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la zecca di bologna - documenti 529

cuna senza licenza da ottenersi per partito legitimo dall’Ili. mo Reggimento congregato avanti del Sig.r Superiore, con la dichiarazione della qualità, e lega, che dovrà essere tal Moneta, le quali muraiole presentemente si battono in bontà di oncie tre, e denari dieciotto per libra, et in peso di lire ventitre per ogni libra, conforme il Senato Consulto d’avanti l’Em.o Legato li 29 Agosto 1714, e per le quali dovrà dare alla Mag.ca Camera di Bologna per regaglia, et onoranza soldi dieci per ogni libra di peso di moneta, a riserva però della battuta di Libre ducento, per la quale non sarà egli tenuto a corrispondere la sudetta regaglia, restandogli graziosamente condonata.

X. Occorrendo per servizio della Città battere quattrini minuti, e mezzi bolognini sia obligato batterli di Rame schietto, e buono, et in quella proporzione, che avuto rispetto al prezzo del Rame, che correrà di tempo in tempo, e che di volta in volta, occorrendo le battute anche per conto dell’Assonteria di Zecca sarà stabilito dagl’Ili. mi SS.""’ Assonti senza l’approvazione, e determinazione de quali non sarà lecito al Zecchiere il fare battuta alcuna, ne stabilire alcuna proporzione si de quattrini, come de bagaroni al numero, et al peso de medesimi: nel qual caso se gli assegnerà per sua fattura, spesa, e callo per ogni libra di peso proporzionatamente, e di volta in volta il suo dovere.

XI. Essendo portato in Zecca, nel tempo, che si fabbricara moneta qualsivoglia quantità d’Oro, d’Argento da qualsivoglia persona, sarà tenuto pagare il prezzo in tanta moneta corrente nell’atto, che li sarà dato l’Oro, o l’argento sudetto, mentre non arrivi il valore alla somma di due mille scudi, e col saggio in mano a spese della Mercanzia.

XII. Se sarà portato oro, o argento in Zecca da qualsivoglia Mercante, Persona, Communa, Collegio, o Università per farne moneta, sia obligato cuniarlo alla bontà, e peso come sopra, e rispetto all’oro, mentre non ecceda il peso di libre dieci, debba darli la moneta cuniata in termine di giorni dieci lavorativi, e se sarà di maggior somma alla rata del tempo, con farsi pagare per sua fattura, calli, e spese in ragione di uno per cento, e col saggio a spese della Mercanzia, e rispetto all’Argento, quando la somma non