Pagina:Archivio della R. Società Romana di Storia Patria - Vol. XVI.djvu/177


La «universitas bobacteriorum Urbis» 173
II. Questi ufficiali si scelgono dai componenti l'Arte stessa;
III. Gli ordinamenti debbono essere approvati dal senatore;
IV. I soci sono obbligati all'osservanza di tali ordinamenti;
V. I consoli possono costringere tutti quelli, che han giurato l'Arte, alla detta osservanza, non che i bubalarii ed i baccinarii e le loro famiglie;
VI. Il senatore deve aiutarli perchè si mandino ad esecuzione le sentenze e gli exbannimenta;
VII. I bobacterii non possono costringer nessuno a giurar la propria Arte;
VIII. Non possono impedire che altri ricorra, in cause riferentisi a litigi con loro, alla curia del senatore;
IX. Tutti gli ufficiali dell'Arte durano in carica sei mesi;
X. Nessuno può essere rieletto, se prima non siano corsi due anni1;
XI I consoli avranno in compenso un censo di pepe e di cera2;
XII. Per la riforma degli statuti è necessario il permesso ed un atto di tutta l'assemblea dell'Arte;
XIII. Nessun atto sarà valido, se due terzi dell'assemblea non l' abbiano approvato3.


Si potrebbero aggiungere ancora altri articoli4, ma ci contenteremo di quest’abbozzo, che, per quanto schematico, ci traccia abbastanza le linee principali degli statuti,

  1. Dall’art. 126 accennato.
  2. Dalla lettera di Urbano V riferita.
  3. Dal privilegio del card. Stefaneschi.
  4. Per es. quelli che doveano stabilire l’opposto degli art 7, 20, 21 del 1407.