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la zecca di bologna - documenti 531

XV. Dovrà il Mastro delle Stampe tener conto sopra di un Libro il numero delle Pille, e Torselli, che farà, e di quelle che consegnerà al Custode de Cunei, il quale dovrà tenere anch’esso il rincontro, ne potrà il Zecchiero impedirlo, anzi sia tenuto procurare per la sua parte l’esecuzione degli Ordini, et Obblighi sudetti.

XVI. Ogni volta, che il Zecchiero avrà in pronto moneta da licenziarsi di Zecca dovrà per un giorno prima almeno farlo sapere all’Ill.mo Sig.r Confaloniere, o SS.ri Assunti, ne si potrà cavare, o licenziare Oro, ne Argento, ne altra moneta cuniata di Zecca senza l’intervento almeno di due SS.ri Assonti, i quali approvato, che avranno la moneta, rispetto alla forma, e Cuneo di essa, la qual moneta dovrà esserli esibita dal Custode de Cunei, come quello, che solo dovrà aver la Chiave dell’Armario, dove dovrà essere custodita, la faranno pesare, e numerare alla loro presenza, e dopo consegneranno una moneta di ciascheduna sorte, che si dovrà levare dalla Massa di esse Monete alH due Assaggiatori pubblici, i quali dovranno cioè ivi trovarsi, et alla presenza di predetti SS.ri Assonti farne i Saggi, e prove necessarie, e trovandole alla bontà dovuta, come sopra ne sottoscriveranno la fede; E non avendo li SS.ri Assonti difficoltà alcuna, et essendo sodisfatti nella qualità, nel peso, e nella bontà della moneta, potranno licenziarla, e Hberarla di Zecca, rilasciandola al Zecchiero, con facoltà di consegnarla a chi avrà dato a lui la pasta, ovvero di spenderla a suo beneplacito, di che dovrà il Cancelliere de SS.ri Assonti farne rogito alla presenza de Testimonij, e della deliberazione, qualità, e quantità di moneta dovrà lo stesso Cancelliere farne nota distinta in un Libro a ciò deputato da sottoscrìversi di volta in volta da SS.ri Assonti predetti, e che dovrà restare presso del Zecchiere, o peso del quale resterà sodisfare della mercede del rogito il sud.° Cancelliere,

XVII. Avranno facoltà i SSri Assonti, anzi dovranno alla loro presenza far guastare tutte quelle monete, le quali non approvassero per buone, o per difetto di Cuneo, ovvero per mancanza di bontà, o di peso, o per altra causa a danno del Zecchiero, al quale si riserva l’azione di rivalersi contro di quello, che avesse difettato, et in caso, che tal danno, o