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508 francesco malaguzzi

ogn’uno habbi nelli pagamenti il suo giusto dovere; commanda espressamente sua Sig. Illustriss. che nissuno Mercante, Banchiero, ò qual si voglia Artegiano possa tenere bilancie, e pesi per le monete d’argento tose, se prima non saranno state aggiustate secondo il solito dal Bollatore dell’Arte delli Orefici, e con il loro contrasegno, e similmente, rispetto alli pesi delle monete d’oro, nissuno possa valersene, nè tenerle, se prima non saranno insieme bollati dal Zecchiero, li quali s’aggiusteranno gratis, sotto pena à chi contraverrà di scudi cinquanta per volta, & altre pene maggiori ad arbitrio di sua Sig. Illustriss. Avvertendo ogn’uno ad haver cura, che li sudetti pesi, e pesetti non si disgiustino, perche trovandosi differenti dal giusto suo peso, ancorchè vi fosse il solito segno del Zecchiero, caderanno nella medesima pena, e più, e meno secondo la qualità de’ casi, e delle persone. Prohibendo sotto le medesime pene à chiesi sia, il poter tener pesi, e pesetti di qual si voglia altra sorte.

[17. Non si possa allegare inosservanza dei Bando.] 17. Dichiarando, che quando mai alcuna sorte di dette monete d’oro, e d’argento trascorresse in esser spesa più del sottoscritto vero valore, non si possa mai allegare inosservanza, ò tolleranza contra il presente Bando, mentre non venga con un’altro Bando derogato in specie alla presente Provisione, anzi sia lecito à chi havrà ricevuto il dinaro per maggior prezzo, di poter fra il termine d’un’anno, ripetere conforme alla Tariffa, l’intiero del dinaro ricevuto, quando però faccia constare giuridicamente del suo credito.

[18. Non accettare nè contrattare moneta alcuna non compresa nella Tariffa, senza il saggio.
Prohibitione delle monete spese contro la forma del Bando. ]
18. Ordina ancora, e commanda, che quando fosse introdotta moneta di qual si voglia sorte non compresa nella Tariffa, non si possa mai da qual si sia persona spendere, accettare, nè contrattare, se prima non ne sarà stato fatto il saggio nella Zecca di Bologna dalli publici Assaggiatori; E che non sia permesso, e dichiarato il vero prezzo con publica grida. Per il che non ostante qual si sia abuso, ò contraventione si dichiarano per sempre prohibite le dette monete spese, ò introdotte contra la presente forma, nè valerà per alcun tempo l’allegar possesso, ò toleranza; sotto pena alli transgressori della perdita di tali monete, e di cinque volte tanto, & altre pene corporali fin’alla Galera per dieci anni secondo la qualità de’ casi.