La zecca di Bologna/Documenti XVII-XXVII

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Documenti I-XVI Documenti XVII-XXVII

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XVII.

BANDO GENERALE

Sopra l'estintione de’ Sesini, Provisione delli nuovi quattrini di rame, e Valutatione delle Monete d’Oro, & d’Argento.

Publicato in Bologna alli 3. e reiterato alli 4. d’Agosto 1612.


Proemio 1. Desiderando l’illustrissimo, e Reverendiss. Sig. Cardinale Barberino meritissimo Legato de latere della Città, e Territorio di Bologna, di provedere alli gravi danni causati, e chi si causariano maggiori in questa Città, e suo Distretto per l’alteratione delle monete, e per la gran quantità di sesini falsi introdottovi dalla malitia de gli huomini; inherendo alla santa mente di N. Sig. il quale con molto dispiacere d’animo ha sentito fin nel principio del suo Pontificato, li notabili disordini successi in questa materia di monete, e sesini falsi; col consenso, e partecipatione delli molto Illustri, & Eccelsi SS. Antiani, Consoli, e Sig. Confaloniero di Giustina, e de’ Signori del Reggimento Riformatori dello stato della Libertà d’essa Città, doppo longo, e maturo discorso è venuto alle infrascritte risolutioni da osservarsi inviolabilmente.

Estinzione dei Sesini 2. Et prima sua Sig. Illustriss. col consenso, come di sopra, prohibisce espressamente à qualunque persona così Ecclesiastica, come secolare, di che stato, grado, e conditione si sia il ricevere, spendere, e ritenere più per l’avvenire sesini di qual si voglia sorte, tanto buoni battuti in questa Zecca, quanto li falsi contrafatti del medesimo cunio, & ogn’altra sorte dello stato Ecclesiastico, ò esterno, sotto pena à chi contraverrà in alcuno de’ casi sudetti, della perdita d’essi sesini, e di 25 scudi per ogni volta, e d’altre pene corporali ad arbitrio di sua Sig. Illustriss.

[p. 504 modifica] 3. Tolleranza e modo di spendergli per dieci giorni 3. Si tollera nondimeno, che per dieci giorni solamente, doppo la publicatione del presente Bando, li sesini col cunio della Zecca di Bologna, e Ferrara si possano, e debbano ricevere, spendere, e contrattare per un quattrino e mezo li buoni, e li falsi per un quattrino solo; commandando espressamente, che dentro detto termine nissuno possa ricusargli per la detta valuta, poiché all’istesso prezzo saranno ricevuti, e cambiati in Zecca, come appresso si dirà. Con ordine ancora, che per le somme piccole da otto bolognini à basso, nissuno possa ricusare il pagamento in tanti sesini; e per le somme maggiori non si debba pagare, né ricevere pili di dieci per cento, che sono due bolognini per lira, sotto pena à chi transgredirà, di scudi venticinque per volta, e d’altre pene ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima.

4. Permissione d'esportargli fuori del Contado. 4. Et quelli, che vorranno portargli fuori di questo stato, d’esportargli potranuo faHo à loro piacere, & volontà, purché siano portati, & estirpati con effetto fra il termine sudetto di dieci giorni.


5. Prohibitione d'introdurre e ricevere Sesini. 5. Prohibendo nientedimeno, & espressamente vietando, d’introdurre, che per l’avveuire nissuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione possa, né debba sotto alcun pretesto, titolo, ò causa introdurre, ò far introdurre, portare, ò far portare, e ritenere in questa Città, e suo Distretto quantità piccola né grande di detti sesini, tanto buoni, quanto cattivi, come di sopra, sotto pena della galera in vita, ò per dieci anni, & altre pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima.

6. Cambio delli Sesini incontinente 6. E perche benignamente procedendo s’intende di dar commodità à chi si trova haver sesini del cunio di questa Zecca, e di Ferrara di liberarsene con minor danno, & incommodo possibile, il Reggimento farà aprir Banchi in detta Zecca per termine di dieci giorni da cominciarsi alla publicatione del presente Bando, dove ciascuno potrà portar tutti li sesini, che si trovarà presso di se, della qualità sopradetta, li quali da ministri acciò deputati, saranno cambiati, cioè li buoni à ragione d’un quattrino, e mezo, ò li cattivi à ragione d’un quattrino (se bene per la gravissima perdita, che si farà in detto cambio si potria giustamente lasciare, che li sesini falsi, & adulterati andassero à danno di quelli, in mano de’ quali si ritrovano, come moneta falsa, e prohibita dalle leggi, [p. 505 modifica]e da molti Bandi). Et à chi ne portarà alla Zecca dalla somma di lire quattro m giù, si darà per la prima volta la loro valuta in contanti alla ragione sopradetta in tanti quattrini di rame battuti à tal effetto nella medesima Zecca, overo in altra moneta d’argento buona, e spendibile alla valuta tarreggiata come di sotto.

7. Termine del pagare le grosse somme de’ Sesini. 7. E chi portarà somma maggiore di dette lir quattro, sarà fatto del sopra più creditore in un libro particolare, che si terrà in detta Zecca per doversegli pagare la valuta di essi sesini alla ragione, e modo sopradetto, cioè la metà fra tre mesi, e per l’altra metà fra altri tre mesi da computarsi detto termine dal giorno, che sarà stato fatto creditore, e gli sarà data polizza del suo credito dal Deputato nella Zecca per maggior sua sodisfattione, li pagamenti si faranno in fine delli trimestri, & a questo effetto il medesimo Deputato sarà pronto nel medesimo luogo per pagare à quel tempo à ciascuno il suo credito, si come l’istesso si farà a chi ritornerà più d’una volta con qual si voglia somma, minor ancora delle lir quattro: Avvertendo ciascuno, che andarà al Banco a cambiare, di non ricever il pagamento più d’una volta in contanti, ma solamente si facci far creditore, altrimente caderà nella perdita delli sesini, e di venticinque scudi. Però si notifica a tutti la Provisione, acciò possano valersi di tal commodo, e sollevamento di portarli in Zecca fra il detto termine di dieci giorni, poiché passato detto tempo, non si cambiarà più, né essi potranno valersi di questo benefitio; E trovandosi simili sesini appresso a chi si voglia, caderà nelle pene sudette.

8. Distintione delli Sesini buoni dalli falsi nel portarli alla Zecca. 8. Avvertendo ciascuno a portar li sesini buoni separati da’ falsi, perche li buoni si contaranno, e se gli pagaranno li tre quarti, come di sopra, e li cattivi, per fuggir la confusione, e longhezza del contare, si pagaranno a peso per la metà alla ragion sudetta a conto di libra, conforme al scandaglio fatto.

9. Non distribuire li Sesini à varie persone nell’andar à cambiarli. 9. Si prohibisce, & vieta espressamente ad ogni persona, la quale alla publicatione del presente Bando si trovarà in mano sesini in maggior quantità di lir quattro, che non possa valersi di diverse persone, per presentargli alla Zecca in numero minore, & in più partite per liberarsi dalla credenza, [p. 506 modifica]& bavere i contanti; e s’impone pena a chi avrà, & à chi riceverà per far tal confusione, di scudi venticinque di moneta per ciascuno, e d’altre pene arbitrarie, alle quali si procederà irremissibilmente per ogni miglior modo.

10. Introduttione de'Quattrini di rame schietto. 10. E perche è necessario per il comercio quotidiano la moneta minuta, si sono battuti, e batteranno quattrini di rame puro in questa Zecca; Però si prohibisce lo spenderei tenere, ricevere, ò introdurre in questa Città, e Distretto ogni, e qual si voglia sorte di quattrini, tanto legati con argento, quanto di puro rame, sotto le medesime pene spresse nella prohibitione de’ sesini, eccettuati li quattrini, e mezzi baiocchi di rame battuti nella Zecca di Roma, e anco gl’altri quattrini di rame schietto del medesimo peso, e qualità battuti pur in Zecche del stato Ecclesiastico.

11. Vera valuta delle Monete. 11. E perche dall’introduttione, e comercio delli sesini adulterati, e falsi fra li molti disordini n’è proceduto, che alle monete d’oro, e d’argento, così battute nelle Zecche dello stato Ecclesiastico, come nelle Zecche d’altri Prencipi, per abuso, e corrottela s’è dato d’alcuni anni in qua maggior prezzo, & valuta di quello, che vagliono realmente, & ogni giorno andarla maggiormente augumentando il disordine. Però in essecutione della santa mente di N. Sig. sua Sig. Illustriss. col consenso come di sopra, ordina, e dichiara, che il giusto, e vero valore di tutte le monete da spendersi in questa Città, Territorio, e Distretto, sia per l’avvenire il contenuto nell’infrascritta Tariffa.

12. Prohibitione del spenderle più della valuta con l'impunità à gli accusatori. 12. Prohibendo però, & espressamente commandando a qual si voglia persona di che stato, grado, e conditione si sia, che non ardisca, nè presuma nell’avvenire spendere, nè far spendere, ricevere, ò far ricevere, contrattare, ò far contrattare le infrascritte monete per più del prezzo nettato, sotto pena tanto a chi pagarà, quanto a chi riceverà, & a chi le contrattarà della perdita delle monete di quel pagamento, e di cinque volte tanto per la prima volta, e per la seconda, oltre la sopradetta pena, di trecento scudi di più, & altre pene corporali ad arbitrio di sua Sig. Illustriss. Cancedendo però l’impunità a quelli, c’havessero ricevuto in pagamento, ò altrimenti denari contra la forma del presente Bando, se in termine di quattro giorni Io notificaranno [p. 507 modifica]alli Magistrati, Giudice, ò altri Deputati, con fargli constare da chi habbiano havuti detti denari; promettendo alli medemi di fargli restituire incontinente quel manco, c’havessero ricevuto nel pagamento.

13- Le Monete siano dei giusto peso, e sia lecito farsi pesare le monete tose d'argento.
Delitto di falsità contra chi pagherà monete tose in quantità.
13. Con dichiaratione, che il prezzo, che a ciascuna di esse monete sta annotato, s’intende e stabilisce solamente per quelle, che sono del giusto, e vero suo peso. E quando nelli pagamenti occorressero monete tose, ò che mancassero le monete del suo giusto peso, possa chi le riceverà pesarle alla presenza di chi le paga, e trovandole, che non siano del vero peso, gli Sia permesso il ricusarle, & a stringere il debitore pagherà a pagarle in altra valuta buona, e del suo peso; Al qual fine sarà in Zecca una nota distinta del valore di ciascuna sorte di monete à ragione del peso di libra, oncie, quarto, e grani respettivamente, acciò ogn’uno possa, bisognando, sapere giustamente quanto debba ricevere in caso di differenza di moneta tosa. E se alcuno sarà accusato d’haver pagato moneta tosa in quantità, si havrà per delitto di falsità contra chi l’haverà pagata, e si presumerà, che per dolo, e malitia l’habbia spesa, ò pagata, e sarà castigato severamente di pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio di sua Sign. Illustrissima.

14. Non spender Monete fuori delle contenute nella Tariffa. 14. Commanda similmente, che da qui innanti nissuno possa, né debba spendere in modo alcuno in questa Città, e suo Distretto, sorte alcuna di monete d’oro, né d’argento fuori di quelle contenute nell’infrascritta Tariffa, sotto pena di ducento scudi per ogni volta, che si contraverrà da chi si sia, & altre pene maggiori secondo la qualità de’ casi, e delle transgressioni.

15. Obbligo di pesare tutte le Monete d'oro. 15. Et acciò col tempo non si riempisse, in gravissimo danno dell’universale, questa Città, e Contado di monete leggieri, e tose, però si commanda espressamente, che nel spendere le monete d’oro, tutte si debbano prima, e che nissuno possa pagarle, ricevere, e contrattare, se non sono del suo vero, e giusto peso, sotto pena della perdita di esse monete, e del dopio, e d’altre pene corporali ad arbitrio di sua Sign. Illustrissima.

16. Tener bilanze e pesetti. 16. Et accioche nell’occasione del pesar le monete d’oro, come di sopra, & anco bisognando, le tosate d argento, [p. 508 modifica]ogn’uno habbi nelli pagamenti il suo giusto dovere; commanda espressamente sua Sig. Illustriss. che nissuno Mercante, Banchiero, ò qual si voglia Artegiano possa tenere bilancie, e pesi per le monete d’argento tose, se prima non saranno state aggiustate secondo il solito dal Bollatore dell’Arte delli Orefici, e con il loro contrasegno, e similmente, rispetto alli pesi delle monete d’oro, nissuno possa valersene, nè tenerle, se prima non saranno insieme bollati dal Zecchiero, li quali s’aggiusteranno gratis, sotto pena à chi contraverrà di scudi cinquanta per volta, & altre pene maggiori ad arbitrio di sua Sig. Illustriss. Avvertendo ogn’uno ad haver cura, che li sudetti pesi, e pesetti non si disgiustino, perche trovandosi differenti dal giusto suo peso, ancorchè vi fosse il solito segno del Zecchiero, caderanno nella medesima pena, e più, e meno secondo la qualità de’ casi, e delle persone. Prohibendo sotto le medesime pene à chiesi sia, il poter tener pesi, e pesetti di qual si voglia altra sorte.

17. Non si possa allegare inosservanza dei Bando. 17. Dichiarando, che quando mai alcuna sorte di dette monete d’oro, e d’argento trascorresse in esser spesa più del sottoscritto vero valore, non si possa mai allegare inosservanza, ò tolleranza contra il presente Bando, mentre non venga con un’altro Bando derogato in specie alla presente Provisione, anzi sia lecito à chi havrà ricevuto il dinaro per maggior prezzo, di poter fra il termine d’un’anno, ripetere conforme alla Tariffa, l’intiero del dinaro ricevuto, quando però faccia constare giuridicamente del suo credito.

18. Non accettare nè contrattare moneta alcuna non compresa nella Tariffa, senza il saggio.
Prohibitione delle monete spese contro la forma del Bando.
18. Ordina ancora, e commanda, che quando fosse introdotta moneta di qual si voglia sorte non compresa nella Tariffa, non si possa mai da qual si sia persona spendere, accettare, nè contrattare, se prima non ne sarà stato fatto il saggio nella Zecca di Bologna dalli publici Assaggiatori; E che non sia permesso, e dichiarato il vero prezzo con publica grida. Per il che non ostante qual si sia abuso, ò contraventione si dichiarano per sempre prohibite le dette monete spese, ò introdotte contra la presente forma, nè valerà per alcun tempo l’allegar possesso, ò toleranza; sotto pena alli transgressori della perdita di tali monete, e di cinque volte tanto, & altre pene corporali fin’alla Galera per dieci anni secondo la qualità de’ casi.

[p. 509 modifica] 19. Non s'introducano monete per incetta, nè tose.
Diligenza da usarsi da Capitani delle Porte, Gabellini & altri.
19. Et per obviare alli danni causati dalla introduttione di quantità di monete per incetta, e sempre in maggior pregiuditio della Città, si prohibisce espressamente, che nissuno habbia ardimento d’introdurre per incetta nella Città, ò suo Territorio quantità notabile di monete bianche, ò di cunio nuovo, sotto pena della perdita di detti dinari, di mille scudi, e della Galera in vita; e sotto le medesime pene incorreranno quelli, che introducessero qual si voglia sorte di monete tose, tanto d’oro, quanto d’argento. Riservandosi S. Sign. Illustriss. d’accrescer la pena fino alla vita inclusive secondo la qualità de’ casi, quanto all’introdurre detta moneta tosa per incetta, il che si argomentarà dalla qualità, e quantità delle monete, e dalla qualità delle persone. Ordinando però alli Capitani, Gabellini, & altri Ministri delle Porte della Città, & alli Revisori in Gabella ad usare ogni diligenza, con guardar dentro le carrozze, nelle some, ceste, bastine, & altro, e trovando monete di qual si voglia sorte, debbano trattenerle, e denonciare subito a’ Magistrati, Giudici, ò Uffitiali, ò alli Deputati tutta la moneta trovata, sotto pena à tutti della privatione dell’offitio, e di tre tratti di corda da darseli subito; promettendoli però all’incontro, che se saranno diligentemente il debito loro, e scopriranno contra bandi, se gli darà il suo terzo delle pene infalibilmente. E siano obligati ancora il Mastro della Posta, li Procacci, e Corrieri di denonciare alli medesimi li fagotti, e groppi di dinari; e li padroni d’essi groppi nell’aprirgli debbano farlo in Zecca, ò alla presenza del Zecchiero, per vedere se intieramente sono conformi al Bando, sotto pena di ducento scudi per ogni volta, che mancaranno, & altre pene ad arbitrio di S. S. Illustrissima.

20. Ordine à gli Official del contado d'invigilare. 20. Comanda ancora espressamente à tutti gli Offitiali del Contado, e particolarmente a quei de’ confini, che debbano invigilare accuratamente, perche sia osservato inviolabilmente il presente Bando, e Tariffa in ciascuna parte, e che non si spenda altra moneta fuori della nominata nella detta Tariffa; E trovendo contrabandi, e transgressioni, ne havranno subito la terza parte; altrimenti saranno severamente castigati con la privatione dell’offitio, e dichiaratione d’inhabilità, & altre pene arbitrarie tanto pecuniarie, quanto corporali.

[p. 510 modifica] 21. Dare notitia delle monete nuove al Zecchiero, ò Deputati. 21. E perche potriano essere introdotte monete simili nel cunio (ma di minor bontà, ò peso) alle permesse nell’infrascritta Tariffa; Però S. S. Illustrissima ordina a tutti, che riceveranno pagamenti, & alli Banchieri particolarmente, che mano vigilanti, e scoprendo sorte alcuna di dette monete, ne diano subito notitia al Zecchiero, ò Deputati per potere in tal caso pigliare quelle risolutioni rigorose, che saranno necessarie. E quando si trovasse, che per dolo, ò malitia fosse occultato simil delitto, caderanno nella pena della perdita di detti dinari, e di ducento scudi, & altre pene maggiori ad arbitrio di S. Sign. Illustriss. fin’alla Galera inclusive, e dalla occultatione si presumerà particolarmente dolo in quelli, che hanno cognitione di monete, e che sono di tal professione.

22. Prohibitione delli Bancherotti. 22. E conoscendosi il grave danno, e pregiudicio, che apporta all’universale della Città, & alli poveri in particolare l’uso, & introduttione delli Bancherotti, & di tutti quelli, che fanno professione di canbiare, incettare, e far mercantia d’ogni sorte di monete, poiché sono cagione, che continuamente vanno augumentando di prezzo; Si commanda, che da qui inanti niuno ardisca d’essercitar l’arte, ò aprir banchetto per tal’effetto, né di canbiare monete d’oro, ò d’argento, overo intromettersi in publico, né in secreto in simil baratto, sotto pena della perdita di tutte le monete, che si ritroveranno, e della galera ancora, promettendo l’impunità a quello de’ Contrahenti, che sarà il primo a notificar l’altro, il quale sarà tenuto secreto, e guadagnarà secondo il solito il terzo della pena. Riservandosi S. S. Illustriss. in caso di bisogno per servitio de’ Viandanti, e d’altri forestieri da deputarne uno, ò due con participatione de’ Sig. del Reggimento, ò suoi Assonti, e con quelle regole, e limitationi, che pareranno opportune.

23. Non esportar fuori oro, nè argento in verga, pani, & simili. 23. Comanda ancora sua S. Illustriss. che nissuno possa esportare, o far esportare per modo alcuno oro, ò argento fuori di questa Città, e suo Contado in verghe, in pani, in piastre, né abbrusciato, ò in qualunque altra forma, sotto pena della perdita della robba, e di cento scudi per volta. Ma volendone far esito debba portarlo al Zecchiero, che gli pagarà il giusto valore, e non volendo detto Zecchiero comprarlo non possa il Venditore contrattarlo con altri, ò [p. 511 modifica]estraerlo della Città senza licenza di sua Sign. Illustrissima in scritto, sotto le sudette pene.

24. Ordinatione a gli Orefici, Battilori, e Tiralori del comprare, o vendere oro, & argento. 24. In oltre sua Sign. Illustrissima prohibisce espressamente à gl’Orefici, Battilori, e Tiralori, il poter comprare, vendere oro, o argento a maggior prezzo del corso delle monete secondo la presente rrovisione, sotto pena a chi contraverrà di cinquanta scudi per volta, oltre la perdita della robba, che havesse comprata, ò lavorata.

25. Che non si mandi il Creditore in giro à banchi più d'una volta. 25. E volendo S. S. Illustriss. obviare alla strettezza del comercio, che potria causarsi per occasione del presente Bando, col non farsi liberamente li pagamenti in contanti, ma mandarsi in giro li Creditori; Ordina però che ciascun Banchiero, e Mercante, al quale sarà tratta poliza di pagamento da altro Banchiero, ò Mercante, in virtù della prima poliza trattali sia obligato a pagarli il dinaro in contanti, a fin che il Creditore non sia astretto a girare a più di due Banchi, sotto pena a chi contraverrà di ducento scudi per ciascuna volta, & altre pene più gravi cosi pecuniarie, come corporali ad arbitrio di sua Sig. Illustriss, Avvertendo ancora ogni sorte di persona in occasione del presente Bando a guardarsi di non impedire, ne difficultare, o restringere, sotto qual si voglia pretesto dolosamente il comercio, perche secondo la qualità de’ casi, e delle persone sua Sig. Illustrissima procederà rigorosamente in questo particolare contro li transgressori.

26. Contrattare à scudi, lire, soldi, e dinari. 26. Ordina, e comanda ancora S. S. Illustriss. per fuggire ogni collusione nel contrattare gli prezzi delle monete, che da qui manti niuno cosi della Citta, come del Contado, Castelli, Mercati ardisca negotiare, comprare, vendere, o fare alcuna sorte di contratto in qual si sia modo publico, o privato sotto altro titolo,, che a scudi, lire, soldi, e dinari secondo il stile della Città, overo a scudi d’oro in oro, o a scudi di Paoli dieci per scudo, sotto pena di trecento scudi, e della nullità de’ contratti, & d’altre pene rigorose ad arbitrio di S. S. Illustriss. secondo la qualità de’ casi, e delle persone; non intendendo però, che il comprare, e vendere non si habbia per contratto quando non passi la somma di venti bolognini.

27. Facoltà à Magistrati. 27. In oltre S. Sig. Illustriss. per imitare alcuni suoi Antecessori, e per mostrarsi gratioso verso i Magistrati, gli [p. 512 modifica]dà facoltà, & auttorità di poter conoscere, e terminare per giustitia tutte le cause di contraventione del presente Bando in quei capi, che concernono solamente le pene pecuniarie.

Con dichiaratione, che gli detti Magistrati debbano dar conto a sua Signoria Illustrissima d’ogni causa, né possano venire all’espeditione senza ordine di sua Signoria Illustrissima.

28. Deputati particolari per la Città, e Contado, con la prohibitione à detti, & altri Ofitiali di ricever donatini, ò mancia. 28. E per maggior osservanza, & essecutione del pre- sente Bando vi saranno ancora persone particolari deputate per la Città, e per il Contado, & per il resto della Legatione, li quali tutti dovranno denonciar quelli, che contraverranno al presente Bando; E guadagnaranno il terzo delle pene pecuniare, se l’inventione sarà fatta da loro, & alli medesimi deputati, & a suoi Ministri, & a tutti gl’altri essecutori dovrà ciascuno obedire, né opporsegH quando vorranno cercare, che monete habbiano nelli loro Banchi, caffè, armarij, & in qual si voglia altro luogo, sotto pena di mille scudi, & altre pene maggiori pecuniarie, e corporali secondo la qualità de’ casi ad arbitrio di S. Sign. Illustriss. Prohibendosi espressamente a tali Deputati, & a suoi Offitiali, & a qualunque altro essecutore, o chi si sia il, poter accordare il delitto trovato, né domandare, né accettare mancie, donativi, né qual si voglia cosa, etiam da chi volesse spontaneamente dargliene, sotto pena della privatione dell’offitio, e di tre tratti di corda da darsegli subito in publico, & altre pene maggiori corporali ad arbitrio di S. Sig. Illustrissima, secondo la qualità de’ casi, e delle persone, e si crederà all’Accusatore col suo giuramento, e col detto d’un testimonio degno di fede, quale Accusatore sarà tenuto secreto.

29. Che niuno prometta dinari, ne premio alcuno à Uffitiali, & Essecutori. 29. E similmente si vieta ad ogni Mercante, Bottegaro, & a ciascun’altra persona il donare robbe, dinari, né alcuna cosa etian minima, né meno promettere premij, ò mancie à detti Uffitiali, & Essecutori, sotto pena di venti scudi per ciascuna volta; E si permette, che possano accusarsi l’un l’altro, & il primo accusatore, oltre l’impunità, sarà tenuto secreto, al quale parimente si darà fede col detto d’un testimonio, & guadagnarà il terzo della pena pecuniaria.

30. Notificare le cause al Zecchiero de' Tribunali. 30. Finalmente per l’interesse, che ha la Zecca di Bologna nelle dette cause di contraventione, vuole, e commanda sua Sign. Illustriss. che ogni volta, che sarà fatta qualche [p. 513 modifica]inventione di fraude, e contraventione del presente Bando, sia notificata alli Magistrati, Giudici, & Uffitiali, al Mastro della Zecca, à fin che volendo egli dedurre qualche cosa à favore, e benefitio d’essa Zecca, possa farlo.

31. Applicatione d'un terzo delle pene alla Zecca di Bologna. 31. E dovendosi battere in questa Zecca monete d’oro, e d’argento, e per solevamento delli molti danni patiti, e che si patiranno ne gl’interessi della medesima Zecca, sua Sign. Illustriss. per mostrarsi non men gratioso, che siano stati gli altri suoi Antecessori, applica alla detta Zecca di Bologna un terzo delle pene pecuniarie, volendo, che gli altri terzi siano uno dell’Accusatore, e l’altro dell’Essecutore, la qual applicatione durarà à beneplacito di sua Signoria Illustrissima.

32. Obbligo di affiggere il Bando nelli Banchi, & Botteghe. 32. Si commanda ancora, che tutti li Banchieri, Mercanti, Merciari, Speciali, Beccari, Lardaruoli, Pomari, & altri simili Artefici, debbano tenere affisso nelle loro botteghe questo Bando stampato, in luogo, ch’ogn’uno possa vedere, sotto pena à chi mancarà, di cinquanta scudi per volta.

33. Ciascuno possa accusare gli trasgressori. 33. Notificandosi, che à ciascuno, ancorché non sia Uffitiale, né Essecutore, sarà lecito l’accusare i trasgressori del presente Bando, e che n’ bavera incontinente il premio del terzo delle pene pecuniarie, e sarà tenuto secretissimo.

34. Pubblicar in Bologna, & nel Contado il presente Bando due volte l'anno. 34. Ordina sua Sign. Illustrissima, che per maggior osservanza della presente Provisione, si habbia ogn’anno à publicare in Bologna due volte, cioè nel tempo della Piera del Pavaglione, & al Natale, e che tutti gli Uffitiali delli Capitaniati, e Podestarie del Contado di detta Città, debbano far publicare ogni sei mesi alli loro Uffitij, & anco alli Mercati questo istesso Bando, acciò tanto più facilmente possa restare à memoria di ciascuno di dover osservare questi buoni Ordini.

35. Revocatione de gl'altri Bandi. 35. E perche per il passato sono stati publicati infiniti Bandi da diversi Legati Antecessori di sua Sign. Illustriss. si revocano tutti con il presente Bando conforme alla santa mente di sua Beatitudine, e si dichiarano di nissun valore, accioche la moltitudine di tali Provisioni non partorisca confusione, volendosi, che per l’avvenire si osservi solo intieramente quanto in questo si contiene, ordina, e commanda.

36. Avvertimento a non trasgredire il Bando. 36. Avvertendo però qual si voglia persona di che stato, grado, e conditione si sia, à non transgredire in parte alcuna [p. 514 modifica]questa Provisione, perche si procederà contra ciascuno con ogni rigore, e senza eccettuatone, nè remissione alcuna.

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TARIFFA DELLE MONETE D'ARGENTO E D'ORO.
ROMA.
Lo Scudo di Roma di dieci Paoli L. 4 s. 3 q. 2
Il Testone L. 1 s. 5 q. 0
Il Paolo, ò Giulio d'argento L. 0 s. 8 q. 2
Il mezo Paolo L. 0 s. 4 q. 1
Il quarto alla rata.
SPAGNA.
Reali di Spagna da otto L. 3 s. 6 q. 4
Reali da quattro alla rata
Reali da due
VENETIA.
Il Scudo segnato 140 L. 4 s. 5 q. 1
Il Ducato segnato 124 L. 3 s. 15 q. 2
La Giustina segnata num. 80 L. 2 s. 8 q. 4
La Giustina segnata num. 40 L. 1 s. 4 q. 2
La meza Giustina segnata num 20 L. 0 s. 12 q. 1
Il Trono, altrimente detto Ragno L. 0 s. 11 q. 0
Moneta segnata num. IIII L. 0 s. 4 q. 4
MILANO.
Il Ducatone d'argento col Biscione senza corona L. 4 s. 6 q. 3
Il mezo Ducatone simile à quartieri, etiam senza testa coronata, ma fra due stelle L. 2 s. 3 q. 1
Il mezo Ducatone vecchio con la testa coronata senza stelle con l'arme de' suoi Regni L. 2 s. 8 q. 0
Il quarto del Ducatone simile L. 1 s. 4 q. 0
FIORENZA.
Il Ducatone di Fiorenza vale L. 4 s. 7 q. 3
Il mezo Ducatone L. 2 s. 3 q. 4
Il Testone L. 1 s. 5 q. 0
Il mezo Testone L. 0 s. 12 q. 3
Il Giulio L. 0 s. 8 q. 2
Il Tallaro battuto nella Zecca di Pisa, da una banda sua A. armata col scettro in mano, dall'altra l'arme con le palle, & segno di S. Stefano L. 3 s. 12
MANTOVA.
Il Ducatone con S. Giorgio da una banda, dall'altra la testa di sua A. L. 4 s. 6 q. 3
Il mezo Ducatone alla rata.
Il quarto del Ducatone
Il Testone con S. Barbara L. 1 s. 2 q. 2
Tallaro, che da una parte è la testa di S. A. armata con lo scettro in mano, e dall' altra l' arme di S. A. L. 3 s. 14 q. 3
Moneta, che da una parte è la testa di sua A. armata con lo stocco in mano, dall'altra una Aquila da una testa, che ha nel mezo del petto un'arma d'Austria L. 2 s. 16 q. 0
S. Anselmo, da una parte l'impronto del Santo, dall'altra l'Arme di sua A. L. 0 s. 10 q. 0
La Barbarina, che ha da una parte una S. Barbara con una Torre, & una Palma in mano scrittovi attorno Santa Barbara, dall' altra l'arme del Buca. L. 0 s. 3 q. 4
La Barbarina, che ha da una parte una S. Barbara, e dall'altra un Fiore L. 0 s. 2 q. 4
Moneta dal Tabernacolo, detta dal Volgo Bossolotto L. 0 s. 5 q. 2

MODENA.
Il Ducatone di Modena, che da una parte ha l'impronto di S. A. armata, dall'altra una figura, e' ha un fiore in mano, e davanti un Cornucopia, con il millesimo à piedi 1612. L. 4 s. 6 q. 0
Moneta detta da sedeci, che da una parte ha la testa di S. A. dall'altra una figura con il motto attorno, Addit se sociam L. 0 s. 11 q. 2
Moneta pur detta da sedeci, con la testa da una parte di S. A. dall' altra una palma con un putto con il motto Pressa surgit L. 0 s. 13 q. 3
S. Geminiano, da una parte la testa di sua A. dall'altra il Santo L. 0 s. 2 q. 5
Aquilone di Modena, da una parte S. Geminiano, dall'altra un'Aquila coronata L. 0 s. 3 q. 4
Moneta, che da una parte ha l'arme de' Medici, dall'altra l'arme d'Este L. 0 s. 5 q. 4
Moneta, che da una parte ha l'arme d'Este,

[p. 516 modifica]l'altra una figura simbolo della Patienza con il motto attorno Omnia vincit || L. 0 || s. 6||q. 4


SAVOIA.
Il Ducatone d'argento con la testa di S. A. dall'altra banda l'arma sua L. 4 s. 6 q. 3
Il mezo Ducatone alla rata
Il quarto del Ducatone

PARMA, ET PIACENZA.
Il Ducatone d'argento con la testa di S. A. & dall'altra banda Piacenza, & un altro con la testa di S. A. & dall'altra con due figure con lettere L. 4 s. 6 q. 0
Il mezo Ducatone alla rata
Il quarto del Ducatone
Moneta, che da una parte ha un S. Hilario, dall'altra l'arme di S. A. L. 0 s. 19 q. 0
Moneta, che da una parte ha una Incoronatione della Madonna sotto segnata num. 40, dall'altra l'arme di S. A. L. 1 s. 3 q. 1
Moneta dell'istesso cunio per la metà, alla rata. Cavallotti con il Toro da una parte, dall'altra l'impronto del Buca Alessandro L. 0 s. 3 q. 3
Tallaro, che da una parte ha l'arme di S. A. dall'altra il Buca armato con il scettro in mano. L. 3 s. 0 q. 0

URBINO.
Scudo d'Urbino con l'impronto di S. A. da una banda, e dall'altra l'arma di S. A. L. 4 s. 3 q. 0
Moneta d'Urbino, da una banda S. A. armata con la spada in pugno, dall'altra un'arma di S. A. L. 2 s. 10 q. 0
Tallaro d'Urbino, da una parte l'impronto di S. A. dall'altra l'arme di sua Altezza con il Tosone L. 3 s. 12 q. 0
Venti grossi d'Urbino, da una parte S. A. dall'altra un'impresa scrittovi dietro Grossi venti L. 3 s. 0 q. 0
Moneta da due Grossi L. 0 s. 6 q. 1
Il Grosso vale L. 0 s. 3 q. 2
Il Paolo alla Romana L. 0 s. 8 q. 2

FERRARA.
Il Testone di Ferrara vale L. 1 s. 2 q. 0
Il Carlino L. 0 s. 5 q. 2
Il Giorgino L. 0 s. 3 q. 5
Cavallotti L. 0 s. 3 q. 4

LUCCA.
Ducatone di Lucca, che ha un’Arma scrittovi dentro Libertas, e dall’altra un S. Martino L. 4 s. 7 q. 0
Moneta con li medesimi impronti L. 0 s. 16 q. 5

GUASTALLA.
Moneta, che da una parte ha una Nontiata segnata sotto num. 42, dall’altra l’armi di Casa Gonzaga L. 1 s. 0 q. 0
Moneta, che da una parte ha una Nontiata segnata sotto num. 14, dall’altra l’arme di Casa Gonzaga L. 0 s. 7 q. 0
Moneta, che da una parte ha l'arme di Casa Gonzaga, dall’altra un S. Pietro con le chiavi in mano, una delle quali sta pendenti L. 0 s. 10 q. 3
Moneta, che da una parte ha l’arme di Casa Gonzaga, dall’altra un S. Pietro, che ha tutte due le chiavi in mano L. 0 s. 3 q. 3
Tallero, che da una parte ha l’arme di Casa Gonzaga, dall’altra il Prencipe armato con lettere attorno Ferdinandus Gonzaga Octavij Fiiius L. 3 s. 10 q. 3

CORREGGIO.
Moneta, che da una parte ha un Leon rampante, dall’altra l’arme con un Leon dentro L. 1 s. 15 q. 0
Moneta del Conte di Tassirolo, da una parte l’impronto del Conte armato, dall’altra un’Aquila con due teste, & in mezo all’Aquila un’arma d’Austria L. 2 s. 13 q. 0
Moneta del Marchese Malaspina, da una parte r Impronto del Marchese, dall’altra un San Giorgio à cavallo con il drago à piedi L. 0 s. 3 q. 3

GENOVA.
Meza Dobla d’argento di Genova detta Crocione, che da una parte ha un Crocione, con quattro stelle dall’altra L. 5 s. 4 q. 2
La metà di detta moneta
& la quarta parte.
alla rata.
Ducatone di Genova, da una parte l'Arme di quella Republica, dall'altra un Salvatore con il Prencipe inginocchioni L. 4 s. 5 q. 4

BOLOGNA.
Tutta la Moneta Bolognese al prezzo, e valore battuta, e cavata da quella Zecca.

TARIFFA DELL'ORO.

Scudi d’Oro delle Stampe, quali sono le infrascritte Roma, Francia, Spagna, Napoli, Genova, Fiorenza, Venetia, e Urbino vagliono L. 5 s. 5
Doble delli detti Scudi dell’istesse stampe L. 10 s. 10
Li Dobloni delle medeme alla proportione.
Dichiarando, che quando gli suddetti Scudi, delle dette stampe non fossero del particolare, e giusto suo peso, in tal caso, si spendino, e corrino per gì' infrascritti altri Scudi del peso vecchio, purché non siano inferiori di peso à questi secondi.
Tutti gl'altri Scudi di diversi Prencipi detti del peso vecchio L. 5 s. 2
Doble delli medesimi Scudi L. 10 s. 4
Dobloni delli medesimi alla proportione.
Dichiarando che non venga compresa nelle sopradette doble d'oro una dobla d'oro da duoi scudi, con una testa da una parte, e dall'altra una figura di Donna, con il motto Omnia vincit, del 1608, quale per il saggio fatto per sino del 1609, fu dichiarata per Bando doversi spendere Bolognini cinque meno delle sopradette.
Zecchini di Venetia L. 6 s. 0
Ungari d'Ungaria, & altri Oltramontani buoni L. 5 s. 13
Datum Bononiae Die 3 Augusti 1612.


Maphaeus Cardinalis Barberinus Legatus:
Marcus Antonius Blanchettus Vexillìfer Iustitiae.

(Assunteria di Zecca. Bandi).

(Archivio di Stato di Bologna. Zecca, Bandi).


[p. 519 modifica]

XVIII.

19 maggio 1635.

Capitoli per battere quattrini di rame.


" Gli Assonti della Zecca inherendo al Rescritto fatto ultimamente sotto li xx d’Aprile passato da VV. SS. Ill.me il quale comanda ch’essi stabiliscano precisamente quei capitoli che pareranno neccessarij per battere in Zecca Δ.di cinquemila di quattrini minuti per poter poi venire alla deputazione del Ministro o Zecchiere come parerà meglio all’Ill.mo Reggimento, non ponno se non rappresentare loro la firma de’ i Capitoli co’ quali per partito del Medesimo Reggimento sotto li xj di Maggio del 1623, furono battuti buona parte delli quattrmi di rame, che si veggono bora tanto in Bologna, quanto altrove col cuneo della Città: I quali capitoli per giudicio dei suddetti Assunti paiono molto adeguati ai tempi presenti tanto più non havendo partorito nella pratica loro alcun disordine o alterazione della piazza che però stimarieno si potesse seguitar nella sudetta forma quando così paresse a VV. SS. Ill.me: alla prudenza delle quali si rimettono e sono gl’infrascritti, cioè: nelli capitoli del Zecchiere al capitolo 3.°

Quanto alli quattrini di rame, et mezzo bolognini, dovranno questi essere di rame schietto, buono e ne andranno per libra di peso 120 et delli mezzo bolognini pur di rame schietto numero quaranta per libra di peso et al cap.° x.°

Si dichiara che la fattura in occasione di battere quattrini di rame schietto sia di soldi numero sette e denari otto per ogni libra di peso, et per li mezzo bolognino pur di rame soldi sei e denari quattro. Che è quello si è praticato ultimamente col Salvatico. Raccomando a VV. SS. Ill.me Li medesimi Assonti, che il suddetto Salvatico se ne ritrova de’ i già tondati (?) che non vi resta se non mettervi il cunio, per L. quattromila in circa, tutti quattrini minuti quali esso havea autorità di batterli, quando gli fu ordinato che restasse: ond’esso per ubbidirle li ha tenuti così indisposti per tre [p. 520 modifica]anni con danno gravissimo della sua povera famiglia; onde si pone loro riverentemente in consideratione l’indennità di quel Ministro, affinchè non avendo egli in ciò punto demeritato, si degnino d’ordinare, che li possa cuniare, o far cuniare, come più piacerà a VV. SS. Ill.me che così in un istesso tempo si verrà a conservar la fede pubblica et a provedere, senz’altro partito al bisogno della piazza, ch’è grandissimo per tal sorte di moneta necessarijssima al povero. Inoltre affinchè VV. SS. 1Ill.me siano anche informate del modo col quale al tempo del Signor Cardinale Ubaldino si battè la moneta d’argento, che va attorno, Rappresentano loro la forma dei Capitoli, sopra ciò stabiliti et approvati dall’Ill.mo Reggimento alla presentia del sudetto Ecc..mo legato sotto li 28 Novembre del 1624 che sono gl’infrascritti:

1.° Il Ducatone di Bologna nuovo da dieci bianchi e mezo tenga di fino onze undici per libra pesarà d. una e c.ti diciotto e mezzo, valerà L. 5 e soldi cinque.

2.° Il mezzo Ducatone simile a proportione valerà L. due, soldi dodici e denari sei.

3.° Il Gabellone da tre bianchi di bontà come sopra pesarà un quarto e Carati undici, e valerà L. 1.10.

4.° La Piastra et sarà di due bianchi di detta bontà, pesarà carati trentaquattro e valerà L. 1.

5.° Il bianco sarà proporzionabilmente di detta bontà, pesarà carati decesette e valerà soldi dieci, dico L. 0.10.

6.° Il mezzo bianco overo Carlino alla rata per metà del bianco pesarà Carati otto e mezzo valerà soldi cinque, L. 0.5.

7.° Il quarto di bianco overo mezzo Carlino alla rata sudetta respettivamente valerà quattrini quindici L. 0 — 2.6.

Et perchè nell’approvatione delli sudetti capitoli si giudicò necessario perchè la moneta restasse in Bologna per servitio della piazza, di dar augumento al sudetto Ducatone di quei cinque bolognini che s’erano (?) battuti da 30 a proportione fu un bolognino d’augumento, più di quello di Roma, essendo questa l’istessa lega, stimarieno gli Assunti, che addesso nel battersi li 30 mila scudi, de i quali fu data l’autorità nel principio della legazione del presente Em.mo S.or Cardinal Legato, approvata anche da Roma, si levasse [p. 521 modifica]quel carlino, riducendo il valore uniformemente a portione delle monete, alla valuta di Roma. Il che addesso si stima potesse riuscire con facilità, stante che li SS/’ Venetiani hanno abbassato di presente il valore del loro Ducatone soldi dieci l’uno, onde in proportione si sono abbassate le parte ancora, si che torneria molto conto il battere in simil occasione per levar l’introduttione di tante monete stronzate che si veggono et di bassa lega. Che quando ciò venga approvato da VV. SS. 111.™^ col far elettione d’un Ministro, gli Assonti procureranno a tutto lor potere d’incaminar il negocio alla maggior honorificenza, et utilità del pubblico et per ubbidirle in tutto quello comanderanno. „

(Assunteria di zecca. Piani e Discipline Monetarie, busta 12).


XIX.

9 maggio 1647.

Relazione degli Assunti di Zecca intorno al battere moneta minuta.

— " Adi 9 Maggio 1647. In Congregazione di Zecca

Ill.mi Signori,

Con due rescritti, uno de’ 4 Decembre 1646, l’altro de’ 4 del currente mese, hanno le SS. VV. Ill.me commandato a gli Assonti di Zecca, che procureno il modo si batta moneta minuta per lo commune bisogno e commodo, e riferiscano quanto al modo et alla quantità. In ordine alli quali havendo i medesimi Assonti considerato l’instante bisogno di moneta usuale, senza la quale non si può più mantenere il commercio fra Compratori e venditori, di robbe necessarie all’uso quotidiano de’ Cittadini et altri, né meno si potrà, o almeno con gran difficoltà pratticare la Fiera del Pavaglione in ordine (?) però a simile moneta, mentre non vi si applichi qualche rimedio: et in oltre fatta molta riflessione alle [p. 522 modifica]tinue instanze porte, non solo alle SS. VV. Ill.me, ma alli medesimi Assonti ancora dalla maggior parte de’ Mercanti della Città, e dalli Signori Presidenti del Sacro Monte di Pietà, a ministri de’ quali si rende quasi impossibile il ricevere e licenziar pegni per non esser proveduti di moneta sutile (sic) al barattar monete d’oro et al dar resti a chi si deve. E perche trovano esser necessariissimo il provedere a così imminente bisogno; Riferiscono però alle SS, VV. Ill.me esser di caso, che di presente si possa dalle SS. VV. Ill.me dar facoltà a’ medesimi Assonti di far battere quattrini di rame, mezzi bolognini, muragliole da un bolognino e muragliele da due bolognini, conforme alla seguente nota, che così facendo crederiano fossero per cessare li clamori e facilmente si potesse negoziare con sodisfatione universale; rimettono però il tutto alla somma prudenza delle SS. VV. Ill.me.

1.° Il quattrino di rame sino alla somma di scudi mille in ragione di quattrini i2o per libra a tutte spese del Zecchiero conforme l’instrumento, senza honeranza alcuna per la Camera ne rimedio per il Zecchiero.

2.° li mezzi bolognini di rame, in ragione di 40 per libra e farne per mille scudi a tutte sue spese come sopra.

3.° le muragliole da un bolognino, cogl’impronti soliti alla bontà di onze due e dinari sei d’Argento di Cupella, e di peso in ragione di ducentonovanta per libra senza permettere rimedio veruno per il Zecchiero, et dare soldi sette per libra di peso alla Camera per honoranza per doverne fare per diecimilla scudi.

4.° muragliole da due bolognini coll’impronto di S. Petronio da una parte, e di N. S.re regnante dall’altra, conforme le vecchie, alla bontà di once tre e dinari deciotto d’Argento di Cupella per libbra, dovendone esser di peso in ragione di ducento venti per libra senza remedio per il Zecchiere, con dare soldi sette per libra di peso di honoranza alla Camera e farne per dieci milla scudi.

— 1647 li 25 Giugno letto in Senato in n." di 25.

Commesso Partito di dar facoltà a’ SS.ri Assonti di [p. 523 modifica]Zecca di far battere moneta usuale conforme alla lor relatione. Ott. per v. 23 aff. — „

(Assunteria di Zecca. Piani e Discipline Monetarie, busta 12).


XX.

3 agosto 1654.

Capitoli della locazione della zecca.


" In Christi Nomine Amen.

Anno nativitatis eiusdem millesimo sexcentesimo quinquagesimo quarto indict.e septima die vero tertia mensis Augusti, tempore Pontificatus sant.mi in x.pio Patris et D.ni N.ri D.ni Innocentij Divina provid.a Papae decimi.

L’Ill.mo S.r March.se Vincenzo Magnani moderno Confaloniere del Pop.; e Comune di Bologna, e gl’Ill.mi SS:ri Co: Agostino Hercolani, Cav.° Gio: Lodovico Bovio, e Co: Maffeo Fibbia tutti nobili, e Senatori di Bologna, et Assonti del’Ill.mo Reggimento secondo il solito deputati per lo presente anno sopra il negozio della Zecca di Bologna, agendo anche in nome degli altri loro Colleghi benché assenti; Inherendo all’ordine senatorio espresso nel partito ultimamente passato avanti l’Em:mo e R.mo Sig.r Card.le Comellini legato de latere della med.a Città il tenore del quale è il seguente cioè. Die xxvij Junij 1654. Gongregatis Ill:mi D.nis Reformatoribus Status libertatis Givitatis Bononiae coram Em.mo et R.mo D.no Card.li Comellino Bononiae de latere legato in num.° xxvij, et in eius praesentia, et de ipsius voluntate, et consensu inter ipsos infrascriptum partitum fuit positum et obtentum, etc. P. G. Patriae decor Magis in dies augeatur, Bono publico, Mercatorum, ac totius Givitatis comoditatio opportune consulatur, facultatem idcirco D.nis officinae Monetariae Praefectis sufifragijs xxxj. affirmantibus tributam voluerunt, ut cutos aureos usquae ad sumam viginti quinquae millium cudere faciant, ad legam seilicet, bonitatem atque pondus solita, et cuni conditionibus, etc. Ita est [p. 524 modifica]Cosmus Gualardus Ill:mi Senatus Bononiae Secret.s locus † sigilli. Volendo perciò li sud.ti SS.ri Confaloniero, et Assonti di Zecca usare la facoltà loro data di far battere in questa Zecca m./25 scudi di oro, et effettuare quanto viene loro ordinato in d.° partito, considerati prima i capitoli per loro medesimi stipulati col S.r Bartolomeo Provalli Maestro generale di d.a Zecca per prima eletto, e confirmato, come nel suo contratto celebrato sotto li 22 del mese di Giugno prossimo passato per me Not.° e Cancell.° infrascritto rogato, nel quale si riserva la facoltà allo stesso Em.mo S.r Card, legato, et ai SS.ri Assonti di poter, e dover riformare i capitoli sopra il modo, e regola di battere et aggiustar le valute, e pesi delle monete, e la norma sopra la lega e corso loro con altri particolari espressi nelli soprannominati Capitoli. Quindi è che i med.mi SS.ri Confal.re et Assonti spontaneamente, et in ogni miglior modo etc. per se, e loro in d.a Assonteria e funzione Colleghi, e successori con la presenza auctorità, e consenso dell’Em.mo e R.mo il S.r Gio: Girolamo della Santa Romana Chiesa Prete Card.le Lomellini meritiss.mo Legato de latere di questa Città presente, consentiente, et auctorizante in ogni migliore modo etc. senza però pregiudicio, e novatione delle cose contenute, et espresse nel primo contratto stipulato col prefato S.r Bartolomeo Provalli, e suoi fideiussori, anzi quelli sempre salvi, e riservati, e massime nelle parti non ripugnanti a quello convengono, statuiscono, e concordano col pred.° S.r Bartolomeo del già S.r Orazio Provalli della Capella di SS. Fabiano e Sabastiano presente, e che spontaneamente stipula, et accetta, e si obbliga di osservare la infrascritta facoltà, modo e regola di battere la moneta d’oro come sopra enunciata, quale regola è la infrascritta cioè. Regola, e modo, che si dovranno osservare nel battere doble, e scudi d’oro nella Zecca di Bologna formate, e compillate da SS.ri Assonti sopra la Zecca col parere de’ SS.ri Carlo Viscardi, e Paolo Riva publici Assaggiatori della med.ma Città, precedente l’ordine dell’Em.mo e R.mo S.r Card.le Lomellini legato di essa Città. Dovrà il S.r Bar. Provalli moderno Zecchiero battere le doble, e scudi d’oro in ragione di carati ventidue in bontà intrinseca per ciascun’oncia col solo rimedio di un ottavo meno solamente in conformità [p. 525 modifica]delle altre doble, e scudi d’oro battute in questa Zecca in tempo della Santa Mem.a di Sisto V, et altri Sommi Pontefici, chiamati del peso vecchio, et approvati in tutte le piazze d’Italia. Il giusto peso di esse doble e scudi d’oro dovrà essere eguale al peso delle sopranominate doble, e scudi d’oro chiamati come sopra del peso vecchio, e ne devrà dare per ciascuno libra di peso scudi d’oro n.° cento nove, e così alla ratta devrà essere il peso delli scudi, doble, e dobloni colla solita tolleranza, ita che la dobla sia di carati trentacinque, lo scudo di carati dicisette e mezzo, et il doblone a raguaglio in conformità sempre delle sud.e del peso vecchio battute altre volte come sopra in questa Zecca. Sia obligato esso Zecchiero pagar l’oro, che gli sarà portato in Zecca per battere in ragione come di sopra cioè scudi centonove la libra, ritenendosi esso Zecchiero uno scudo per cento per la fattura di cuniare essa moneta, et uno denaro per libra per lo callo, che si fa nel fonder l’oro. Che il Zecchiero medesimo debba battere a tutte sue spese, risico, e pericolo sino alla somma di scudi venticinque milla d’oro, conforme la facoltà concessa a SS.ri Assonti di Zecca dall’Ill.mo Reggimento congregato avanti l’Em.mo S.r Card.e Legato il giorno dei 27 di Giugno prossimo passato, ne possa passar detta somma se prima dal medesimo Reggimento congregato come di sopra non verrà data ad essi sig.ri sopra la Zecca nuova facoltà di batter altra somma di moneta. Sia tenuto esso Zecchiero di speditamente battere detta somma di m/25 scudi d’oro, e di usare ogni possibile diligenza perchè siano battuti per tutto il mese di Settembre prossimo avvenire. Il cunio delle doble, e scudi d’oro da battersi come sopra devrà essere di sodisfazione dell’Em.mo S.r Card. Legato, e de SS.ri Assonti sopra la Zecca, ne si devrà battere fuori di questa regola in alcuna maniera. Quanto al modo de battere, e cavar di Zecca la moneta battuta come sopra devrà esso Zecchiero osservare onninamente i modi e le regole prescrittegli nelle capitulationi stipulate, e convenute da lui coll’Ill.mo S.e Confaloniero, e SS.ri Assonti sopra la Zecca col consenso, et alla presenza dell’Em:mo" S.r Card. legato per rogito del Can.o Sebastiano Rolandi il giorno dei 22 di Giugno prossimo passato, ne devrà esso Zecchiero [p. 526 modifica]per queste nuove obligationi recedere dal primo contratto, convenzioni, Capitoli, Sigurtà, e cose promesse nel sod.° Instrumento, ma devranno quelle rimaner ferme e stabili, e nel loro convenuto vigore in ogni miglior modo etc. Et il quale P. Bartolomeo Zecchiere pred.° non recedendo dagl’altri obblighi, e patti convenuti, et espressi nell’altro prò precedente Instrumento sopra il suo negotio di Zecca, e suo reale, et effettuale exsercizio sin’hora stipulati, anzi tutti quelli, e ciascuno di essi sempre salvi etc. di nuovo stipulando, et accettando sotto la incta pena, et obligatione de’ suoi proprij beni, e delli fideiussori, espromissori di lui in qualunque modo obligati nel soprad.° Instrumento spontaneamente promette, e conviene a’ detti Ill.mi SS, Gonfaloniere, et Assonti presenti, e che in nome publico stipulano, et accettano che onninamente osserverà, e farà osservare a’ suoi Ministri, et operari in detta Zecca tutte le Capitulationi enunciate, e convenute nell’altro contratto precedente, e le regole espresse nel presente Instrumento senza eccett:e o contradizione alcuna, et in ogni miglior modo etc. Le quali cose d.° Bartolomeo Zecchiere pred.° ha promesso a d.i Ill.mi SS,ri Conf.e, et Assenti presenti, e che à nome pubblico stipulano, et accetteno di esservare, e non contravenire sotto pena di scudi m./2 di oro, e di rifare tutti li danni spese, et interessi, etc. et ha obligate a pred.i SS,ri presenti come sopra, tutti i suoi beni presenti, e futuri et in for. della R. C. Ap.ca con il patto del precario in forma, etc, et ha rinonciato à qualsivoglia eccettiene, che facesse in contrario, giurando a S, Dei Evangeli colle mani toccando le scritture esser maggiore di venticinque anni, e le predette cose essere vere, et osservare perpetuamente in tutte, e per tutte secondo la forma del clausuiarie di Bologna pubblicato l’anno 1582.

Actum Bononiae in Palatio pub.° Cemunis Bononiae et in Camera Audientis Em.mi e R:mi D.ni Card.li legati presentibus ibidem D, Laurentio P. B. Petri Fran.ci de Pizzatis de Pontremolo Camerario d. Em.mi D. Legati, D.no Johanne Baptista q. D.ni Sfortiae de Caetanis, Cive, et Not.° Ap. et D.no Henrice q. D.ni Jois Francisci de Mirandola Cap. S. Petri Maioris testibus, etc.

Et quia Ego Sebastianus quandam Demini Johanis [p. 527 modifica]

(L. S.) Baptistae de Rolandis Civis, Notarius, et Ill.mo Senatus Bononiae a secretis Cancellarius de presentis rogatus fui, ideo et omnia in hanc publicam, et autenticam formam mam redigi, meoque signo signavi in quorum fidem, etc. „

      (Arch. pontificio. Zecca, Istrumenti e scritture).


XXI.

1685.

Capitoli dell'Ufficio del Zecchiere.


" I. Non possa il Zecchiero battere, o cuniare sorte alcuna di monete d’oro, o d’argento, o di Rame, se non con licenza da ottenersi dall’Ill.mo Reggimento avanti del Sig. Superiore per li tre quarti de Voti de Congregati, e con gl’Impronti, che li saranno ordinati dalli S.ri Assonti sopra la Zecca.

II. Sia tenuto il Zecchiere abitare nel Palazzo fabbricato a talo effetto, et esercitare d.° Uffizio, e Magistero nelle stanze da basso, e non altrove, ne possa sublocare parte alcuna di d.° Palazzo fuori che la parte più alta, dovendo però ottenerne prima la licenza dall’Assunteria, anche circa il tempo por cui dovrà durare la sublocazione.

III. Non possa far cuniare moneta in Zecca se non di giorno, e cioè dall’hora della Messa di S. Pietro insino all’Ave Maria, siccome non dovrà permettere, che alcuno si serva della stanza della stamparia, ne delli Torchi in quella esistenti ad alcun’altro uso, fuori che di stampare le Monete, che da esso Zecchiere saranno consegnate allo stampatore di tempo in tempo.

IV. Sia obbligato il Zecchiero a tutte sue spese, rischio, calli, danno, et interesse far battere fedelmente gli Ori, Argento, o Rame, che li saranno portati, o che dall’Assunteria di Zecca fossero al medesimo consegnati, come si dirà a [p. 528 modifica]basso, eccetto però la spesa di pagare li due Assaggiatori, il Mastro, et il Custode de Cunei, quali secondo il solito si dovranno pagare dalla Camera di Bologna, restando il medesimo Zecchiero in sua libertà di concordare, e regolare le spese, e mercedi degli altri Operaj come quelli che si dovranno pagare da esso medemo, e col proprio suo denaro.

V. Si assegnano per sua pro visione al medesimo Zecchiere lire dodici di quattrini ogni Mese da pagarseli, conforme il solito, dalla Camera di Bologna, e per le spese, calli, fatture, et altre cause sudette uno per Cento di tutta la moneta d’oro, che cuniarà, e per la moneta d’argento due per Cento da pagarseli a spese della Mercanzia, o da chi farà battere, e cuniare moneta per suo conto, ne potrà pretendere di vantaggio.

VI. Tutto l’Oro che cuniarà in Dobloni, Doble, o Scudi d’oro dovrà indispensabilmente essere alla Lega, e bontà di denari ventuno, e sette ottavi, e dovrà regolare le sudette Monete nel peso a ragione di Doble numero cinquantacinque appunto per ogni libra di peso di Bologna, e nel cuniare li Dobloni, e Doble, e Scudi d’oro dovrà regolarsi, che i Dobloni, e le Doble abbino sempre la giusta proporzione allo Scudo d’Oro, che è la metà della Dobla, et il quarto del Doblone.

VII. Per ogni libra di peso dell’Oro, che cuniarà dovrà dare alla Mag.a Camera di Bologna soldi sedici di quatt.ni per regaglia.

VIII. L’argento, che batterà, dovrà cuniarlo tutto in Scudi da lire quattro, e mezzi scudi da lire due in lire da venti bolognini l’una, in moneta da trenta bolognini, da ventiquattro, da dodici, da sei, e da tre bolognini, e non d’altra sorte senza espressa licenza da ottenersi dall’111. mo Reggimento congregato in numero legitimo avanti il Sig.r Superiore, e tale argento dovrà essere alla Lega, e bontà d’Oncie Undici per ogni libra, e dovrà regolare le dette Monete nel peso in proporzione, e ragguaglio del Testone di Roma, nella maniera, che restarà dichiarata da SS.ri Assonti della Zecca.

IX. Non possa battere, o cuniare moneta usuale, o siano muraiole da due, e da quattro bolognini l’una di sorte [p. 529 modifica]cuna senza licenza da ottenersi per partito legitimo dall’Ili. mo Reggimento congregato avanti del Sig.r Superiore, con la dichiarazione della qualità, e lega, che dovrà essere tal Moneta, le quali muraiole presentemente si battono in bontà di oncie tre, e denari dieciotto per libra, et in peso di lire ventitre per ogni libra, conforme il Senato Consulto d’avanti l’Em.o Legato li 29 Agosto 1714, e per le quali dovrà dare alla Mag.ca Camera di Bologna per regaglia, et onoranza soldi dieci per ogni libra di peso di moneta, a riserva però della battuta di Libre ducento, per la quale non sarà egli tenuto a corrispondere la sudetta regaglia, restandogli graziosamente condonata.

X. Occorrendo per servizio della Città battere quattrini minuti, e mezzi bolognini sia obligato batterli di Rame schietto, e buono, et in quella proporzione, che avuto rispetto al prezzo del Rame, che correrà di tempo in tempo, e che di volta in volta, occorrendo le battute anche per conto dell’Assonteria di Zecca sarà stabilito dagl’Ili. mi SS.""’ Assonti senza l’approvazione, e determinazione de quali non sarà lecito al Zecchiere il fare battuta alcuna, ne stabilire alcuna proporzione si de quattrini, come de bagaroni al numero, et al peso de medesimi: nel qual caso se gli assegnerà per sua fattura, spesa, e callo per ogni libra di peso proporzionatamente, e di volta in volta il suo dovere.

XI. Essendo portato in Zecca, nel tempo, che si fabbricara moneta qualsivoglia quantità d’Oro, d’Argento da qualsivoglia persona, sarà tenuto pagare il prezzo in tanta moneta corrente nell’atto, che li sarà dato l’Oro, o l’argento sudetto, mentre non arrivi il valore alla somma di due mille scudi, e col saggio in mano a spese della Mercanzia.

XII. Se sarà portato oro, o argento in Zecca da qualsivoglia Mercante, Persona, Communa, Collegio, o Università per farne moneta, sia obligato cuniarlo alla bontà, e peso come sopra, e rispetto all’oro, mentre non ecceda il peso di libre dieci, debba darli la moneta cuniata in termine di giorni dieci lavorativi, e se sarà di maggior somma alla rata del tempo, con farsi pagare per sua fattura, calli, e spese in ragione di uno per cento, e col saggio a spese della Mercanzia, e rispetto all’Argento, quando la somma non [p. 530 modifica]ecceda quella di libre cinquanta debba darli la moneta cuniata in termine di giorni dodici lavorativi; et essendo di maggior somma in proporzione del tempo, con farsi pagare in ragione di due per "Cento per sue spese, calli, e fatture, e col saggio a spese della Mercanzia, e procurerà, che li Mercanti li lascino sempre buona porzione di tal moneta per servizio di spendere in questa Città, dando loro l’equivalente in tanta buona altra valuta. Dichiarando però, che il Zecchiere richiesto da qualunque di far battuta di moneta non sia tenuto accettarle quando al tempo di tale richiesta battesse moneta tanto per altrui conto, quanto per proprio, e sino a che continuarà egli a fare tali battute. Et in oltre si conviene, che il Zecchiero non possa, ne debba impegnarsi in obbligazioni di battute di monete importanti maggior somma di quella per cui sono obbligate le sicurtà date dal med.° Zecchiere per sicurezza del suo Ufficio, e cioè di Scudi quattro mila d’oro.

XIII. Quando consegnerà la moneta allo stampatore per cuniarla debba in volta in volta farla scrivere dal Custode de Cunij in un Libro da tenersi da esso affogliato et ordinato con le sottoscrizioni de SS.ri Assonti, qual Custode de Cunij dovrà anche tener conto al medesimo Libro della moneta stampata, che di tempo in tempo le verrà consegnata dallo stampatore, il quale dovrà anch’esso avere un altro Libro, sopra del quale il Zecchiere dovrà scrivere alla sua presenza il med.° Conto della Consegna, e ritratto di moneta.

XIV. Tutte le volte, che lo stampatore uscirà fuori di Zecca il giorno, dovrà riporre tutta la moneta stampata, e non stampata, e li Cunei nella cassetta a tal effetto posta nella stanza della stamperia, ritenendo esso stampatore presso di se la Chiave, et ogni sera dovrà il med.° Stampatore consegnare al Custode tutta la moneta, e Cunij sudetti, il quale dovrà riporre dentro l’Armario tal moneta, e Cunei, facendone nota nel Libro predetto come sopra, e serrato l’Armario portar con se la Chiave, né potrà più moversi la sudetta Moneta cuniata dall’Armario pred.°, non volendosi permettere, che il Zecchiere l’abbia in mano di sorte alcuna, se non dopo che sarà stata approvata, e licenziata da SS.ri Assunti, come si dirà abbasso.

[p. 531 modifica]XV. Dovrà il Mastro delle Stampe tener conto sopra di un Libro il numero delle Pille, e Torselli, che farà, e di quelle che consegnerà al Custode de Cunei, il quale dovrà tenere anch’esso il rincontro, ne potrà il Zecchiero impedirlo, anzi sia tenuto procurare per la sua parte l’esecuzione degli Ordini, et Obblighi sudetti.

XVI. Ogni volta, che il Zecchiero avrà in pronto moneta da licenziarsi di Zecca dovrà per un giorno prima almeno farlo sapere all’Ill.mo Sig.r Confaloniere, o SS.ri Assunti, ne si potrà cavare, o licenziare Oro, ne Argento, ne altra moneta cuniata di Zecca senza l’intervento almeno di due SS.ri Assonti, i quali approvato, che avranno la moneta, rispetto alla forma, e Cuneo di essa, la qual moneta dovrà esserli esibita dal Custode de Cunei, come quello, che solo dovrà aver la Chiave dell’Armario, dove dovrà essere custodita, la faranno pesare, e numerare alla loro presenza, e dopo consegneranno una moneta di ciascheduna sorte, che si dovrà levare dalla Massa di esse Monete alH due Assaggiatori pubblici, i quali dovranno cioè ivi trovarsi, et alla presenza di predetti SS.ri Assonti farne i Saggi, e prove necessarie, e trovandole alla bontà dovuta, come sopra ne sottoscriveranno la fede; E non avendo li SS.ri Assonti difficoltà alcuna, et essendo sodisfatti nella qualità, nel peso, e nella bontà della moneta, potranno licenziarla, e Hberarla di Zecca, rilasciandola al Zecchiero, con facoltà di consegnarla a chi avrà dato a lui la pasta, ovvero di spenderla a suo beneplacito, di che dovrà il Cancelliere de SS.ri Assonti farne rogito alla presenza de Testimonij, e della deliberazione, qualità, e quantità di moneta dovrà lo stesso Cancelliere farne nota distinta in un Libro a ciò deputato da sottoscrìversi di volta in volta da SS.ri Assonti predetti, e che dovrà restare presso del Zecchiere, o peso del quale resterà sodisfare della mercede del rogito il sud.° Cancelliere,

XVII. Avranno facoltà i SSri Assonti, anzi dovranno alla loro presenza far guastare tutte quelle monete, le quali non approvassero per buone, o per difetto di Cuneo, ovvero per mancanza di bontà, o di peso, o per altra causa a danno del Zecchiero, al quale si riserva l’azione di rivalersi contro di quello, che avesse difettato, et in caso, che tal danno, o [p. 532 modifica]scommodo li venisse a causa, che li due Assaggiatori discordassero nel saggio, sia esso Zecchiero rilevato a spese di quello, che avrà errato a giudizio del terzo da eleggersi dalli predetti SS.ri Assonti.

XIIIIIIII. Che il Zecchiero sia esente per tutte le robbe, che gli accaderanno per servizio, et uso della Zecca da tutti gli Dazij della Città, e parimenti siano esenti tutti quelli, che porteranno Ori, Argenti, o altra materia sudetta, così nell’ingresso come nell’uscita della Città, e Contado per le robbe sudette, e moneta fabbricata, rispettivamente dichiarando, che tale esenzione da Dazj sarà regolata da gl’ordini, che l’Assunteria rilasciarà diretti alli Ministri della Dogana per la sola quantità corrispondente a quella, che dovrà di volta in volta cuniarsi, e non altrimenti, ne in altra maniera.

XIX. Sia obbligato il Zecchiere custodire, et usare ad arbitrio d’Uomo da bene tutti gì’ Ordegni, Instromenti e Massarizie destinate al servizio della Zecca, o della Trafilla ultimamente eretta presso la Porta delle Lamme, e che sono descritte tutte in due Inventarij da registrarsi nel fine del presente Instromento, e queste per doverle riconsegnare, e renderne conto nel fine del suo Ufficio.

XX. Sia obbligato il med.° Zecchiere a tenere nella Zecca scrittura regolata all’uso Mercantile, cioè due Libri, Giornale, e Mastro, sopra de quali dovrà creare partite, e far creditore, e debitore rispettivamente qualunque Persona, Commune, Collegio, o Università, la quale portarà, o farà portare in Zecca, Oro, Argento et ogni altra sorte di pasta, o materia per far moneta con esprimere in esse partite il giorno, e la qualità, quantità, e valore della Mercanzia, il tempo, e la moneta con la quale pretende il Creditore avere il suo rimborso, e che avranno concordato: nel qual Libro similmente dovrà far notare le Partite di qualunque Persona, Commune, Collegio, o Università, la quale portarà, o farà portare in Zecca qualunque somma, e quantità di moneta venuta di fuori tanto di transito, quanto per restare, e spendersi in questa Città, esprimendo in esse Partite il giorno, la qualità, et altre circostanze delle Monete, Involti, Gruppi, e Cassette in cui saranno dette monete portate in Zecca di tempo in tempo, e contro notandovi in simil forma l’uscita [p. 533 modifica]dalla Zecca di esse monete, così come sopra portate, e rendere ad ogni uno buono, e fedele conto di quello sarà stato consegnato.

XXI. Li predetti Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere, et Assonti per se, e loro successori in questo negozio di Zecca, riservano all’E.mo, e R.mo S.r Card.le Legato, et in sua absenza a Monsig.r Ill.mo Vice Leg.to insieme coll’Ill.mo Reggimento l’arbitrio, e facoltà di riformare, e stabilire altro modo di battere, aggiustare le valute delle Monete, e circa la Norma, o Lega di esse, e circa li presenti Capitoli, o nuovi da farne, secondo stimaranno opportuno, e conveniente.

XXII. Dovrà il Zecchiere stare avvertito, che nella Città, e Legazione di Bologna non sieguano abusi per causa di alterazione di Monete, o introduzione delle non state ammesse, o altro pregiudicio al pubblico benefizio, e commercio di questa Città, ma sia tenuto avvisare li SS.ri Assunti, acciò possano procurare da SS.ri Superiori gli opportuni rimedj.

XXIII. Dovrà il Zecchiere tirare alla Trafila già eretta a canto della Porta delle Lamme tutte le Monete sudette tanto reali, che usuali, e di Rame, con espressa dichiarazione, che volendo esso pratticare altra invenzione diversa da quella, che di presente si prattica, sia tenuto prima pigliarne licenza particolare in iscritto dalli Ill.mi SS.ri Assonti alla Zecca, li quali prima di darla dovranno restare perfettemente paghi del modo, che dal med.° Zecchiere potesse essere nuovamente proposto.

XXIV. Per ultimo si conviene, che la spesa della Mercede, e dell’Archiviazione del presente Instromento spetti in tutto e per tutto al medesimo Zecchiere, e che anzi ne debba egli dare Copia autentica dentro ad ’un Mese prossimo al Secretano de pred. Ill.mi SS.ri Assonti alla Zecca. „

(Assunteria di Zecca. Piani e Discipline Monetarie, 1683).



[p. 534 modifica]

XXII.

BANDO

Sopra l'introdursi, e lo spendersi Monete buone.

Publicato in Bologna li 3. Decembre 1694.


" Volendo l’Eminentissimo, e Reverendissimo Sig. Cardinale Durazzo Legato à Latere provedere onninamente, che non s’introduca in questa Città, e Legatione Moneta, così d’Oro, come d’Argento, che non sia del suo giusto peso, e valore; Perciò l’Eminenza Sua con participatione, e consenso de gl’Illustrissimi Signori Confalonieri di Giustitia, & Assonti del Reggimento sopra la Zecca, ordina, & espressamente comanda à qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e conditione, ninna eccettuata, che vorrà introdurre Monete di qualsivoglia sorte in questa medesima Città, e Legatione, che debba farle portare à dirittura in Zecca, dove se saranno introdotte per transito in Groppetti, Cassette, ò altro Involto, le saranno subito rilasciate dal Zecchiere con Nota Transito, e sigillate col publico Sigillo, ma dovendo restare qui per spendersi, dovrà farsene l’opportuno esperimento, e riuscendo della dovuta bontà, saranno rilasciate, acciò possano spendersi conforme al proprio intrinseco loro valore, e non altrimenti, sotto pena della perdita di esse Monete, e di Scudi Cento d’oro d’applicarsi per una terza parte all’Accusatore, una terza parte all’Esecutore, e l’altra terza parte alla Zecca di Bologna, & altre pene corporali ad arbitrio di Sua Emin.

E per provedere insieme all’abuso pernicioso dello spendersi nella detta Città, e Legatione Monete, così d’Oro, come d’Argento, eccessivamente calanti, con molto pregiudicio di chi le riceve; Quindi è, che l’Eminenza Sua con participatione, e consenso come sopra stabilisce, ordina, & espressamente comanda, e vuole, che da qui avanti qualsivoglia Monete, così d’Oro, come d’Argento, devano essere del peso qui sotto notato: E non essendo per appunto del peso dovuto, sia obligato chi le pagherà di bonificare à chi le riceverà, [p. 535 modifica]rispetto alle Monete d’Oro quattrini quindici per grano, e per tanti grani quanti mancheranno all’intiero compimento del suddetto, & infrascritto peso; E rispetto alle Monete d’Argento quattrini uno per grano come sopra, di modo, che nessuno rimanga in minima parte defraudato, e ciascheduno habbia il suo giusto dovere; sotto pena di Scudi Cento d’Oro à chi contraverrà, d’applicarsi come si è detto di sopra, & altre pene corporali ancora ad arbitrio di Sua Eminenza.

NOTA DE’ PESI

DI CIASCHEDUNA DELLE QUI SOTTO DESCRITTE MONETE.

[p. 536 modifica]
Doblone delle stampe, cioè di Roma, di Spagna, Firenze, Venetia, e Genova, pesa ottavi trè. Carati undici, Grani trè, e quattro quinti onz. — 3/8 C. 11 G. 3 3/5
Doblone d’Italia, cioè di Parma, Modena, Mantova, Milano, Savoia, e Bologna, pesa trè ottavi, e Carati dieci onz. — 3/8 C. 10
Doppia, e mezza Doppia delle sudette à ragguaglio respettivamente.
Onghero, e Zecchino pesano Carati dieciotto onz. — C. 18
Genovina pesa once una, ottavi due, e Carati quattro onz. 1 2/8 C. 4
La mezza, & il quarto à ragguaglio.
Ducatone di Venetia pesa oncie una, e Carati otto onz. 1 C. 8
Il mezzo, & il quarto à ragguaglio.
Ducato di Venetia pesa ottavi sei onz. — 6/8
Il mezzo, & il quarto à ragguaglio.
Ducatone di Parma pesa oncie una, e Carati otto onz. 1 C. 8
Ducatone di Mantova pesa oncie una e Carati otto onz. 1 C. 8
Ducatone di Mantova dalle due Teste pesa oncie una, e Carati dieci onz. 1 C. 10
Li mezzi, e quarti de’ medesimi rispettivamente à ragguaglio.
Ducatone di Modena pesa oncie una, e Carati otto onz. 1 C. 8
Il mezzo, e quarto à ragguaglio.
Ducatone di Milano coronato pesa oncie una, e Carati dieci onz. 1 C. 10
Ducatene di Milano non coronato pesa oncie una, e Carati otto onz. 1 C. 8
Li mezzi, e quarti di medesimi rispettivamente à ragguaglio.
Filippo di Milano pesa ottavi sette, e Carati otto onz. — 7/8 C. 8
Il mezzo, e quarto à ragguaglio.
Testone di Firenze pesa ottavi due, e Carati sette, e mezzo onz. — 2/8 C. 7 1/2
Livornino pesa ottavi sette, e Carati quattro onz. — 7/8 C. 4
Il mezzo, e quarto à ragguaglio.
Rosalino pesa ottavi sei, e Carati dieciotto onz. — 6/8 C. 18
Il mezzo, e quarto à ragguaglio.
Ducatone di Roma pesa oncie una, e Carati dieci onz. 1 C. 10
Il mezzo à raggualio.
Testone di Roma pesa ottavi due. Carati otto, e Grani trè onz. — 2/8 C. 8 G. 3
Scudo di Bologna pesa ottavi sei, Carati nove. Grani trè onz. — 6/8 C. 9 G. 3
Il mezzo à ragguaglio.
Piastra da venti bolognini pesa ottavi uno. Carati dodici, Grani uno, e tre quarti onz. — 6/8 C. 12 G. 1
Moneta da bolognini ventiquattro pesa ottavi uno, Carati dieciotto, Grani trè, e due terzi onz. — 1/8 C. 18 G. 3

      Inoltre per provedere parimente all’altro abuso grande, che corre da qualche tempo in qua, di pagarsi da Banchieri, e Mercanti le Polize presentanti con altre Polize simili, mandando li Creditori in giro, invece di pagar loro il contante, conforme dispongono li Bandi de gli Eminentissimi suoi Signori Antecessori, e benchè si potessero esequire le pene [p. 537 modifica]cominate in detti Bandi contro li Trasgressori, nondimeno volendo Sua E. usare benignità, non à permesso né permette, che di presente si esequiscano tali pene; ma con participatione e consenso come sopra, in riguardo al beneficio della publica Negotatione di questa Città, concede dilatione per tutto il Mese di Decembre corrente ad osservare li Bandi sopra ciò publicati senza pregiudicio però de’ Creditori, ch’avessero Polize pagabili, à loro, ò à chi presentare; passato il qual tempo comanda, e vuole, che da tutti si prattichi, & osservi esattamente la dispositione de’ Bandi sopra ciò publicati, e particolarmente del Capitolo decimo del Bando Generale del già Eminentiss. Sig. Stefano Card. Durazzo publicato li 6. e 12. Giugno 1642. qui abbasso notato. E se li Creditori di tali Polize non volessero immediatamente riscuoterle in contanti, ma volessero farsi dare credito della somma contenuta in esse, debba quel Negotiante, al quale saranno dirette le dette Polize, darne subito Credito alli Creditori medesimi senza pretendere agio di sorte alcuna, e ciò sotto le pene di sopra espresse.

Avverta dumque ogn’uno di non contravenire, perchè contro de’ Trasgressori si procederà irremissibilmente alle pene contenute nel presente Bando, il quale pubblicato, & affisso alli soliti luoghi di questa città, si bavera per intimato legitimamente à ciascheduno.

Datum Bononiae ahc die 8 Mensis Decembris 1694.

M. Card. Duratius Legatus.
Andrea Bovius Vex. Iust.

Maffeus Fibbia Assumptus.
Franciscus Azzolinus Assumptus.
Hercules Pepulus Assumptus.
Ioseph Maria Foscherarius Assumptus.

Fabianus Masinus Illustriss. Sen. à Secr. Cariceli.


COPIA DEL CAPITOLO SUDETTO.

In oltre per provedere allo scomodo de’ Negotianti, tanto terrieri quanto forestieri, e per levare l’abuso introdotto di far girare le Polizze, che sono dirette à Banchieri, & altri Mercanti, con discomodo de’ Creditori, e con scapito dell’honorificenza di questa Piazza, [p. 538 modifica]S. E. col consenso come sopra vieta, e prohibisce alli Banchieri, e Mercanti il far girare dette Polizze, ordinando, e comandando, che quei, à quali saranno dirette dette Polizze, debbano essi medesimi pagarle prontamente (mentre però il presentante non si contentasse per sua comodità di ricevere da altro Banchiere o Mercante il pagamento). £ le predette cose sotto pena di Scudi cento per volta d’applicarsi come sopra. "

(Zecca, Bandi).


XXIII.

30 marzo 1713.

Capitoli coll'incisore dei Conii.


" In Christi Nomine Amen.

Anno ab illius nativitate millesimo septingentesimo Decimo tertio, Indictione Sexta; die vero trigesimo Mensis Martij, tempore autem Pontificatus S.mi in Christo Patris, et D. N. D. Clementis Undecimi Divina providentia Summi Pontificis.

Essendo stato dall’Ill.mo, ed Eccelso Senato di qnesta Città di Bologna sino li 27 Luglio dell’anno prossimo passato 1712 eletto in Mastro de’ Conei co’ quali s’improntano le monete in questa Zecca il Mag.co Antonio Lazari con la provisione di lire quaranta mensuali, e con li Capitoli da ingiungersi al sud.to eletto dagl’Ill.mi SS.ri Assonti alla Zecca, e tutto ciò per il tempo, e termine d’anni tre a tenore del Partito ottenuto in Senato sotto il sud.to giorno 27 Luglio 1712, rogato dal Sig.r Giacom’Antonio Bergamori Segretario Maggiore del pred.to Ill.mo et Eccelso Senato il quale Partito si registrare nel fine del presente Instromento doppo le Clausoli generali, et al quale occorrendo si habbia opportuna relazione. Et essendo ancora, che dall’Ill.ma Assonteria di Zecca sia stato admesso il sud.to Lazari all’esercizio del suo impiego immediatamente doppo la di lui elezione sudetta, nel [p. 539 modifica]qual impiego havendo dato assai lodevol prova della sua prontezza, abilità, et attenzione al buon servizio pubblico, e della Zecca hanno stimato gl’Ill.mi SS.ri Assonti infrascritti di compire con esso à quanto rimane in ordine alla sudetta sua elezione con la stipolazione de’ soliti Capitoli a tale Ufficio prescritti; Perciò gl’Ill.mi SS.ri il Sig.r Co: Girolamo Bentivogli odierno dignissimo Confaloniere di giustizia, il Sig.r Co: Pompeo Ercolani, Sig.r Marchese Piriteo Malvezzi, Sig.Berlingerio Gessi, e Sig.r Marchese Francesco Maria Alerano Spada tutti Nobili Patrizij, e Senatori di Bologna, e per il presente anno Assonti alla Zecca, e che essendo la Maggior parte del numero di essa Assonteria quella tutta, et intiera rappresentano legitimamente inerendo alla sudetta elezione fatta dall’Ill.mo et Eccelso Senato, e cose contenute nel sudetto Partito spontaneamente et alla presenza de’ Testimonij, e di me Notaro infrascritto hanno imposto al sud.to Sìg.r Antonio Lazari Mastro de’ Conei eletto li seguenti Capitoli per esso inviolabilmente da osservarsi, et adempirsi durante il suo Ufficio cioè: Quello il quale sarà eletto Mastro de’ Conei della Zecca pubblica deve dare idonea sicurtà della sua fedeltà, e per l’osservanza de’ Capitoli qui sotto notati cioè: Prima sarà tenuto à tutte sue spese, et opera mantenere sempre ben proveduta la Zecca di tutti li Conei che occorreranno, e che li fossero ordinati da SS.ri Assonti, o dal Zecchiere per improntare Monete di rame d’Argento, e d’Oro, che si volessero battere in Zecca durante il suo Ufficio e non possa far detti Conei se non in Zecca, e nella sola stanza, che suole consegnarsi al Mastro de’ Conei. 2.° Non possa farsi fare li ponzoni da alcun’altra persona, ma debba sempre egli stesso farli di propria mano, ne mai variarli senza l’approvazione, e licenza degl’Ill.mi SS.ri Assonti. 3.° Caso che li Conei calassero debbano ammaccarsi nella Zecca prima di darli al fabbro per azzarirli. 4.° Che fatti detti Conei debbano temprarsi nella Zecca, et in quella stanza che al Mastro de’ Conei sarà assegnata dal Zecchiere nell’ore proprie da convenirsi fra di loro. 5.° Se li saranno consegnati ponzoni o altro spettante al Pubblico sia tenuto farne la ricevuta per dovere il tutto restituire ad ogni richiesta degl’Ill.mi SS.ri Assonti di Zecca. 6." Che tutti li ponzoni [p. 540 modifica]nuovi, che occorrerà di fare debbano restare sempre con gli altri nella stanza solita del Mastro de’ Conei. 7.° Che il Mastro de’ Conei non admetta nella sudetta sua stanza in Zecca alcuna persona, che non sia Ministro del Pubblico.

Li quali Capitoli da me Notare infrascritto letti ad alta voce in presenza degl’infrascritti Testimonij esso Mag.co Antonio figlio del Mag.co Pietro de Lazari di Patria Modenese vivente separatamente dal detto suo Padre, e trattandosi come capo di Famiglia, e da molto tempo in qua habitante in Bologna, et al presente sotto la Parecchia di S. Maria delle Moratelle spontaneamente, etc, per se stesso, etc, alla presenza de’ med.mi infrascritti Testimonij, e di me Notaro ha detto confessato, etc, havere benissimo inteso tutto il tenore de’ sudetti Capitoli da me Notaro letti distintamente, e però a promesso, e si è solennemente obbligato alli Ill.mi SS.ri Confalonire et Assonti sudetti presenti, e per l’Ill.mo et Eccelso Senato, e Camera di Bologna stipolanti et accettanti di osservare, et adempire puntualmente tutti, e ciascheduno de Capitoli sopra inseriti, et ad esso lui prescritti, et ad essi, ò alcuno di quelli non controvenire in modo alcuno, et in oltre di esercitare fedelmente, et onoratamente l’Ufficio di Mastro de’ Conei ad esso lui conferito per tutto il tempo che in esso durarà il suo impiego in ogni miglior modo che di raggione far si possa; e per l’onorario, e pro visione ad esso stabilita di Lire quattrocento ottanta annue conforme il solito da pagarseli di trimestre in trimestre senz’eccettione, e contradizione alcuna, e sotto l’obbligazione de’ suoi beni, come abasso. Per il quale Mag.co Antonio Lazari, et a di lui preghiere, et istanza il Sig.r Girolamo del fu Sig.r Lorenzo Gabussi Cittadino di Bologna della Parecchia di S. Christina di Pietralata il quale ancorché sappia non essere tenuto alle cose sudette, ed infrascritte, ma niente dimeno volendo obligarsi spontaneamente, etc, per se stesso, e suoi eredi, etc, principalmente, et in solido col sud.° Mag.co Antonio Lazari ha promesso, si è obligato, e fatto la sigurtà per la fedeltà del med.mo Lazari nell’esercizio del suo Ufficio di Mastro de’ Conei, per l’osservanza, e puntuale adempimento di quanto si contiene ne’ sudetti Capitoli, e per ogni, e qualunque cosa dal medesimo Lazari promessa, et obligata nel presente [p. 541 modifica]Instromento alla stipolazione del quale dal principio al fine si è ritrovato continuamente presente, e perciò asserì, e confessò di essere pienamente inteso di quanto in esso si contiene rinonciando ad ogni eccezzione in contrario, et il tutto sotto la pena, et obligatione de’ beni, come abasso, e con la rinoncia al benef.o della sicurtà infrascritta. Il quale Mag.co Antonio Lazari spontaneamente, e come sopra ha promesso, e si è obligato di conservare affatto, senza danno il sud.o Sig.r Girolamo Gabussi presente, etc, dalla sicurtà predetta, e dipendenza di quella sotto la pena, et obligo infrascritti. Quae omnia, etc, per qua scutorum centum qua piaena, etc, refect.re damnorum, etc, obligatione bonorum, etc, etiam in forma R. Camerae Apostolicae, etc, pacto precarij et renunciatione beneficiorum et etiam de fideiussoribus respective Juramentis, etc, et ptà, etc Tenor senatus Consulti supra memorati est sequens videlt. Die 27 Julij 1712 Congregatis Ill.mis DD. Reformatoribus status libertatis Civitatis Boni in numero XXVIII, in aula eorum solitae Congregationis, et residentiae Inter ipsos infrascriptum partitura positum et legittime obtentum fuit ultimo scrutinio habito omnibus super Competitioribus ad officium Magistri formae super monetis signandae ad praesens attenta dimissione Joannis de Costantijs prò ilio eligendo, qui per duas es Tribus, vel supra votorum partibus caeteris praerit, ad Annum tantum, ac eodem cum honorario mensuali librarum quadraginta eidem de Costantijs alias in menses singulos assignato ijsque insuper cum Capitulis, quae Instr. superinde stipulando per DD. Officinae Monetariae Praefectos eidem invingentur, Patres Conscripti Antonium Lazari per suffragia XXI affirmativa in id muneris modo quo supra elegerunt. Contrarijs haud obstantibus quibus cumque. Ita est Jacobus Antonius de Bergamorijs Ill.mi Senatus Bononiae Secretarius (L. S.) Fuitque sumptus D.nus Antonius de Lazaris monitus ad archijviandum presens Instromentum, etc.

Actum Bononiae sub Capella S. Joannis Baptistae de Caelestinis in Palatio Magno publico, et specialiter in Ædibus audentiae, et residentiae Ill.mi D. Vexilliferi ibidem praesentibus D. Joanne Francisco olim D. Henrici de Mirandulis Cive Bononiae Capellae S. Sigismundi, et Bor. Stephano [p. 542 modifica]olim D.ni Ludovici de Scalabrinis Cive pariter Bononiae Capellae S. Silvestri ambobus Maceris Ill.mi Senatus, qui cum me notarlo dixerunt, etc, testibus, etc.

(L. S.) Et quia ego Joes. Dominius olim Joannis de Baciallis Civis, et Not.s publicus Bononiae
interfui de eisq. rogatus fui, ideo praesens Instrumentum publicavi et illud manu mea subscripsi, ac ut soleo signavi requisitus In fidem, etc. „

(Assunteria di Zecca. Piani e Discipline Monetarie).



XXIV.

EDITTO

Intorno alla reduzzione di alcune Monete Forastiere, & altre provisioni concernenti le medeme.


Essendosi stato trasmesso dall’Eminentissimo Sig. Cardinale Paulucci Segretario di Stato in data delli.... del corrente per ordine della Santità di Nostro Signore il seguente Editto fatto pubblicare in Roma li 18 Ottobre dell’Anno corrente dall’Eminentissimo Sig. Card. Camerlengo per ordine similmente della Santità Sua, affinchè si debba anco . far pubblicare in questa Città di Bologna; E volendo Noi, che resti eseguita la Mente di Sua Beatitudine, abbiamo ordinato, che il medesimo sia pubblicato, & affissato ne’ luoghi soliti, perche venga a notizia di tutti, e ciascheduno debba osservarlo sotto le pene da esso comminate in caso di contravenzione.

Dato in Bologna dal Palazzo della nostra solita Residenza questo dì 24 Decembre 1717.

C. Card. Origo Legato.

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EDITTO


Intorno alla reduzzione di alcune Monete Forastiere, & altre provisioni concernenti le medeme.

Gio: Battista Spinola Prete Card. del Titolo di S. Cesareo della S. Romana Chiesa Camerlengo.

Continuando la vigilanza di Nostro Signore a rimediare per quanto sia possibile a i danni causati a suoi Sudditi dall’essersi introdotte nel suo Stato Ecclesiastico Monete forastiere mancanti nel loro vero, & intrinseco valore, e bontà in comparazione delle Monete, che si battono nella Zecca di Roma, ha perciò approvato le nuove determinazioni, che si sono prese dalla Congregazione Particolare deputata da Sua Santità intorno alla reduzzione di dette Monete, ed altre provisioni come in appresso, e ci ha commandato di farne pubblicare l’Editto, & ordinarne l’osservanza: Onde per ordine datoci a bocca da Sua Beatitudine, e per autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato ordiniamo, e commandiamo, che dal giorno della publicazione del presente nostro Editto, che si farà in Roma, nelle Legazioni, Provincie, & altri Luoghi dello Stato Ecclesiastico.

La lira veneziana, la qualc nelle Legazioni di Romagna, Ferrara, & altrove corre in commercio a bajocchi undici per ciascheduna, & il di cui valore intrinseco è di soli bajocchi nove, quattrini due, & un quarto di quattrino — dovrà spendersi in avvenire, e correre in commercio per soli bajocchi dieci.

La mezza lira veneziana, coll’istessa proporzione si dovrà spendere, e correre in commercio in avvenire per soli bajocchi cinque.

Il gazettone veneziano, che parimenti ne’ sudetti Luoghi si spende a bajocchi sei, e mezzo l’uno, & il di cui valore, e bontà intrinseca è di soli bajocchi cinque, quattrini trè, e sette centesimi d’un quattrino — Si dovrà spendere in avvenire per soli bajocchi sei, e non più.

Altro gazettone, quale in detti Luoghi si spende a bajocchi quattro, e quattrini trè, & il di cui valore intrinseco [p. 544 modifica]è di bajocchi trè, e quattrini quattro — Si dovrà spendere in avvenire per soli bajocchi quattro, e non più.

I grossetti di venezia, che si spcndono in detti Luoghi per bajocchi due, & un quattrino, & il di cui valore intrinseco è di soli bajocchi due — Si dovrà spendere in avvenire per soli bajocchi due.

II ducato di venezia, chc si spende presentemente in detti Luoghi à bajocchi settanta l’uno, & il di cui valore, e bontà è di soli bajocchi sessantasette — Si dovrà in avvenire spendere per soli bajocchi sessantotto, e non più.

La lira francese, la quale in detti Luoghi si spende di presente a bajocchi nove per ciascheduna, & il di cui intrinseco valore è di soli bajocchi otto, e centesimi quaranta d’un quattrino — Si dovrà spendere in avvenire per soli bajocchi otto, e non più.

Il soldo veneziano, il quale con altro nostro Editto pubblicato il dì 5 Agosto prossimo passato fu ordinato, si dovesse spendere in avvenire per soli quattrini due, presentemente si ordina, e commanda, che così debba continuarsi ad osservare in quei Luoghi, dove il bajocco vien composto di quattrini sei, ma in quei Luoghi, dove il bajocco si compone di quattrini cinque, il detto Soldo si dovrà spendere per un quattrino, e mezzo, due de quali constituiscono trè quattrini.

Il filippo, il quale in alcune di dette Legazioni, e Luoghi si spende presentemente a bajocchi novant’otto l’uno, & in altri Luoghi a bajocchi cento, & il di cui valore non è, che di bajocchi novantatrè, conforme fii prescritto in altro nosti^o Editto pubblicato il dì 19 Settembre 17 12 — Si dovrà tolerare, e spendere in avvenire in detti Luoghi per soli bajocchi novantasei, e non più.

Il zecchino di fiorenza, quale da pochi anni in qua si è cominciato a battere in quella Zecca, e che in alcuni di detti Luoghi dello Stato Ecclesiastico si spende a Giulii venti per ciascheduno — Si dovrà spendere in avvenire per soli Gilda diecinove, e non più.

I quattrini fiorentini, i quali in alcuni di detti Luoghi dello Stato Ecclesiastico confinanti collo Stato Fiorentino sono in commercio, e si spendono in ragione di quaranta per ciaschedun Giulio: In avvenire nel termine d’un Mese [p. 545 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/551 [p. 546 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/552 [p. 547 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/553 [p. 548 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/554 [p. 549 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/555 [p. 550 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/556 [p. 551 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/557 [p. 552 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/558 [p. 553 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/559 [p. 554 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/560 [p. 555 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/561 [p. 556 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/562 [p. 557 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/563 [p. 558 modifica]Pagina:Rivista italiana di numismatica 1898.djvu/564