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506 | francesco malaguzzi |
& bavere i contanti; e s’impone pena a chi avrà, & à chi riceverà per far tal confusione, di scudi venticinque di moneta per ciascuno, e d’altre pene arbitrarie, alle quali si procederà irremissibilmente per ogni miglior modo.
[ 10. Introduttione de'Quattrini di rame schietto. ] 10. E perche è necessario per il comercio quotidiano la moneta minuta, si sono battuti, e batteranno quattrini di rame puro in questa Zecca; Però si prohibisce lo spenderei tenere, ricevere, ò introdurre in questa Città, e Distretto ogni, e qual si voglia sorte di quattrini, tanto legati con argento, quanto di puro rame, sotto le medesime pene spresse nella prohibitione de’ sesini, eccettuati li quattrini, e mezzi baiocchi di rame battuti nella Zecca di Roma, e anco gl’altri quattrini di rame schietto del medesimo peso, e qualità battuti pur in Zecche del stato Ecclesiastico.
[11. Vera valuta delle Monete.] 11. E perche dall’introduttione, e comercio delli sesini adulterati, e falsi fra li molti disordini n’è proceduto, che alle monete d’oro, e d’argento, così battute nelle Zecche dello stato Ecclesiastico, come nelle Zecche d’altri Prencipi, per abuso, e corrottela s’è dato d’alcuni anni in qua maggior prezzo, & valuta di quello, che vagliono realmente, & ogni giorno andarla maggiormente augumentando il disordine. Però in essecutione della santa mente di N. Sig. sua Sig. Illustriss. col consenso come di sopra, ordina, e dichiara, che il giusto, e vero valore di tutte le monete da spendersi in questa Città, Territorio, e Distretto, sia per l’avvenire il contenuto nell’infrascritta Tariffa.
[12. Prohibitione del spenderle più della valuta con l'impunità à gli accusatori.] 12. Prohibendo però, & espressamente commandando a qual si voglia persona di che stato, grado, e conditione si sia, che non ardisca, nè presuma nell’avvenire spendere, nè far spendere, ricevere, ò far ricevere, contrattare, ò far contrattare le infrascritte monete per più del prezzo nettato, sotto pena tanto a chi pagarà, quanto a chi riceverà, & a chi le contrattarà della perdita delle monete di quel pagamento, e di cinque volte tanto per la prima volta, e per la seconda, oltre la sopradetta pena, di trecento scudi di più, & altre pene corporali ad arbitrio di sua Sig. Illustriss. Cancedendo però l’impunità a quelli, c’havessero ricevuto in pagamento, ò altrimenti denari contra la forma del presente Bando, se in termine di quattro giorni Io notificaranno