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176 G. Ricci

le conferme del senatore «Rugerius de Perusio comes Antignalle» pel 1410, di «Ricciardus de Alidoxiis miles de Ymola» pel 1411. Disgraziatamente non possediamo che queste due sole confirmationes, le quali, se danno una riprova di quanto già si conosceva, non apportan però nuovo materiale per la serie cronologica dei senatori di Roma, come fecero gli statuti dei mercanti di panni.

Gli statuti che abbiamo preso ad esaminare, si possono considerare come risultanti di tre parti principali: la prima si occupa delle diverse cariche o vogliano dire del reggimento interno dell’Arte; la seconda dell’ordinamento giudiziario; la terza delle cose che più strettamente s’appartengono alla pratica ed all’esercizio dell’Arte stessa. Come tutte le altre università, essa era retta dai consoli: gli ufficiali subalterni erano i seguenti: un camerario, un assessore dei consoli, un confaloniere, tredici consiglieri, un notaio dei consoli, un mandatario ed un camerario dei giochi di Agone e Testacelo. Quest’ultima carica però e quella del gonfaloniere erano esercitate da uno dei consoli tratto a sorte. Condizione indispens|bile per essere eletto a qualche ufficio era l’appartenere all’Arte (capp, 18 e 98). Chiunque venga eletto è obbligato, sotto pena di cinque libre di provisini del Senato, ad accettare l’ufficio (cap. 19): se avvenisse il caso della vacanza di qualche officio, o perchè l’eletto non fosse dell’Arte, o perchè morto od assente, i consoli debbono, nel miglior modo ed il più presto possibile, nominare chi supplisca (cap. 99), Gli ufficiali tutti ricevono una retribuzione, secondo i diversi gradi, e durano in carica sei mesi, conforme anche la prescrizione degli Statuta Urbis1.

  1. Il Gregorovius (St. del com. di Roma &c. V, 354, nota 3) dando alcune notizie intorno ai bovattieri ed ai loro statuti, dice che avevano quattro consoli e quattro defensores, ma questi non si trovano che nei posteriori statuti dell’agricoltura.