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178 | G. Ricci |
salari, danni dati nelle erbe, nelle spighe, nelle ghiande e sui furti delle cose all’Arte pertinenti. Se gli statuti siano in qualche parte difettosi, essi han. potestà di correggerli o di rifarli, coadiuvati dai tredici consiglieri, e le riforme son valide, come se fatte dall’università intera (cap, 100). Il salario dato ai consoli consisteva in cinque lire di provisini del Senato per mese, più le consuete regalie: questi danari eran tolti dai proventi della Camera dell’Arte. Il modo più usato per eleggere gli ufficiali era l’imbussolazione1.
Il camerario dev’essere ydoneus: viene imbussolato coi consoli, e la sua carica dura eziandio sei mesi (cap. 2). Suo ufficio è di riscuotere tutti i proventi della Camera: non può fare alcuna spesa senza il mandato dei consoli: mancando questi, egli può assumere la giurisdizione civile e criminale, coi medesimi eflfetti e poteri (cap. 3). Ha per salario cinque libre di provisini del Senato; uscendo di carica è soggetto a sindacato (cap. io) e deve, entro otto giorni dalla sua uscita, dar ragione innanzi ai nuovi consoli di tutti gli introiti e gli esiti, che debbono essere registrati per man di notaio.
L'assessor consulum dev’essere un dottore in leggi (cap. 4) e sul suo parere debbono i consoli stendere le sentenze nel giudicar delle liti più dubbie e difficili. Deve difendere i diritti dell’Arte, ed, in mancanza dei consoli, può far gli atti ed i processi, che ottengono il medesimo valore.
I consiglieri sono tredici, in corrispondenza, come nei Consigli del comune, con il numero delle regioni. S’imbussolano coi consoli e debbono essere uno per rione. Loro ufficio è di consigliare i consoli (cap. 6) e sono obbligati ad intervenire a tutte le adunanze indette, sotto pena di dieci soldi provisini per ogni volta che mancano.
- ↑ Vedi in proposito i §§ ii. v, vi, iv, xcviii.