza che ebbe in Roma, appunto come classe possidente, e l’unica che potesse disporre del numerario, avendo essa nelle mani la più viva parte del movimento commerciale e facendo parte di essa anche dei nobili e ricchi cittadini di Roma59.

Certo sarebbe non senza importanza il conoscere l’epoca in cui l'Ars agriculturae sostituì quella dei bobacterii. Una precisa data è, per ora, impossibile fissarla; però ci sarà lecito fare una congettura: nell’elenco delle Arti che prendevano parte alla litania di S. Maria Maggiore, riferito dal catasto di S. Lorenzo in Laterano, gli agricoltori non compariscono affatto; mentre sono specificatamente menzionati nell’epigrafe Capitolina del secolo xvi che determina l’ordine da tenersi dalle Arti nella processione della Madonna di agosto. Abbiamo dunque un terminus a quo (1462) ed un terminus ad quem (secolo xvi), e mi pare possibile l’ammettere fra queste due date l’avvenimento, cui abbiamo accennato, tanto più che gli statuti dell’agricoltura non rimontano più su della metà del secolo xvi. Se però l’Arte dei bovattieri è tutta una con quella più tardi denominata dall’agricoltura, quel nome medioevale così a lungo mantenuto dimostra per sé stesso quale fosse in Roma il principale ramo dell’industria agricola.

[p. 144 modifica]Nella prima parte del medioevo è già noto come si cominciassero a costituire i latifondi, specialmente da parte della Chiesa, che, dal tempo di Costantino60, sempre più li andò aumentando nei secoli posteriori. Giovanni Diacono, nella Vita di san Gregorio Magno61, nomina gli ufficiali che quel pontefice inviò ad amministrare i patrimonii. Molti beni poi possedette nei secoli xi e xii, come risulta dal Liber censuum di Cencio Camerario, scritto nel 119262. Questi patrimoni erano divisi in masse, col qual nome s’indicava generalmente una riunione di poderi, e di queste masse abbiamo menzione fin dal vii secolo: così una certa Silvia donò al monastero di S. Andrea al monte Celio, nel 603, la massa Claudiana sulla via Aurelia, «una cum familiis et foeminis in ipso castello [Mola rupta] residentibus»63. L’agricoltura certo non era molto florida, ed il Villari, nell’affermare che in Roma non fu mai una classe di contadini o di lavoratori di terra64, dovette poggiarsi sulla considerazione del tristo stato delle campagne romane nei secoli feudali. Pure, che questa classe non fosse del tutto scomparsa, lo si può dimostrare dando una rapida scorsa ai documenti contemporanei. Il Liber pontificalis ci può fornire qualche argomento: Sergio papa (687-701) donò parecchi beni immobili al prete Giovanni: ed il De Rossi65 illustrò la carta che contiene tal donazione. Vi si legge tra l’altro:

A massa Marulis item ex patrimonio urbano intra hanc urbem Romam domum et hortum . . . positum regione quarta . . . cum horto vineato posito in regione quarta . . . hortum vìneatum iuxta S. Susannam.

[p. 145 modifica]Cosi dal Regesto Sublacense66 sappiamo che l’abate Benedetto concesse in locazione vitalizia a Romano mansionario della basilica Costantiniana ed a Benedetta una terra «in qua sunt arbores pomarum et olivarum», posta in Roma, nella seconda regione, presso S. Erasmo e che confinava da un lato con la «vinea de monasterio Sancti Sabe». Nel 97667 Giovanni prete concede a titolo livellano una vigna posta in Roma nella seconda regione, nel campo di Sant’Agata, che confina «a secundo latere vineam qui fuit de Iohanne episcopus . . . et a quarto latere vinea de nos». Gli esempi si potrebbero moltiplicare68, specie poi quando si volesse por mente anche ai terreni coltivati nelle vicinanze di Roma. Del resto nemmeno ignorasi il grande impulso dato all’agricoltura dai papi Zaccaria (741752) ed Adriano I (772-795), colla istituzione delle domoculte69: né la coltivazione era scarsa, perchè, ad esempio, la domoculta Capracorum è detta nel Liber pontificalis «cum massis, fundis, casalibus, vineis, olivetis» e produceva «triticum seu ordeum . . . vinum . . . diversa legumina» &c. e il Tomassetti a ragione70 chiama la detta domoculta il centro della popolazione e dell’attività agricola nella regione situata a nord di Roma.

Non mancarono tuttavia cagioni di impedimento allo sviluppo dell’agricoltura e al sollecito formarsi di un’importante classe agricola e di una relativa corporazione.

E queste cagioni furono la continua devastazione, cui andarono soggette le terre, l’abbandono quasi totale che ne conseguitò di quelle rovinate, ed oltre a ciò le vaste possessioni dei monasteri, che impedivano lo sviluppo della [p. 146 modifica]attività privata. Le invasioni longobarde, che cominciate nel 568, continuarono giù fino al 72971, e poi le saracene, finirono di distruggere quel po’ di buono, che si era venuto facendo con tanti stenti negli anni anteriori. Dal codice Barberiniano 1239, c. 18172, sappiamo che i Saraceni nell’846-7 si afforzarono a Gaeta «et fecerunt excursiones usque Spoletum et plurima monasteria incenderunt, ecclesias destruxeruttt et urbes depredati sunt», e che nell’899-900 depredarono il monastero Farfense, il quale rimase «desolatum annis triginta». Cosi dell’858867 abbiamo un general privilegio73 di Nicolò I confermativo di tutti i beni del monastero Sublacense, i cui titoli anteriori erano stati bruciati dai Saraceni. La devastazione dei quali monasteri significava una total rovina, essendochè essi possedessero delle estensioni enormi di terreni, che concedevano a livello ed a locazione ai contadini dell’Agro romano. E di questi monasteri non ve n’eran pochi: in Roma dal secolo vii alla metà del xi ne furon fondati ventinove di uomini e sette di donne74. Le quali rovine, se poterono trovare un discreto riparo nella istituzione delle domoculte e più tardi dei castelli, non poterono però impedire il decadimento della coltivazione ed il triste effetto di vaste estensioni incolte e malsane. Giacchè gli invasori non si contentarono delle rapine, ma vollero la distruzione; ed a tale uopo ruppero le antiche condotture delle acque75 ed allagarono le pianure, producendo paludi e stagni letali. Di questo abbiamo prova anche nel Liber pontificalis76 dove si racconta che Adriano fece ricostruire [p. 147 modifica]la «forma quae vocatur Sabhatina», giacchè «centum arcoras ipsius forme» erano state «e fandamentis demolitas atque destructas»: la qual distruzione portò grave danno a Roma, non potendosi più macinare il grano, perchè per essa «in Genuculo machinabantur». Cosi pure la forma Claudia: ed è raro trovare un fondo di cui non si ricordino, come sue pertinenze, o le terre incolte o i luoghi paludosi. L’abate di Sant’Erasmo al Celio dette nel 993 a livello una «terra sementaricia posita foris porta Maiore . . . miliario ab urbe Roma plus minus .iv. quae antea fuit paludem»77. Ingebaldo, figlio di Elpicio, refuta nel 1011 al monastero Farfense una terra situata in pantanula78, e Cesario console e duca, figlio di Pipino vestario, cede nell’883 all’abate Stefano79 una «colonia qui vocatur Seminaria . . . cum . . . pantanis cultis vel incultis»; e papa Giovanni XVIII concesse nel 1005 al monastero Sublacense «monasterella . . . duabus . . . cum omnibus finibus, terminis et pantanis»80.

In tanta estensione di terreni incolti, l’unico mezzo per cavarne un frutto era l’allevamento del bestiame, la pastorizia. Nei documenti di quel tempo relativi a fondi rustici, non manca, si può dire, mai la menzione dei pascoli («pascua, cum pascuis»). Nè questo accadeva soltanto nella campagna romana: in generale si osserva che infino al secolo xiii la pastorizia ha il sopravvento sull’agricoltura in parecchie regioni della penisola, perchè le devastazioni si erano diffuse dappertutto e si preferivano delle estensioni di terreno incolto, ottimo per il bestiame, poco danneggiabile dalle invasioni, se queste si fossero ripetute. Nel territorio cortonese, per esempio, nel [p. 148 modifica]secolo xiii abbondano i pascoli e le grandi campagne incolte, mentre l’agricoltura mena vita stentata81; e così pure negli Abruzzi ed in altre parti meridionali82.

Una simile situazione doveva evidentemente far decrescere il prezzo dei possedimenti rustici e far elevare invece quello del bestiame. E questo era diventato numerosissimo, ed il suo valore accresciuto anche pel fatto che, essendo scarsa la moneta, era esso il mezzo ordinario per agevolare i passaggi dei beni da una ad altra persona. Teodicio, duca di Spoleto, ricevendo dal monastero di Farfa il gualdo Alegia, dette in cambio il gualdo Torrita insieme al diritto di pascolo per dieci torme di giumenti e duemila pecore83; un tal Sisona, per una vigna, ricevette un cavallo84; un certo Opteramo, in cambio di alcuni terreni, ebbe «boum parium unum, iumenta .i., pecora .x., porcos .v85. La tenuità dei prezzi dei fondi era estrema: basti dire che Maurissolo ed Ubaldo vendettero una loro terra per un soldo, e ricevettero «paccam de lardo unam pro medio solido et sex modia milii pro medio solido »86. Anche il prezzo e i canoni dei beni ceduti in enfiteusi od affitti furono tenuissimi. Cosi Galera, fondata da Adriano I, fu conceduta agli Orsini per tre libre di cera all’anno al monastero di S. Saba87; Castel Guido fu per molto tempo degli Stefaneschi od Alberteschi ed il [p. 149 modifica]canone era di tre soldi e quindici some di legna88. E questo deprezzamento non fini del tutto nei secoli xiii e xiv, giacché, ad esempio, gli Stefaneschi possedettero, infino al principio del secolo xv, Porto, per l’annuo canone d’un cignale89. Per quanto questi canoni non abbiano talora alcun ragguaglio col valore intrinseco del fondo, servendo essi solo a riconoscimento del diretto dominio, la facilità con cui le terre si concedevano e la parvità del canone, di cui si appagava il proprietario, stanno a dimostrare anche il deprezzamento, cui abbiamo accennato.

Con ciò si vede ben chiaro quanto poco frutto si potesse ricavare dalla campagna, e come facilmente sull’agricoltura dovesse prendere il predominio l’allevo del bestiame, che avea il comodo di giovarsi dei vastissimi pascoli a causa dei numerosi luoghi incolti dell’Agro romano. Durante il secolo x e xi noi ci troviamo dunque dinanzi a questa nuova classe, dei proprietari di bestiame che va, fino al secolo xiv, aumentando di numero, di ricchezza e conseguentemente di importanza sociale e che, con nome generale, vengono appellati bobacterii. Come ben osservò il Reumont90, se l’agricoltura giaceva in mano dei bobacterii, il nome stesso di questi indica ancora la prevalenza dell’allevamento del bestiame. Questa classe dovette quindi ben presto unirsi alle altre più importanti e forse associarsi a quella universitas mercatorum che vedemmo tanto in potenza verso la metà del secolo xii.

Mancandoci fonti dirette, abbiamo tentato, per mezzo di quelle indirette, di fissare l’epoca e l’origine della classe dei bobacterii, la quale del resto, come tutte le altre di Roma, non acquistò un vero valore se non nei secoli xiii [p. 150 modifica]e xiv. Questa d’altra parte è l’epoca, in cui, anche nelle altre città italiane, che si reggevano a sistema più libero, le Arti acquistano importanza, per quella lotta iniziata dalla democratica borghesia contro la nobiltà e contro i regimi aristocratici. In Roma si erano impegnate lotte già da buona pezza: vi erano state ribellioni al pontefice, mutazioni nel comune e riforme democratiche. Cosi si giunge al tempo, in cui è chiamato alla dignità senatoriale Brancaleone degli Andalò (1252). Egli, venendo da Bologna, che tanto già di libertà aveva acquistata ed era florida per leggi ed istituzioni, non potea non far sentire l’influsso di quella vita anche in Roma, dove il terreno era già da tempo apparecchiato. Sotto di lui infatti dovette avvenire un serio riordinamento delle corporazioni delle Arti, che fino ad ora aveano menato languida vita per rispetto alla partecipazione al movimento politico. Nel 1255, terzo anno del governo di Brancaleone, la «Mercatantia se cohadunavit» 91, cioè fece un’Arte sola con le Arti affini; e non è improbabile che anche in tale epoca avvenisse pure una cohadunatio, una riorganizzazione dell’Arte dei bobactcrii i cui consoli poco appresso vediamo menzionati accanto ai consoli dei mercanti negli stessi statuti di questi. La cresciuta potenza di queste Arti, Y interesse economico, che ciascuna poteva ormai da sé stessa tutelare, il terreno acconcio ad una riforma per le innovazioni democratiche di Brancaleone, ci persuadono ad accettare quella data. Che essa infatti segni un momento unportante di evoluzione per la storia delle Arti è evidente dal fatto che negli statuti dei mercanti (§ 14) si fa una precisa distinzione, nel definire la giurisdizione dei consoli, tra le questioni mercantili a partire dall’anno 1255, e le a quaestiones praeteritae ante tempus quo Mercatantia se cohadunavit »; la quale espressione fa conoscere come [p. 151 modifica]l’antica università dei marchiti, di cui più volte abbiamo fatto cenno, si fosse totalmente disgregata, in guisa da doversi seguire un procedimento diverso, per le controversie nate prima del 1255.

Certo è che. nella seconda metà del secolo xiii le due Arti continuarono ad essere, unite nell’importanza che venivan man mano prendendo e negli interessi che tutelavano; sicchè è difficile trovare, durante quest’epoca, separato il nome dei bobacterii da quello dei mercanti, in atti che riguardano, la partecipazione delle Arti negli affari del comune. Nè è da passar sotto silenzio la preferenza che hanno i bobacterii nell’esser menzionati prima dei mercanti, anche negli statuti di questi ultimi; così vi si trova92: «Sicut declaratum... fuit per consules bobacteriorum», e negli Statuta Urbis93: «pecunia . . . perveniat ad consules bobactheriorum et mercatorum» e così anche altrove94. Il primo atto, della massima importanza, che queste due Arti maggiori compirono, appena chiamate a parte del governo della cosa pubblica, fu una nuova organizzazione delle corporazioni artiere. Causa di questa innovazione fu il gran numero delle società di mestieri affini, che si eran venute formando per quelle tre speciali tendenze, cui notammo nella parte generale; e quindi la preponderanza esercitata dalle più potenti di esse. Era indispensabile di separare queste classi di artigiani e di aggrupparle poi, secondo l’affinità dell’esercizio, sotto un’Arte principale, un caput Artis. Si chiamarono difatti capita Artium le principali, cui le altre sottostavano, analogamente alle capitudini di Firenze.’Si era nel 1262 o 63: in Roma le turbolenze crescevano ogni di più dalla parte popolare, ora specialmente che questa si [p. 152 modifica]trovava organizzata in corporazioni. Si voleva assolutamente romperla col papa e riordinare lo stato della città: questo malcontento il popolo lo dimostrava nell’occasione dell’elezione del senatore. Il papa sosteneva Carlo d’Angiò, il popolo Manfredi: concorreva come candidato anche Pietro d’Aragona. In mezzo a questi torbidi in Roma si era costituito un governo popolare di ventisei boni viri o boni homines95, scelti dal popolo, due per rione. Le maestranze delle Arti non rimangono indifferenti a questo movimento rivoluzionario, anzi ottengono che i consoli dei bobacterii e dei mercanti sian chiamati al governo per le nuove riforme. È interessantissimo, a questo riguardo, il paragrafo 145 degli Statuti dei mercanti:

Item cum reformatum, stabilitum et declaratum fuerit per consules bobactariorum et mercatorum Urbis et.xxvi. bonos viro selectos per romanum populum ad reformationem Urbis et Artium Urbis, quod .xiii. Artes erunt in Urbe, inter quas esset una Ars, mercatores, lanaroli96.

I consoli delle due Arti ebbero dunque non solo l’incarico di riformare le Artes Urbis, cosa che loro si conveniva, come le più potenti della città, ma l’Urbem medesima, ciò che implica un vero ascendente politico esercitato da esse.

Quali fossero le riforme dello stato comunale noi non sappiamo: conosciamo invece la riforma apportata nell’organismo delle corporazioni. Si prese a base l’ordinamento dell’amministrazione civica: questo nuovo ordine delle Arti permetteva un più facile accordo col sistema elettorale, coordinando la partecipazione delle Arti nei [p. 153 modifica]consigli del comune, in cui la base del sistema elettorale e rappresentativo era come per la milizia la divisione della città in tredici regioni. Furono quindi stabilite tredici capita Artium, aggruppando sotto di esse le affini e stabilendo anche i rapporti tra queste Artes submissae e le capitudini97. Lo possiamo desumere da alcune parole del medesimo paragrafo degli Statuti dei mercanti; cosi, ad esempio, le Arti sottomesse doveano avere per propri consoli quelli dell’Arte principale98; tutte le loro questioni doveano svolgersi e comporsi dinanzi ai suddetti consoli, i quali erano stretti da sacramento a far osservare gli statuti dell’Arte principale99; nè ad alcuno potea esser lecito opporsi a questi ordinamenti, giacchè era stato il popolo che li aveva voluti: «quoniam populus sic ordinavit, voluit et mandavit»100. Probabilmente gli Statuta Urbis, nello stabilire il numero delle capitudini delle Arti, regolarono altresì la loro partecipazione nei Consigli comunali. Essi poi dovettero certamente contenere una parte in cui si fissavano i rapporti di queste corporazioni collo Stato, ed io vorrei riferire a questa interessantissima riforma alcuni capitoli del I libro degli Statuta Urbis, che furono poi riportati nella redazione del 1363. Fu già dimostrato101 chiaramente l’esistenza degli Statuta Urbis fin dal secolo xiii, che furon poi riformati in sul principio del xiv, e i capitoli 126, 127, 128, 129 del I libro della redazione 1363, riferentisi alle Arti, offrono nuove prove. Questi capitoli infatti, come già osservò il Lattes102, presentano una forma, [p. 154 modifica]che mostra come non facessero parte di un regolare statuto; appariscono invece come deliberazioni staccate, solo più. tardi riunite in un volume. Cosi il capitolo 126 è intitolato: «De Arte bobacteriorum» ed incomincia: «Nobilis Ars bobactriorum semper sit in suo robore et firmitate, pro pace et utilitate Urbis». Si tratta di una deliberazione staccata, inserita tra gli altri ordinamenti municipali senza alcun criterio sistematico; mentre sistematicamente sono inseriti i capitoli seguenti sino al 129, perchè faceana parte di una medesima redazione risguardante le Arti. E questa redazione mi pare debba appartenere al tempo della grande riforma dell’organismo delle corporazioni. Non si comprenderebbe il capitolo speciale sull’Arte dei bobacterii, scritto sulla metà del secolo xiv, quando quest’Arte avea avuta già tanta parte negli avvenimenti politici dei primi anni dello stesso secolo. Tanto più poi, quando si consideri che il detto capitolo apparisce propriamente come una nuova costituzione dell’Arte, e contiene quasi in abbozzo un piccolo statuto della medesima: possono eleggere i consoli ed i consiglieri fra gli uomini dell’Arte; gli ordinamenti debbono essere approvati dal senatore ed osservati da tutti i componenti la corporazione; i consoli han potestà su quelli che han giurato l’Arte ed anche sui bubalarii ed i buccinarii, che appariscono come Artes submissae; il senatore è obbligato ad aiutarli perchè le sententiae e gli exbannimenta abbiano esecuzione; non debbono costringere gli altri a giurar la propria Arte, e non possono impedire che si ricorra alla curia del senatore; tutti gli ufficiali dell’Arte debbono durare in carica soltanto sei mesi; nessuno può essere rieletto ad alcuno ufficio se non dopo due anni, «non obstante aliquo capitulo, statuto, privilegio vel consuetudine seu deliberatione in contrarium loquentibus » . Come si vede, trattasi di una riforma capitale, che tende a fissare stabilmente il regime dell’Arte, corroborata poi da quell’affermazione così recisa, con cui [p. 155 modifica]il capitolo comincia: «Nobilis Ars bobacteriorum semper sit» &c. L’argomento trova ancora un appoggio nel paragrafo seguente (127). Esso è intitolato: De omnibus Artibus debentibus habere consules. Si tratta di stabilire quali delle Arti debbano avere i consoli; e lo statuto le determina: «Et predicte Artes intelligantur ille que fecerint capita Artium» . Possono e debbono avere i consoli soltanto le capitudini delle Arti. Quest’articolo non può non riferirsi alla riforma del 12621263, che ebbe appunto per iscopo di fissare i capita Artium. I due seguenti capitoli contengono l’obbligo che hanno le Arti di far approvare dal senatore i propri statuti, e le norme per l’eleggibilità al consolato od al camerariato di qualsiasi Arte. Per tal modo da un lato il comune riconosceva e dava più regolare assetto alle corporazioni artiere, ne determinava la giurisdizione, le metteva a parte della civica rappresentanza, dall’altro affermava la supremazia del comune sopra di esse, con il diritto di rivederne e correggerne gli statuti.

Cosi giunsero i bobacterii insieme alle altre Arti a partecipare della vita politica nel comune e fin da questo momento li vediamo deliberare sulla cosa pubblica insieme ai consiglieri eletti dal popolo. Noi non sappiamo quanta parte essi avessero nelle deliberazioni; certo però i consoli dei bovattieri e quelli dei mercanti dovettero avere molta potenza, se guardiamo che nei documenti dell’epoca sono sempre in ispecial modo menzionati.

Questa riforma fu messa tosto ad effetto, come pure subito entrarono le Arti a partecipare ai Consigli. Difatti abbiamo notizia che ai 18 novembre del 1267 si riunirono in Campidoglio il «generale et speciale Consilium. .. et convenientibus ad dictum Consilium consulibus mercatorum et capitibus Artium urbis Rome»103.

[p. 156 modifica]È impossibile, allo stato presente almeno delle ricerche, tener dietro passo passo alla storia dell’Arte dei bovattieri nelle sue relazioni col comune. Non mancano però tratto tratto documenti che mostrano che essa mantenne la potenza e l’influenza acquistata. Nel 1310 ai 14 di maggio Clemente V, che era ad Avignone, indirizza così una lettera ai Romani: «dilectis filiis... consulibus bovacteriorum et mercatorum, collegio iudicum et notariorum, consulibus Artium, tredecim bonis viris electis per singulas regiones et populo Urbis, salutem»104. Gli era stato chiesto, per mezzo di ambasciatori, di provvedere al governo di Roma: egli domanda ai legati quali fossero le persone idonee per siffatto incarico; ma i legati non si vogliono pronunziare.

Allora papa Clemente viene nella determinazione di incaricare i detti consoli e buoni uomini ad eleggere «senatorem vel senatores, capitaneum seu capitaneos quoscumque et undecumque volueritis». La città insomma era del tutto in balla delle Arti e del partito popolare, rappresentato appunto da quei tredici buoni uomini, che s’avea eletti. Ma il loro governo fu tutt’altro che pacifico: la città era a vicenda soggetta ai senatori o vicarii, che nominava il papa, od agli imperatori di Germania, che accampavano sempre il diritto dell’impero. Per cessare tutte le discordie i Romani avevano scritto al pontefice perchè tornasse da Avignone105: ma il papa dava soltanto buone parole. Fu allora che i Romani si rivolsero a Ludovico il Bavaro. Papa Giovanni XXII, conosciuta la rivolta del popolo di Roma, scrisse nel 1327 una lettera «dilectis filiis consulibus bovateriorum et mercatorum ac singularum aliarum Artium, viginti sex bonis viris, duobus videlicet per quamlibet regionem, ac populo Urbis»106.

[p. 157 modifica]Si lamenta perche vogliano accogliere il Bavaro, «virum perniciosum», e perchè abbian fatto innovazioni nella città, «quod in Urbe innovata sunt aliqua». Tra queste innovazioni è da annoverarsi quella di eleggere non più due boni homines per regione, bensì quattro. Difatti in una lettera del medesimo anno, diretta dal papa ai Romani107, vien detto: «Dilectis filiis .lii. electis viris per romanum populum sub pacifico statu Urbis, consulibus Artium, populoque romano»; la quale notizia trova un perfetto riscontro con quella dataci da G. Villani108 che scrisse:

... il di seguente, ciò fu sabato, di 25 del detto mese d’aprile [1328], richiesti per bando i senatori di Roma, e’ cinquantadue del popolo, e’ capitani dei venticinque, e’ consoli, e’ tredici buoni uomini, uno per rione.

Forse questa innovazione fu causata dalla preponderanza che le dette Arti aveano ora preso nel comune, cosicché il popolo venne nella determinazione di eleggere un doppio numero di rappresentanti i rioni.

Nel 1335 e 1337 riappariscono i bobacterii insieme agli altri capi del governo della città, come pacieri fra gli Orsini e i Colonna, le cui contese eran già incominciate sullo scorcio del secolo xiii. Abbiamo due lettere di Benedetto XII, colle quali cerca appunto di indurre i capi delle Arti ed il senatore a porsi come intermediari per comporre le contese delle due famiglie109. È degno di nota che nel 1335 il papa si rivolge non solo ai consoli delle Arti, ma agli artieri stessi: «In eundem modum consulibus mercatorum et eisdem mercatoribus, consulibus bovacteriorum et eisdem bovaaeriis, collegio iudicum et notariorum et nobilibus viris senatoribus Urbis». E l’opera intermediaria dell’Arte dei bobacterii dovea invero [p. 158 modifica]essere efficace, a causa delle molte relazioni commerciali e d’interessi, che potevano avere con le famiglie ricche di Roma, che èran allora divenute padrone di larghi feudi e di molta campagna. Del resto le parole del capitolo 126 degli statuti della città di Roma accennano manifestamente a quanto abbiamo affermato: «Nobilis Ars bobacteriorum semper sit in suo robore et firmitate pro pace et utilitate Urbis». La loro opera dunque si estendeva non solo al bene dell’Arte, ma a quello dell’intera città, che riconosceva in essi un elemento di pace e di ricchezza. Fu tanta la riputazione ch’essi godettero, e tanto per conseguenza dovea essere il loro ascendente politico, che nel 1368 Urbano V non disdegnò di farsi eleggere console dell’Arte e di ricevere il censo stabilito per tale ufficio. Possediamo una lettera del suddetto pontefice al senatore di Roma, colla quale raccomanda caldamente lo statum bovacteriorum. Non sarà inutile il riferirla dal Theiner110:

Urbanus episcopus . . . Dilecto filio Bertrando Renardi militi, senatori Urbis, salutem . . . Per dilectos filios nobiles viros Nicolaum de Thebailescis et Antonium Materiam domicellos romanos recepimus censum piperis ac cere, nobis tamquam consuli debitum per Artem seu statum bovacteriorum de Urbe, et quia ipsos Artem seu statum, cum se laudabiliter gerant, benivolentia prosequimur speciali, volumus, quod eos ac suos ofHdales tuis auxiliis ac favoribus prosequaris et iura ipsorum habeas commendata. Datum apud Montefiasconem, .v. idus augusti, pontif. nostri anno sexto.

Questo documento, oltre all’essere per noi interessantissimo perchè ci offre una notizia tanto caratteristica che un papa siasi fatto eleggere console d’un’Arte, ci dà altresì il modo di conoscere l’onorario che allora percepivano i consoli dei bovattieri, ossia un censo in pepe ed in cera. Anche i consoli dei mercanti111 ricevevano, oltre a cinque [p. 159 modifica]lire provisine, due libbre di pepe e due once di zafferano nelle feste di Natale e di Pasqua112. Più tardi, negli statuti del 1407, l’onorario dei consoli dei bovattieri fu stabilito in cinque libbre di provisini del Senato a testa, ciascun mese113, più le consuete gagia, che forse consisterano in cera e spezie come ai tempi di Urbano V.

Le attestazioni di lode tributate da costui all’Arte, trovano anche un riscontro nelle cariche onorifiche cittadine, di cui erano in certe occasioni Insigniti i consoli dei bobacterii. Ad essi era riservato l’ufficio del gonfaloniere del popolo romano. Il gonfalone era pei Romani un simbolo caro, come per un esercito la propria bandiera: sotto di esso adunavansi nei pericoli, esso portavano al senatore che entrava in carica, e tante memorie di tentativi di libertà rivivevano alla fantasia quando all’aria dispiegavansi le lettere d’oro di cui era fregiato. Non piccolo onore era quindi quello del console che portava questo vessillo nelle solenni occasioni. In due capitoli degli Statuta bobacteriorum, il xvii e il v, si stabilisce appunto l’ufficio del gonfaloniere, che spettava al primo console estratto, in mancanza del quale succedeva il secondo e così di seguito. Tale onorifico privilegio cessò quando papa Martino V creò gonfaloniere perpetuo Pietro degli Astalli114, che è detto magnificus vir e gli concede il permesso «ferendi, gerendi, gubernandi, figendi atquc extollendi» il detto vessillo «victricibus littcris decoratum, in generalibus exercitibus... nec non in spectaculis, sive ludis Agonis, et die sabati, quo taurorum spectaculum, et alla solemnia celebrantur, et etiam Testacie spectaculo».

[p. 160 modifica]Gli Statuta Urbis contengono parecchi paragrafi che si riferiscono ai giuochi di Agone e di Testaccio, i prediletti del popolo romano nei tempi di mezzo. Osserva il Muratori115 che i giuochi nel medio evo consistevano per lo più in esercitazioni di battaglie, e ne trova la conferma negli stessi nomi dei luoghi, dove questi giuochi tenevansi. Se questo fu nell’alto medioevo, certo scomparve nel tempo di poi, quando ai tornei cavallereschi si sostituirono le corse coi giumenti116 e colle carrozze contenenti giovenchi e porci. Nondimeno restò ancora qualche esercizio guerresco: così ad Agone e Testaccio aprivano il trattenimento dei lusores reconestraiati che doveano hastiludere. Ed il popolo vi accorreva in gran folla ed eran severissime le leggi per chi avesse disturbato il giuoco, o avesse ricusato di ludere. Un Cintio dei Tebaldini per aver nel 1269 o 70 cagionato impedimento ad uno dei cavalli, che correvano al pallio, nei giuochi di Testaccio, fu condannato dalla Camera capitolina a pagar cento lire provisine117. Chi fosse stato scelto pei divertimenti e non avesse poi giuocato, non poteva più sostenere, per cinque anni, alcuna carica in Roma; e tutti doveano giuocare, fino all’età di quarant’anni118. Curiosissima è l’imposizione fatta dai Romani nel 1300 a Toscanella; giacchè oltre il censo di una data quantità di grano, la obbligarono a mandare ogni anno «octo ludentes romanis ludis»119. Per siffatte feste era destinata una somma di 1130 fiorini, che doveano sborsare gli ebrei, e che dovea essere raccolta dai consoli dei bovattieri e dei mercanti120. Questa somma non l’ho trovata indicata negli statuti [p. 161 modifica]del 1363 pubblicati dal Re, ma nel preziosissimo incunabulo della Casanatense, dell’anno 1471, contenente gli Statuta Urbis, ed in un diploma che nel 1333 re Roberto indirizzò al suo vicario Loreto per mezzo dei camerlenghi Pietro di Baiano e Tancredo di maestro Attursini121. Per raccogliere detta somma, i conservatori pro tempore deputavano due consoli, uno dei bobacterii e l’altro dei mercanti, perchè fossero i camerarii ludorum122. Qui però ci troviamo a contrasto cogli Statuta bobacteriorum, che apertamente dichiarano123 come il «camerarius ludorum Agonis et Testacie», dalla parte dei bovattieri, era direttamente eletto dai consoli della tratta di carnevale, scegliendolo dal loro seno. Probabilmente i conservatori non facevano che approvare la nomina avvenuta già pei consoli dell’Arte. Altrettanto dovean fare i mercanti, come apparisce dalle parole: «camerarius comitatus bobaaeriorum» e «camerarius comitatus mercatorum» degli statuti della città124. Questi camerarii aveano, l’ufficio di raccogliere la somma,, e di distribuirla per le diverse spese occorrenti ai divertimenti. Queste spese sono già in pane fissate dagli Statuta, e sono quelle destinate per alcuni speciali impiegati, pei giuocatori e per gli addobbi d’occasione125; in parte poi dipendono dalla maggiore o minore solennità, che si vuol dare alla festa, ed è lasciato in ciò ampia libertà ai camerarii ludorum, purché in fine rendan conto di tutto ai conservatori126. Degno di nota è però il fatto che nel 1333 la somma non venga raccolta dai consoli dei bobacterii e dei mercanti, sibbene da quei due camerlenghi di re Roberto, dei quali sopra abbiamo fatto [p. 162 modifica]menzione. Difatti verso la chiusa del diploma si leggono le seguenti parole:

Ad memoriam tamen vestram reducimus quodflorenos illos mille centum et triginta seu plures recipi solitos pro parte Camere diete Urbis a communitate ludeorum Urbis ipsius anois singulis pro iudis Agonis et Testatie non omittatis redpere, consuetum et solitura pro premissis utilitatibus observantes.


Qui manifestamente è dato l’incarico al di Baiano ed all’Attursini di riscuotere la somma e d’impiegarla «pro premissis utilitatibus», sicchè dobbiamo ritenere che nel 1333 essi furono i camerarii ludorum. Pei detti camerari era pure stabilito un salario di venti fiorini127, da divedersi dieci pel camerario dei bobacterii e dieci per quello dei mercanti. Questo salario non andava a benefizio dell’individuo e neppure dell’Arte, ma si dovea convertire in un doppiere per la festa dell’Assunzione del mese d’agosto.

Nè si può passar sotto silenzio questa solenne processione del mese d’agosto, alla quale i bovattieri prendevano una parte speciale, occupando il posto d’onore e portando due doppieri. Era questa una processione antichissima. Pare che sia stata istituita da papa Sergio, secondo quello che dice Benedetto canonico di S. Pietro nel suo libro Politico128: se ne ha menzione anche nell'Ordo romanus, che pubblicò Cencio Camerario129.

Questa processione consisteva nel portare l’immagine del Salvatore, la notte dell’Assunzione, dall’oratorio di S. Lorenzo alla chiesa di S. Maria Maggiore; si percorreva la via che conduce a S. Clemente, al Colosseo, all’arco di Tito, a Campo Vaccino e si facea sosta alla [p. 163 modifica]chiesa di S. Adriano. Di qui, dopo la cerimonia della lavanda, tornava indietro e voltando alla strada che è tra S. Lorenzo in Miranda e Ss. Cosma e Damiano, tirava diritta al Foro di Nerva, e pe’ Monti, per S. Lucia in Silice, per S. Prassede, giungeva, piegando a sinistra, a S. Maria Maggiore. Nell'Ordo di Cencio e nella relazione di Benedetto canonico, non si fa menzione di Arti che accompagnassero questa litania: esse erano allora rappresentate dal «primicerius cum schola», dagli ostiarii e dalle altre classi di addetti alla famiglia pontificia. Una miscela di leggende e di strane fantasie avea resa quella processione d’un interesse straordinario e di una singolare devozione: dovea passare «per arcum Sathanae, quia antiquo tempore magna persecutio erat ibi diaboli»: poscia « iuxta domum Orphei, propter basiliscum, qui tunc temporis ibi habitabat in caverna; cuius foetore et sibilo homines ibidem infirmabantur»130. Nel secondo catasto della compagnia del Salvatore, redatto nel 1462, e di cui già facemmo menzione, viene particolarmente descritta la lunga litania. Il segnale della festa era dato dal pulsum campanae della chiesa d’Aracoeli ed il popolo si recava ad udire il vespero «cum senatore et officialibus Urbis». Scesa l’immagine in piazza Laterano veniva condotta all’ospedale, dove le si facevano incontto i «consules Artium Urbis cum dupleriis cereis . . . supra thalamos ligneos depictos, cum Artis cuiusque ministeriis et instrumentis designantibus Artem». Si comincia quindi la sfilata, per ordine di dignità; vicino all’immagine sta il talamo dell’Arte più nobile, quella dei bobacterii, segue quello dei mercanti e così di seguito. Soleanvi prender parte quaranta doppieri e talami, i quali tutti ciascun’Arte faceva a proprie spese131.

[p. 164 modifica]È notevole la particolarità del posto onorifico che occupava la nostra universitas e come essa sola recasse due doppieri, a differenza delle altre e degli stessi mercanti, che ne recavano un solo. Considerando che la quota imposta a ciascun socio per detta spesa dei ceri, era inferiore a quella delle altre Arti, che portavano soltanto un doppiere, ne risulta la ricchezza della Camera dell’Arte stessa, e il largo numero degli ascritti alla corporazione. I bovattieri pagavano ciascuno una quota inferiore, ad esempio, a quella dei merciai che erano tassati per sedici provisini a testa, tanto gli scolari quanto i lavoranti132. Negli statuti dell’Arte v’hanno delle disposizioni speciali per tale cerimonia. Nel mese di agosto cadeva la seconda tratta dei consoli, e quelli, che in detto mese venivano eletti, erano obbligati a a facere et ordinare festum cum «omni honore», il meglio che possono133: dovean procurare i due doppieri «ac aliam ceram, confectiones et alla necessaria pro ut hactenus extitit consuetum». Tutti dell’Arte doveàn contribuire con denari per questa solennità ed i consoli erano incaricati della riscossione, che dovea farsi con un criterio giusto, ossia secondo il censo d’ognuno134. Ogni bovattiere che possedesse terre ed animali pagava dieci soldi provisini del Senato: chi avesse soltanto terre od animali pagava sette soldi provisini: se più fratelli convivano ed abbiano comuni gli interessi, allora pagano soltanto per uno. Chi non paga135, non potrà in alcun modo più ottenere alcun ufficio; nè potrà esercitar l’Arte, nè possedere animali. Una disposizione degli Statuta Urbis proibiva espressamente ai consoli delle Arti di chiedere alcuna quantità di denaro ad alcun giudeo [p. 165 modifica]per questa festa dell’Assunzione136. Ed in un documento dell’archivio di S. Spirito, pubblicato dal Malatesta137, sì contiene una notificazione dei senatori ed amministratori dell’ufficio di pace e di guerra del pòpolo romano, con la quale si comanda agli «officiales collegii bubulcorum Urbis» di nulla chiedere od esigere, sotto pena del bando e di niille fiorini, ai «bubulcis et pastoribus dicti hospitalis», nell’occasione dei giuochi da farsi «in festo S. Marie de mense auguisti». Quest’ultima ingiunzione la possiamo ritenere come fatta ai hobacllrii stessi, ben sapendo noi che i bubulci138 facean parte dell’Arte di quelli.

Degno di nota è un passo degli Statuti dei mercanti139, dal quale si può ricavare, che le università artiere talora si sono rifiutate alla spesa dei doppieri, giacché viene ordinato ai consoli di fare «duplerium pro festo Sancte Marie mensis augusti, si per alias Artes factum fuerit»: quest’ultima condizione potrebbe far supporre che qualche anno la lunga litania di S. Maria Maggiore non fosse solennizzata col solito sfarzo e partecipazione delle Arti.

Molto scarse sono le notizie che possiamo avere intomo alle funzioni dell’universitas nel campo economico. In generale trattandosi di monopolio d’un’Arte, avveniva che tutta la vita e tutto il movimento commerciale si restringesse ad una cerchia ben limitata d’individui. Il comune poteva lasciare libero all’attività di ciascun’Arte il progresso economico, e, tranne poche eccezioni, per garantire la lealtà dei contratti, la bontà della merce e la giustezza dei pesi e misure, non si occupava punto di esso. Le società artiere nondimeno dovettero certamente [p. 166 modifica]entrare a parte di tutte quelle riforme che riguardassero l’economia del comune. Così, per esempio, nel 1339140 i Romani tennero ai sette di settembre un pubblico consiglio composto dei tredici caporioni, dei tredici consoli delle Arti, dei tredici grascieri e dei tredici gabellieri per chiedere ai Fiorentini di mandar loro uomini esperti allo scopo di ordinare in Roma le pubbliche gabelle141.

Ma la università dei bovattieri risguardava un campo economico, da cui l’amministrazione civica non poteva disinteressarsi. Si trattava dell’agricoltura, della grascia, di tutti i generi alimentari insomma: allo Stato poco importava se i mercanti di panno avessero o no delle stoffe preziose, ma certo dovea prendersi molta cura perchè in Roma non vi fossero carestie o difetto di cibi. V’eran quindi delle leggi severissime142 per chi avesse esportato i generi alimentari dalla città, mentre ne era favorita l’importazione «libere, absolute, sine data aliqua»143. Ne venne di conseguenza la creazione d’un’apposita magistratura, dei grascieri comunali, che furono eletti per la prima volta nel 1283144, di un camerarius Urbis, custode delle rendite comunali, che già apparisce nel 1285 da una lettera di Martino IV145. I proventi di Roma non potevan del resto esser molto lauti da parte dell’agricoltura, perchè questa dovette sopportare tutte le invasioni ed i danni, che ne conseguitarono, nei secoli barbari, e poscia tutte le discordie intestine delle grandi famiglie, che ardevano castelli e devastavano messi, per cupidigia d’impero. Cosi vediamo che le principali entrate del comune non consistevano in [p. 167 modifica]redditi agricoli, bensì in pedagi, in tasse di focatico e nei proventi delle saline. E che questi fossero i cespiti principali, anche durante il secolo xiv, si vede dalle parole che indirizzava Cola di Rienzo al popolo sull’Aventino, per eccitarlo alla sommossa146; egli scriveva poi a Clemente VII di aver fatto ascendere il reddito delle saline a trentamila fiorini annui147; e per redimere Vetralla, nel 1379, il popolo romano vendette quattromila rubbia di sale148. Che le campagne poco rendessero lo dimostra poi evidentemente il canone imposto nel 1300 da Roma a Toscanella di duemila rubbia di grano all’anno, colla facoltà di esigere mille lire,, nel caso che l’Agro romano somministrasse frumento sufficiente alla città149. Dal che si vede come non si poteva esser sicuri sul raccolto di ciascun anno e còme fosse necessaria una forte importazione. Quel poco che si poteva avere dalle campagne era tutto in mano della nostra Arte. Basta dare un’occhiata ai suoi statuti per persuadersene: i bobacterii ci appariscono difatti come i proprietari delle biade, da cui i cittadini romani prendevano a mutuo il grano o l’orzo &c. per la semina. Cosi: «quicumque recepit ab aliquo bobacterio aliquam quantitatem frumenti. . .»150; «item quod nullus bobacterius . . . qui aliquam quantitatem grani. . . alieni dederit» &c.151; «item quod illi, qui... ab aliquo bobacterio quantitatem grani receperit»152, dimostrano come l’Arte dei bovattieri fosse la sola, che potesse disporre di questi generi. Che se altri vi fosse stato, era soggetto alle leggi dell’Arte [p. 168 modifica]in questa materia: difatti, nel passo succitato153 vien detto: «item quod nullus bobacterius seu quaevis alla persona»; questa altra qualsiasi persona è soggetta all’art. 47, secondo il quale non si può ripetere la biada concessa a mezzo. Una sequela di minute prescrizioni, che riguardavano non soltanto quelli dell’Arte, ma tutti i cittadini romani154, regolavano la coltivazione dei campi, i contratti di locazione, i danni arrecati dal bestiame e dagli uomini. Il comune aveva abbandonata questa paite totalmente all’università dei bobacterii, la quale ne veniva a ritrarre dei forti proventi, giacchè la Camera dell’Arte avea, per esempio, diritto a buona porzione delle somme, che sì pagavano come rifazione dei danni155. Speciali pene disciplinari provvedevano a che le sementi e la coltivazione fossero fatte secondo le migliori regole agricole; nessun lavoratore potea rimuovere il frumento dall’ara senza licenza del padrone156; chi ha in locazione una tenuta non può tagliare gli alberi in essa esistenti157; se fosse insorta una questione di confini, i consoli, a richiesta di una delle due parti, debbono andare in persona, o mandare «expenos massarìos de diaa Arte», per risolvere la quistione «de plano, sine strepitu et figura iudicii»158; non si può dar fuoco alle stoppie (stipulis) prima della festa dell’Assunzione159; non si possono scortecciare gli alberi160 e così via dicendo. Chiunque avesse contraddetto a queste leggi dovea comparire dinanzi al tribunale dei consoli dei bobacterii, che avea su tal materia la piena [p. 169 modifica]giurisdizione civile e criminale. Il movimento commerciale si può del resto vedere anche dalle forme di locazione che si adoperavano dall’Arte: percorrendo gli statuti, si osserva che gli animali si davano «ad soccitam»161 oppure «ad custodiendum et subcreandum»162, i terreni «ad laborandum»163. Erano presso a poco le stesse forme che si usavano in altri comuni italiani, come, per esempio, nel contado cortonese164, dove però la soccita assumeva una forma speciale ad capitale refidendnm, forma, di cui non si ha menzione negli statuti dei bobacterii.

Sebbene, come abbiamo accennato, l’agricoltura non potesse costituire uno dei principali cespiti del comune, nondimeno i pascoli poterono fornire sufficienti redditi, come quelli che erano in maggiore quantità dei terreni coltivati, ed a causa anche del numeroso bestiame. Cosi nel 1234 il senatore Luca Savelli165 avea promulgato un editto, col quale avocava all’autorità cittadina il diritto di levare nuove imposte sui forni e sui pascoli. Disposizione che troviamo rinnovata nel 1347, quando Cola di Rienzo ordinò che «li denari li quali vengono da lo focatico e da lo sale e da li porti e da li passaggi e condannazioni, se fora necessario, si dispensino al buono stato»166. Speciali tasse eran poi stabilite per le biade, per i grani che si portavano al molino, per quelli che si esportavano &c. come risulta dagli statuti delle gabelle. Più tardi, perchè l’agricoltura prendesse piede e si rinvigorisse la produzione, i pontefici fecero molte concessioni alla classe agricola, dispensandola da tributi, da pedagi, e da altri pesi, da cui [p. 170 modifica]era gravata167. Nel 1565, Pio V, in una bolla confermativa degli statuti dell’agricoltura, dice che per opera, cura, diligenza e spesa dei consoli di detta Arte era avvenuto che, mentre nei passati tempi la città abbisognava di importare frumento, allora non solo Roma abbondava di grano, ma dall’Agro romano potevasi somministrare ai vicini ed agli esteri per terra e per mare168.

A qual’epoca risalgono e quali furono i più antichi statuti dell’universitas bobacteriorum? In altra parte avemmo già occasione di accennare qualche cosa in proposito, e dicemmo che gli Statuta bobacteriorum Urbis, nella redazione più antica che sia giunta a noi, risalgono al 1407, sotto il pontificato di Gregorio XII, essendo suo vicario il cardinale Stefaneschi, editi poi per le stampe l’anno 1526. Il codice Ottoboniano 1821, membranaceo del secolo xv, contiene pure manoscritti gli statuti suddetti esattamente identici alla edizione. Il codice è in nitidissimo carattere e non presenta difl5coltà paleografiche: le iniziali dei capitoli, che incominciano tutti, meno il primo, per Item, sono lasciate in bianco col proposito di rubricarle poi; offrono qualche leggera variante, in qualche parte più scorretti di quelli a stampa, e vi mancano le confirmationes.

Due capitoli di essi statuti sono anche trascritti nel codice Vaticano 6825, un grosso zibaldone, che contiene brani di cronache e diari, tra cui quello di Stefano Infessura. A carta 30 retro, sono riportati i capitoli v e xvii riguardanti l’ufficio del gonfaloniere dell’Arte: questi due capitoli servono come d’introduzione ad una bolla di Martino V, sul già citato gonfalonierato della città. Colui che trascrisse i suddetti capitoli conosceva gli statuti [p. 171 modifica]antichi, riformati nel 1407, non che gli stampati del 1526. Egli difatti scrive: «In antiquis statutis bobacteriorum reformatis anno Domini 1407, et impressis anno 1526, habentur infrascripta capitula». Questi antiqua statuta però non sono altro che quelli del 1407; gli anteriori a quest’epoca mi fu impossibile rinvenirli, e ne perdei affatto la speranza, quando mi capitò sott’occhi la prefazione degli statuti dell’agricoltura pubblicati nel 1718. Gli statutari in tal’epoca argomentarono sì, che prima del pontificato di Gregorio XII i bobacterii avessero avuto degli statuti, ma a loro conoscenza eran soltanto quelli a stampa del 1526. L’Ars agriculturae che si reputava la continuatrice di quella dei bobacterii, poteva esser l’unica, che nel suo speciale archivio contenesse i vecchi statuti di quelli. Certo però la nostra Arte ebbe statuti fin da tempi remoti, distanti di qualche secolo dalla data dell’ultima redazione. In altra parte fu stabilita l’epoca della costituzione giuridica dell’Arte dei bovattieri, e si notò come a questa costituzione si riferissero alcuni capitoli degli Statuta Urbis, i quali, per conseguenza, vogliono essere considerati di compilazione anteriore al 1363. Gli Statuta bobacteriorum debbono quindi risalire alla metà del secolo xiii, epoca in cui fu pure compilata una serie degli Statuta mercatorum169. Gli stessi statuti del 1407 dimostrano come i bobacterii avessero già da tempo propri ordinamenti, giacché in quelli statuti s’incontrano parecchi passi, che accennano a redazioni più antiche e che. ora i nuavi statutari o abrogarono o modificarono170. Possiamo anzi ricavare che esistevan non solo degli statuta, ma eziandio delle ordinationes Artis171 e delle consuetudines172, che poi [p. 172 modifica]furono tutte riunite in un solo statuto nel 1407. Questi parziali statuta, queste ordinationes e consuetudines, emessi a seconda della necessità, doveano essere aggruppati con molto disordine e seguendo semplicemente un criterio cronologico: nel 1407 invece gli statutari li disposero con criterio sistematico (sebbene non sempre esatto), come ci fa vedere l’item che sta sempre a capo d’ogni articolo e che ci indica la continuità dell’elaborazione e l’omogeneità cronologica di essa. Abbiamo poi le testimonianze storiche già ricordate: nel 1262-3 troviamo i consules bobacteriorum menzionati negli statuti dei mercanti nella grande riforma delle Arti173; nel 1327 Giovanni XXII indirizza lettere ai consoli suddetti174; nel 1335 e 1337 abbiamo pure due lettere di Benedetto XII ai consoli dei bovattieri175; Urbano V nel 1368 è console dell’Arte176. Tutti questi fatti ci indicano che l’Arte fosse pienamente e giuridicamente costituita, e che dovea senz’altro avere i propri «statuta, ordinationes et consuetudines» fin dal secolo xiii.

Una ricostruzione di questi antichi statuti è impossibile, troppo difficile essendo risalire da ordinamenti nuovi a dei vecchi, abrogati per ragione di cambiate condizioni di tempo, di luogo, di persone. Nondimeno potremo tentare uno schema, servendoci dell’art. 126 degli Statuta Urbis, altrove riferito, e di quelle poche rubriche, che, nel 1407, appariscono chiaramente modificazioni di ordinamenti anteriori, essendochè ivi gli statutari abbian detto d’apportar variazioni.

Si possono dunque considerare come facenti parte degli antichi statuti i seguenti articoli:

    I. Ufficiali dell'Arte sono i consules, i consiliarii, ed il notarius Camerae;


[p. 173 modifica]

II. Questi ufficiali si scelgono dai componenti l'Arte stessa;
III. Gli ordinamenti debbono essere approvati dal senatore;
IV. I soci sono obbligati all'osservanza di tali ordinamenti;
V. I consoli possono costringere tutti quelli, che han giurato l'Arte, alla detta osservanza, non che i bubalarii ed i baccinarii e le loro famiglie;
VI. Il senatore deve aiutarli perchè si mandino ad esecuzione le sentenze e gli exbannimenta;
VII. I bobacterii non possono costringer nessuno a giurar la propria Arte;
VIII. Non possono impedire che altri ricorra, in cause riferentisi a litigi con loro, alla curia del senatore;
IX. Tutti gli ufficiali dell'Arte durano in carica sei mesi;
X. Nessuno può essere rieletto, se prima non siano corsi due anni177;
XI I consoli avranno in compenso un censo di pepe e di cera178;
XII. Per la riforma degli statuti è necessario il permesso ed un atto di tutta l'assemblea dell'Arte;
XIII. Nessun atto sarà valido, se due terzi dell'assemblea non l' abbiano approvato179.


Si potrebbero aggiungere ancora altri articoli180, ma ci contenteremo di quest’abbozzo, che, per quanto schematico, ci traccia abbastanza le linee principali degli statuti, [p. 174 modifica]per ciò che principalmente riguarda l’interno organismo dell’Artenota.

Nel 1407, essendo consoli Cecchino Colleniaco del rione Campomarzio, Giovanni Antonio dei Cosciari del rione di Parione, Nannolo di ser Giovanni Petitti del rione


181

n 1

n 2

n 3

n 4

n 5

n 6

n 7

n 8

n 9

n 10

n 11

n 12

n 13

n 14 [p. 175 modifica]Trevi e Salvato di Pier Giovanni la Corte del rione Monti, si intese la necessità di riformare i vecchi statuti, per reprimere le insolenze dei trasgressori, per le cangiate condirioni dei tempi e per la nequizia umana, che sempre più si fa strada182; considerazione morale attinta ai soliti luoghi comuni. In questa riforma però gli statutarii non furono soltanto i quattro consoli dell’Arte, ma anche i tredici consiglieri, scelti da ciascun rione; e questi da soli si accinsero al lavoro, derogando ad una legge prima vigente, che richiedeva il consenso dell’intera università, per la validità d’una deliberazione183. Negli statuti sono anche menzionati questi tredici consiglieri, tra i quali si notano dei nobilissimi, come un Luigi dei Papazzurri184 del rione Trevi, ed un Cecco Donato degli Ilperini185. Secondo l’antica legge degli Statuta Urbis186, queste riforme furono assoggettate all’approvazione del senatore di Roma. Nel 1407 fu senatore Pier Francesco dei Brancaleoni al quale nell’istesso anno era succeduto Giovanni da Cingoli, che rassegnò la carica in mano al pontefice Gregorio XII, quando seppe che costui partiva da Roma. Allora il papa lasciò governatore e legato il cardinale Stefaneschi, che fece esercitare la carica senatoriale dai tre conservatori Domenico Paloni, Lello di Cecco Ottaviani e Giovanni di Nucio Velli187. Non trovandosi quindi in Roma nè il pontefice nè il senatore, il privilegio di conferma vien concesso dallo Stefaneschi che rappresenta l’uno e l’altro. Seguono nella stampa [p. 176 modifica]le conferme del senatore «Rugerius de Perusio comes Antignalle» pel 1410, di «Ricciardus de Alidoxiis miles de Ymola» pel 1411. Disgraziatamente non possediamo che queste due sole confirmationes, le quali, se danno una riprova di quanto già si conosceva, non apportan però nuovo materiale per la serie cronologica dei senatori di Roma, come fecero gli statuti dei mercanti di panni.

Gli statuti che abbiamo preso ad esaminare, si possono considerare come risultanti di tre parti principali: la prima si occupa delle diverse cariche o vogliano dire del reggimento interno dell’Arte; la seconda dell’ordinamento giudiziario; la terza delle cose che più strettamente s’appartengono alla pratica ed all’esercizio dell’Arte stessa. Come tutte le altre università, essa era retta dai consoli: gli ufficiali subalterni erano i seguenti: un camerario, un assessore dei consoli, un confaloniere, tredici consiglieri, un notaio dei consoli, un mandatario ed un camerario dei giochi di Agone e Testacelo. Quest’ultima carica però e quella del gonfaloniere erano esercitate da uno dei consoli tratto a sorte. Condizione indispens|bile per essere eletto a qualche ufficio era l’appartenere all’Arte (capp, 18 e 98). Chiunque venga eletto è obbligato, sotto pena di cinque libre di provisini del Senato, ad accettare l’ufficio (cap. 19): se avvenisse il caso della vacanza di qualche officio, o perchè l’eletto non fosse dell’Arte, o perchè morto od assente, i consoli debbono, nel miglior modo ed il più presto possibile, nominare chi supplisca (cap. 99), Gli ufficiali tutti ricevono una retribuzione, secondo i diversi gradi, e durano in carica sei mesi, conforme anche la prescrizione degli Statuta Urbis188. [p. 177 modifica]I consoli si eleggono quindi due volte alanno, a carnevale e nella festa dell’Assunzione nel mese d’agosto (cap. 12). Essi entrano nelle loro funzioni dopo aver prestato giuramento: sono obbligati ad esercitar l’ufficio legaliter et bona fide, tenendosi lontani da rancori e partigianerie, da preghiere e da corruzione (pretio). Obbligo speciale hanno di osservare e far osservare gli statuti e ne danno promessa con giuramento in principio del loro ufficio. Hanno il pieno potere giudiziale nella curia loro, in ogni cosa e sopra tutti gli individui che appartengono all’Arte. Coloro che non obbedissero, possono essere arrestati, catturati, detenuti finché ai consoli parrà opportuno. Non possono rimettere a nessun individuo la condanna emanata dalla Camera dell’Arte (cap. 1). Essi debbono inoltre curare la riscossione pei doppieri da portarsi nella festa dell’Assunzione (cap. 14): il primo che riusciva estratto nella elezione, avea l’incarico onorifico di presentare al senatore che entrava in carica il gonfalone del popolo romano (capitoli 5 e 17); quelli eletti a carnevale doveano scegliere nel proprio seno uno che fosse il «camerarius ludorum Agonis et Testacie» (cap. 13). Uscendo di carica erano soggetti a sindacato, come tutti gli altri ufficiali dell’Arte (cap. 39). Regolavano le spese e nulla si poteva fare senza loro licenza (§ 2°). Come giudici sono coadiuvati da un asscssor consulum (cap. 4): nei giorni giuridici («dies iuridici»), all’ora dello svolgimento delle cause («hora iuridica causarum»), debbono, o tutti, od almeno uno di loro trovarsi nella curia per risolvere le questioni (cap. 39). Possono giudicare tra gli uomini dell’Arte o tra coloro, quali essi siansi, che esercitano una delle cose pertinenti all’Arte, ovvero che in esse s’immischiarono («se se immiscuerunt») (cap. 21). La loro giurisdizione si estende sugli animali grossi e minuti, sui casali, terre, prati, pascoli &c., sulle locazioni, miglioramenti, grani &c., sulle tritature, sulle vetture, sulle divisioni, sui prezzi, [p. 178 modifica]salari, danni dati nelle erbe, nelle spighe, nelle ghiande e sui furti delle cose all’Arte pertinenti. Se gli statuti siano in qualche parte difettosi, essi han. potestà di correggerli o di rifarli, coadiuvati dai tredici consiglieri, e le riforme son valide, come se fatte dall’università intera (cap, 100). Il salario dato ai consoli consisteva in cinque lire di provisini del Senato per mese, più le consuete regalie: questi danari eran tolti dai proventi della Camera dell’Arte. Il modo più usato per eleggere gli ufficiali era l’imbussolazione189.

Il camerario dev’essere ydoneus: viene imbussolato coi consoli, e la sua carica dura eziandio sei mesi (cap. 2). Suo ufficio è di riscuotere tutti i proventi della Camera: non può fare alcuna spesa senza il mandato dei consoli: mancando questi, egli può assumere la giurisdizione civile e criminale, coi medesimi eflfetti e poteri (cap. 3). Ha per salario cinque libre di provisini del Senato; uscendo di carica è soggetto a sindacato (cap. io) e deve, entro otto giorni dalla sua uscita, dar ragione innanzi ai nuovi consoli di tutti gli introiti e gli esiti, che debbono essere registrati per man di notaio.

L'assessor consulum dev’essere un dottore in leggi (cap. 4) e sul suo parere debbono i consoli stendere le sentenze nel giudicar delle liti più dubbie e difficili. Deve difendere i diritti dell’Arte, ed, in mancanza dei consoli, può far gli atti ed i processi, che ottengono il medesimo valore.

I consiglieri sono tredici, in corrispondenza, come nei Consigli del comune, con il numero delle regioni. S’imbussolano coi consoli e debbono essere uno per rione. Loro ufficio è di consigliare i consoli (cap. 6) e sono obbligati ad intervenire a tutte le adunanze indette, sotto pena di dieci soldi provisini per ogni volta che mancano. [p. 179 modifica]Hanno anch’essi dalla Camera un compenso ma non vien fissato.

Come notaio dell’Arte venne nel 1407 eletto, sua vita durante, «Nicolaus Signorilis notarius de regione Montium» (cap. 7): il notaio percepisce cinque libre di provisini ogni sei mesi, oltre i soliti proventi, con diritto inoltre al pagamento delle scritture delle parti litiganti. In mancanza dei consoli, del camerario e dell’assessore, egli può giudicar delle cause coi medesimi effetti.

A mandatario fu eletto «Iacobus Vonae»: deve portar comandi, far citazioni &c. Il suo salario (cap. 11) vien preso dalla colletta dei proventi pei doppieri di mezz’agosto ed è di cinque libre di provisini all’anno.

Noteremo poche cose riguardo al procedimento giudiziario: tutte le controversie, che aveano per oggetto un pagamento od un atto relativo all’agricoltura od all’allevo del bestiame, erano di speciale competenza della curia dei bobacterii, ed eran decise dai consoli di questi. Sicchè non era necessario che ambedue i litiganti esercitassero l'Ars bobacteriorum, si richiedeva soltanto che l’azione procedesse da un negozio agricolo. Non era necessario per le cause un libello formale di citazione, bastava la richiesta orale dell’attore, registrata dal notaio e fatta dinanzi ai giudici (capp. 68, 23). Per la trattazione delle cause erano stabiliti giorni ed ore speciali: si avevano cioè i «dies iuridici» ed anche le «horae iuridicae causarum». La citazione era fatta dal mandatario, e se il convenuto era contumace, allora gli si applicava l’«exbannimentum de contumacia» e poi l’«exbannimentum de confesso» (capp. 23, 24, 31, 68); il contumace deve pagare tutte le spese giudiziali. Nessuno può appellare ad altra Curia dalla sentenza dei consoli: se tuttavia la condanna sembrasse esagerata, può il condannato richiedere che sia riveduta da uno o due esperti uomini dell’Arte, eletti dai consoli. Questi periti possono cancellare o cangiare la sentenza e [p. 180 modifica]Si deve stare al loro giudicato (cap. ’41). Il chierico o la persona ecclesiastica, che vuol litigare nella curia dell’Arte, deve dare una cauzione per il caso che soccomba (cap. 27). Speciali ordinamenti regolavano la procedura penale diversa secondo che le cause superassero o no i cento soldi (cap. 25, 24), come pure diverso era il modo di procedere nelle citazioni dei forenses che abitavano nel distretto della città (cap. 30) o fuori di questo (cap. 31), conforme ad analoghe disposizioni degli statuti della città.


G. Ricci.            








Note

  1. Urkunde einer römisch. Gärtnergenos. vom Jahre 1030.
  2. Mommsen, De collegiis et sodaliciis.
  3. De offic. XLII, lib. 1.
  4. Sallustii Iugurth. 73; Ciceronis Orat, 4° in Catil. $ 8.
  5. Cic. Epist. ad Quint. fr. II, 3.
  6. Suetonii Vitae Caesarum, $ 42.
  7. Dion. Cas. 40, 6.
  8. Taciti Annal. XIV, 17.
  9. Plinii Epist. X, 42.
  10. Die Entwickelung der Handelsges.
  11. Papencordt, Gesch. d. St. Rom. p. 117.
  12. Vit. di Clem.: «hic fecit .vii. regiones et divisit notariis fidelibus Ecclesiae». Cf. De Rossi, De origine scrinii.
  13. Del primic. p. 9.
  14. Galletti, Del vestario.
  15. S. Gregorii Opera, Paris, 1675, epist. viii, 27.
  16. Vedi in proposito la pubiicaz. di Cencio Camerario in Migne, Patrol. lat. Onorio III, fol. 67 sg.
  17. Muratori, Antiq. Ital. I, dissert. iv, carta del 1191.
  18. S. Gregorio, Dialog. 25.
  19. Vita di Gregorio, II, 30.
  20. Hartmann, Urkunde cit.
  21. Mansi, Sacrorum conciliorum collectio, col. 719: «Item. Sed et hoc sub anathematis interdictionibus decernimus, ut nulli unquam laicorum ex manu armata vel ex aliis ordinibus praesumant inveniri in electione pontificis».
  22. Regesto Sublacense, doc. 66.
  23. Op. cit. II, 479 sg.
  24. Lib. pontif., Vit. Hadr.; Muratori, Ant. Ital. diss. 75.
  25. Cosa del resto non difficile ad ottenersi, quando si osservi che anche attraverso il medio evo feudale si ebbe molta tolleranza a questo riguardo, essendosi tenuto per regola di lasciare ad ogni città i propri statuti. Vedi in proposito la legge IX di Pipino in Muratori, Antiq. Ital. diss. 22.
  26. Vedi in proposito le opinioni del Say, Cours d’économie politique, Bruxelles, 1840, p. 255, ed il Jaguerry, Études sur l’industrie et la classe industrielle à Paris au xiiie et au xive siècle, Paris, 1877, cap.I.
  27. Vedi le formalità richieste per la validità di un atto in V. O. Hartwig, Florentiner Geschichte (in Zeitschrift für Geschichtswissenschaft), ed in Villani (XI, 3) il principio della lettera di re Roberto ai Fiorentini, dopo il diluvio del 1333.
  28. Toniolo, Dei remoti fattori della potenza econom. di Firenze; Villani, XI, 96.
  29. Statuti dei mercanti, cap. 145, p. 37, ediz. Gatti.
  30. Stat. dei mer. p. xxii, nota 2. Vedi anche Doneaud, Sulle origini del comune &c. p. 13; Lattes, Il diritto com. p. 25 sgg.; Pertile, Stor. II, 185 sg.; Hypolit Blanc, Les corporations de métiers &c.
  31. Mon. hist. patr. Chart. II, 998, n. 1517.
  32. Stat. dei merc. p. 37.
  33. A Napoli nel 1456 la seta, nel 1480 la lana (V. Giannone, Storia civile del regno di Napoli, lib. 27); a Roma nel 1589 la seta; v. Tomassetti, L’arte della seta &c. in Studi e doc. di storia e diritto, 1881.
  34. A Roma, muratori, stuccatori, pozzatti ed imbiancatori formavano un’unica associazione.
  35. Fra i patti statuiti per l’Arte della seta tra Sisto V e Giov. Battista Chiavari genovese e Lorenzo Fabri lucchese, v’è che nessuno possa introdurre sete, drappi &c. v. Tomassetti, op. cit.
  36. Les corporations de métiers &c.
  37. Muratori, Antiq. Ital. II, 365.
  38. Stat. dei merc. § 145.
  39. Il comune di Roma nel medio evo in Studi critici, p. 205.
  40. A Bologna chiamavansi ministrales i consoli delle corporazioni delle armi.
  41. Velleio, lib. II, cap. ii6: «In Germania ... splendidissimis defunctus est ministeriis»
  42. Op. cit.
  43. Stat. dei merc. p. xxiii, nota.
  44. Discorso sull’agric. pp. 30.
  45. Del Sen. rom. p. 281-2.
  46. Cola di Rienzi &c. traduit par L. Boré, 1845.
  47. Gesch. d. St. Rom. III, par. I, pp. 36-7.
  48. Storia di Roma, V, 354.
  49. Prefaz. agli statuti, dal cod. Ottob. 1821.
  50. Non mi pare fuor di proposito il dare integralmente questo capitolo: lo do sulla trascrizione dal cod. Ottob. 1821.
        «Item, quod illi intelligantur esse de Arte bobacteriorum qui aliquod exercitium de exercitiis dictae Artis et ad ipsam Artera pertinentibus fecerint seu administravcrint per se vel alios eorum nomine. Item et illi qui aliquam possessionem vel casale seu pedicam aut valsolam terre pro seminando aut silvam, nemus, pantanum, vel pratum, aut quaecumque animalia quadrupedia habuerint: nec non omnes et singuli illi qui eorum opera et labores impenderint in aliquo exercitio dictae Artis, videlicet seminando quodcumque genus bladorum, leguminura et frumentorum, aut alicuius ipsorum colendo, et cultivando, terme quomodolibet pro preditis, mundando, seu metendo aut falciando, coadunando, tragliando, aut defendendo biada, legumina aut frumenta supradicta animalia tenendo, aut custodiendo, ipsaque vel aliquod eorundem aut lanam, caseum seu quoscumque alios fructus animalium aut casalium et possessionem praedictorum: emendo aut vendendo, aut quodvis aliud exercitium in praedictis et circha praedicta faciendo. Itaque omnes et singuli qui in praedictis et circa praedicta et in dependentibus ab eisdem aliquod exercitium fecerint etiam casarole quae caseum a bobacteriis emerent, nec non bubulci, vaccharii, bufalarii, carrarii, iumentarii, garzarli pecudum, caprarii, porcarii, casegni seu asinarii, mulatterii, buttarli, et alii quicumque animalium pastores et custodes quocumque nomine nuncupati, mundatores, seminatores, stirpatores, messores, adunatores, tragliatores, furcinatores, et veturales frumentorum aut bladorum seu straminum quorumcumque et tenimentorum, cultores de Arte praedicta esse omnino censeantur. Qui non possint forum dictae Artis super rebus praedictis quomodolibet declinare, immo foro et iurisdictioni curie Artis praedictae occasioni dictarum rerum et cuiuslibet ipsarum intelligantur omnino esse suppositi et subiecti: non obstante quod ad dictam Artem forte non solverunt, aut in libro hominum dictae Artis scripti et adnotati non essent, ac aliis quibuscumque in contrarium editis non obstantibus, quibus auctoritate et potestate praedictis derogaverunt et voluerunt esse praesentibus derogatum».
  51. Vedi il 1° fascicolo degli Statuta Artis merciariorum et ponticariorum Urbis, che contiene la parte più antica di essi statuti, a cura del dott. G. Bresciano, Roma, 1892.
  52. Bibl. Casanat Miscell. in-8°, vol. 495.
  53. Bibl. Casanat. Miscell. in-4°. vol 494.
  54. Bibl. Barberini, FF, III, 64-65.
  55. Bibl. Casanat. I, XIII, 43. Conosco anche un’edizione del 1595 (bibl. Barberini, FF, II, 55) ed una del 1647, a cui accenna l’edizione del 1718.
  56. Giornale dei letterati d’Italia, Venezia, 1718, vol. 31, p. 454.
  57. Statuti dell’agricoltura, con varie osservazioni, bolle, decisioni della s. Ruota e decreti intomo alla medesima, volgarizzati dordine degli ecc. signori . . . consoli della nobil Arte dell’agricoltura, Roma, stamperia della R. C. A., 1718. Veramente l’ultima indicazione del passo che abbiamo riportato non è esatta, perchè gli statuti del 1526 portano solo il titolo di Statuta bobacteriorum Urbis.
  58. Stat. Urbis, lib. I, cap. 126, p. 81.
  59. I consoli del 1407 ci sono indicati coll’attributo di nobili uomini e nel 1718 consoli dell’Arte dell’agricoltura erano il conte Ferdinando Bolognetti, il marchese Filippo Patrizi, il marchese Cesare Rasponi e Giovanni degli Annibali della Molara.
  60. Eusebio, Vita di Cost. lìb. II, cap. 39.
  61. Lib. II, cap. 23.
  62. Migne, Liber censuum in Patrol. lat.
  63. Annales Camald. I, in appendice, p. 296.
  64. Op. cit.
  65. Bollett. di archeol. crist. 1870, VIII, 89-112.
  66. Doc. 59, a. 978.
  67. Reg. Subl. doc. 79, a. 976.
  68. Reg. Subl. docc. 26, 38, 105 &c. Cosi pure v. Stat. dei mercanti, p. 7, § 16.
  69. Lib. pontif., Vite di questi due pontefici.
  70. Archivio d. R. Soc. Rom. di stor. patr. V, 137-156.
  71. Muratori, Annali, a. 568, 573, 578, 606, 728, 729.
  72. Coppi, Doc. stor. in Atti dell’Accad. di archeol. XV, 196.
  73. Reg. Subl. doc. 7.
  74. Mabillon, Annal. Benedict, 604-1050, tom. I-IV. Bull. bas. Vatic. I, 15, 22, 29.
  75. Procopio, De bello gothico, cap. 1.
  76. Vita Hadriani.
  77. Reg. Subl. doc. 105.
  78. Reg. Farf. doc. 613.
  79. Reg. Subl. doc. 6.
  80. Ibid. doc. 10.
  81. Sulle condiz. dell’agric. nel contado cortonese nel sec. xii, per Luigi Ticciati in Archiv. stor. ital. per le provincie di Toscana ed Umbria, ser. V, to. X.
  82. Reumont, Gesch. d. St. Rom. vol. III, par. 3° pp. 36-37, Die Viehzucht.
  83. Reg. Farf. doc. 58.
  84. Ibid. doc. 60.
  85. Ibid. doc. 241.
  86. Ibid. doc. 42.
  87. Marini, Pap. dipl. n. 45, p. 71.
  88. Annal Camald. II, append. p. 251 e IV, 85, 185.
  89. Coppi, Dei luoghi una volta abitati &c. in Atti dell’Accad. di archeol. VIII, 46-7.
  90. Gesch. d. St. Rom. III, par. I, p. 36 sg.
  91. Stat. dei merc. § 14.
  92. Stat. dei merc. p. 57.
  93. Lib. III, cap. 75.
  94. Theiner, Cod. dipl. I, 429, II, 25.
  95. Vitale, Stor. dipl. dei senatori di Roma.
  96. Gatti, Stat. p. 32; v. anche Martene, Anecdota, II, 26, dov’è riportata una lettera di Urbano IV ad Alberto, notaio della Sede romana (11 agosto 1263), nella quale si legge: «intellecto, quod illi boni homines, qui Urbem ad praesens regere ipsiusque statum reformare dicuntur» &c.
  97. Sul numero 13, base di diversi ordinamenti civili di questi secoli, vedi C. Re, nella prefazione agli Stat. di Roma.
  98. Stat. dei merc. § 154, p. 37, I. 33, p. 38, II. 1-2.
  99. Stat. dei merc. p. 38, II. 5-6.
  100. Stat. dei mere. p. 38, 1. u.
  101. G. Levi, Ricerche intorno agli statuti di Roma in Archiv. d. R. Soc. Rom. di st. patr. vol. VII, 1884; La Mantia, La legislazione &c.
  102. Il diritto commerc. nella legisl. statutaria &c.
  103. Gregorovius, op. cit. V, 354, nota i.
  104. Theiner, Cod. dipl. I, 429. Vedi anche Pflugk-Harttung, Iter italicum (Römische Behörden), pp. 631-2.
  105. Raynaldi, Annales eccles. a. 1347, n. 4.
  106. Raynaldi, op. cit. a. 1347, n. 7.
  107. Vendettini, Del Senato di Roma, lib. III, cap. ii, p. 279 sgg.
  108. Cronica, X, 71.
  109. Theiner, Cod. dipl. II, doc. xi, a. 1335, e II, 25, a. 1337,
  110. Op. cit. II, 459» doc. 447.
  111. Stat. § 6.
  112. Così ho anche trovato in uno statuto degli scalpellini di Montefiascone, inedito, membranaceo del secolo xvi: «Li rettori habino nel fine del loro ofitio una libra de pepe, il camerlengo mezza libra».
  113. Stat. bobact. cap. 1.
  114. Cod. Vatic. 6823 a c. 52 a.
  115. Antiq. Ital. medii aevi, diss. 29.
  116. Stat. Urbis, lib. III, cap. 79, ediz. Re.
  117. Vitale, Stor. diplom. cit. p. 16).
  118. Stat. Urbis, lib. II, cap. 48.
  119. Vitale, Stor. diplom. cit. I, 206.
  120. Stat. Urbis, lib. III, cap. 75.
  121. Vitale, Stor. diplom. cit. p. 243.
  122. Stat. Urbis, lib. III, cap. 75.
  123. Stat. bobact. cap. xiii.
  124. Lib. III, cap. 77.
  125. Stat. Urbis, lib. III, capp. 78, 80, 81, 82, 83, 84.
  126. Stat. Urbis, cap. 76.
  127. Stat. Urbis, lib. III, cap. 77 e Stat. bobact. cap. xiii.
  128. Millino, Dell'oratorio di S. Lorenzo sul Laterano, capo III, p. 132 sgg.
  129. Migne. Bibl. patristica, Onorio III.
  130. Benedetto canonico in Migne, op. cit voi. CLXXIX.
  131. Cf. B. Millino, loc. cit.
  132. Bresciano, St. merciar, et pont. XIIII R. p. 6.
  133. Stat. bobact. cap. 14.
  134. Stat. cap. 15.
  135. Stat. capp. 16/17.
  136. Incunabulo della Casanatense, lib. II, cap. 247.
  137. Gli statuti delle gabelle, append. doc. 5, a. 1390.
  138. Stat. bobact. cap. 20.
  139. De duppelerio sancto, p. 23.
  140. Malatesta, Stat. della gab. cit. doc. 1, p. 121.
  141. Theiner, op. cit. II, doc. 88, p. 63.
  142. Stat. Urbis, lib. II, cap. 124.
  143. Ibid. capp. 126, 128.
  144. Theiner, op. cit. I, doc. 322, p. 263.
  145. Raynaldi, Annal. eccles, a. 1285, § 17.
  146. Vita di anonimo, lib. I, cap. iv.
  147. Papencordt, Cola di Rienxp, cap. I, p 35, nota.
  148. Coppi, Discorso sopra le finanze di Roma &c.
  149. Inscriz. in Campidoglio nel palazzo dei Conservatorì. V. anche Vitale, Stor. diplom. cit. p. 206.
  150. Stat. bobact. cap. 46.
  151. Ibid. cap. 47.
  152. Ibid. cap. 48.
  153. Stat. bobact. cap. 47.
  154. V. gli art. 61, 78, 79 &c.
  155. Art. dal 69 al 77.
  156. Art. 54.
  157. Art. 56.
  158. Art. 62.
  159. Art. 84.
  160. Art. 88 ed anche Stat. Urbis. lib. II, cap. 86.
  161. Capp. 95,96,97.
  162. Art. 68.
  163. Art. 51,54.
  164. L. Ticciati, Sulle condizioni dell’agricolt., &c. in Arch. stor. ital. per le prov. di Tosc. ed Umb. ser. V, X, 265 sgg.
  165. Muratori, Rer. Ital. Script. III, 579.
  166. Anonimo, Vita di C. di Rienzo, capo IV, ediz. Re.
  167. Vedi in proposito le concessioni dei papi in calce agli Statuta agriculturae, editi nel 1718. Vedi anche Nicolai, Osservazioni intorno alle finanze ed all’annona &c.
  168. Stat. agricult. editi il 1718, loc. cit.
  169. Gatti, Prefaz. agli Stat. dei merc. cap. III p. xv.
  170. Stat. bobact. art. 7, 20, 21, 47. V. anche il privilegio del cardinale Stefaneschi e l’introduzione agli Statuti stessi.
  171. Cap. 7.
  172. Cap. 47.
  173. Gatti, loc. cit.
  174. Raynaldi, Annal. loc. cit
  175. Theiner, op. cit. II, doc. 11 e II, 25.
  176. Theiner, op. cit. II, doc. 447.
  177. Dall’art. 126 accennato.
  178. Dalla lettera di Urbano V riferita.
  179. Dal privilegio del card. Stefaneschi.
  180. Per es. quelli che doveano stabilire l’opposto degli art 7, 20, 21 del 1407.
  181. Passando a dar particolar conto degli statuti del 1407 non sarà inutile dare un piccolo saggio delle varianti dei codici e dell’edizione. Scegliamo i capitoli v e xvii, ponendo a confronto la lezione del codice Ottoboniano 1821, del codice Vaticano 6823 e quella degli statuti a stampa del 1526. Quasi tutte, si vedrà, non sono che varianti ortografiche:

    Codice Ottob. 1821.

    «Cap. V. De officio confalonerii.



        «Item quod cura dictis consulibus imbussuletur (a) et extrahatur unus confallonerius (b) prout extitit hactenus consuetum cuius officium duret prout durat officium consulum praedictorura qui habeat de fructibus et proventibus diete Camere (e) dicto officio per tempora consueta (d).

    «Cap. XVII. De portatione confaloni (e) Ro. populi
    «et(/) senatori Urbis praesentari ().



        «Item ad removendum contentionem quae inter consules dicte Artis (h) esse per tempora consuevit declaraverunt et statuerunt, quod primus consul in ordine extractionis consulum diete Artis (t) descriptus (/) qui per tempora fuerit teneatur portare (/) confalonem (m) Romani populi senatori in Senatu (n) officio venienti: et si dictus primus consul fuerit absens vel in aliquo impeditus quod tunc secundus consul teneatur dictum confallonum defcrre: et sic de alììs si secundus vel tertius abesset aut foret, ut premittitur (0), impeditus».

  182. V. la Prefaz. agli Statuti.
  183. Privilegio del card. Stefaneschi, in calce agli statuti.
  184. Un «Nicolaus Mutus de Papazuris» è ricordato come senatore nel 1299 come risulta dalle note manoscritte all’opera del Crescimbeni. V. Vitale, Stor. diplom. p. 205.
  185. Il Forcella riporta due iscrizioni della famiglia degli Ilperini (I, n. 466 e 1569).
  186. Lib. I, cap. 128.
  187. Vitale, loc. cit.
  188. Il Gregorovius (St. del com. di Roma &c. V, 354, nota 3) dando alcune notizie intorno ai bovattieri ed ai loro statuti, dice che avevano quattro consoli e quattro defensores, ma questi non si trovano che nei posteriori statuti dell’agricoltura.
  189. Vedi in proposito i §§ ii. v, vi, iv, xcviii.


  1. Cod. Vat. imbuxuletur Stat. a stampa imbuxuletur
  2. Cod. Vat. e Stat. a stampa confalonerius
  3. Cod. Vat. dictae Camerae
  4. Cod. Vat. consueto
  5. Cod. Vat. confalonis Stat. a stampa confallonis
  6. Manca negli altri due.
  7. Cod. Vat. praesentandi Stat. a stampa presentandi
  8. Cod. Vat. dictae artis
  9. Cod. Vat. dictae artis
  10. Cod. Vat. e Stat. a stampa destractus
  11. Cod. Vat. portaro
  12. Stat. a stampa confallonem
  13. Cod. Vat. e Stat. a stampa Senatus
  14. Cod. Vat. praemittitur