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La «universitas bobacteriorum Urbis» |
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antichi, riformati nel 1407, non che gli stampati del 1526.
Egli difatti scrive: «In antiquis statutis bobacteriorum
reformatis anno Domini 1407, et impressis anno 1526,
habentur infrascripta capitula». Questi antiqua statuta
però non sono altro che quelli del 1407; gli anteriori
a quest’epoca mi fu impossibile rinvenirli, e ne perdei
affatto la speranza, quando mi capitò sott’occhi la prefazione
degli statuti dell’agricoltura pubblicati nel 1718.
Gli statutari in tal’epoca argomentarono sì, che prima del
pontificato di Gregorio XII i bobacterii avessero avuto
degli statuti, ma a loro conoscenza eran soltanto quelli
a stampa del 1526. L’Ars agriculturae che si reputava la
continuatrice di quella dei bobacterii, poteva esser l’unica,
che nel suo speciale archivio contenesse i vecchi statuti
di quelli. Certo però la nostra Arte ebbe statuti fin da
tempi remoti, distanti di qualche secolo dalla data dell’ultima
redazione. In altra parte fu stabilita l’epoca della costituzione
giuridica dell’Arte dei bovattieri, e si notò come
a questa costituzione si riferissero alcuni capitoli degli Statuta Urbis, i quali, per conseguenza, vogliono essere considerati
di compilazione anteriore al 1363. Gli Statuta bobacteriorum debbono quindi risalire alla metà del secolo xiii,
epoca in cui fu pure compilata una serie degli Statuta mercatorum1. Gli stessi statuti del 1407 dimostrano come
i bobacterii avessero già da tempo propri ordinamenti,
giacché in quelli statuti s’incontrano parecchi passi, che
accennano a redazioni più antiche e che. ora i nuavi statutari
o abrogarono o modificarono2. Possiamo anzi ricavare
che esistevan non solo degli statuta, ma eziandio
delle ordinationes Artis3 e delle consuetudines4, che poi
- ↑ Gatti, Prefaz. agli Stat. dei merc. cap. III p. xv.
- ↑ Stat. bobact. art. 7, 20, 21, 47. V. anche il privilegio del cardinale Stefaneschi e l’introduzione agli Statuti stessi.
- ↑ Cap. 7.
- ↑ Cap. 47.