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la zecca di bologna - documenti | 511 |
estraerlo della Città senza licenza di sua Sign. Illustrissima in scritto, sotto le sudette pene.
[24. Ordinatione a gli Orefici, Battilori, e Tiralori del comprare, o vendere oro, & argento.] 24. In oltre sua Sign. Illustrissima prohibisce espressamente à gl’Orefici, Battilori, e Tiralori, il poter comprare, vendere oro, o argento a maggior prezzo del corso delle monete secondo la presente rrovisione, sotto pena a chi contraverrà di cinquanta scudi per volta, oltre la perdita della robba, che havesse comprata, ò lavorata.
[25. Che non si mandi il Creditore in giro à banchi più d'una volta.] 25. E volendo S. S. Illustriss. obviare alla strettezza del comercio, che potria causarsi per occasione del presente Bando, col non farsi liberamente li pagamenti in contanti, ma mandarsi in giro li Creditori; Ordina però che ciascun Banchiero, e Mercante, al quale sarà tratta poliza di pagamento da altro Banchiero, ò Mercante, in virtù della prima poliza trattali sia obligato a pagarli il dinaro in contanti, a fin che il Creditore non sia astretto a girare a più di due Banchi, sotto pena a chi contraverrà di ducento scudi per ciascuna volta, & altre pene più gravi cosi pecuniarie, come corporali ad arbitrio di sua Sig. Illustriss, Avvertendo ancora ogni sorte di persona in occasione del presente Bando a guardarsi di non impedire, ne difficultare, o restringere, sotto qual si voglia pretesto dolosamente il comercio, perche secondo la qualità de’ casi, e delle persone sua Sig. Illustrissima procederà rigorosamente in questo particolare contro li transgressori.
[26. Contrattare à scudi, lire, soldi, e dinari.] 26. Ordina, e comanda ancora S. S. Illustriss. per fuggire ogni collusione nel contrattare gli prezzi delle monete, che da qui manti niuno cosi della Citta, come del Contado, Castelli, Mercati ardisca negotiare, comprare, vendere, o fare alcuna sorte di contratto in qual si sia modo publico, o privato sotto altro titolo,, che a scudi, lire, soldi, e dinari secondo il stile della Città, overo a scudi d’oro in oro, o a scudi di Paoli dieci per scudo, sotto pena di trecento scudi, e della nullità de’ contratti, & d’altre pene rigorose ad arbitrio di S. S. Illustriss. secondo la qualità de’ casi, e delle persone; non intendendo però, che il comprare, e vendere non si habbia per contratto quando non passi la somma di venti bolognini.
[27. Facoltà à Magistrati.] 27. In oltre S. Sig. Illustriss. per imitare alcuni suoi Antecessori, e per mostrarsi gratioso verso i Magistrati, gli