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La «universitas bobacteriorum Urbis» 171

antichi, riformati nel 1407, non che gli stampati del 1526. Egli difatti scrive: «In antiquis statutis bobacteriorum reformatis anno Domini 1407, et impressis anno 1526, habentur infrascripta capitula». Questi antiqua statuta però non sono altro che quelli del 1407; gli anteriori a quest’epoca mi fu impossibile rinvenirli, e ne perdei affatto la speranza, quando mi capitò sott’occhi la prefazione degli statuti dell’agricoltura pubblicati nel 1718. Gli statutari in tal’epoca argomentarono sì, che prima del pontificato di Gregorio XII i bobacterii avessero avuto degli statuti, ma a loro conoscenza eran soltanto quelli a stampa del 1526. L’Ars agriculturae che si reputava la continuatrice di quella dei bobacterii, poteva esser l’unica, che nel suo speciale archivio contenesse i vecchi statuti di quelli. Certo però la nostra Arte ebbe statuti fin da tempi remoti, distanti di qualche secolo dalla data dell’ultima redazione. In altra parte fu stabilita l’epoca della costituzione giuridica dell’Arte dei bovattieri, e si notò come a questa costituzione si riferissero alcuni capitoli degli Statuta Urbis, i quali, per conseguenza, vogliono essere considerati di compilazione anteriore al 1363. Gli Statuta bobacteriorum debbono quindi risalire alla metà del secolo xiii, epoca in cui fu pure compilata una serie degli Statuta mercatorum1. Gli stessi statuti del 1407 dimostrano come i bobacterii avessero già da tempo propri ordinamenti, giacché in quelli statuti s’incontrano parecchi passi, che accennano a redazioni più antiche e che. ora i nuavi statutari o abrogarono o modificarono2. Possiamo anzi ricavare che esistevan non solo degli statuta, ma eziandio delle ordinationes Artis3 e delle consuetudines4, che poi

  1. Gatti, Prefaz. agli Stat. dei merc. cap. III p. xv.
  2. Stat. bobact. art. 7, 20, 21, 47. V. anche il privilegio del cardinale Stefaneschi e l’introduzione agli Statuti stessi.
  3. Cap. 7.
  4. Cap. 47.