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510 | francesco malaguzzi |
[21. Dare notitia delle monete nuove al Zecchiero, ò Deputati.] 21. E perche potriano essere introdotte monete simili nel cunio (ma di minor bontà, ò peso) alle permesse nell’infrascritta Tariffa; Però S. S. Illustrissima ordina a tutti, che riceveranno pagamenti, & alli Banchieri particolarmente, che mano vigilanti, e scoprendo sorte alcuna di dette monete, ne diano subito notitia al Zecchiero, ò Deputati per potere in tal caso pigliare quelle risolutioni rigorose, che saranno necessarie. E quando si trovasse, che per dolo, ò malitia fosse occultato simil delitto, caderanno nella pena della perdita di detti dinari, e di ducento scudi, & altre pene maggiori ad arbitrio di S. Sign. Illustriss. fin’alla Galera inclusive, e dalla occultatione si presumerà particolarmente dolo in quelli, che hanno cognitione di monete, e che sono di tal professione.
[22. Prohibitione delli Bancherotti.] 22. E conoscendosi il grave danno, e pregiudicio, che apporta all’universale della Città, & alli poveri in particolare l’uso, & introduttione delli Bancherotti, & di tutti quelli, che fanno professione di canbiare, incettare, e far mercantia d’ogni sorte di monete, poiché sono cagione, che continuamente vanno augumentando di prezzo; Si commanda, che da qui inanti niuno ardisca d’essercitar l’arte, ò aprir banchetto per tal’effetto, né di canbiare monete d’oro, ò d’argento, overo intromettersi in publico, né in secreto in simil baratto, sotto pena della perdita di tutte le monete, che si ritroveranno, e della galera ancora, promettendo l’impunità a quello de’ Contrahenti, che sarà il primo a notificar l’altro, il quale sarà tenuto secreto, e guadagnarà secondo il solito il terzo della pena. Riservandosi S. S. Illustriss. in caso di bisogno per servitio de’ Viandanti, e d’altri forestieri da deputarne uno, ò due con participatione de’ Sig. del Reggimento, ò suoi Assonti, e con quelle regole, e limitationi, che pareranno opportune.
[23. Non esportar fuori oro, nè argento in verga, pani, & simili.] 23. Comanda ancora sua S. Illustriss. che nissuno possa esportare, o far esportare per modo alcuno oro, ò argento fuori di questa Città, e suo Contado in verghe, in pani, in piastre, né abbrusciato, ò in qualunque altra forma, sotto pena della perdita della robba, e di cento scudi per volta. Ma volendone far esito debba portarlo al Zecchiero, che gli pagarà il giusto valore, e non volendo detto Zecchiero comprarlo non possa il Venditore contrattarlo con altri, ò