Pagina:Archivio della R. Società Romana di Storia Patria - Vol. XVI.djvu/141


La «universitas bobacteriorum Urbis» 137

parisse l’importanza politica e non rimanesse che il puro scopo economico, che poggiava interamente sull’esercizio dell’Arte1. Non vissero però prive d’importanza, specialmente per ciò che si riferisce alla perfezione tecnica ed alle virtù sociali. La corporazione prendea la forma di una vasta famiglia, di una famiglia professionale, come la dice il Blanc2. I membri di questa famiglia erano i discipuli (apprendisti), i socii ed i magistri: è chiaro come questa distinzione avesse a base il lavoro e la maggiore o minore valentia in esso. Regolati così i rapporti della via professionale, ne risultava chiara la perfezione dell’insegnamento tecnico, la garanzia perchè l’apprendista acquistasse il sapere, ed infine la stabilità del lavoro. Dovevano probabilmente esistere degli speciali trattati risguardanti la tecnica delle arti principali, e, secondo i quali, i magistri doveano impartire l’insegnamento ai discipuli. Un esempio di simili trattatela si potrebbe avere in quello che vien riportato dal Muratori, anteriore al 900, per l’arte musiva, sul modo di tingere i panni, d’indorare il ferro &c.3. Dall’altra parte poi, il sistema disciplinare dava largo campo allo svolgimento delle principali virtù sociali; rispetto gerarchico, fedeltà al dovere, mutua assistenza ed affratellamento.

Questi caratteri delle corporazioni medievali, che noi abbiamo rapidamente delineati, è naturale che si manifestino con intensità più viva nelle Arti maggiori, in quelle, che poterono, per le loro ricchezze, acquistare più credito ed avere più soggetti. Accennammo già come in Roma, verso il 1263, si costituissero4 tredici Arti, e come tra

  1. Fra i patti statuiti per l’Arte della seta tra Sisto V e Giov. Battista Chiavari genovese e Lorenzo Fabri lucchese, v’è che nessuno possa introdurre sete, drappi &c. v. Tomassetti, op. cit.
  2. Les corporations de métiers &c.
  3. Muratori, Antiq. Ital. II, 365.
  4. Stat. dei merc. § 145.