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La «universitas bobacteriorum Urbis» |
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II. |
Questi ufficiali si scelgono dai componenti l'Arte stessa;
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III. |
Gli ordinamenti debbono essere approvati dal senatore;
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IV. |
I soci sono obbligati all'osservanza di tali ordinamenti;
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V. |
I consoli possono costringere tutti quelli, che han giurato l'Arte, alla detta osservanza, non che i bubalarii ed i baccinarii e le loro famiglie;
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VI. |
Il senatore deve aiutarli perchè si mandino ad esecuzione le sentenze e gli exbannimenta;
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VII. |
I bobacterii non possono costringer nessuno a giurar la propria Arte;
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VIII. |
Non possono impedire che altri ricorra, in cause riferentisi a litigi con loro, alla curia del senatore;
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IX. |
Tutti gli ufficiali dell'Arte durano in carica sei mesi;
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X. |
Nessuno può essere rieletto, se prima non siano corsi due anni1;
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XI |
I consoli avranno in compenso un censo di pepe e di cera2;
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XII. |
Per la riforma degli statuti è necessario il permesso ed un atto di tutta l'assemblea dell'Arte;
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XIII. |
Nessun atto sarà valido, se due terzi dell'assemblea non l' abbiano approvato3.
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Si potrebbero aggiungere ancora altri articoli4, ma ci contenteremo di quest’abbozzo, che, per quanto schematico, ci traccia abbastanza le linee principali degli statuti,
- ↑ Dall’art. 126 accennato.
- ↑ Dalla lettera di Urbano V riferita.
- ↑ Dal privilegio del card. Stefaneschi.
- ↑ Per es. quelli che doveano stabilire l’opposto degli art 7, 20, 21 del 1407.