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512 | francesco malaguzzi |
dà facoltà, & auttorità di poter conoscere, e terminare per giustitia tutte le cause di contraventione del presente Bando in quei capi, che concernono solamente le pene pecuniarie.
Con dichiaratione, che gli detti Magistrati debbano dar conto a sua Signoria Illustrissima d’ogni causa, né possano venire all’espeditione senza ordine di sua Signoria Illustrissima.
[28. Deputati particolari per la Città, e Contado, con la prohibitione à detti, & altri Ofitiali di ricever donatini, ò mancia.] 28. E per maggior osservanza, & essecutione del pre- sente Bando vi saranno ancora persone particolari deputate per la Città, e per il Contado, & per il resto della Legatione, li quali tutti dovranno denonciar quelli, che contraverranno al presente Bando; E guadagnaranno il terzo delle pene pecuniare, se l’inventione sarà fatta da loro, & alli medesimi deputati, & a suoi Ministri, & a tutti gl’altri essecutori dovrà ciascuno obedire, né opporsegH quando vorranno cercare, che monete habbiano nelli loro Banchi, caffè, armarij, & in qual si voglia altro luogo, sotto pena di mille scudi, & altre pene maggiori pecuniarie, e corporali secondo la qualità de’ casi ad arbitrio di S. Sign. Illustriss. Prohibendosi espressamente a tali Deputati, & a suoi Offitiali, & a qualunque altro essecutore, o chi si sia il, poter accordare il delitto trovato, né domandare, né accettare mancie, donativi, né qual si voglia cosa, etiam da chi volesse spontaneamente dargliene, sotto pena della privatione dell’offitio, e di tre tratti di corda da darsegli subito in publico, & altre pene maggiori corporali ad arbitrio di S. Sig. Illustrissima, secondo la qualità de’ casi, e delle persone, e si crederà all’Accusatore col suo giuramento, e col detto d’un testimonio degno di fede, quale Accusatore sarà tenuto secreto.
[29. Che niuno prometta dinari, ne premio alcuno à Uffitiali, & Essecutori.] 29. E similmente si vieta ad ogni Mercante, Bottegaro, & a ciascun’altra persona il donare robbe, dinari, né alcuna cosa etian minima, né meno promettere premij, ò mancie à detti Uffitiali, & Essecutori, sotto pena di venti scudi per ciascuna volta; E si permette, che possano accusarsi l’un l’altro, & il primo accusatore, oltre l’impunità, sarà tenuto secreto, al quale parimente si darà fede col detto d’un testimonio, & guadagnarà il terzo della pena pecuniaria.
[30. Notificare le cause al Zecchiero de' Tribunali.] 30. Finalmente per l’interesse, che ha la Zecca di Bologna nelle dette cause di contraventione, vuole, e commanda sua Sign. Illustriss. che ogni volta, che sarà fatta qualche