Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

Roberto Delle Donne

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Roberto Delle Donne







Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae




Firenze University Press

2012

[p. 4 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo: la Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionumfiscalium Regni Siciliae Cisfretanae / Roberto Delle Donne. - Firenze:
Firenze University Press, 2012.
(Reti Medievali E-Book; 17)

Accesso alla versione elettronica:
http://www.ebook.retimedievali.it

ISBN 978-88-6655-301-4


In copertina: Pirro Ligorio, Carta geografica del regno di Napoli (1557), in Abraham Oertel, Theatrum orbis terrarum, Anversa 1570.

© 2012 Reti Medievali e Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28
50122 Firenze, Italy
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Printed in Italy

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Attribution 3.0. [p. 5 modifica]

Indice


Prefazione 7
Introduzione 15
1. Il manoscritto
1. 1 Caratteri codicologici 17
1. 2 Datazione e caratteri paleografici 19
1.3 Trasmissione del manoscritto 28
1.4 Contenuto del registro 31

2. La Regia Camera della Sommaria

2.1 Alle origini della magistratura 37
2.2 La tradizione storiografica 39
2.3 1 precedenti storici e l’età angioina 49
2.4 L ’età aragonese 74
2.4.1 L’organigramma 75
2.4.2 Le competenze 91
2.4.3 Un ufficio tra gli uffici del Regno 106
2.4.4 Le modalità di funzionamento 112
2.5 II viceregno spagnolo e il modello aragonese 119
2.6 Conclusioni: controllo politico e geografia amministrativa 133

Il testo 137

Criteri di edizione 139
Prospetto dei registri citati nel Repertorium 142
Edizione del manoscritto 159
Note di commento 477

Sigle e abbreviazioni, manoscritti, bibliografia 559
Indice analitico del Repertorium 617

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Prefazione


Per molti politologi, lo "stato" si caratterizza per il monopolio del "politico", esercitato da un lato attraverso le norme del diritto intese a impedire ogni forma di arbitrio, dall’altro attraverso un’amministrazione burocratica fondata sulla gerarchia e la professionalità1.

Sollecitati dalla crescita ipertrofica delle strutture burocratiche nelle società contemporanee, negli ultimi decenni molti studiosi si sono volti ad analizzare la natura e il modo di essere dell’amministrazione, il suo funzionamento, le modalità storiche e giuridiche del suo costituirsi. Le conoscenze, provenienti dagli orizzonti culturali più diversi, seppure gli apporti della storia, della sociologia e del diritto amministrativo siano da considerarsi preminenti, hanno messo in luce come nello "stato" e nei suoi apparati burocratici di potere vengano a riannodarsi in unità dialettica società, economia, diritto, cultura e politica.

Max Weber, riunendo in un insieme solidale, e dando ordine e coerenza a elementi derivanti da differenti discipline, mise in risalto i tratti comuni esistenti in tutte le amministrazioni, e li riunì in un tipo ideale che denominò burocrazia. Relativamente indipendente dalle forme dei regimi politici, aristocratici autoritari liberali, il processo di formazione delle strutture burocratiche sarebbe determinato dalla razionalizzazione dei rapporti sociali. Il potere amministrativo razionale-legale così costituitosi, tendendo al superamento del policentrismo del potere in favore di una concentrazione del medesimo ed eliminando l’influenza dei notabili locali a vantaggio della forza impersonale delle amministrazioni, verrebbe a configurarsi come caratterizzato da un’istanza, sempre più ampia, che finirebbe col comprendere l’intero ambito dei rapporti politici2. Max Weber definì questo accentramento, valido soprattutto a livello storico-istituzionale, come acquisizione del "monopolio della violenza legittima", e che, con Hans Kelsen, potrebbe esser detto di esclusivizzazione del potere coattivo3. Da questo processo, fondato sulla concomitante affermazione del principio della territorialità dell’obbligazione politica e sulla progressiva acquisizione della impersonalità del comando politico, attraverso l’evoluzione del concetto di officium, scaturirebbero in Europa, a partire dal XIII secolo fino alla fine del XVIII o agli inizi del XIX, e in stretta dipendenza dal mutamento sociale indotto e gestito [p. 8 modifica]da nuovi gruppi sociali in ascesa, i tratti essenziali di una nuova forma di organizzazione politica: lo "stato moderno europeo"4.

La consapevolezza della necessità del superamento della dicotomia, che aveva profondamente segnato la storiografia classica, tra la descrizione formalistica e tecnicistica degli istituti politici e amministrativi, lo studio delle teorie e delle dottrine giuridico-filosofiche e il più generale sviluppo sociale, si è fatta strada solo lentamente nel secondo dopoguerra. Se già Marc Bloch, in una nota pagina dell’Apologia della storia, guardava ai manuali di diritto come a «mirabili strumenti di sclerosi», pur essendo egli stesso consapevolmente impegnato in necessarie indagini più tecnicamente giuridiche, ancora al X Congresso internazionale di scienze storiche (1955) Fritz Hartung e Roland Mousnier dovevano sottoporre, come cosa nuova, all’attenzione della storiografia, l’intreccio problematico esistente tra l’origine dello "stato" e l’andamento dei prezzi, la guerra, la politica internazionale, il cattolicesimo rinnovato del Concilio di Trento, la formazione di nuovi strati sociali5. In quegli anni, gli studi dello stesso Mousnier, di Jaume Vicens Vives, di Geoffrey Rudolph Elton, di Gerald Edward Aylmer, e non ultimo, pur se apparentemente più isolato nel panorama storiografico del nostro paese, di Federico Chabod, mostravano particolare attenzione alle procedure amministrative, alla storia della funzione pubblica in età moderna, al rapporto tra stato, apparati amministrativi e società, e riconoscevano, nelle strutture istituzionali e amministrative, il luogo in cui è possibile decifrare sinteticamente i processi che investono la società nel suo complesso, il luogo in cui traspare l’intreccio di alleanze e blocchi di potere che formano quella "realtà del comando", su cui più volte richiamava l’attenzione Vives6.

Quando come Erik Molnàr si studiavano le basi economiche e sociali dell’assolutismo, quando come Chabod si concentrava l’attenzione sulla coesistenza di sviluppo e arretratezza, sull’intreccio tra pubblico e privato, sul parassitismo nell’amministrazione milanese tra ’500 e ’600, si proiettava lo sguardo su due piani, quello dell’organizzazione e delle strutture delle società d’antico regime e quello dell’organizzazione e della dinamica reale del potere7.

In Germania il dibattito storiografico del secondo dopoguerra è stato invece dominato da quella particolare prospettiva verfassungs- e sozialgeschichtlich, che riprendendo alcune tematiche già proprie di Max Weber, di Otto von Gierke e di Otto Hintze, giungeva a piena maturazione nel laboratorio concettuale di Otto Brunner8. Questi riteneva che tra il XVIII e il XIX secolo [p. 9 modifica]sarebbe intervenuta una grande mutazione dei concetti sociali e politici, che, come scrive Reinhart Koselleck nella Einleitung ai Geschichtliche Grundbegriffe9, avrebbe reso inadeguato il nostro orizzonte concettuale e definitorio per comprendere la realtà dell’Europa pre-moderna. Brunner si propose perciò sin dall’inizio delle sue ricerche di ridefinire quei concetti rispetto al tempo, e quindi in un certo senso di ridefinirli tour court. Questa consapevolezza, che lo sollecitò a dare un fortissimo impulso alla Begriffsgeschichte, con la pubblicazione, insieme a Werner Conze e a Reinhart Koselleck, dei Geschichtliche Grundbegriffe, lo spinse, contemporaneamente a quanto avveniva nella storiografia degli altri paesi europei, a prendere polemicamente le distanze dagli astratti formalismi del pensiero giuridico, rappresentato in Germania da Rudolph Sohm, Georg Below e dagli esponenti del cosiddetto Trennungsdenken positivistico10. Questa tradizione di pensiero, che trovava ancora nel secondo dopoguerra autorevoli rappresentanti in sociologi, politologi e storici, come Alfred Weber, Hermann Heller, Carl Schmitt e Heinrich Mitteis11, concepiva lo stato come un sistema di norme astratte, come un puro apparato di forza e di coercizione, separato dal resto della società. Enfatizzava, dunque, il momento dell’unità politica e del comando, considerando lo Ständestaat (Stato per ceti) come una forma imperfetta sulla strada della assolutizzazione del potere, di cui il principe assoluto rappresenterebbe il primo e più compiuto modello. Opponendosi ad essa, Brunner proponeva un modello di società secondo cui i ceti "sono" e non "rappresentano" il territorio, e in cui il loro rapporto col signore territoriale si basa sulla Mitregierung, vale a dire sulla cooperazione e collaborazione all’attività legislativa.

Non è questa la sede per ripercorrere le tappe di un vivace dibattito storiografico che da molti decenni è in corso nei diversi paesi d’Europa e oltreoceano e che ha prodotto moltissime ricerche, caratterizzate dal consapevole intreccio dell’analisi delle strutture sociali con la ricostruzione dell’organizzazione del potere. Mi limito a ricordare che se fino agli anni Settanta del secolo scorso la storia dello "stato" e delle strutture amministrative era [p. 10 modifica]indotta a difendersi dal pericolo di precipitare nella sclerosi del formalismo giuridico, successivamente si è trovata costretta a puntualizzare costantemente i limiti della propria identità, sia rispetto agli alfieri più entusiasti della "storia sociale", pronti a considerare le istituzioni come mere espressioni delle dinamiche dei rapporti di forza esistenti nella società, sia rispetto a quello che Pierangelo Schiera ha definito l’«ipersocialismo storiografico dell'histoire totale», volto a dissolvere ogni dimensione istituzionale in un’onnicomprensiva sfera del "sociale", non meglio definita.

Negli ultimi due decenni, la storiografia europea è stata investita dalla revisione del concetto di istituzione, maturata dalla recente riflessione sociologica, giuridica e sul potere12 12. Le istituzioni e il diritto non appaiono più legate soltanto all’iniziativa di macroentità statuali, come voleva la pubblicistica del positivismo giuridico ottocentesco, né vengono più intese soltanto come il luogo in cui trasparirebbe la trama di alleanze e di blocchi di potere che formerebbero quella "realtà del comando", su cui tanto ha insistito la storiografia degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Le istituzioni e il diritto sono piuttosto concepiti come il prodotto di un intreccio illimitato e illimitabile di strutture sociali, di processi di socializzazione, di tradizioni culturali e di linguaggi, politici e giuridici, spesso tra loro concorrenti e in costante divenire.

Le istituzioni divengono perciò "istituzioni sociali", da cogliere anche nella loro dimensione simbolica e comunicativa, volta a stabilizzare l’istituzione nel tempo.

È un mutamento di propettiva che pone al centro dell’indagine l’universo delle pratiche, delle culture, dei linguaggi e delle rappresentazioni, talvolta compresenti nello stesso momento e nella stessa area, da individuare e ricostruire anche attraverso una rilettura delle fonti alla luce delle rinnovate questioni storiografiche. Le fonti acquistano quindi nuova centralità e sono ora considerate in connessione inscindibile, ed anzi come un elemento stesso dei mutamenti culturali, istituzionali, economici, sociali e politici del tempo, rispetto ai quali assolvono a una duplice funzione, giacché sono, nel contempo, indicatori e fattori degli assetti e delle trasformazioni in atto. Alla luce di tali considerazioni, diventa cruciale la lettura paziente dei testi e della documentazione, volta a riconoscere il significato preciso dei concetti, le loro stratificazioni di senso nei diversi contesti d’uso, attraverso la meticolosa esplorazione in tutti i loro nessi e implicazioni: una lettura "lenta", improntata a quell’esprit philologique che a Nietzsche, già alla fine dell’Ottocento, [p. 11 modifica]appariva lontano dalla fretta e dalla precipitazione di «un’epoca [...] che vuol "sbrigare" immediatamente ogni cosa, anche ogni libro antico e nuovo» 1313.

La storicizzazione e, quindi, il definitivo commiato dall’idea ottocentesca di "stato", inteso come apparato coercitivo separato dal sociale, insieme all’acquisita consapevolezza della dimensione "performativa" connaturata a ogni scrittura, documentaria o letteraria che sia, consente anche di superare l’avventata convinzione di certa storiografia tardo novecentesca, secondo cui i documenti "regi", come ordinanze, statuti e prammatiche, non andrebbero utilizzati nelle indagini di storia istituzionale, se non per focalizzare la discrasia tra "normativa" e prassi amministrativa: un caveat che ha paradossalmente la sua premessa logica nella corriva assimilazione della documentazione prodotta dagli uffici regi nel basso medioevo alle normazioni dello stato otto-novecentesco.

La storia degli apparati amministrativi dell’Italia meridionale nel basso medioevo, di quegli apparati delineatisi in età normanno-sveva, consolidatisi in età angioina, giunti a compiuta maturazione in età aragonese, è ancora in buona parte da indagare, anche se importanti contributi sono venuti negli ultimi decenni dai lavori di Mario Del Treppo, Giuseppe Galasso, Giuliana Vitale e Aurelio Cernigliaro 14.14

Un’istituzione plurisecolare come la Camera della Sommaria è stata oggetto solo di alcune Note di Maria Luisa Capograssi Barbini, che ne ricostruivano, non senza arbitrio e imprecisioni, il funzionamento sulla base delle sole prammatiche vicereali e di una storiografia settecentesca non vagliata criticamente. Gli studi successivi si sono per lo più limitati a riprendere i risultati della Barbini, situandoli in un universo discorsivo più squisitamente economico o giuridico, riproponendone anche i più vetusti luoghi comuni storiografici, come la presunta fondazione alfonsina dell’ufficio, nel 1444 oppure nel 1450 15.15 Soltanto per gli anni del viceregno di don Pedro de Toledo e per l’età successiva disponiamo delle attente ricostruzioni di Roberto Mantelli, di Aurelio Musi e, soprattutto, di Giovanni Muto e Carlos José Hernando Sànchez, prevalentemente rivolte a considerare l’amministrazione come una organizzazione sociale incorporata in altre organizzazioni sociali, di cui poteva diventare agente di esecuzione e di controllo di decisioni.

In Italia meridionale, nella seconda metà del ’400, sotto i sovrani aragonesi, le strutture istituzionali del Regno appaiono chiaramente definite. Ciò [p. 12 modifica]si evince dalla presenza di un ampio apparato amministrativo, dal notevole grado di razionalizzazione delle procedure burocratiche, peraltro basate su un livello di scritturazione molto elevato per l’epoca, dall’istanza centralistica, soprattutto, di Ferdinando I d’Aragona, attestata dai continui interventi disciplinatori in materia fiscale, negli uffici, nel commercio, e dal suo conformarsi ai principi della “ragion d’interesse” nell’arginare ogni spinta centrifuga.16 Quest’elevata capacità di astrazione, che consente di scorgere in età ferrantina alcuni elementi di una organizzazione “statuale” basata sulla Landeshoheit (sovranità territoriale), può essere, weberianamente, connessa con un elevato impulso alla razionalizzazione dei rapporti sociali. Mario Del Treppo, nei suoi studi, ha riconosciuto le basi materiali di tale impulso nella ratio mercantile, intesa come calcolo, computo, il cui sviluppo nel Regno fu favorito dalla penetrazione dell’economia monetaria e creditizia nei vari ambiti regionali del Mezzogiorno che, divenuti luogo d’incontro di mercanti e imprenditori catalani, toscani, genovesi e veneziani, acquisterebbero dimensione e respiro mediterraneo. I processi di razionalizzazione sono quindi da lui ricondotti alla Zweckrationalität, a quella “razionalità rispetto allo scopo” che a partire da Adam Smith e David Ricardo ha costituito uno dei capisaldi dell’economia politica classica, secondo la quale sarebbe possibile individuare il rapporto ottimale tra determinati scopi, i mezzi a disposizione e le conseguenze prevedibili, per sollecitare l’incremento dell’efficienza in rapporto ai mezzi impiegati: in altri termini, per massimizzare i profitti e minimizzare i costi. In un saggio dedicato a Goffredo di Gaeta, giurista e presidente della Regia Camera della Sommaria nel ’40017, ho ricostruito quali fossero gli strumenti concettuali e linguistici di cui egli disponeva nel quotidiano lavoro di ufficio per ricondurre l’attività di classificazione, interpretazione e valutazione delle diverse fattispecie fiscali a una più ampia unità di senso politico: essi, pur se consentivano di esprimere e di corroborare l’esigenza di razionalizzazione delle pratiche amministrative, non erano tuttavia riconducibili alla Zweckrationalität mercantile e finanziaria, perché la ratio che per Goffredo doveva improntare la prassi amministrativa era subordinata all’esigenza di commisurare i risultati acquisiti alla loro congruenza con determinati valori e “postulati valutativi” 1818. D’altronde, lo stesso Max Weber riteneva che la scienza, l’arte, l’amministrazione, lo “stato” e l’economia fossero “fenomeni culturali” e che la razionalizzazione sociale non potesse quindi essere considerata esclusivamente come conseguenza di quella economica, “perché come il razionalismo economico, alla sua origine, dipende, in generale, dalla tecnica e dal diritto razionale, così esso dipende pure dalla capacità e dalle disposizioni degli uomini di adottare certi tipi di [p. 13 modifica]condotta pratica e razionale”19. Jùrgen Habermas ha poi chiarito che persino la “razionalità rispetto allo scopo”, ossia la sua trasposizione sul piano sociale nell’“agire strategico”, è possibile solo sulla base di un accordo comunicativo e delle possibilità di comprensione che esso offre; di qui la necessità di interpretare l’agire sociale non solo dal punto di vista della razionalità rispetto allo scopo, ma anche dal punto di vista della razionalità comunicativa, ossia dell’agire orientato alla comprensione, reso possibile nei diversi contesti attraverso la condivisione intersoggettiva di orientamenti soggettivi dell’agire20.

Le trasformazioni che avevano investito la società napoletana del Quattrocento inducevano quindi a elaborare e a sperimentare, anche a corte e negli apparati amministrativi e di governo, norme, linguaggi e pratiche di comportamento sociale più razionali, per impulso non solo del modello mercantile e aziendalistico patrocinato da Alfonso il Magnanimo e da Ferrante, ma anche degli sviluppi della tradizione giuridica e teologica, nonché dei valori umanistici che si andavano allora diffondendo, con il loro catalogo delle virtù e con la minuziosa regolamentazione delle pratiche di comportamento sociale21.

Tali spinte, metabolizzate dal potere centrale e poi da esso promananti, erano tuttavia destinate ad attutirsi negli anni degli ultimi sovrani aragonesi e dei primi viceré spagnoli, per riaffiorare solo nell’età del viceré don Pedro di Toledo, nella misura in cui lo consentivano, nel mutato equilibrio internazionale, le nuove egemonie politiche e la nuova configurazione delle forze economico-sociali cointeressate alla gestione del potere.

Questo libro ripercorre le dinamiche dei processi di burocratizzazione da una visuale interna alla prassi amministrativa della Regia Camera della Sommaria. Esso prende avvio dall’edizione critica del Repertorium Alphabeticum Solutionum Fiscalium Regni Siciliae, un manoscritto cinquecentesco prodotto dalla Sommaria, ricco di informazioni relative all’intera area del Mezzogiorno, divenuto particolarmente prezioso dopo la distruzione della documentazione aragonese dell’Archivio di Stato di Napoli nel settembre 1943. La ricerca ha quindi origine dalla lettura “lenta” di un testo, dall’indagine sui suoi caratteri e sulla sua struttura, sulle sue fonti, sul contesto e sulle vicende che condussero alla sua redazione, sulle pratiche di lavoro amministrativo che esso intendeva descrivere e orientare. Il volume ricostruisce poi il lungo processo che portò alla formazione dell’ufficio della Sommaria, tra gli ultimi decenni del Duecento e primi del Quattrocento. Ne delinea in seguito le competenze e le modalità di funzionamento in età aragonese, per seguirne infine le vicende fino alla metà del Cinquecento, sulla base di fonti edite e inedite, conservate in diversi archivi e biblioteche, italiane ed euro [p. 14 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

pee, senza mai tralasciare il confronto con un’ampia bibliografia internazionale.

Il lavoro ha avuto una lunga gestazione, iniziata con la fotoriproduzione del Repertorium nel 1982, due anni prima del "restauro" che lo avrebbe danneggiato in più parti. È quindi uno studio che deve molto a molti: innanzitutto, a Mario Del Treppo, che mi ha introdotto alla storia delle istituzioni del Mezzogiorno bassomedievale; ad Arnold Esch e a Otto Gerhard Oexle, che mi hanno accolto per anni, rispettivamente, al Deutsches Historisches Institut di Roma e al Max-Planck-Institut fiir Geschichte di Gòttingen, due centri di ricerca orientati a favorire il dialogo tra diverse tradizioni storiografiche, due luoghi particolarmente propizi ad assicurare agli studiosi la concentrazione indispensabile per condurre indagini di lunga lena, grazie anche alle loro straordinarie biblioteche. La chiusura del Max-Planck-Institutfiir Geschichte è stata una grave perdita per la comunità internazionale degli storici. Il mio grazie va poi a Giuseppe Galasso, presidente dal 1980 al 2010 della Società Napoletana di Storia Patria, e al Consiglio Direttivo, per avere autorizzato l’edizione del manoscritto; al personale delle biblioteche e degli archivi, italiani e stranieri, ricordati nella bibliografia, per la cortesia e la disponibilità con cui hanno risposto alle mie pressanti richieste di consultazione di libri e manoscritti, di fotocopie, microfilm e riproduzioni in formato digitale. Un ringraziamento non convenzionale va infine al vivace gruppo di medievisti che dal 1998 si raccoglie intorno a Reti Medievali, per avere accettato di pubblicare il volume nella collana RM Ebook, nonché agli anonimi referee, per l’attenzione con cui lo hanno letto e approvato.

Questo libro è indissolubilmente legato al ricordo di mio padre. [p. 15 modifica]







Introduzione

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1. II manoscritto


1.1 Caratteri codicologici

Il Repertorium Alphabetìcum Solutionum Fiscalium Regni Siciliae è il manoscritto XXVIII B 1 della biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria. Si tratta di un registro cartaceo del XVI secolo, composto di [IV] +354+ [IV] fogli dello spessore di 0,13 + 0,19 mm. e delle dimensioni di 303-3 x 207-2 mm. I filoni disposti verticalmente distano tra loro da 31 a 25 mm. e venti vergelle occupano lo spazio di circa 16 mm.; la filigrana, dell’altezza di 63 mm. e della larghezza di 40 mm., si presenta sotto forma di un’ancora posta all’interno di una doppia cerchiatura, a cui è legata da una linea sottile una stella marina a sei braccia 122. La carta, di colore bianco, è ingiallita dall’usura del tempo e dall’umidità, le cui tracce crescono progressivamente dalla c. 178, dove sono rilevabili nella zona centrale, fino a espandersi all’intera superficie dalla c. 187, e fino a rendere, dalla c. 233, il manoscritto di assai difficile lettura per le frequenti lacerazioni e forature delle fibre della carta, dovute anche alla proliferazione degli agenti patogeni, favorita dalle forti oscillazioni nei valori di umidità relativa nei magazzini di conservazione.

Sulla destra del margine superiore dei fogli è apposta una numerazione progressiva e senza interruzioni, della seconda metà del XVIII secolo, della stessa mano che alla c. 1 ha aggiunto in alto a sinistra in margine (da qui il nome con cui è catalogato il codice): {{quoteRepertorium Alphabetìcum Solutionum Fiscalium vel Exemptionum a Solutionibus Fiscalibus Regni Siciliae Cisfretanae 223, vulgo Neapolis. Manuscriptum. Saec. XV. Sane Servandum. Kalephatus.}} [p. 18 modifica]Solo il bifoglio che nella struttura originaria del codice era collocato nel fascicolo di sei carte, costituito dalle carte dalla 307 alla 316, tra i bifogli 308315 e 309-314, e che dopo il restauro del 1984 si ritrova erroneamente collocato tra il quaderno composto dalle carte dalla 277 alla 284 e il fascicolo di sei carte composto dalle carte dalla 285 alla 296, era originariamente non numerato, anche se attualmente sulla prima carta si legge, di mano di uno dei restauratori, l’erronea numerazione "284 bis". La numerazione del secolo XVIII presenta inoltre le seguenti irregolarità: dal numero 73 si passa direttamente al 76, senza che ciò attesti la perdita di un presunto bifoglio 7475, dal momento che il testo non presenta lacune; la c. 97 è erroneamente numerata 96; dal numero 111 si salta al 113, sempre senza lacune testuali; due carte successive sono entrambe numerate 332. Durante il restauro sono state rinumerate a matita, dando così luogo a una doppia numerazione, le carte 2, 48, 49, 102, 150, 186, 226, 227, 253, 256, 258, mentre sulla c. 50 è segnata una B, e la c. 338 è rinumerata 338 B. Inoltre, sempre in seguito al recente restauro, il bifoglio 52-57, che originariamente veniva a essere costitutivo del ternione composto dalle carte dalla 52 alla 57, risulta erroneamente collocato isolatamente tra il bifoglio 50-51 e il ternione sopraddetto, che risulta così ridotto a un duerno.

Il codice, come si vede dal prospetto, è di composizione irregolare: vi si ritrovano infatti carte aggiunte, bifogli, duerni, ternioni, quaderni, quinterni, senioni e persino un fascicolo di dieci carte.

La scrittura, disposta su una sola colonna, tranne che alle carte 131;, 191;, 20, 102, 126V, 145, 218, 2251;, e al verso della prima carta del bifoglio originariamente non numerato e collocato tra i bifogli 308-315 e 309-314, che presentano elenchi di città, funzionari, merci, animali ecc. disposti su due colonne, è apparentemente condotta senza ausilio di linee guide e non è possibile rilevare nel codice alcuna traccia di rigatura. Ciò comporta un numero di righe per pagina quanto mai vario: soprattutto in dipendenza della grandezza variabile del modulo delle due differenti grafie che si alternano nella vergatura del registro, ma anche delle frequenti e anomiche rubricazioni tematiche.

Richiami tra i fascicoli si ritrovano solo da c. 1 a c. 88, da c. 264 a c. 284 e da c. 324 a c. 344 sul recto e sul verso di ciascun foglio; da c. 138 a c. 173 solo sul recto; alle carte 197, 226, 296, 306 e 316 solo sul verso. Per il manoscritto è stato usato un inchiostro brunito che ha forato in più punti le carte, a evidente riprova della sua composizione a base metallica.

La rilegatura del codice è dovuta al restauro del 1984: i piatti sono di cartone e ricoperti di tela marrone; il dorso e gli angoli sono in pergamena. Sono stati inoltre inseriti all’inizio e alla fine due fogli cartacei di guardia che vengono così ad aggiungersi agli altri due coevi al corpo del manoscritto, e di cui, come appare dal prospetto, il secondo iniziale costituisce un bifoglio con la c. 1.

Durante il restauro, nel tentativo di bloccare il processo di degradazione cui sembrava soggetto il codice, si è proceduto a fissare sul recto o sul verso o, [p. 19 modifica] in altri casi, sul recto e sul verso (carte dalla 90 alla 100, poi 116, 117, 122, 123, 127, 136, 142, 145, dalla 176 alla 354) di ciascun foglio una sottile pellicola cartacea. Purtroppo questa operazione ha provocato la lacerazione della parte centrale e lo sfrangiamento dei margini di numerosi fogli e, conseguentemente, la caduta e la perdita di alcune loro parti (ce. 186, 191, 192, dalla 196 alla 207, dalla 210 alla 213, dalla 215 alla 225, 237, dalla 240 alla 263, 305, dalla 337 alla 345; le carte dalla 346 alla 354, che già prima del restauro presentavano lacerazioni, forature e lacune, le presentano ora in forma più estesa): ciò contribuisce a rendere di più difficile lettura talune carte e a renderne quasi del tutto illeggibili altre.

1.2 Datazione e caratteri paleografici

Proprio all’inizio, alla carta 5, al primo rigo, lo scrivano, dopo aver compendiato un documento del 1451-1452, osserva che al f. 132 del registro Comune della Sommaria, su cui ha lavorato, «a là in margine di detta carta ’nce sta una mosca morta che ha 93 anni». Tale annotazione ci consente di precisare più puntualmente il presumibile anno di inizio della compilazione, ovvero il 1545. Il lavoro dovette però protrarsi per alcuni anni, dal momento che alle carte 241;, 307, 320 e 353 sono menzionate anche notazioni tratte da registri redatti tra il 1545 e il 1554. D’altronde, appaiono congruenti con tale datazione i caratteri delle scritture presenti nel manoscritto, conformi alle consuetudini scrittone delle cancellerie e degli uffici coevi. Si alternano infatti due mani, il cui modello di riferimento è la cancelleresca italica. Entrambe le grafie presentano modulo medio e tratteggio morbido, numerosi legamenti convenzionali et e st, uso della s di forma maiuscola; la mano B presenta inoltre un andamento leggermente inclinato a destra. L’aderenza al modello dell’italica risente tuttavia, a questi livelli di usualità, dell’influenza dell’altro grande «pòle d’attraction» grafico della prima metà del XVI secolo, la scrittura degli affari e dei mercati, la "mercantesca" 324. Se proprio intorno alla metà del Cinquecento quest’ultima vedrà a poco a poco assottigliarsi la sua funzione di modello, essa lascerà, nei legamenti e nelle "varianti" alternative di forme e tratteggi della medesima lettera, tracce indelebili sul sempre più predominante tipo di cancelleresca italica, già trasposto nei caratteri a stampa sin dai primi del secolo 425.

Anche nel Repertorium la corsività, più pronunciata nella seconda mano che nella prima, crea frequenti legamenti multipli in senso antiorario (sinistro [p. 20 modifica] giri) 526. Anche se la prima mano mostra una rotondità che sembra in qualche misura richiamare un aspetto tipico della mercantesca, in entrambe le grafie si manifesta predominante l’influenza dell’italica. Tali influssi si colgono analogamente nelle forme alternative di singole lettere. La s alterna una forma bassa con legamento a sinistra, all’interno o in conclusione di parola, a una alta sopra il rigo (ma nella mano B anche sotto il rigo), senza legamenti e con un occhiello appena abbozzato, in inizio di parola; anche la r alterna alla forma corsiva diritta che lega per lo più a sinistra una r tonda con doppio legamento. Sono presenti inoltre la e in doppio legamento e i legamenti eh e th, privi della parte inferiore della h; la h è nondimeno priva della sua parte inferiore anche quando non è in legamento. La mano A presenta una d la cui asta tende a richiudersi in alto a sinistra in un occhiello che può esser prolungato oltre la stessa asta in un legamento sinistrogiro; l’occhiello inferiore non sempre è chiuso, e tende talora, dopo breve parabola, ad aprirsi a sinistra. La stessa grafia presenta inoltre una g dall’occhiello rovesciato a destra. La mano B è più ricca di svolazzi, prolungamenti di aste e occhielli artificiosi; numerose le aste uncinate della d, della l, della h, della b; l’asta della p e talvolta quella della i presentano, orizzontalmente rispetto alla loro estremità inferiore, un occhiello schiacciato e prolungato in uno svolazzo.

La predominanza dell’italica è rivelata anche dall’uso di scarsi e regolari segni di abbreviazione, alla cui intelligibilità contribuisce l’uso di letterine sovrapposte. Tale affermazione è confortata dall’uso rilevato nel testo di Cam. con re esponenziale per Camere, di M. con te, atis, ti, tem, in esponente, rispettivamente per Maiestate, Maiestatis, Maiestati, Maiestatem. Ricorrono inoltre noie per nomine, gra per grafia e altri usi consimili secondo la tradizione corrente degli uffici cancellereschi. Alla prima mano sono da attribuire le carte 1-88, 138-173, 267-284, 324-344. Alla seconda mano sono da attribuire le carte 89-137, 174-266, 285-323, 345"354 627 [p. 21 modifica]Pagina:Delle Donne - Burocrazia e fisco a Napoli, 2012.djvu/23 [p. 22 modifica]Pagina:Delle Donne - Burocrazia e fisco a Napoli, 2012.djvu/24 [p. 23 modifica]Pagina:Delle Donne - Burocrazia e fisco a Napoli, 2012.djvu/25 [p. 24 modifica]Pagina:Delle Donne - Burocrazia e fisco a Napoli, 2012.djvu/26 [p. 25 modifica]Pagina:Delle Donne - Burocrazia e fisco a Napoli, 2012.djvu/27 [p. 26 modifica]Pagina:Delle Donne - Burocrazia e fisco a Napoli, 2012.djvu/28 [p. 27 modifica]Pagina:Delle Donne - Burocrazia e fisco a Napoli, 2012.djvu/29 [p. 28 modifica] 1.3 Trasmissione del manoscritto

Il Repertorium pervenne alla Società Napoletana di Storia Patria con il fondo di volumi e manoscritti appartenuti a Bartolomeo Capasso 728. Che questi ne fosse il possessore lo attesta del resto il Volpicella 829.

La storia anteriore del ms. non è delineabile con eguale precisione. Come già riferito, sul margine superiore sinistro di c. 1, si legge:

«Repertorium Alphabeticum Solutionum Fiscalium vel Exemptionum a Solutionibus Fiscalibus Regni Siciliae Cisfraetanae, vulgo Neapolis. Manuscriptum Saec. XV. Sane Servandum. Kalephatus.»

Il Kalephatus che, attribuendo erroneamente il Repertorium al XV secolo, vi appone una nota di possesso, è Alessandro Maria Calefati, vescovo di Oria, vissuto nel XVIII secolo. In alcuni manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli si ritrovano, scritte dalla stessa mano, altre annotazioni il cui autore dà di sé più precise informazioni. Più esplicita è infatti l’identità dell’estensore di una nota al volume / terremoti delle due Calavrie di Lutio D’Orsi di Belcastro 930, che prima di riportare una lettera speditagli da Oria dal suo Vicario, scrive:

«Monumenti sul terremoto del dì 5 febbraio 1783 accaduto in Calabria Ultra, e Messina ecc. raccolti da Monsignor Alessandro Maria Kalefati, vescovo di Oria.»

Nello stesso volume, sul foglio di risguardo iniziale, è inoltre apposto dalla stessa mano l’ex libris:

«est Bibliothecae Kalephatorum. Alexander Maria Kalephatus»
31 [p. 29 modifica]Come il nostro manoscritto sia giunto al Calefati, e poi da questi al Capasso, è possibile ricostruire solo in via ipotetica. Un indizio è offerto dal Capasso stesso che scrive di possedere un’edizione del 1513 del De clausulis di Vitale de Cabanis, glossata dal Calefati, e già «in potere del marchese Arditi,

notissimo letterato ed archeologo», prima di divenire di sua proprietà32 . Nella glossa al De clausulis, riportata dal Capasso, il Calefati afferma inoltre di aver ricevuto quest’opera «a meo atavo Michaele Kalaephato» 12; il volume fu quindi tramandato, da antichissima data, per più generazioni all’interno della famiglia Calefati. Le vicende di quest’opera, anch’essa di argomento giuridico, indurrebbero a ipotizzare una sorte analoga anche per il Repertorium e che esso possa essere pervenuto ad Alessandro Maria Calefati dal suo avo Michele; da Alessandro Maria potrebbe poi esser passato al marchese Arditi e al Capasso. Tuttavia non si può neppure escludere che il manoscritto sia arrivato al Capasso direttamente da Sebastiano Kalefati, il dotto archivista cassinese cui il Capasso era legato da vincoli di amicizia e dall’affannosa ricerca di sempre nuove fonti, soprattutto giuridiche e legislative 1333.

A illuminare le origini del Repertorium contribuisce invece un’indicazione riportata da Niccolò Toppi nella sua Biblioteca Napoletana. Questi infatti ci dice che Pietro Nasturzio, procuratore fiscale della Regia Camera,

«per la prattica teneva delle mani antiche, e scritture di diversi Idiomi, fu eletto in veder, et osservare molti libri del regio, e grande Archivio, sopra de’ quali al numero di mille duecento, intitolati Exequtorialium, Curie, Communi, et Partium, ne fe’ nel 1543 un Reassunto assai singolare, chiamandolo Repertorio, ove si contenevano tutti li Decreti generali del Tribunale, molti casi esemplari decisi, con varii privilegii di diverse Città,»
[p. 30 modifica]
«Terre, Famiglie, e Chiese del Regno; e per questa fatica fu fatto Presidente di Camera.Questo libro dopo, unitamente, con un altro, intitolato anco Repertorio di Antonio Squillante similmente Procurator Fiscale, sopra de’ Feudi, furon pigliati dallo Spettabile Regente, e Luogotenente di Camera, Garzia, che poco dopo passò all’altra vita 1434 ; e vendendosi la sua libraria, v’andarono detti due libri, con grande interesse del Regio Fisco, e del Publico 15.35»

La piena congruenza tra il Repertorio del Nasturzio e il Repertorium Alphabetìcum nelle materie trattate e nelle serie archivistiche utilizzate potrebbe indurre a ritenere che si tratti proprio dello stesso manoscritto. Certo, vi è una sfasatura cronologica di due anni (1543/1545) tra i due registri, ma essa potrebbe esser ricondotta alla labilità di una datazione affidata alla memoria, a una svista del Toppi o addirittura a un refuso tipografico 1636. Altri elementi inducono tuttavia a una diversa valutazione. Il numero di registri direttamente menzionati nel Repertorium è inferiore ai milleduecento che il Nasturzio avrebbe utilizzato 1737; inoltre il Toppi, ventitre anni prima, trascrivendo in un’altra sua opera 1838 proprio dal Repertorio non ancora disperso del Nasturzio, riferiva:

«Die 6. Octobris 1541 reperita lictera Regiae Camerae cum inserto tenore licterarum Sacrae Cesareae Maiestatis, et Excellentissimi D. Proregis, quae dirigitur sigillatoribus Regij sigilli, quod non signent privilegia, assensus, nec rerum feudalium investituras nisi prius ipsis constiterit illas registratas fuisse in Quinternionibus Regiae Camerae, sub poena privationis officiorum in Curiae 36, fai. 147, relata per Praesidentem Petrum Nasturtium in suo Repertorio m.s. osservato in Magno Archivio Regiae Camerae, fai. 51 at,»

e di tale notazione non vi è traccia nel Repertorium, né al foglio indicato né ad altri. [p. 31 modifica] Va d’altra parte considerato che il Nasturzio non dovette compiere di persona il lavoro di reperimento dei fasci e di redazione degli excerpta, ma piuttosto sovrintendere ad esso 1939. La schedatura di un così gran numero di registri certo dovette indurlo a ricercare la collaborazione di numerosi scrivani che solo gradualmente poterono giungere ad approntare il testo nella sua versione definitiva, redigendo prima numerosi repertori preparatori relativi a un minor numero di fasci 20.40 Il Repertorium Alphabeticum rappresenta, con ogni probabilità, una delle tappe di quell’annosa e faticosa ricerca. Esso avrebbe poi subito sorte non dissimile da tanti altri registri della Sommaria, il cui Archivio,

«oltre all’aver sofferta la disgrazia ben nota nella rivoluzione del 1702, è anche manchevole di moltissimi volumi, registri, notamenti, e scritture, che di tempo in tempo passarono in mano de’ Ministri di essa Regia Camera, e de’ Reggenti nel Regio Collateral Consiglio, e che poi per incuria non furono fatti restituire 2141

1.4 Contenuto del registro

Ma è opportuno tornare a un esame più dettagliato e minuzioso del Repertorium, così che se ne possa avere un quadro, in qualche modo più completo. In esso oltre che due grafie sono evidenti più parti.

I primi 88 fogli, scritti dalla stessa mano, presentano due repertori alfabetici: il primo da c. 1 a c. 28, nell’insieme completo dalla A alla Zeta (da Ambasciatori a Zecca), è, rispetto agli altri, meno ricco di voci ma più particolareggiato nei riferimenti ai documenti, a cui appare più legato; il secondo, in un ordine alfabetico appena accennato e spesso trascurato, per il bisogno di aggiunte e precisazioni, si estende fino alla c. 88: esso è più abbondante di notazioni e di dati, ma meno particolareggiato nelle indicazioni e soprattutto nelle trascrizioni di parti di documenti.

A volte, nell’ambito dello stesso repertorio sono forniti i medesimi dati, come alla c. 1:

«Abbatia sancte Marie de la Grande de la Terza: che lo territorio se ne servono le iomente de la Corte ad pascolare. Vide in libro magno moderno f. XXX,»
[p. 32 modifica]

e alla c. 261;:

«Del territorio dell’abbatta de la terra de la Terza se ne serve la Regia Racza ad pascolare. Vide literam Alfonsi Moccie in libro moderno magno f. XXX.»

Le due citazioni si inseriscono nel primo repertorium rispettivamente alla lettera A per Abbatìa e alla lettera T per Terza.

Anche nel secondo repertorio non mancano vere e proprie ripetizioni, anche a distanza ravvicinata: a c. 311;

«Banno della vendita delle robbe dello secretano Antonello de Petrutiis. In Curie XIII, f. 367»

e a c. 35

«Banno delle vendite delle case et altre robbe de lo secretario Antonio de Petruciis. In Curie XIII, f. 368.»

Con la c. 89 e fino alla 137, per altra mano, torna un repertorio alfabetico dalla A alla Z, anche se dalla lettera A, per effetto di un termine cominciante per Ha («Habente XII filios si declaratur quod sit immunis an gaudere debeat immunitate. In Comune XXI, f. 27», c. 90 del Repertorium), si continua con le lettere dell’alfabeto che seguono la H. In questa parte le notazioni sono brevi, rapide, ma i dati forniti sono vari e interessanti sotto più aspetti.

Dalla c. 138 alla c. 173 torna la prima scrittura, per intenderci quella da c. 1 a c. 88; la materia, non più per ordine alfabetico, è ordinata generalmente per registri.

Dalla c. 174 alla 266, per opera del secondo scrivano, si ha una serie di annotazioni che non seguono né un ordine alfabetico né di registri.

La stessa mancanza di sistematicità caratterizza i fogli successivi in cui si alternano le scritture: la prima da c. 267 a 284; la seconda da 285 a 323; la prima da 324 a 344; la seconda da 345 alla fine, c. 354.

L’alternarsi delle grafie nel manoscritto potrebbe indurre a dubitare che esso sia nato come lavoro unitario, e che la rilegatura di più fascicoli in uno volumine sia dovuta al caso, e che comunque sia successiva alla loro stesura. Ma la considerazione che l’alternanza delle grafie non coincide se non due volte con l’inizio di un nuovo fascicolo, precisamente alla c. 285, e alla c. 345 2242, convince che la stesura del manoscritto sia avvenuta su un solo registro precedentemente preparato. È evidente che si tratta di un lavoro congruente di due funzionari addetti allo stesso ufficio fiscale.

Quasi certamente per variate esigenze dell’ufficio, ma probabilmente anche per ottemperare a un bisogno di completezza e di precisazioni, chi ha già steso in ordine alfabetico una raccolta di dati, torna a farlo, non certo per perfeziona [p. 33 modifica] re quanto ha già fatto in precedenza, ma per arricchire di nuovi dati e riferimenti il precedente lavoro. Qualche manchevolezza e trascuraggine come, ad esempio, il salto dalla A alla H, dopo l’inserzione di una parola cominciante per Ha, nel terzo repertorio alfabetico potrebbero essere indizio che chi si dedicava a tale lavoro, era spinto a farlo, non certamente da esigenze personali, ma da una sollecitazione esterna, come quella del responsabile di un ufficio che chiedeva a un subalterno o a un collaboratore maggiore semplicità e rapidità di dettato nel corso delle annotazioni. Che sia l’opera di semplici scrivani è riconfermato dai non rari fraintendimenti, dovuti all’insicura comprensione delle grafie e alle precarie conoscenze di latino, con cui vengono redatti gli excerpta 23.43 Il Nasturzio, a cui come si è già detto si deve con ogni probabilità l’impulso a confezionare il Repertorium, dovette quindi affidare a suoi collaboratori questo compito, secondo un’abitudine diffusa nella Camera della Sommaria e polemicamente denunciata da un anonimo documento di quegli anni 24.44

D’altronde, che l’ufficio in cui fu redatto il Repertorium fosse interno alla Regia Camera della Sommaria, a quell’organo centrale su cui incombeva l’amministrazione generale delle finanze e la delineazione delle direttive generali di ordine amministrativo nelle quali si sarebbe poi sostanziato l’indirizzo di governo, è confermato anche dai continui e precisi riferimenti alla struttura della Sommaria, alle sue competenze, alla sua giurisdizione, al suo funzionamento, sempre ricordati da una prospettiva interna a tale magistratura. A c. 62 si riporta la decisione della Camera di affidare un reo di falso o altra iniuria al capitaneo civitatis e non officialibus Dohane, benché i reati commessi siano stati proprio contro questi ultimi. Alla stessa carta troviamo che il

«cabellotus prò creditis cabellarum potest convenire debitores in Regia Camera, iudice competente cabellarum.»

Ac. 24:

«In lo anno 1446 la Summaria se regeva in lo Castello Novo.»
[p. 34 modifica]

A c. 241;:

«La Summaria a li 22 de novembre 1554 fo portata ad regere in le case de lo olim principe di Salerno 25.45»

Decisioni e decreti della Sommaria sono continuamente riportati. Si fa spesso menzione del suo luogotenente, dei suoi presidenti e dei diritti e immunità di cui godevano 2646.

Altrove, a c. 391;, in forma apoftegmatica si afferma:

«La Camera non consulta excepto cose importune;»

oppure a c. 45:

«A la Camera specta tutti li officiali de lo Regno fare stare ad sindacato et castigare chi ha colpato.»

A c. 371; è riportata una giusta decisione:

{{quote|Una [...] nave venendo de Venetia carica destinata per Bari, vi ventorum andò in lo porto di Bisceglia; e perché la nave faceva acqua et bisogna conciarse, discarricò; fo per la Camera provisto che detta nave quod vi ventorum et non voluntarie accessit et che faccia acqua et se bisognò conciare et che non havia incominciato ad vendere et per lo libro dello carricamento appareva per Bari, fo provisto che non pagassero fundico.

A c. 381; ritroviamo menzione del sistema con cui la Sommaria amministrava uffici e funzionari dipendenti:

«Camera, solita est quando è dubio in declarare cunti, sole mandare ad pigliare li originali libri de li credenzeri et farese venire clause et siggillate in Camera.»
[p. 35 modifica]

Le notazioni contenute nel Repertorium soddisfano svariati e molteplici interessi; esse sono numerose e sorprendenti come numerose erano le attribuzioni della Regia Camera della Sommaria, che andavano dall’organizzazione e dalla verifica contabile, al contenzioso giudiziario. Non meraviglia quindi la presenza di informazioni relative a investiture di feudi e a successioni feudali, a fedeltà di feudatari e a ligio omaggio, a relevi, al pagamento sostitutivo del servitium cui i feudatari erano tenuti (adoa o adohà), a devoluzioni di feudi, a benefici ecclesiastici; a uffici vendibili; a castelli regii e alla loro difesa e approvvigionamento; a tratte, gabelle, dazi e ai loro appalti, generalmente chiamati arrendamenti; a miniere, strade, ponti, passi; a funzionari regi; alle varie dogane e portolanati e alla Zecca. Particolarmente numerosi sono poi i riferimenti alla Dogana di Puglia, di cui sono riportate le norme che la regolavano, e alle città franche, ai giorni di fiera e al focatico.

Non è da credere tuttavia che ogni notazione del Repertorium sia ispirata a fredda esigenza di ordine e di sistemazione di tasse, uffici, arrendamenti. Alcune note possono indurre a dubitare di una loro immediata utilizzazione a fini burocratici. Certo, a uomini pratici della molteplicità dei giudizi e dell’infinità dei riferimenti a eventi e a fatti singolari nel corso dei processi dovettero sembrar utili certe notazioni. Ma si ha l’impressione che talvolta alcune trascrizioni dovettero imporsi sotto la spinta della commozione e del turbamento che dovevano suscitare eventi grandi e dolorosi.

Il ricordo di Francesco Coppola conte di Sarno - di quest’uomo che, anche se di nobili origini, dalla condizione di modesto mercante seppe elevarsi a cittadino di grande rango, partecipe dei segreti del re e suo collaboratore, per poi cadere in improvvisa disgrazia, certo per errori a cui lo indussero la stessa sua straordinaria ascesa 2747 - nel Repertorium è frequente 2848, ma un tratto è quello che ci ferma, perché è chiaro che l’estensore delle note ha meditato e vuol far meditare sulla cosa. A c. 30 troviamo:

«Admiranti per ribellione de Antonello Sanseverino prencepe de Salerno in lo anno MCCCCLXXXVI fo concesso al conte de Sarno ad eius vita decursum, in lo quale privilegio de poi che re Ferrante lo firmò ’nce fé quattro versi de mano sua, videlicet: Per la singulare fede et amore che ne aveti portato, et portati, et per li grandi et infiniti servitii che avete prestato in beneficio dello stato nostro, iudicamo che voi conte meritati maggiore grafia et dignità che la presente, et cossi speramo con el tempo devervela concedere. Et depò fo squartato perché ne fè lo contrario.»
[p. 37 modifica]

2. La Regìa Camera della Sommaria


2.1 Alle origini della magistratura

La storia insegna a sorridere della solennità delle origini. Eppure, per la Regia Camera della Sommaria, per secoli massima magistratura finanziaria del Regno di Napoli, esse sono state a lungo ricercate nella luce senz’ombra di una forma immobile e perfetta, creazione di un grande artefice 2949. La propensione a ritrovare negli inizi un’identità già compiuta, «germoglio metafisico che rispunta nella considerazione della storia» 3050, sembra caratterizzare gran parte della storiografia sulla Sommaria e lascia scorgere il suo riflesso persino nelle fantasiose etimologie a cui si volle associare il suo nome. Qualcuno lo legò a Stimma hera o Somma signora di tutte le entrate e uscite del Regno; altri con sottigliezza e arguzia lo volle derivato da summa rea, in quanto nel suo tribunale tutti i conti venivano esaminati come dubbi e tutti i funzionari inquisiti come sospetti 3151.

A tale storiografia non occorreva attardarsi nella meticolosa analisi degli inizi; bastava che le omissioni e i travisamenti della memoria collettiva le offrissero un appiglio. E quasi sempre lo trovò nella prammatica emanata dal re Alfonso il 23 novembre 1450, rinvenendo in essa attestazioni e dati di cui non presenta traccia; giungendo talvolta a consacrarla quale atto di rivoluzionario rinnovamento e, persino, di fondazione della Camera della Sommaria. Poiché, nel presente lavoro, di tale prammatica si farà spesso menzione, per renderepiù edotto e sicuro il lettore, ne riportiamo il testo 3252.

«I. Alphonsus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliae citra et ultra Farum, Hierusalem, Hungariae, Maioricarum, Sardiniae et Corsicae: Comes Barchinonae, Dux Athenarum, et Neopatriae, ac etiam Comes Rossilionis, et Ceritaniae. Universis, et Singulis praesentium»
[p. 38 modifica]

seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris, gratiam, et bonam voluntatem. Super rationibus Regiae Curiae videndis, discutiendis, et finaliter terminandis, praedecessorum nostrorum huius Regni Siciliae citra Farum, Regum illustrium, ordinationibus provisum extitit, et inde usque ad tempora bonae memoriae Domini Regis Ladislai servatum, quod rationes ipsae in Camera per Praesidentes, et rationales ibidem ordinatos summarie viderentur, et restas liquidas exigendas Thesaurario, Magnus Camerarius, et Praesidentes ipsi suis literis signifìcarent.

II. Indeque rationes ipsas Magistris Rationalibus Magnae Regiae Curiae remitterent, qui easdem inde reviderent, discuterent, dubiaque inde assumerent, et finaliter terminarent, et super quietantiis deinde fiendis cum Magno Camerario in eius hospitio convenirent; ibique cum eisdem Praesidentibus, et rationalibus de quietantiis eisdem deliberarent; sicque eorum, et uniuscuiusque ipsorum officiis, et personis, tam dictorum Praesidentium, et rationalium, quam ipsorum Magistrorum Rationalium, et Officialium, et personarum in eisdem officiis, et unoquoque ipsorum intervenientibus, sive ministrantibus, aut officia gerentibus plurima attributa, diversae praerogativae, jurisdictiones, et privilegia concessae, et concessa fuerunt.

III. Deinde vero eiusdem Regis Ladislai tempore introduci coepit, ut rationes ipsae in Camera per Praesidentes, et rationales eiusdem non modo summarie viderentur, sed discuterentur, assumerenturque inde dubia, et finaliter terminarentur, et per Magnum Camerarium cum eisdem Praesidentibus, et rationalibus quietantiae, et omnia, quae super iis ad Magistrorum Rationalium officium spectabant, expedirentur, et fierent; sicque exinde hucusque servatum extitit, atque servatur, Magistris Rationalibus de iis se nullatenus intromittentibus; sicque cum in iis, quae Regiam Curiam, et eius commoda principaliter contingunt, utriusque officium, scilicet tam Camerae, quam Magistrorum Rationalium, per officiales eiusdem Camerae geratur; consonum, atque dignum est, ut officiales ipsi, et ipsius Camerae Officium, utriusque Officii praerogativa laetetur, et gaudeat.

IV. Idcirco tenore praesentium, de certa nostra scientia constituimus, volumus, et ordinamus, omnia, et singula Curiae, et officio Magistrorum Rationalium, et personis ipsorum Magistrorum Rationalium, et officialium, et personarum eiusdem Curiae hactenus attributa, sive concessa, et quovis modo ex privilegiis, capitulis, usu, consuetudine, vel aliter spectantia, et pertinentia; eidem Camerae, eiusque officio, ac officialibus, et personis eiusdem Camerae omni futuro tempore competere, et eisdem attributa, atque concessa censeri, prout eisdem etiam de praesenti attribuimus, atque concedimus, perinde ac si literae, privilegia, et ordinationes, atque capitala, et alia de dictis Magistris Rationalibus disponentes, atque disponentia de dieta Camera nostra summariae, eiusque Curia, et officio, ac officialibus, personis, et Ministris eiusdem Camerae expresse, et nominatim disponerent, et loquerentur: prorogantes, et extendentes ad eandem Cameram, eiusque officium, et officiales, personas, et ministros eiusdem omnia, et singula Curiae, sive officio dictorum Magistrorum Rationalium, ipsisque Magistris Rationalibus, personis et Ministris eorum officii, sive Curiae hactenus quibusvis praedecessorum nostrorum, privilegiis, ordinationibus, capitulis, literis, sive statutis, ac usu, stilo, seu consuetudine, et aliter quovis modo attributa, concessa, sive acquisita, cum iurisdictionibus, prerogativis, libertatibus, et exemptionibus, ac privilegiis, et aliis quibuscumque dicto officio, sive Curiae Magistrorum Rationalium, ipsisque Magistris Rationalibus, ac personis, et familiis eorumdem, officialibusque, et ministris officio, sive Curiae ipsorum quovis modo et quibusvis rationibus, sive causis attributis, concessis, sive acquisitis.

V. Mandantes propterea illustri filio nostro carissimo Ferdinando de Aragonia, Duci Calabriae, et in dicto Siciliae citra Farum Regio primogenito, et Locumtenenti nostro Generali, nostri Sacri Consilii Praesidenti, caeterisque de nostro Consilio, Magnifico dicti Regni Justitiario, eiusque Locumtenenti, et Regenti Magnam Curiam Vicariae, ac Judicibus eiusdem Curiae, nostrisque quibusvis Vicemgerentibus, Justitiariis, Capitaneis Civitatum, Terrarum, et Castrorum, caeterisque aliis Officialibus tam maioribus, quam minoribus quibusvis officio, et iurisdictione fimgentibus, eorumque Locumtenentibus, et
[p. 39 modifica]

personis aliis quibuscumque subditis, et fidelibus nostris cuiusvis conditionis gradus, et dignitatis existant, tam praesentibus, quam futuris, quatenus préesentium serie per eos diligenter inspecta, illam eidem Camerae, eiusque officio, officialibus, personis, et ministris eiusdem, prout ad unumquemque ipsorum quovis modo spectaverit, observent, et faciant inviolabiliter et inconcusse ab aliis observari.

VI. Nec contrarium faciant, aut fieri, vel attentali quovis modo sinant, vel permittant, si dictus filius noster nobis oboedire cupit, dictique alii gratiam nostram caram habent, iramque, et indignationem, ac pamam privationis uniuscuiusque officiorum, et ducatorum mille a singulis contrafacientibus, vicibus eorum singulis exigendam, et nostri Fisci commodis applicandam, quam ipso facto incurrere decernimus, cupiunt non subire, in cuius rei testimonium praesentes literas exinde fieri, et magno pendenti Majestatis nostrae sigillo iussimus communiri. Datum in Castro Novo Neap. die 23 Mensis Novembris 14 ind. anno a Nativitate Domini M.CCCC.L. Regnique nostri huius Sicilia^ citra Farum anno decimo sexto, aliorum vero Regnorum XXXVI. Rex Alphonsus. Dominus Rex mandavit mihi Aduardo Fonolleda, et viderunt Nicolaus Antonius Locumtenens Magni Camerarii, et P. Regii Patrimonii Generalis Conservator. Notata per Gilifortem penes Magnum Camer.

Tale il testo. L’analisi diacronica della tradizione storiografica consentirà di individuare il luogo di emergenza di infondate convinzioni, destinate a dilagare con l’incontenibile pervicacia del topos.

2.2. La tradizione storiografica

Angelo di Costanzo, noto tra i suoi contemporanei - un po’ meno tra i nostri 3353 - soprattutto per le Rime di stampo petrarchesco, con predilezione spiccata per la conclusione a effetto, specialmente nei sonetti, sempre ingegnosi e ben costruiti, benché molto più giovane, fu legato da rapporti di intimo, affettuoso sodalizio a Iacopo Sannazaro, dal quale fu incoraggiato a comporre l'Istoria del Regno di Napoli. Si sottrasse a lungo alle sollecitazioni, tanto più pressanti in quanto sembrava che il Collenuccio, autore di un’opera analoga, dovesse essere corretto e integrato; e, solo molti anni dopo la morte dell’amico, nella tarda maturità, si dedicò al componimento dell’opera a lungo vagheggiata. Indirizzato da un umanista, ed egli stesso letterato e cultore degli antichi, non poteva concepire la Storia se non come opus oratorium maxime. La sua storiografia fu più intesa alla perfezione formale, all’edificazione morale del lettore, alla narrazione degli avvenimenti, alla rappresentazione dei personaggi, meno attenta alla storia delle istituzioni, al loro svolgersi e mutarsi 34.54 Sull’esempio del Petrarca non potè fare a meno di conferire una patina di amorevole patriottismo alla sua opera, sotto l’impulso, forse, anche dei contrasti suoi e del suo ceto con i dominatori spagnoli 3555. [p. 40 modifica] Fu proprio il di Costanzo a parlare tra i primi, nell’Istoria del Regno di Napoli, della Camera della Sommaria, evidentemente colpito, come i suoi contemporanei, dall’altezza dei compiti e dal ruolo assunto da quell’Ufficio; e, per Pietro Giannone, che con «insolita franchezza» ammetteva di avere «copiato, talvolta, alla lettera, la storia napoletana del Costanzo» 3656, questi fu la prima fonte da cui potesse assumere notizie, dati e giudizi sull’istituto che a lungo fu il massimo organo di controllo finanziario.

«Il di Costanzo scrive:il Re [...] ordinò il Tribunale della Sommaria, che avesse cura del Patrimonio Reale, e conoscesse le cause Feudali, dove costituì quattro Presidenti leggisti 37,57 e due idioti, ed un capo, il quale fosse Luogotenente del Gran Camerlengo; e il primo Luogotenente fuVinciguerra Lanario Gentiluomo di Majuri 58

Nel brano del di Costanzo ho evidenziato in corsivo la parola ordinò e il tratto relativo a Vinciguerra Lanario. Ne spiego i motivi. In primo luogo ordinò, che doveva valere riordinò, mise ordine, si prestò all’interpretazione secondo cui re Alfonso, per primo, avrebbe istituito la Camera della Sommaria, come sembra intendere il Giannone, quando, con evidente calco sul di Costanzo, per la prima volta 3959 parla di essa.

«Il re Alfonso I a questo tribunale [quello dei Maestri Razionali] unì l’altro da lui eretto dalla60 Sommaria, il quale si reggeva per quattro presidenti legisti e due idioti, dandogli un capo che vi presiedesse in luogo del gran Camerario, onde prese il nome di suo luogotenente. Si vide perciò questo tribunale in maggiore splendore ed autorità, perché oltre alla cura del patrimonio regale, gli fu data anche la cognizione delle cause feudali.»

Il Giannone, immediatamente dopo, mostra di sapere che la Sommaria come corte dei conti doveva esistere fin dai tempi degli Angioini, ma rivela chiaramente di credere che non fosse altro che un Ufficio per la revisione sommaria dei conti. Cita in proposito la lettera prammatica emanata da Alfonso I in data 23 novembre 1450, ma di essa riporta solo una parte; a spiegare le ragioni del nome Summaria dice testualmente:

«quod rationes ipsae in Camera per praesidentes et rationales ibidem ordinatos SUMMARIE viderentur.»
[p. 41 modifica]

È evidente che ha ripreso frettolosamente il brano da altri, forse dal Toppi 4161, altrimenti non avrebbe potuto sostenere che si trattava di un tribunale «eretto dalla Sommaria», ma seguendo più da vicino il dettato di Alfonso, avrebbe dovuto ammettere che questi riordinando la Sommaria non faceva altro che riprendere modi e consuetudini dei suoi predecessori angioini, Ladislao e Giovanna II.

Il Giannone ritornò nei libri successivi sull’argomento, correggendo, in particolare, l’errore commesso dal di Costanzo, per correntezza e frettolosità d’indagine, sull’identità del primo luogotenente. Ma di ciò a suo tempo.

Dopo Angelo di Costanzo, trattò paratamente della Sommaria Annibale Moles, in un’opera dedicata alle Decisiones supremi tribunalis Regiae Camerae Summariae, composta negli ultimi decenni del XVI secolo, ma pubblicata solo nel 1670, a cura del pronipote Francesco Moles 4262.

Annibale Moles, praeses Regiae Camerae, nonché membro del Supremo Consiglio d’Italia, consigliere a latere del re Filippo II e Reggente della Cancelleria del Regno di Napoli, aveva libero accesso ai documenti. Legato al suo lavoro, non si contentò di definire i limiti giuridici della Camera della Sommaria, ma volle tracciarne, sia pure a rapide linee, la storia, rifacendosi alle origini. Per i tempi anteriori a quelli angioini, non ritrovava documenti e memorie negli archivi; si limitò quindi a dire che i primi re del regno ebbero dei questori, che esigessero le entrate relative alle vendite o alla locazione dei beni e diritti regali, ovvero all’esazione delle entrate connesse a multe per contravvenzione di norme regie. Quaestores, Secreti Dohanae (ai tempi di re Ruggiero), Camerarii (ai tempi di re Guglielmo), nominavano anche i Bajuli, che oltre ad essere ufficiali esattori provvedevano all’amministrazione della giustizia nelle cause civili e miste, eccettuate quelle feudali. Il Moles per queste notizie si rifaceva alle Constitutiones Melfitanae di Federico II, che aveva raccolto, con aggiunte e innovazioni, la normativa dei re normanni suoi predecessori.

Secondo le sue affermazioni, dei Magistri Rationales Magnae Curiae si ha menzione subito nei registri dell’archivio Regiae Siclae, dal primo di re Carlo I, dell’anno 1267, nei fogli 101 e 173 a tergo, nonché nel secondo dell’anno 1268, fogli 23 e 135 4363. Il loro ufficio era di amministrare il regio patrimonio e di controllare l’operato di tutti gli Officiales di nomina regia, come si evince da un privilegio concesso da Giovanna I nel 1350 e riportato integralmente dal Moles. Risulta che i Maestri Razionali avevano anche il compito di dirimere le contese con i mercanti e tra i mercanti, di amministrare attraverso i loro agenti la giustizia civile e mista, di vendere affidare o affittare gli uffici del Regno, compiti tutti, in seguito, rimessi al controllo della Camera della Sommaria. [p. 42 modifica] Tali le competenze dei Magistri Rationales; tuttavia per il Moles esse erano essenzialmente di controllo superiore, se non di solo prestigio, in quanto di fatto la revisione dei conti spettava alla Camera della Sommaria. Egli dopo aver riportato integralmente il privilegio di re Alfonso I, del 23 novembre 1450, afferma:

«Ex his apparet, quod hoc Tribunal Camerae ab initio rerum divisum et separatum fuit a Magistris Rationalibus, nec ab ipsis dipendens [...].»

A sostegno cita una provisio di re Roberto e due provisiones della regina Giovanna I 4464. Il privilegio di re Alfonso afferma che, dagli inizi,

«rationes ipsae in Camera per Praesidentes et Rationales, ibidem ordinata», summarie [per bilanci, conti generali] viderentur et restas liquidas exigendas Thesaurario, Magnus Camerarius et Presidentes ipsis suis literis significarent.»

Dunque deliberavano in proprio e indipendentemente dalla revisione o meglio dal controllo successivo.

«Indeque» rimettevano «rationes ipsas Magistris Rationalibus Magnae Regiae Curiae [...] qui easdem inde reviderent, discuterent, dubiaque inde assumerent et finaliter terminarent [...]»

per poi raccogliersi nell’ufficio del Gran Camerario con i presidenti e i razionali della Camera della Sommaria e, tutti insieme, dare la sanzione definitiva alle delibere. E ciò fino a re Ladislao, quando

«introduci coepit, ut rationes ipsae in Camera per Praesidentes et rationales [...] non modo summarie viderentur, sed discuterentur, assumerentque inde dubia, et finaliter inde terminarentur [...].»

Insomma si evitava quel che appariva una lungaggine burocratica, e si conferiva tutto il potere e l’autorità alla Sommaria 4565. Così volle anche re Alfonso, che probabilmente mal sopportava i Magistri Rationales, perché in gran numero e soprattutto perché diventati espressione dei Seggi cittadini, come si ricava dal Moles 4666,

«[...] Magistri Rationales multi erant numero, omnes nobiles et quandoque fuerunt plusquam numero quinquaginta et sexaginta [...] 47.67»
[p. 43 modifica]

Al sovrano aragonese appariva quindi inutile rimandare le delibere della Sommaria, per la sanzione finale, a un consesso ordinato, e mantenuto, a titolo puramente onorifico.

L’esame delle osservazioni del Moles potrebbe bastare a stabilire le origini e i diritti della Sommaria, ma vedremo che altro è stato sostenuto in proposito, per liberarci definitivamente dal condizionamento secolare, per cui la Camera della Sommaria sarebbe stata creata dagli Aragonesi.

Il discorso del Moles rivela un funzionario ligio al dovere, desideroso di svolgere il suo lavoro nella piena consapevolezza delle sue mansioni, tanto da ricercare e raccogliere dati ed elementi storici che potessero sovvenirlo nel quotidiano adempimento delle sue funzioni. Per questo indaga sull’origine del suo ufficio, fin dove è possibile, fino agli Angioini: perché sa che di Chambre des comptes si può cominciare a parlare dai monarchi francesi, capetingi ed eredi, perché consapevole che la documentazione sulla camera patrimoniale della monarchia napoletana è possibile rinvenirla solo a partire dagli Angioini. Per lui furono proprio costoro a dare inizio alla Camera della Sommaria: nell’Archivio della Zecca, come in seguito vorrà ancora affermare Niccolò Toppi, erano conservati solo documenti risalenti ai tempi di Carlo I d’Angiò. Per l’amministrazione finanziaria sotto i monarchi precedenti, come si è già detto, bisognava rifarsi alle costituzioni e istruzioni promulgate sotto i re normanni e raccolte da Federico II nel Liber Augustalis 4868.

Il Toppi ha presente il Moles e, nella parte storica, lo segue fino a ripeterlo; curiosus soprattutto di uomini, abbonda tuttavia nella ricerca prosopografica, compiacendosi che a dirigere la Sommaria furono spesso uomini nobili e dotti.

Giuseppe Galasso 4969, iniziando a discorrere del libro del Toppi sull’origine di tutti i tribunali, osserva che l’autore apre la sua opera [p. 44 modifica]Niccolò Toppi tratta della Sommaria nel quarto libro della sua opera, in cui la premessa storica è presto soppiantata dalla ricerca sui personaggi che regolarono la vita di quel Tribunale. Altro suo scopo, dopo la rivolta di Masaniello e quando maggiore era sembrato farsi il vento di fronda contro gli Spagnoli e il loro prepotere, poteva essere quello della dimostrazione dei grandi servigi resi dagli Uffici al potere, uffici d’altronde potenziati e rafforzati proprio sotto gli spagnoli e gli aragonesi, dei quali gli spagnoli amavano apparire legittimi eredi.

Egli parlando della Camera della Sommaria sotto gli aragonesi parla di reformatio di Alfonso; ma tale reformatio va intesa nel senso più ovvio e consueto con cui la parola era stata e veniva usata: valeva ripristinare, riportare alla forma primitiva ciò che appariva corrotto e guasto. Quando infatti vuol parlare di mutamenti, il Toppi usa il termine innovare 5070. Ma Alfonso non mutò gli ordinamenti esistenti, pose soltanto in luogo dei precedenti dirigenti dell’ufficio della Sommaria

«viros doctos, prudentes, sagaces, prosapie illustres, consilioque pollentes;»

così come dovevano essere un tempo, si può pensare, visto che degli antichi e dei trapassati non possiamo nihil dicere nisi bene. Indubbiamente non mancarono, da parte del re, osservazioni, istruzioni e decreti grazie ai quali il Tribunale della Sommaria rifiorì, procurando benessere al fisco, sollievo al popolo e monumenti alla città. Ma poteva esprimersi in modo diverso il Toppi, se, come abbiamo visto, intendeva tra l’altro compiacere gli Spagnoli esaltando l’operato dei loro diretti predecessori, anch’essi spagnoli in quanto aragonesi? Anche per il 1495, il Toppi parla di reformatio Regiae Camerae. Ancora una volta si trattava di scelta e sostituzione di uomini degni in luogo di coloro nei quali, dopo gli eventi del 1494, non era più possibile aver fiducia. Il Tribunale della Regia Camera della Sommaria, ancora una volta dopo la citazione della lettera di Alfonso del 23 novembre 1450, appare al Toppi

«ab initio rerum divisum separatumque [...] a Magistris Rationalibus, nec ab eis dependere 51.71»

A riprova e conferma di ciò il Toppi riporta una provisio di re Roberto ubi mandat, quod omnes Iustitiarii et alii pecunias fiscales exigentes intra certuni tempus ponent computum de exactis per eos tam Summarie in Camera nostra, quam deinde finaliter coram Magistris Rationalibus Magnae nostrae Curiae 5272.

44 [p. 45 modifica] Riporta ancora una provisio della regina Giovanna I in cui ella ordina

«omnibus Regni Officialibus, quod mandare debeant exequtioni mandata, quae expediuntur per Praesidentes Summariae Audientiae rationum;»

gli archivisti della Magna Curia avranno poi cura di segnare il giorno in cui

«rationes de Summaria Audientia transmittuntur ad Archivium Magistrorum Rationalium.»

Un’altra provisio della regina Giovanna recita:

«Praesidentes Summariae Audientiae praefigent brevem terminum illis, qui computare habent, quo termino elapso assument restas, liquident et significent et quod demum computa remictantur ad Magistros Rationales prò discussione et finali conclusione ipsorum 53.73»

Dopo aver detto delle sedi dei Maestri Razionali il Toppi osserva che per ordine di Sua Maestà nel 1590 essi furono estinti con la motivazione che:

«Grandes agravies han padecido mis vassallos, y subditos del Reyno de Napoles de los Comissarios que la Regia Zecca de la iustitia embia por las Provincias [...] 54.74»

Benché ridotti di numero i Maestri Razionali volevano far sentire il loro peso controllando vassalli e sudditi del re: era bene eliminarli. Abbiamo avuto modo di osservare come il Giannone, sotto l’influenza del di Costanzo, dapprima propendesse a credere nella novità della Sommaria istituita dagli Aragonesi. Ma già nel libro XXII 5575, parlando dei Riti della Regia Camera sulle orme di Andrea d’Isernia, ma soprattutto dei maggiori commentatori di questo, Goffredo di Gaeta e un anonimo le cui osservazioni furono inserite nell’edizione dei Ritus Regiae Camerae, mostra di credere in una Camera Summarie, detta precedentemente Audientia Summarie e, prima ancora, Auditorium rationum, che tuttavia, secondo quanto lui dice, veniva retta dal luogotenente del Gran Camerario e dai maestri razionali. È da presumersi dunque che se ammetteva l’esistenza della Camera della Sommaria, non era disposto a riconoscere che a reggere questa vi fossero i praesidentes, bensì i magistri rationales. Ma se diamo ascolto al Moles che vuol derivare il nome dei presidenti dai maestri razionali effettivamente presenti alle sedute, dobbiamo convenire che non vi può essere differenza tra Sommaria retta e regolata da Presidenti e Sommaria retta da maestri razionali di fatto presenti e quindi soli in grado di presiedere ai suoi lavori. [p. 46 modifica] Ma il Giannone torna sull’argomento nel libro XXVI, ove ricostruisce e afferma, senza riportare testimonianze, che vi erano due tribunali, quello dei Maestri Razionali e

«sin da tempi antichissimi l’altro, in cui parimenti trattavasi del patrimonio regale, chiamato Regia Camera, ovvero Regia Audientia, Curia Sommaria, e finalmente nomossi la Regia Camera della Sommaria 5676

Parlando, poi, dei Maestri Razionali, afferma che Giovanna I nel 1350 conferì

«loro amplissimo privilegio [...] Ma poi i razionali di quello abusandosi, e volendo stenderele loro giurisdizione nelle cause, le quali non eran della loro incombenza 5777»

la stessa regina nel 1370 restrinse la loro autorità.

Quindi il Giannone, rifacendosi alla più volte citata lettera di Alfonso del 23 novembre 1450, riporta che re Ladislao cominciò a disporre che le decisioni dei presidenti della Sommaria non dovessero essere più sottoposte all’approvazione dei Maestri Razionali, disposizione fatta propria da re Alfonso, che, in aggiunta, avrebbe tuttavia provveduto a conferire maggiore importanza alla Sommaria, affidandole le cause feudali. Per quest’ultima affermazione si richiama all’autorità del di Costanzo 5878. Niente del genere vi è nel Moles e nel Toppi, e del resto vi sono documenti da cui si evince che tali cause già in precedenza erano esaminate nella Sommaria 5979. Continua a citare dal di Costanzo quando parla dei presidenti legisti e idioti preposti dal re Alfonso al funzionamento della Camera, ma non può fare a meno di smentire il di Costanzo a proposito di Vinciguerra Lanario, gentiluomo di Maiori, che sarebbe stato il primo luogotenente nominato dal Magnanimo. Sul fondamento delle ricerche [p. 47 modifica] del Toppi, egli afferma recisamente che Vinciguerra Lanario fu luogotenente della Sommaria molto prima di Alfonso e che sotto di questo fu primo luogotenente Nicola Antonio de’ Monti, patrizio di Capua, mentre era Gran Camerario Francesco d’Aquino, conte di Loreto 6080.

Dopo il Giannone è opportuno riportare le osservazioni di Carlo Pecchia 61.81 Questi, anche se fu riconosciuto valente scrittore di poesie serie e giocose in lingua italiana e latina, tanto che il Napoli-Signorelli 6282 poteva affermare che il suo ditirambo Carnevale fosse il solo degno di gareggiare col Bacco in Toscana del Redi, legò il suo ricordo soprattutto all’attività di storico. Sicuro conoscitore della storia e del diritto pubblico delle Due Sicilie, accortosi, a proposito della Camera della Sommaria, di incertezze e contraddizioni presenti nell’opera del Giannone, tentò di correggerne le mende e di ricostruire ex novo la storia di quella istituzione.

Egli stabilisce innanzitutto che, sotto Carlo I, ministro plenipotenziario in fatto di economia e finanze del Regno era il Gran Camerario, che presiedeva tra l’altro al tribunale dei Maestri Razionali. Lo stesso re {{|volendo rendere più copiosa, e più spedita la riscossione dei proventi fiscali, [...] statuì nel Castello dell’uovo così la sua Regia Tesoreria, come ancora una nuova Camera di conti composta di alcuni Uffiziali, che col titolo di Presidenti preseder doveano a’ semplici razionali, o siano computisti: imponendo a tutti i debitori [...], che colà rimetter dovessero [...] il denaro in Tesoreria, ed i conti al Gran Camerario, o al suo Luogotenente, perché questi coll’ispezione dei Presidenti [...] rimettesse al Regio Tesoriera le note dei residui certi, ed incontrastabili, per la celere esazione; indi passasse i conti così sommati al Tribunale dei Maestri Razionali, affinché costoro rivedendoli, provvedessero di giustizia sopra le rimanenti partite dubbie.

Inoltre i Maestri Razionali dovevano incontrarsi col Gran Camerario e con i Presidenti per concordare quanto potesse occorrere al servizio del Fisco. Tali disposizioni non ebbero luogo in Sicilia, per la rivolta che portò l’isola a staccarsi dal Regno di Napoli, mentre in questo restarono invariate sotto tutti gli Angioini, come dimostrano disposizioni, ordini e privilegi di re Carlo II, di re Roberto, della regina Giovanna IL Con costei è già chiaro che i conti erano rimessi ai Maestri Razionali solo per una supervisione e definitiva approvazione, in quanto ogni altra incombenza per decidere i termini dei pagamenti e le entità di essi spettava ai presidenti della Sommaria. Ritrovava poi presso il Toppi 6383 alcuni Capitoli dei Maestri Razionali estratti dai Privilegi della Regia Zecca, in base ai quali poteva affermare che i Maestri Razionali erano nominati dai Seggi, non più di quattro per ciascun seggio e in carica effettiva per non più di sei mesi 64. Che sedessero in tribunale per suffra60 [p. 48 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secologio, senza un’accertata professionalità, li rendeva doppiamente sospetti al monarca, che se talvolta, per ingraziarseli, insieme con i loro elettori, li colmò di altissimi privilegi, li ridusse poi, con Ladislao e quindi con Giovanna II ed Alfonso I, a beneficiare di una carica semplicemente onorifica. È da osservare tuttavia che non furono soppressi da Alfonso come vorrebbe il Pecchia che, interpretando dati e giungendo a proprie personali conclusioni, nega credito al Toppi e al Moles.

Il Pecchia è d’accordo col Giannone nell’affermare che Alfonso per primo assegnò le cause feudali alla Sommaria; e anch’egli, come il Giannone, sulla scorta dell’affermazione di Angelo di Costanzo.

Le fonti dirette del Pecchia si rivelano tuttavia il Toppi e i documenti da lui riportati nel De origine omnium Tribunalium, in particolare la lettera di Alfonso del 23 novembre 1450, sulla base della quale costruisce tutta la sua argomentazione.

Anche Ludovico Bianchini 65 84tratta il problema della Camera della Sommaria, con la sobrietà che gli è consueta, introducendo significative osservazioni. Per lui la Camera della Sommaria fu creata dai re Angioini e si unì, successivamente, alla "Magna Curia dei Maestri Razionali" di origine normanna 66.85 Gli Angioini, per cancellare la memoria di tutto ciò che avrebbe potuto richiamare l’operato degli Svevi, curarono la distruzione di ogni loro registro, e vollero che la Camera avesse sede nel Castello dell’Ovo, mentre la curia dei Maestri Razionali era allogata nell’ampio palazzo di S. Agostino della Zecca, comperato da Roberto proprio perché in esso vi fosse la zecca e l’archivio dei Maestri Razionali che presiedevano alla monetazione 67.86 Il re Alfonso I, volendo che l’amministrazione della pubblica economia dipendesse tutta da lui, mal sopportando quindi i Maestri Razionali eletti dai Seggi, trasferì tutta l’autorità di costoro nei Presidenti, seguendo quanto già avevano fatto Ladislao e gli ultimi angioini. I Presidenti, che gli angioini avevano voluto ai posti direttivi in campo giuridico ed economico, finirono col divenire il fulcro di una magistratura cui «appartenne anco la conoscenza delle cause feudali» 6887.A conclusione di questo excursus si rivela dunque poco comprensibile come la Capograssi Barbini 688 ^, assicurando ampia diffusione a inesatte convinzioni, giunga ad affermare:

«Con legge del 23 novembre 1450 [...] Alfonso di Aragona avocò a sé la scelta dei Maestri Razionali che non furono più eletti dai Seggi;»

discrepante, avevano voce ad praesidendum.

48 [p. 49 modifica]e immediatamente dopo, contraddicendosi, sostenga che

«la giurisdizione della Magna Curia dei razionali si era confusa con quella della Camera della Sommaria. Alfonso d’Aragona abolì la curia dei Razionali e riunì tutte le loro competenze nei Presidenti della Regia Camera della Sommaria 7089

2.3 I precedenti storici e l’età angioina

Le incongruenze della tradizione storiografica rendono necessario un riesame del problema su un più ampio arco cronologico, per delineare la progressiva acquisizione di funzioni e prerogative da parte della Sommaria.

Dopo la conquista normanna, l’amministrazione finanziaria si andò per la prima volta organizzando sotto Ruggiero II; ma fu solo sotto i Guglielmi che ebbe ordinamenti suoi propri e definiti. Solo allora sorse una sezione speciale nella Curia regia, con funzione di corte dei conti e con personale specializzato 7190.

Col nome di Camera si designava il tesoro reale 7291; e Camerari venivano chiamati i funzionari addetti ad essa. Il nome fu dato poi per estensione anche agli Officiales che operavano con analoghi compiti nelle varie terre del Regno.

Nei primi tempi della dominazione normanna, troviamo che l’amministrazione finanziaria è denominata oexpé-uos, nei documenti greci, mentre in quelli arabi è definita diwàn at-tahqiq al-ma’-mur, o ufficio di riscontro e controllo, diwàn al-ma’-mur, o ufficio del tesoro; i proventi affluivano nell’ufficio detto diwàn al-fawà’id. Tali denominazioni lasciano scorgere le influenze greche ed arabe sull’amministrazione finanziaria normanna, rese tanto più evidenti dalla effettiva presenza di funzionari arabi e bizantini92. I nuovi conquistatori, che sempre rivelarono l’accortezza di [p. 50 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

bare nel proprio esercizio di dominio le antiche unità governative, municipali feudali dinastiche 7493, con saggezza politica, non potevano non far proprie quelle pratiche e procedure dell’organizzazione fiscale in cui Bizantini e Arabi avevano dato eccellente prova di sé. Presto troviamo usate anche le dizioni latine (o latinizzate) di dohana de secretis e dohana baronum, in greco oexpé-uos tgùv ccnoxoraòv^94. Si trattava di due uffici, effettivamente operanti, come risulta da più testimonianze, alle dipendenze di un solo Camerarius o Magister regie duane de secretis et duane baronum 7095.

Secondo la vecchia dottrina, la doana de secretis compilava i registri dei beni demaniali e li amministrava, controllando le entrate e le spese pubbliche, tutte le concessioni regie. La dohana baronum sarebbe stata preposta agli affari di natura feudale: feudatari e loro terre, loro diritti e obblighi. Dopo gli studi di Hiroshi Takayama 77,96 condotti sulla base delle ricerche e delle conclusioni di Carlo Alberto Garufi 7897, Mario Caravale 7998, Enrico Mazzarese Fardella 8099, sembra impossibile attenersi a tale interpretazione, ma bisogna ammettere che, mentre la Doana de Secretis amministrava la Sicilia e la Calabria citra portam Roseti, la dohana baronum amministrava tutti gli altri territori dell’Italia Meridionale. Con Guglielmo II la dohana de Secretis aveva sede in Palermo, la dohana baronum in Salerno 81100. Nell’Italia meridionale peninsulare, conquistata da Ruggero II, c’erano molti feudi, in Sicilia al contrario si estendevano ampi i domini regi. In Calabria persisteva una tradizione di registri e ordinamenti bizantini, e perciò questa regione fu congiunta amministrativamente alla Sicilia con cui presentava più numerose analogie. Il resto dell’Italia meridionale ebbe un ufficio a parte. Esso con le sue catalogazioni speciali di baroni, loro terre e vassalli, doveva servire a completare quel processo di coordinamento territoriale, perseguito dai re normanni, contro le tendenze centrifughe e indipendentistiche degli organismi feudali.

Durante l’età sveva dovette essere proprio l’esigenza unitaria a imporre la creazione di un organo superiore di controllo che verificasse con intenti univoci quanto si operava nel regno da parte di funzionari e delegati regi.


50 [p. 51 modifica]Introduzione

Con Federico II in Sicilia e in Calabria restò operante la Dohana de Secretìs, mentre in Apulia e in Terra di Lavoro la struttura amministrativa continuò a essere basata sul sistema camerariale 82101 1 rendiconti dei funzionari, che esercitavano mansioni amministrative nelle varie provincie del regno, erano riveduti, a corte, direttamente dal re e dai suoi ministri. Quando, nell’aprile del 1235, Federico dovette recarsi in Germania per opporsi alla ribellione del figlio Enrico, lasciò arbitri del Regno ifamiliares Enrico di Morra, Tommaso d’Aquino, l’arcivescovo di Palermo, e il vescovo di Capua, ai quali in seguito si aggiunse il vescovo di Ravello. Ma costoro, probabilmente perché impegnati in molte altre incombenze, non poterono dedicarsi come avrebbero dovuto, e come l’imperatore avrebbe voluto, alla revisione dei rendiconti dei Camerari. Dapprima furono istituiti i collectores pecuniae 83102. Ma il loro compito risultò particolarmente complesso e macchinoso. Fu quindi necessario ricorrere alla nomina di tre revisori dei conti, presso cui dovevano comparire, dietro loro richiesta o convocazione, tutti i funzionari del regno. Tali revisori furono Tommaso da Brindisi, Angelo de Marra e Procopio da Matera. Non si trattava di personaggi di alto lignaggio, ma di esperti funzionari che avevano dato prova di competenza, ricoprendo rispettivamente i ruoli di magister camerarius, di custode del tesoro regio, di notaio di Corte 84103. «Il compito di ricevere e giudicare i rendiconti, da allora, non fu più considerato accessorio e conciliabile con altri, ma particolarmente importante» 85104, tale da richiedere funzionari estremamente competenti e destinati esclusivamente ad esso. I posteri, come riferisce il Toppi 86105, vollero vedere nell’istituzione di tali revisori l’inizio della Camera della Sommaria, evidentemente per l’analogia dei compiti e dei poteri. Effettivamente, l’innovazione di Federico II, pur se legata a motivazioni contingenti, segnava i prodromi della creazione del successivo collegio dei Magistri Rationales. Il collegio dei revisori fu istituito il 3 maggio 1240 87106. Ma già qualche anno dopo,

51 [p. 52 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

nel 1247-48, troviamo documenti che indicano la presenza di due collegi di razionali, quello di Sicilia e l’altro di Puglia 88107. Federico, forse anche per ovviare agli inconvenienti provocati dalla sua assenza, finiva col riproporre l’antica divisione amministrativa dei Normanni 89108. Bisognerà aspettare Manfredi, probabilmente il 1259, e comunque posteriormente alla sua incoronazione avvenuta il 10 settembre 1258, perché il collegio dei revisori torni unico per tutto il Regno, costituendosi col nome di Magistri Rationales Magne Regie Curie, e di fatto dotato di una relativa autonomia dalla Magna Regia Curia 90109.


52 [p. 53 modifica]Introduzione

Rationales che esaminassero le entrate e le spese dei tesorieri regi, che controllassero i conti degli amministratori della casa reale, già esistevano. La novità introdotta da Manfredi fu quella di nominare degli uomini che per dirittura morale e competenza potessero essere revisori dei conti di tutti gli officiales regi preposti all’amministrazione delle finanze. I rationales curiae divennero Magistri Rationales, e ad essi fu affidata la responsabilità di un organo centrale e relativamente indipendente. Restarono gli uffici dei rationales periferici, ma i loro quaterniones dovevano essere verificati dai Maestri Razionali della Curia. Quando l’organo periferico avesse sollevato dei dubbi, senza possibilità di risolverli, interveniva l’organo centrale per dirimere la questione controversa. In ogni caso la decisione ultima spettava al sovrano, giacché la revisione dei conti era, per essenza, precipua funzione sua e dei suoi familiares: i razionali esaminavano infatti i conti «prò parte curie» 91110.

Così elevato organo di controllo, al vertice dell’amministrazione, doveva certamente esercitare anche una funzione di ordine consultivo, al fianco del sovrano, per tutto ciò che riguardava la vita finanziaria ed economica del paese. Di questo è convinta Adelaide Baviera Albanese 92111 sulle orme del Minieri-Riccio 93. 112Proprio l’altezza della carica e della dignità ad essa connessa dovette contribuire alla trasformazione dell’ufficio da specificamente tecnicoamministrativo ad organo politico, i cui membri, col passar degli anni, divennero oggetto di scelta ed elezione da parte dei Seggi della città di Napoli 94. La113 53 [p. 54 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

nobiltà napoletana, vivendo a Napoli e a contatto col monarca, si sentiva investita della responsabilità di controllare ramministrazione pubblica di tutto il Regno. Fu giocoforza che venisse meno la fiducia del re nei Maestri Razionali e che, col passar del tempo, fosse conferito sempre maggiore potere all’ufficio amministrativo che sull’esempio della Chambre des compts della monarchia francese era stato introdotto a Napoli sin dai primi re Angioini.114

Ancora durante i primi anni di Carlo I d’Angiò, non diversamente da quanto è dato ritrovare con i sovrani normanni e svevi 96115, non si distingue la


54 [p. 55 modifica]Introduzione

Tesoreria dalla Camera: lo sviluppo di competenze e funzioni amministrative autonome si profilò infatti molto lentamente e si lascia in qualche modo intravedere solo in seguito all’ordinanza regia del 27 ottobre 1277, con cui si prescriveva il trasferimento di tutto il tesoro reale nel castello di S. Salvatore a Mare o castello dell’Ovo, a Napoli, affidandone l’amministrazione ai tesorieri che qui dimoravano 97116. È però solo la prima fase di un processo di differenziazione


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funzionale di competenze che era ancora incompiuto sotto il regno di Roberto d’Angiò, come si evince da un mandato regio del 1317 98117.

Il Cadier118 nega lo sviluppo parallelo di competenze tra Camera e Magistri Rationales. Sostiene l’importanza di questi ultimi che da soli, effettivamente, sarebbero stati preposti alla verifica dei conti. A conferma della sua tesi richiama i Capitula officii comitis camerarii pubblicati dal Minieri-Riccio nell’opera sui grandi Ufficiali del Regno. Ma proprio in tali capitoli troviamo che il Comes Camerarius, accanto a tante altre e particolari incombenze, doveva aver cura della compilazione di una serie di scritture: da un registro delle lettere e dei privilegi, a un quaderno delle entrate e delle uscite; da un libro dei versamenti dei tesorieri e dei cancellieri, a quello delle paghe e degli stipendi

«quae in pecunia fiunt seu per litteras tam in Curia quam extra Curiam;»

dalle entrate e uscite dell'hospitìum Magistri Iustìtiarii agli inventari

quorumcumque animalium et rerum quarumlibet massariarum marescallarum (=marescaliarum, cioè delle stalle) et araciarum Regalium cum oportunis distinctionibus eorundem;

dai quaderni semestrali con le entrate e le uscite dei diversi uffici, ai quaderni contenenti le indicazioni dei residui e dei versamenti dubbi o non perfettamente definiti dai funzionari dipendenti 100119.

A parte la considerazione che anche le adunanze con i Maestri Razionali, che di obbligo avvenivano in casa del camerario e che certamente comporta

56 [p. 57 modifica]Introduzione

vano verbalizzazioni e custodia degli atti, oltre che le molteplici scritturazioni espressamente richieste nei capitoli poc’anzi riportati, dovevano esigere un ufficio attrezzato, con propri addetti 101120; lo Sthamer, con l’acribia e la puntualità delle citazioni che gli sono proprie, riconosce e ricostruisce un ufficio della Camera, in cui almeno fin dal 1269 veniva condotta la registrazione degli atti di natura finanziaria in serie di registri diverse da quelle dei Maestri Razionali della Magna Curia 102121. Nel corso del XIV secolo non mancheranno poi i provvedimenti regi volti a sanzionare differenti serie di registri di Camera e dei Mae101

102 57 [p. 58 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

stri Razionali, come quello del 13 gennaio 1369 diretto «a tutti i Secreti, Giustizieri e Massai del Regno», riportato in Del Giudice 103122:

«Volumus et mandamus [...] ut introitimi et exitum totum et integrale vestri officii tam pecuniarum quam victualium animalmm rerum quarumlibet aliarum [...] in registris tam camere quam dictorum Rationalium registrentur [...].»

È evidente che i re angioini per un migliore controllo delle entrate e delle uscite vollero un ufficio che lavorasse più stretto alle loro esigenze e più legato alla loro specifica volontà 10123. Di questo ufficio, a sentire il Toppi, si parla esplicitamente in vari documenti fin dal 1295:

«Tribunal [...] appellatum fuit Curia Summariae an. 1295 et 1346. B. fol. 240 a t. et fol. 29. Regia Camera an. 1310 et seq. A. 120. Regia Audientia Summariae rationis officialium Regni an. 1345. C. 281 a t. Summaria in Reg. an. 1346 C. 262 n. 105124

Il Toppi, sulla base di diversi privilegi che ritrovava nel registro privilegiorum regiae Siclae e che riprendeva quasi alla lettera, afferma anche che l’ufficio assunse con re Roberto il nome Camera Summariae rationis

«quia summarie tantum, et per bilanciam, ac per breve levamentum ibi corrupta dispurgebantur 106125

Ricorda quindi sulla base di un privilegio di re Roberto che all’interno della Sommaria avveniva il primo esame della correttezza dei conti, che erano poi trasmessi ai Maestri Razionali per l’analisi conclusiva:

«omnes Iustitiarii et alii pecunias fiscales exigentes intra certuni tempus ponant compotum de exactis per eos tam summarie in Camera nostra, quam deinde finaliter coram Magistris Rationalibus Magnae nostrae Curiae 107126

Non diversamente, una lettera di re Roberto del 16 maggio 1330 recita:

«nos igitur, quia visis et examinatis diligenter primo in camera nostra, summarie, per deputatos ad id et demum, finaliter, coram magistris rationalibus magne nostre curie127»

58 [p. 59 modifica] La Camera procederebbe quindi ai controlli summarie, mentre i Maestri Razionali finaliter. È necessario soffermarsi brevemente su questi due termini.

Il lemma summarie ricorre anche in un capitolo di Carlo II, in cui viene definita la procedura secondo cui il fisco poteva imporre pene pecuniarie:

Ab olim de Curia nostra ordinario certa processit: Ut in omnibus poenis tam per officiales nostros, quam per alios privatos impositis, nostro quidem aerario acquirendis, esset summarie,

de plano, sine strepitìi et figura iudicii procedendum [corsivo mio] 109.

Troviamo la stessa espressione in moltissime altre fonti, prodotte anche in altre regioni della penisola. Ad esempio, negli Statuti di Riva del Garda:

Statuimus quod in omnibus causis non excedentibus summam, seu valorem librarum decem marchetorum, D. Rector possit et debeat, volente actore, administrare jus summarì um, et de plano cognoscere et terminare, sine strepitu et figura juditii [corsivo mio], et sine libelli oblatione, et cum uno solo teste bonae opinionis et famae, vel cum delatione sacramenti [...] 110.

Ancora, in un privilegio del duca Galeazzo II Visconti a favore dei frati di S.

Spirito della Colombetta di Pavia, del 28 maggio 1360:

Officiales Judices Magistratos seu Rectore vostre Civitatis et Territorii Papié fìat jus summarium et expeditum et quod in ipsis procedi possit summarie et de plano sine strepitu et figura judicii [...] m.

Si potrebbero addurre moltissimi altri esempi, a conferma del fatto che si tratta di espressioni in uso nel linguaggio giuridico. D’altronde, neìYadditìo al citato capitolo di Carlo II, il giurista Giovanni Antonio de Nigris così discute una glossa di Andrea d’Isernia:

sed dicas quod quando causa est modica summarie expeditur, et levato velo, sed quando tractaretur de magna poena, quia esset magni preiudicii, licet causa dicatur summaria, tamen non expeditur levato velo, sed citatur et dantur defensiones et adhibetur plenior causae cognitio, quam in modicis; et istud voluit dicere And. de Iser. et ista opinio taliter declarata est vera 112.

Ancora un giurista, Ottaviano Cacherano d’Osasco, avvocato fiscale e strenuo difensore delle prerogative della signoria sabauda, alla metà del Cinquecento, nelle Decisiones sacri Senatus Pedemontani, dedica all’argomento la prima delle sue Decisiones:

Esplorazione.

10 9 Commentami in capitila Regni Neapolitani, cap. CCVT: Quod in poenis pecuniariis fisco applicandis possit procedi summarie, p. 176r e v.

110 Statuti di Riva, p. 79, Cap. 55. De quibus causis possit cognosci summarie.

111 Robolini, Notizie, 5/1, p. 388.

112 Ivi, p. 176r. [p. 60 modifica]Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo

Decretorum verba, quibus procedi mandatur summarie, simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritatis inspecta, quomodo intelligantur128.

Il riferimento è quindi a una precisa procedura cui si ricorreva quando le circostanze imponevano l’adozione di una decisione immediata senza le lungaggini delle forme ordinarie: è la procedura abbreviata del summatim cognoscere, contemplata nel diritto romano, e chiamata nel linguaggio giuri- dico "postclassico" cognitio de plano129. Secondo la tradizione giuridica dello ius commune rientrava tra le prerogative del princeps servirsene, sia in criminalibus sia in civilibus130.

Anche il lemma finaliter e le espressioni finaliter terminare, finaliter definire e finaliter determinare, usate nelle fonti meridionali per precisare i compiti dei Maestri Razionali, avevano un preciso significato giuridico e indicavano Yauctoritas di decidere (determinare) e por fine (terminare) a contenziosi e contestazioni in modo definitivo (finaliter), senza possibilità di adire un’ulteriore istanza giudicante. Non senza motivi il cardinale Eudes de Chàteauroux (1190?-i273), professore e cancelliere dell’Università di Parigi, aveva fatto ricorso a questa formula in uno dei suoi sermoni per chiarire quali fossero le potestà del pontefice:

Secundum est quod solus summus pontifex habet causas finaliter terminare [corsivo mio], quia ab eo appellari non potest, eo quod ipse superiorem non habet, et ipse supra ius est, et de hoc quod non est ius facit ius 116.

A lui avrebbe fatto eco, con accenti non dissimili, Tommaso d’Aquino, per ribadire Yauctoritas vincolante del magistero papale in materia di fede:

Ad illius ergo auctoritatem pertinet editio symboli ad cuius auctoritatem pertinet finaliter determinare ea quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur 117.

Il lemma definire usato per chiarire le attribuzioni dei Maestri Razionali aveva inoltre nella logica giuridica un significato peculiare, riconducibile alle procedure logico-diairetiche, già accolte nel diritto romano 118. Rispetto ai singoli casi da esaminare consisteva quindi nell’operare per genere prossimo e differenza specifica, individuando l’insieme delle diverse proprietà (attributi) che caratterizzerebbero in modo esclusivo una pars o species (specialis,

116 II sermone è pubblicato in Charansonnet, L’Université, p. 739, Sermo 18: Sermo in anniuersario Domini Innocentii pape quarti. Sulla sua interpretazione si veda anche Cole-D’Avray-Riley-Smith, Application.

117 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II a -IIae q. 1 a. 10. Su questo articolo: Congar, Saint Thomas.

118 Sulle origini della diairetica nel diritto romano: Schiavone, Ius, p. 161; Talamanca, Lo schema.

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  1. Si veda, ad esempio, la definizione data da Matteucci, Stato.
  2. Weber, Wirtschaft, pp. 124 sgg., 551-579, trad. it, I, pp. 212 sgg., IV, pp. 58-101.
  3. Idem, Wirtschaft, p. 821 sg., trad. it., IV, p. 478 sg.; Kelsen, Reine.
  4. Per questa definizione si veda Fioravanti, Stato.
  5. Bloch, Apologie, p. 82, trad. it., p. 124; Hartung-Mousnier, Quelques problèmes.
  6. Mousnier, La venalité; idem, Les institutions, nonché i saggi da lui raccolti in La piume; Vives, La struttura; idem, Imperio; idem, La corona; Elton, England; idem, The Tudor; Elton, Tudor Revolution; idem, Studies; Aylmer, Studies; idem, Tentativi; idem, Officers; idem, The King’s; idem, The State’s
  7. Molnár, Les fondaments; Chabod, Stipendi; idem, Usi e abusi; Maravall, Estado.
  8. Gierke, Genossenschaftsrecht; idem, Grundbegriffe. Su di lui Böckenförde, Die deutsche, pp. 182-210. Di Hintze Stato; idem, Allgemeine. Su Hintze Schiera, Hintze. Di Brunner si vedano Per una nuova; ma soprattutto idem, Terra; idem, Vita nobiliare.
  9. Geschichtliche Grundbegriffe, l, p. XV sg. Cfr. su questo problema anche il saggio Zum Verhàltnis von Vergangenheit und Zukunft in der neuren Geschichte in Koselleck, Vergangene, pp. 17-104, trad. it, pp. 11-87. Koselleck, che è partecipe di quel grande dibattito sulla "secolarizzazione" (Karl Lowith) che da più di quarant’anni anima la cultura tedesca, ritiene che il grande mutamento concettuale fu provocato dall’accelerazione del tempo storico che, sollecitato dal progressivo dispiegarsi della tecnica in ogni settore della vita umana. L’accelerazione del tempo storico e la concomitante "denaturalizzazione" delle tradizionali concezioni della storia hanno prodotto un restringimento dello "spazio d’esperienza" e una dilatazione delforizzonte d’attesa", che ha reso inadeguato l’orizzonte concettuale premoderno per comprendere il nuovo presente che appare ormai sempre più complesso e veloce. Ho discusso questo problema in modo più approfondito in Delle Donne, Nel vortice.
  10. Sohm, Das Verhàltnis; idem, Die frànkische; idem, Die sozialen; Below, Der Deutsche; idem, Territorium; idem, Der Ursprung.
  11. Alfred Weber, Kulturgeschichte; Heller, Staatslehre; idem, Staat; Schmitt, Dottrina; sullo stato moderno come apparato tecnico neutrale: idem, Hobbes; Mitteis, Lehnrecht; idem, Der Staat.
  12. Oltre ai diversi saggi contenuti in Chittolini-Molho-Schiera, Origini, e alle relative osservazioni di Bianco, Genesi, si vedano almeno gli studi di Antonio Manuel Hespanha, As vésperas; idem, Introduzione; su questo autore Petralia, Stato; Mineo, Hespanha. Di recente, anche sulla necessità di un più serrato dialogo degli storici con le scienze sociali, Genet, Etat. Molto rilevante, per il punto di vista da me assunto, è soprattutto la ricezione delle opere di Ernst H. Kantorowicz; sia consentito rimandare a Delle Donne, Nachwort.
  13. Nella Prefazione ad Aurora Nietzsche scriveva che la filologia «lehrt gut zu lesen, das heisst langsam, tief, riick- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Thiiren, mit zarten Fingern und Augen lesen...»: Morgenróte, p. 17.
  14. Di tali autori e di quelli ricordati in seguito si vedano le opere citate in bibliografia.
  15. Inevitabilmente tali credenze sono di recente dilagate anche in internet. Ad esempio, per la presunta nascita della Sommaria nel 1444 si vedano Virginillo, La Corte, p. 3; Donsì Gentile, La Camera; Wikipedia, Sommaria; Archivi, Sommaria; SAN, Sommaria; per le sue origini nel 1450 Enciclopedia italiana Treccani, Sommaria.
  16. Sulla differenza tra la “ragione di interesse” e la “ragion di stato” si vedano Senellart, La raison; Dini, Il mito.
  17. Delle Donne, Regis seruitium.
  18. Si vedano le riflessioni di Weber su “razionalità formale” e “razionalità materiale” Wirtschaft, I, p. 44, trad. it., I, p. 80.
  19. Weber, Religionssoziologie, trad. it., I, p. 102.
  20. Habermas, Theorie.
  21. Ho approfondito tali temi in Delle Donne, Regis servitium; Idem, La corte.
  22. Non è stato possibile identificarla con gli esempi riportati nel repertorio di Briquet, Les Filigranes. Un tipo ad essa analogo si ritrova a Mantova negli anni 1589-1590, ed è attestato in Piccard, Wasserzeichen, p. 236, n. 391.
  23. Cisfretanae = Al di qua dello stretto. E noto che Cesare e Cicerone chiamarono lo stretto di Messina Fretum Siciliae e Fretum Siciliense, e che di espressioni analoghe si servirono Lucrezio e Varrone (inter Italiani et Siciliani qui estfretus, inter Rhegium et Messanam, 7, L.L., 22). Poiché il Fretum Siculum fu il primo ad essere conosciuto dai romani e fu il più frequentato da loro, esso divenne Fretum per antonomasia, e di tale espressione oltre a Cicerone e Cesare, si servirono anche Orazio, Svetonio e Floro; cfr. Forcellini, Lexicon, II, pp. 538-539. Tale uso si conservò nel corso dei secoli come è attestato dalla tradizione cartografica. Basti l’esempio della raffigurazione di Pirro Ligorio, che segna Fretum Mamertinum, nunc el Faro di Messina. A Fretum, da cui l’aggettivo fretanum, è preposto Cis-, preposizione con accusativo spesso congiunta con i nomi dei luoghi o con gli aggettivi da essi derivati. Sono attestati Cisalpes, Cisalpinus, Cisalpicus, ma anche Cismare, Cismontanus, Cispadanus, Cisrhenanus. L’uso riprodotto in italiano ha dato luogo a infiniti composti. In Giannone (Istoria Civile del Regno di Napoli) è frequentissimo l’uso dell’aggettivo cistiberino per indicare l’Italia a Sud del Tevere. Nel latino giuridico era attestato l’uso di Cistiberis, -e.
  24. Per l’uso del concetto di «pòles d’attraction» grafici cfr. la ricerca condotta da Marichal su un registro dei priori del Collegio della Sorbona di cui egli dà conto in Marichal, Livre, e idem, Prieurs. Per la differenziazione tra tipizzazione "pura", "usuale" e "elementare di base" cfr. Petrucci, Scrittura, in particolare p. 168.
  25. Per le linee generali di quest’evoluzione cfr. A. Petrucci, Scrittura, p. 187 e passim; idem, Origini. Sul concetto di "varianti" equivalenti cfr. Casamassima-Staraz, Varianti, pp. 20-21.
  26. Sui legamenti sinistrogiri cfr. Costamagna, Dal destrogiro.
  27. II ms. degli anni 1545-46 custodito all’ASN, Sommaria. Frammenti di fuochi, 231, è scritto dalla stessa mano e con lo stesso inchiostro di questa grafia B del Repertorium, ma su carta con diversa filigrana. Di esso si conservano esclusivamente alcuni fogli superstiti numerati 461-473, sul cui margine superiore destro restano tracce dell’antica numerazione 89-102.
  28. Croce, Assemblea, p. 162: «Di recente, la Società, com’è noto, ha acquistato la preziosa collezione di manoscritti di storia patria messa insieme dal Capasso». Sulle spese sostenute negli anni 19001902 per l’acquisto di manoscritti cfr. alla voce Uscita il Rendiconto. Manca tuttavia un elenco dei ms. del Capasso pervenuti alla Società.
  29. BSNSP, Manoscritti Volpicella, «La congiura dei baroni», II, p. 557.
  30. BNN, ms. XI C 78, al verso della carta numerata 74 del fascicolo manoscritto rilegato in calce al volume di Lutio D’Orsi.
  31. 10 10 Altra nota scritta di suo pugno è quella al cosiddetto "manoscritto filosofico" di Francesco d’Andrea: BNN, ms. I D 4, ultimo foglio di guardia finale. Su quest’opera e più in generale sul suo autore cfr. de Giovanni, Filosofia, che riferisce a p. 6, n. 5, della «nota di un tal CALEFATI, in margine al principale manoscritto filosofico di D’ANDREA»; si veda anche Cortese, / ricordi, che riporta alle pp. 25-26 quasi interamente la glossa del Calefati sbagliando tuttavia la collocazione archivistica del ms. Il Calefati si dice figlio di Pietro Antonio Calefati e «Abbas et Acolythus [...] in Almo S. Primatialis Ecclesie Bariensis Seminario»; aggiunge di aver letto, numerato le pagine e preparato un indice del manoscritto del d’Andrea il 19 aprile 1744 per prepararsi agli studi di filosofia che avrebbe cominciato nel novembre successivo. Sappiamo di lui che nel 1777 era «Canonicus S. Primatialis Ecclesiae Bariensis» e «Regius Magister Theologiae Dogmaticae in Regali Neapolitana Academia SS. Salvatoris» (Cfr. BNN, mise. C 150-14). Tappa decisiva della sua carriera fu quella di Vescovo di Oria. Presso la Biblioteca Nazionale di Napoli è disponibile a stampa un Catalogo de’ libri greci, latini raccolti da A.M. Calefati. Numerosi furono i membri della famiglia Calefati, o meglio Kalefati - come prediligevano firmarsi -, che si dedicarono alla carriera ecclesiastica: uno di essi fu prefetto dell’Archivio di Montecassino dal 1843 al 1863; cfr. Abbazia di Montecassino, XI, pp. XIII-LXXII; Ivi a p. XIII, n. 3, si dice: «Della famiglia Kalefati si hanno notizie fin dal secolo XI, quando con Stefano, patrizio di Costantinopoli, si era trasferita nel 1043 da questa città a Messina. Alla fine del ’300 la famiglia, avversaria degli Angioini, passò in Bosnia, donde nella seconda metà del secolo XV, si trasferì definitivamente in Puglia, ascritta alla nobiltà di Monopoli, e fissandosi a Bari dal 1613». Per tale profilo genealogico non viene però fornito alcun riscontro documentario. Ma già sul finire del XV secolo il celebre umanista Andrea Matteo Acquaviva, duca d'Atri, dedicando al conte di S. Marco Michele Kalefati la sua Psalmodia, ne aveva cantato gli antenati greci e le loro gesta contro i Turchi; l’avo di Michele era caduto nella presa di Costantinopoli ed il padre, che aveva combattuto lungamente in Bosnia, era poi perito nella difesa di Otranto dai Turchi (cfr. Gothein, Die Culturentwicklung, pp. 310, 408; la parziale traduzione italiana dell’opera a cura di T. Persico, Firenze, 1915 [il riferimento è alle pp. 28 e 123 sg.], pur se scrupolosa nella verifica delle note al testo, non sempre è affidabile nella resa dell’originale tedesco).
  32. Capasso, Un diploma. Il riferimento è a Michele Arditi, nato a Presicce (Lecce) il 12 settembre 1746 e morto a Napoli il 23 aprile 1838. Allievo di Antonio Genovesi, si interessò soprattutto di diritto nobiliare e feudale e fu avvocato di chiara fama. Coltivò interessi eruditi ed archeologici; dal 1787 fu Membro dell’Accademia Ercolanense, dal 1790 dell’Accademia di Scienze e Belle Arti e della Giunta di Antichità. Cfr. DBI, p. 38 sg., ad vocem; nonché Rizzo, Settecento, pp. 78-84. Fu tra gli avvocati impegnati nella devoluzione di Arnone; cfr. Rao, L’amaro, pp. 12
  33. Si veda il loro epistolario: Avagliano, Le lettere.
  34. Si tratta di Gerolamo Garcia de Benavarre y Prado che, già reggente del Collaterale, successe, nel luglio 1653, a Diego de Uzeda nella carica di luogotenente della Sommaria; fu poi sostituito da Gaspare De Sobremonte y Villalobos nel 1655; cfr. Intorcia, Magistrature, p. 237. Sulle difficoltà addotte dal Garcia e sulla sua scarsa disponibilità ad assumere la carica di luogotenente della Sommaria, considerata di minor importanza rispetto a quella di reggente del Collaterale, cfr. Rovito, Respublica, p. 46, n. 83. Nel 1656 era ancora in vita ed ancora reggente del Collaterale, cfr. ibidem, p. 263, n. 87.
  35. Toppi, Biblioteca, p. 366, ma erroneamente numerata 356. Nel Repertorium il Nasturzio è ricordato come Masturzo, cfr. ce. 237U-238. Di lui si parla ripetutamente nel commento ai Ritus della Regia Camera della Sommaria di Goffredo di Gaeta (pubblicato per la prima volta a Napoli nel 1689); e precisamente alle pp. 427, 404 e 386; in quest’ultima si legge a sottolinearne evidentemente l’enorme prestigio raggiunto che dal momento che era proprio lui «sententiam rogatus dicere», convennero «omnes domini de Camera».
  36. Del resto Capasso, Le fonti, a p. 208, n. 2, pur citando il Toppi, riporta l’erronea datazione del Repertorio del Nasturzio al 1553. Che il Capasso, benché proprietario del Repertorium Alphabetìcum, non ne faccia qui menzione, potrebbe esser spiegato con la circostanza che egli venne in possesso del ms. solo in seguito; la stampa de Le fonti curata direttamente dal Capasso risaliva infatti a più di venticinque anni prima.
  37. Cfr. il Prospetto dei registri citati nel Repertorium infra, alle pp. 142-158.
  38. De origine, I, p. 44.
  39. A Pietro Masturzo o Nasturzo fu anche indirizzato, in quegli anni, il provvedimento riportato da Barone, I quinternioni, p. 15: «Pietro Masturzo, procuratore fiscale di Camera. Ordine di D. Pietro di Toledo viceré di Napoli, sotto l’ultimo di novembre 1545, dicendo che essendosi trasportata la r. Camera nel Castello Capuano e con essa tutte le scritture del Real Patrimonio se incarrica al detto, che con scrivani a sua soddisfatione procuri d’assortire et collogare dette scritture e taccile cosire et ordinare età».
  40. Nel Repertorium, alla c. 307, è riportato un excerptum tratto da un registro del 1554.
  41. Pecchia, Storia, p. 170. Non diversamente già Toppi, Biblioteca, p. 366 (ma erroneamente numerata 356).
  42. Cfr. il prospetto della fascicolazione del codice supra, alle pp. 21-25.
  43. Nel Repertorium è frequente l’uso di formule latine in contesti volgari. Ma l’inserimento di espressioni latine in contesti volgari era, fra Quattrocento e Cinquecento, fenomeno normale, né rappresentava di per sé prova da parte degli scriventi di conoscenza reale del latino. Cfr. Migliorini, Storia, p. 323.
  44. AGS, Visitas de Italia, legajo 349, atado 1. Fu scritto tra il 1559 e il 1564; vi si lamenta «che molti razionali affidassero ai loro scrivani la liquidazione dei conti, la stesura dei bilanci, e la redazione delle note che si solevano apporre al margine delle partite controverse». Cfr. Mantelli, Il pubblico, p. 350, n. 91. Questa pratica trovava ragione nel ruolo di scuola, di centro di formazione dei propri scrivani che la Sommaria, diversamente dagli altri tribunali, svolgeva. Cfr. ASN, Sommaria, Consulte, 14, ce. 33-35.
  45. Cfr. anche Repertorium, ce. 130; 342 e v: La Sommaria «se regeva in Capuana in lo anno 1444 [...], in 1466 [...], et in anno 1470 se regeva in lo Castello Novo».
  46. Cfr. Repertorium, ce. 19 sgg.: «Procuratores fìscales qui erant tempore Regis Alfonsi primi erant subdicti, videlicet: Pietro de Basintino, Ioan de Buesa, et Petra Salbundo procuratori fiscali et rationale della Camera et Petra Bolsino conservatore generale. A lo conservatore se deva sei thomola de sali, et a li procuratori fiscali quattro per uno [...], etiam appare lo sale se deva a li officiali de la Camera et se despensava del mese de septembro. Li presidenti et conservator del patrimonio, procuratore fiscale et rationale quale erano in Camera al tempo de Re Alfonso p°, et la quantità de lo sale se consignava per ciascuno officiale, in Comune VIP, f. 73, 1451; in lo quale tempo foro li subdecti officiale, videlicet: lo signore ColAntonio de li Monti locotenente, Ioan Olczina, Arnaldo Fonoleda, Marino Boffa, Goffredo de Gayeta, Antonio de Caruso, Aroni Cibo, Iacopo de Cilinis, Ioan Bellofiore, Giliforte de Ursa, Carlo Pagano, Lupo de Spero, Cicco Antonio Guidazo, Ioan Antonio Carrata, Hieronimo Miraballo, Michele et Iuliano Riczio, Angelo Scannasorci, Marino Sciavo, Ioan de Forma. Petra Busoldone conservatore generale del patrimonio et presidenti de la Camera [...] Aron Cibo genoese fo presidente in anno 1452 in tempo de Re Alfonso». Cfr. c. 20: «[...] lo presidente de la Camera gode la franchitia in vita et dapo’ morte [...]». Cfr. c. 20v: «De offitio, auctoritate et preminentia procuratoris fiscalis in Camera [...]».
  47. Cfr. Schiappoli, Napoli, pp. 155 sgg.
  48. A c. 4 due volte: perché nel giugno i486 fu admirato e conte di Cariati «in perpetuum cum mero et mixto imperio» e perché nello stesso i486, 8 ottobre, «sue case confiscate a la Corte e dapo’ per Re Ferrante primo date al magnifico Giovanni Lanfredino fiorentino». Altre menzioni alle ce. 45U e 49V35
  49. I paragrafi 2.1-2.3 riprendono e rielaborano considerevolmente l’articolo Delle Donne, Alle origini.
  50. Nietzsche, Der Wanderer, p. 540, par. 3: «Die Entstehung verherrlichen - das ist der metaphysische Nachtrieb, welcher bei der Betrachtung der Historie wieder ausschlagt und durchaus meinen macht, am Anfang aller Dinge stehe das Werthvollste und Wesentlichste».
  51. Tutte queste interpretazioni venivano definite allucinationes da Annibale Moles (Decisiones, p. 194) e tali apparvero anche a Niccolò Toppi (De origine, IV, p. 149). Con ogni probabilità Summaria o Summaria Camera non è altro che la volgarizzazione di Computorum Camera o Chambre des comptes, dal nome dell’organismo amministrativo, preposto alla revisione dei conti, che già esisteva presso i monarchi francesi (varie testimonianze in Favier, Finance, passim), nel tempo in cui gli Angioini passarono in Italia.
  52. E quello dato dal Toppi, De origine, I, alle pp. 259-62, ricondotto, secondo quanto egli afferma, «verae lectioni». Nella Prammatica sono menzionati Nicola Antonio de Montibus, Gilifòrte de Ursa e il Gran Camerario Francesco d’Aquino; su di loro si veda infra, ad indicem.
  53. Per un recente inquadramento del di Costanzo nella storiografia napoletana del Cinque e Seicento: Masi, Dal Collenuccio, pp. 146-161.
  54. Cfr. Croce, A. Di Costanzo.
  55. Cfr. Galasso, Mezzogiorno, p. 188, con i rinvìi a Colapietra, La storiografia.
  56. Cfr. Fueter, Storia, I, p. 33. Proprio nell’età del Giannone rifiorì la fama e l’ammirazione per l’opera poetica del Costanzo. Gli Arcadi non potevano fare a meno di ammirare ed esaltare la sua bravura di epigrammista, capace di colpire, anzi sorprendere il lettore con la conclusione ardita di un sonetto. Già nel XVII secolo Tommaso Costo nelle Annotazioni a Collenuccio, Compendio, libro VI, a p. 390 riprendeva alla lettera quanto il Costanzo scriveva sulla Sommaria.
  57. Così nel testo.
  58. di Costanzo, Istoria, ed. 1572, p. 519. L’edizione aquilana «appresso G. Cacchio» del 1581, con qualche differenza ortografica riporta la stessa informazione a p. 415.
  59. Giannone, Istoria, libro XI, cap. VI/5, III, p. 81 sg.
  60. Il corsivo è mio.
  61. Toppi, De origine, I, p. 150.
  62. Cfr. l’edizione, Neapoli 1718, Tipis et Sumptibus Michaelis Aloysii Mutio.
  63. Così il Moles, Decisiones, p. 193.
  64. Ivi p. 195 sg.
  65. II privilegio di re Alfonso è riportato supra, alle pp. 37-39.
  66. Moles, Decisiones, p. 196.
  67. II Moles subito dopo aggiunge che «[...] non omnes ipsorum semper erant praesentes, ideo illi, qui aderant et erant assistentes in Tribunali vocabantur Magistri Rationales praesidentes [...]», facendo da ciò derivare anche la denominazione dei Praesidentes della Sommaria (Ibidem). con alcuni paragrafi dedicati all’origine della nobiltà e all’utile che dalla presenza di essa deriva alla vita sociale [...] L’origine della nobiltà è vista dal Toppi nelle lettere, nelle armi e nella ricchezza [...] Egli sostiene energicamente la differenza fra nobiltà della famiglia e nobiltà delle persone, l’una perpetuantesi nel tempo, l’altra derivante dai meriti di un singolo [...] Nel caso di singoli si tratta, a suo parere, di vera nobiltà, perché acquistata con sudore e con fatica, anche se essa si trasmette nei discendenti solo nel caso che questi continuino nell’esercizio delle virtù [...] Al Toppi preme di dimostrare che sono nobili, nel senso di essere non vili, cioè non plebei, non oscuri, i figli di dottori di qualsiasi professione, purché seguano gli esempi paterni [...] Il Toppi ha di mira e persegue chiaramente lo scopo di una riduzione della nobiltà ad elemento etico-operativo in base al quale, mentre non si disconosce la tradizione familiare e gentilizia della nobiltà di sangue e il peso di essa, è possibile prospettare una visione borghese dei fattori nobilitanti e, soprattutto, un ruolo particolare del mondo degli uffici [...] Allo scopo di una parificazione della burocrazia con la nobiltà del Regno serve il rilievo che il Toppi dà alla frequenza con la quale i nobili appaiono negli uffici.
  68. Tassone, Observationes, alle pp. 192-198, non aggiunge elementi nuovi a quanto osservato dal Moles. Così Surgente, De Neapoli, alle pp. 44-47.
  69. Napoli Spagnola dopo Masaniello, Napoli 1972, pp. 395 sgg.
  70. Cfr. ad esempio Toppi, De Origine, IV, p. 147: «super ipso nil innovali» - a sostenere che non venivano apportati mutamenti, cambiamenti rispetto alla tradizione precedente. Nel lessico intellettuale europeo il concetto di riforma si delinea solo col XVIII secolo quale equivalente di rivoluzione; e da quest’ultimo si differenzia poi, quale mutamento volto a rinnovare ma non a sconvolgere le istituzioni esistenti, solo in seguito agli eventi della rivoluzione francese; cfr. Wolgast, Reform.
  71. Toppi, De Origine, IV, p. 150.
  72. Ivi, p. 151.
  73. Ibidem.
  74. Ivi, p. 152.
  75. Giannone, Istoria, libro XXII, cap. VI: De’ Riti della regia Camera, TV, pp. 283 sgg.
  76. Ivi, libro XXVI, cap. V: Alfonso riordina il tribunale della regia Camera [...], V, pp. 137 sgg.
  77. Ivi, p. 138.
  78. II Giannone rimanda a Istoria, libro 18, al passo già riportato sopra a p. 40.
  79. L’attribuzione delle cause feudali alla Sommaria posteriormente alla cosiddetta riforma di Alfonso è smentita da numerosi documenti. Basti menzionare Monti, Studi, p. 17; Repertorium, c. l8lu; ASN, Museo 99 A, fase. 84, ce. 2l9r e v, 2%4r, 326r-329r, 528r, 540, 541, ma passim: si tratta di un cedolario, prodotto dalla Sommaria intorno al 1447, che contiene numerosi documenti riguardanti l’adoha e il relevio. Si sa che i quinterniones o quaterniones erano i volumi contenenti i privilegi feudali concessi dai sovrani; secondo Barone, / quinternioni, pp. 3 sgg., non si può dubitare che essi esistessero anche durante la dominazione angioina, benché non ne ritrovasse che due soli, di re Ladislao. In essi i privilegi regi erano trascritti con una formula consueta: «Die [...] mensis [...] indictionis [...], anno a Nativitate Domini [...] Neapoli [...] presentatum fuit suprascriptum [o infrascriptum] privilegium in regia Camera Summarie per [il nome di colui che li presentava] ac de mandato domini Magni Camerari annotatum penes tesaurarios per me [il nome del conservatore]». Tale formula consente di osservare che la Sommaria era competente anche per la materia feudale. Il Barone non è certo che i documenti più antichi risalenti fino a Giovanna I siano stati depositati nella Sommaria contemporaneamente alla loro emanazione e non piuttosto in età successiva, dietro richiesta degli interessati che in tal modo intendevano rafforzare la consistenza delle loro rivendicazioni. Tuttavia non può fare a meno di osservare che qualche diploma risaliva proprio al tempo in cui era stato concesso, in particolare uno di Giovanna II dell’anno 1433.
  80. Giannone, Istoria, V, p. 140.
  81. Storia civile e politica del Regno di Napoli, da servire di supplemento a quella di Pietro Giannone, Napoli, 1783.
  82. Cfr. Napoli-Signorelli, Vicende, VI, p. 271.
  83. De Origine, I, In monumentis, p. 256. 6 4 Rieletti non avevano capacità di voto, e solo se eletti all’unanimità dal Seggio, nemine discrepante, avevano voce ad praesidendum.
  84. Bianchini, Stona delle finanze. Sul Bianchini cfr. l’Introduzione di Luigi de Rosa all’opera stessa, oltre che Villani, Lodovico Bianchini.
  85. Bianchini, Storia delle finanze, p. 132. Ma è certo che i Magistri Rationales apparvero per la prima volta sotto gli Svevi. Allocati, Lineamenti, p. 50 sg., ripropone quanto sostenuto dal Bianchini.
  86. Bianchini, Storia delle finanze, p. 132 sg.
  87. Ivi, p. 187.
  88. Capograssi Barbini, Note, p. 17.
  89. Alcuni hanno poi voluto datare al 1444 la creazione della Regia Camera della Sommaria. È qui opportuno ricordare quanto apoditticamente scrive Trinchera, Degli Archivi, a p. 401, secondo cui «Alfonso I di Aragona nel 1444 riunì la Corte de’ maestri Razionali a quella de’ Presidenti della Camera de’ conti; e con provvidi ordinamenti istituì così un Supremo Collegio detto Regia Camera della Sommaria, che trattava tutti gli affari e tutte le cause d’interesse erariale e municipale». A tale asserzione sembrano tacitamente rifarsi Mazzoleni (Le fonti, p. 62) e Moscati (Burocrazia, p. 376 sg.) che, quasi certamente fraintendendo un riferimento documentario in Gentile (La politica, p. 16), data al 17 gennaio 1444 l’assunzione della Sommaria «ad organo di generale controllo di tutta l’amministrazione del Regno».
  90. Chalandon, Histoire, p. 647. Ma se ne veda conferma anche in Takayama, The financial, pp. 135 sgg.
  91. Ad esso affluivano non solo le rendite patrimoniali dei beni della Corona, ma anche i proventi delle entrate tributarie, dotate di un particolare sistema di gestione, e delle ammende inflitte ai contravventori delle ordinanze regie. Ciò a riprova dell’inadeguatezza per tale realtà politica della definizione di "stato patrimoniale", invalsa nella dottrina tedesca dell’Ottocento e ancora diffusa in Germania. Per la storia, e una valutazione critica, della distinzione tra "stato patrimoniale" e stato come persona giuridica cfr. Brunner, Terra, pp. 203 sgg.
  92. Su di essa cfr. von Falkenhausen, / ceti dirigenti, pp. 324, 351-357; eadem, I gruppi etnici, pp. 149-152; eadem, II popolamento, pp. 48 sg., 51, 62. Per il problema delle persistenze culturali cfr. Tramontana, La monarchia, passim; Cuozzo, "Milites"; idem, L’unificazione.
  93. Jamison, The Norman, pp. 265 sgg.
  94. È genitivo plurale da li àTtoxoTurj col valore di cose separate, messe da parte. Non c’era corrispettivo arabo perché riguardava regioni su cui non si era estesa la dominazione araba.
  95. Spata, Le pergamene greche, pp. 447 sgg.: «[...] Goffridus de Modac palatinus camerarius, et magister duane de secretis, et duane baronum. Universis baiulis et portulanis Sicilie, Calabrie, et principatus salerni [...] ’ Ioocppèi; Tfj<; Moòàx ó Ttovltmvoi; xa^spàpioi; Turai toi<; é^ouoiaoTaii; xoù napaOupraui; Eixeài’ok; xaì KovlaPpi’ai; xoù toù npvyxi7rai:ou aaÀEpi’vou toì? évi;u-yx«V0l>O1 [...]». Ho creduto opportuno regolarizzare la punteggiatura, gli spiriti e gli accenti del testo greco. Non è questo il luogo per entrare nel merito delle influenze e derivazioni greche, arabe o inglesi nella amministrazione normanna del Regno di Sicilia. Il Gregorio, l’Amari, il Garufi ne discussero a lungo.
  96. Takayama, The administration; idem, The financial; idem, The Administrative Organisatìon.
  97. Garufi, Sull’ordinamento.
  98. Caravale, Il regno normanno.
  99. Mazzarese Fardella, Aspetti.
  100. Takayama, The administration, pp. 143-152; idem, The financial, pp. 131-133, 142.
  101. Kamp, Vom Kàmmerer, in particolare pp. 54 sgg. L’organizzazione finanziaria ereditata da Federico doveva molto all’opera dell’ammiraglio Eugenio: su di lui cfr. Jamison, Admiral Eugenius. Sull’articolazione della Dohana siciliana, sui funzionari ad essa preposti e sulla sua evoluzione dal 1240 cfr. anche Mazzarese Fardella, Aspetti, passim; idem, Federico II; Heupel, Von der staufischen; Colliva, Ricerche, pp. 211 sgg.
  102. Huillard-Bréholles, Historia, V/I, pp. 414-18: «[...] Cum velimus ut in qualibet consignanda pecunia que tam ex collectis et collectarum residuo aut prò alicuius pena criminis vel delieti sive de promissionibus factis vel faciendis quibuslibet vestrum vice nostra, prò diffìnitione causarum quam ex quibuslibet officiorum nostrorum proventibus aut ex quacunque causa curie nostre debetur ad presens vel debebitur in futurum continuum studium et studiosa sollicitudo debeat continuo sicut expedit adhiberi, providimus aliquos de nostris fidelibus per universas regni nostri partes statuere viros sollicitos et fideles, qui specialiter eidem servitio dediti et ipsi jugiter vacaturi recolligant instanter debita supradicta per eosdem et postmodum nostris erariis assignanda».
  103. Huillard-Bréholles, Historia, V/II,, ad nom e in Winkelmann, Zur Gescichte
  104. Caruso, Il controllo dei conti, p. 205.
  105. Toppi, De origine, TV, p. 143.
  106. Huillard-Bréholles, Historia, V/II, p. 967-969, e precisamente a p. 968: «Fridericus, età, ammirato, capitaneis et magistris justitiariis, justitiariis, secreto, camerariis, bajulis, officialibus et universis per regnum Siciliae constitutis tam presentibus quam futuris, quibus presentes lictere ostense fuerint, fidelibus suis, etc. Notum facimus fidelitati vestre quod nos confidentes de prudentia et fidelitate Thomasii de Brundusio, Angeli de Marra et magistri Procopii de Matera notarli nostri, fidelium nostrorum, commisimus eis ut ab universis et singulis qui a tempore coronationis nostre de officio quod exercuerunt tenentur curie nostre, rationem recipiant, et quoscumque curie nostre debitores invenerint, ad solutionem residui studeant cohercere. Quare fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus ad requisitionem ipsorum prò ratione ponenda eis et complenda, de cetero respondere et intendere debeatis. Datum Orte, III madii, XIII indictionis (1240)». Sulle funzioni di controllo esercitate dai Maestri Razionali sull’esercizio di Camerariato (Camerari di provincia), cfr. Colliva, "Magistri Camerarii", p. 46 sg.
  107. Winkelmann, Acta imperii, p. 693 sg., n. 919: «[...] Vobis igitur, de quorum experta fide cognovimus, quorum industriam in aliis experimur, inniti volumus de premissis, presencium auctoritate mandantes, quatenus quam primum officiales transacti temporis per excellenciam nostram principaliter ordinati, posituros racionem de gesto per ipsos officio vel se vobis ultroneos offerent vel ad id vocatos eciam presentabunt, tactis sacrosanctis evangeliis corporaliter prebeant sacramentimi, quod mandata omnia et litteras responsales, quas a maiestate nostra officium sibi creditum exercendo receperint, vobis debeant presentare. [...] sicut ad quemlibet ipsorum officialium dirigenda videritis, auditis et admissis iustis et moderatis expensis, si quas in eorum excucionibus debitis officialis, ad quem directa sunt, se fecisse monstrabit, ad officiales nostros ultra portam Roseti usque per totam Siciliam, ut eorum tempore ea similiter exequantur, [mittere non tardetis]».
  108. Su di essa cfr. la già citata Jamison, The Norman, pp. 211-481.
  109. Winkelmann, Acta, pp. 746-748, nr. 993: «Placet excellencie nostre, quod vos Ifoczolinus] de Marra magne nostre curie magister racionalis, talis et talis, quos [Iohannem et Bartholomeum] eciam una tecum Ioczoline magistros racionales magne nostre curie duximus statuendos, officium ipsum de cetero insimul exercentes, audiatis diligenter, discutiatis fideliter et demum de consciencia nostra finaliter terminetis raciones omnes preteritorum presencium et futurorum thesaurariorum, emptorum et propositorum marestalle, guardaspense, coquine, buccillarie eiusdem magne curie nostre, eorum preteritorum videlicet, qui tempore dominorum [patris] et fratris nostrorum et nostro usque nunc predicta gesserunt et non posuerunt curie racionem, nec non videatis et discuciatis processus predictorum racionalium [...] Placet eciam celsitudini nostre, ut vos predicti Iohannes et Bartholomeus de officialibus omnibus regni nostri iuxta novam formam per excellenciam nostram statutam, preteritis videlicet, qui nondum inceperunt ponere de gestis officiis racionem, presentibus etiam et futuris statim post depositum officium ad magnam nostram curiam per maiestatis nostre litteras evocandis, requiratis et recipiatis quaternos generalis introytus et exitus officii eorum, per eosdem quaternos racione cuiuslibet summe videatis eorum notaciones in eorum marginibus, si que in eorum commissione summaria questiones occurrent, et facientes statim ab officio quolibet liquidum et residuum, ad quod eum teneri curie inveneritis per predictum summarium scruticinium racionis ipsius camere nostre solvi, retentis penes vos quaternis ipsis, eundem officialem ad racionales curie fideles nostros morantes in Apulia remictatis, qui iuxta traditam eis formam fìnalem ab eodem de eodem officio recipient racionem» (il corsivo è mio). Che si tratti proprio di un atto di Manfredi, e non di Federico, è ribadito da Sthamer, Das Amtsbuch, p. 97. In Winkelmann (Acta imperii, p. 682, nr. 901 e 903) si legge, relativamente al 1242, nell’indicazione abbreviata dei destinatari degli atti «Fr. etc. Magistris racionabilibus etc. [...]»; ma il Winkelmann deve avere in tal modo condensato la più ampia indicazione che ritroviamo in nr. 900: «Fr. etc. Ad Thomasium de Brundusio et magistrum Procopium racionales etc». Anche lo Sthamer, Das Amtsbuch, p. 114, non si dimostra certo che relativamente ad Angelo de Marra, uno dei tre revisori del collegio del 1240, sia lecito servirsi del termine magister rationalis. Scrive Enzensberger, Le strutture, p. 50: «Se è vero, infatti, che per i rendiconti amministrativi troviamo modelli già in età normanna, l’istituzione vera e propria della corte dei conti (i Magistri Rationales) e della normativa relativa appartiene invece alle creazioni più originali e genuine di Federico II», ed a conferma cita Carcani, Constitutiones, I, 90, e Winkelmann, Acta imperii, I, pp. 748 sg., nr. 995. Tuttavia in Carcani, I, 90, non vi è menzione di magistri rationales; in Winkelmann (Acta imperii, nr. 995. Auskunft ilber die Pflichten der rationales in staufischer Zeli) il riferimento sembra piuttosto agli anni di Manfredi, come intende del resto lo stesso Winkelmann (ivi, p. 751 sg.): il documento è stato da Sthamer, Das Amtsbuch, p. 103 sg., attribuito ai primi anni di Carlo I. Sulla crescita di importanza dell’ufficio di Gran Camerario, assegnato sotto Manfredi a Manfredi Maletta: Brantl, Kanzlei, p. 341 sg.
  110. Winkelmann, Acta imperii, p. 671, nr. 881. Non diversamente con i successivi sovrani: «Re Carlo [il 15 febbraio 1267] pubblica una legge con la quale ordina che in ogni anno nel giorno primo di maggio e nel giorno primo di novembre egli terrà Curia Generale, innanzi alla quale dovranno comparire personalmente tutti i Giustizieri del reame, tutti i Secreti, i Maestri delle foreste, i Maestri Massari, i Maestri delle razze, i Maestri delle Zecche, il Vicario di Sicilia e tutte le altre autorità del Reame per render conto della tenuta amministrazione e degli abusi e degli eccessi commessi, dovendo rispondere e giustificarsi sulle accuse che contro di essi verranno fatte da qualunque persona. Ordina ancora che tutte queste autorità debbono rispondere dell’operato dei propri uffiziali e subalterni; e che nel solo caso d’infermità sia permesso mandare i propri luogotenenti; e che nessuno di essi potrà ritirarsi senza speciale permesso ricevuto direttamente dal re»; cfr. Minieri Riccio, Alcuni/atti, p. 23.
  111. Baviera Albanese, L’istituzione, p. 118.
  112. Minieri Riccio, Saggio, I, p. 122.
  113. 94 Secondo Ryder, The Kingdom, p. 15, Carlo I concesse questo privilegio alla città di Napoli, forse sull’esempio di Filippo Augusto che aveva assegnato a sei cittadini di Parigi il compito di sorvegliare la contabilità regia, ma non rivela la fonte da cui ha tratto la notizia. Il Pecchia, a p. 113 e sg. della sua già cit. Storia civile e politica, cita alcuni capitoli sui Maestri Razionali che egli dice estratti dal Toppi dai Privilegi della Zecca (Ex volum. Reg. Siclae,fol. 12 a t. et seq. apud Toppi in monumentis, p. 256). Tra l’altro, in essi, si afferma «quod sit licitum cuilibet Sedili Civitatis Neapoli, in quo sunt Magistri Rationales, eligere ad sedendum in dieta Curia tot Magistros Rationales [...]». Il Pecchia afferma di non essere riuscito a datare il documento: ciò che invece è possibile. Il Toppi, in realtà, non cita da uno, ma almeno da tre diversi documenti del mese di ottobre della III indizione; in Praetermissa (in De Origine, I, p. 311), scrive che al documento da lui riportato alle pp. 253-257 e citato dal Pecchia «adde quod nullus admittatur per Curiam in Magistrum Rationalem ipsius Curiae, nisi fuerit nobilis de quinque Sedilibus Civitatis Neapolis, aut sit litteratus, vel Doctor an. 1409. ex proces. Vincentij, & Scipionis de Raymo cum Sedili Montaneae in S. C. in Banca Borrelli fol. 88 & in proces. etiam Caesaris Frecciae cum Sed. Nidi apud Gualterium, nunc Littumfol. 208 a ter.». L’ottobre 1409 cadeva proprio nella terza indizione, e i componenti della Magna Curia menzionati rimandano anch’essi a quest’anno: Gentile de Merolinis (cfr. Ricca, La nobiltà, Parte prima, Volume III, p. 70; Faraglia, Codice, p. XXXIX), Giovanni de Madio (cfr. Cutolo, Re Ladislao, p. 236), Giovanni Cicinello (ivi, pp. 163, 176, 203), Orlando Orilia (ivi, p. 178), ecc. È nondimeno evidente che il documento rimanda a una prassi già vigente; d’altronde, la città di Napoli, che già da Giovanna I era stata chiamata a sostenere le fortune della casa regnante, aveva chiesto e ottenuto che così alti magistrati fossero espressione dei Sedili. Una supplica della città di Napoli a Carlo V, del luglio 1532, chiedeva: «Item atteso che in li tempi passati li ditti mastri rationali non era solito crearnose si no gentilhomini dele nobile piacze de la cità de Napole se supplica vostra Caes. Maie. che le piacza concederle gratia che dacqua avante non se possa creare lo mastro rationale in ditta corte che non sia nob. de Nap. de alcuna de le piacze nobile de la vostra cità de Nap. Adveniente vacatione Re. Maiest. debite providebunt», cfr. De Bottis, Privilegii, p. 93, cap. LXI.
  114. Cadier, Essai, p. 214, trad. it, p. 269, riporta il seguente passo da un documento custodito all’Archivio Segreto Vaticano, arm. XXXV, n. 137, fol. 82, ora edito da B. Mazzoleni, Formularium Curie, p. 165, n. 110: «Camerarius habet officium ad modum Regni Francie; illudque ad illum modum fideliter exercebit et nichil aliud sibi vindicabit». D’altra parte anche nell’amministrazione della Provenza non mancarono innovazioni suggerite dall’esperienza napoletana, come, già con Carlo I, l’introduzione nel 1269 di magistri rationales con funzioni di controllo e giudiziarie in materia finanziaria (Busquet, L’administration, p. 43); gli statuti di Jean Scot, del 1288, prescrivono che la contabilità sia sottoposta all’esame di funzionari speciali, gli auditeurs des comptes, che vengono a costituire una Camera rationum, sottoposta ai Maestri Razionali di Napoli, mentre l’ordinanza di Carlo II del 1297 introduce un razionale «qui devient le centre e la liaison commune de toute l’organisation administrative» (Bourilly-Busquet, Le Moyen Age, II, pp. 590 sg., 593 sgg.); sulle influenze italiane nell’amministrazione provenzale una recente sintesi è in Jansen, Les influences. A partire dal 1302, ritroviamo alcuni magistri rationales, provenzali: «Ces officiers étaient réputés faire partie de la Grande Cour royale de Naples. Ils en constituaient comme une délégations. Ils continuaient à ètre désignés dans les actes comme "magne regie curie magistri rationales". Ils furent d’ailleurs quelque temps encore à exercer leur office comme l’avaient fait en Provence les maitres rationaux de Sicile, c’est-à-dire en qualité d’inspecteurs généraux, et sans qu’aucun ròle permanent et normal leur fut assigné dans l’accomplissement des actes administratifs. Leur installation dans le comté n’en avait pas moins pour effet de ramener de Naples à Aix la direction et le contróle supérieur des finances et du domarne provencaux» (BourillyBusquet, Le Moyen Àge, II, p. 596). Le ragioni addotte per la progressiva perdita d’importanza dei Maestri Razionali a vantaggio della Sommaria trovano ulteriore conferma, per il regno di Alfonso I, nell’insofferenza che questo sovrano rivelò anche per la sottomissione dei funzionari pubblici in Catalogna al controllo delle Corts; cfr. Del Treppo, Il re, p. 293 sg.
  115. Heupel, Der sizilische Grosshof, pp. 110 sgg.
  116. II testo latino dell’ordinanza fu pubblicato da Minieri-Riccio, Saggio, I, pp. 151 sgg. (ripubblicato con numerosi errori in RA, 19, nr. 61, pp. 89 sgg.); quello francese da Durrieu, Notìce, pp. 1-34. Di tale ordinanza discute ampiamente Durrieu, Les Archives, I, pp. 86 sgg. Prima del 1277 non tutto il tesoro regio si raccoglieva nel Castel dell’Ovo: «Un employé de la Chambre remplissait l’office de trésorier et était chargé du maniement des fonds. A l’origine, ce trésoriers fut un templier, frère Arnould. Charles d’Anjou employait également les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Lorsqu’il avait des sommes plus considérables à garder, il mettait ses fonds en dépòt chez eux à Barletta» (Durrieu, Les Archives, I, p. 97). Fuorvianti le interpretazioni di Cadier, Essai, p. 218 sg., trad. it., p. 275, e di Trifone, La Legislazione, p. XXXIV. Il 18 giugno 1306 re Carlo II sollevò anche nominalmente il Gran Camerario dalla responsabilità del Tesoro, e la affidò ai tesorieri «ad recipiendum et expendendum fiscalem pecuniam ordinati»: Cadier, Essai, Appendice documentaire, n. XII, p. 298 sg., trad. it., p. 359 sg. Tale provvedimento va inteso non disgiuntamente da altri relativi a questa carica che finirono col segnarne l’evoluzione in senso meramente onorifico: abolizione dell’ufficio di Gran Camerario il 15 die. 1300 (edizione in Minieri Riccio, Saggio. Supplemento, Parte seconda, p. 10 sg., a mio avviso migliore che in Cadier, Essai, Appendice documentaire, n. IX, p. 295 sg., trad. it., p. 355 sg.), suo ripristino nel 1302, attribuzione di tutte la funzioni amministrative della carica a un luogotenente il 15 giugno 1306 (Cadier, Essai, pp. 224 sgg., trad. it., pp. 280 sgg.). In Delle Donne, Alle origini, a p. 52, affermavo che solo con l’ordinanza del 27 ottobre 1277, gradualmente, cominciava a profilarsi una distinzione delle competenze e delle funzioni amministrative del Tesoro e della Camera; in nota facevo poi notare come prima dell’ottobre 1277 già dimoravano nel Castel dell’Ovo i tre tesorieri, anche se «non tutto il tesoro regio si raccoglieva» in quella sede; Kiesewetter, Die Anjange, p. 423, mi fa invece affermare che avrei voluto «erroneamente» anticipare tale separazione di funzioni. Che i tesorieri fossero già precedentemente a Castel dell’Ovo si evince innanzitutto dall’ordinanza stessa, in cui il sovrano si rivolge loro dando per scontato il luogo della loro residenza: «Magistro Guillelmo Boucelli de Parisius clerico, Risoni de Marra de Barulo et Petro Burino de Andegavia receptoribus et conservatoribus Thesauri sui in Castro Salvatoris ad mare de Neapoli [...]», Minieri Riccio, Saggio, I, p. 151. Inoltre, il Minieri Riccio, nell’Itinerario, pubblica, nell’Elenco degli Uffizioli governativi del reame di Sicilia e delle diverse città rette da re Carlo I di Angiò ecc., la lista dei «tesorieri del re, i quali custodivano il regio tesoro nel castello del Salvatore a mare della città di Napoli, detto volgarmente dell’uovo»; e ai nomi di Pietro Boudin, maestro Guglielmo Boucel e Riso della Marra rimanda per ben tre volte al fol. 40 t. del registro «1268 A n. 1». Da Capasso, Inventario, p. 1, sappiamo che i ff. 38-43 di questo registro riguardavano i mesi di settembre-giugno 12761277 (tale datazione è confermata da Durrieu, Les Archives, I, p. 253), ed erano quindi relativi a un periodo anteriore all’ordinanza di ottobre. D’altra parte Minieri Riccio, Il Regno, XXV (1877), alla p. 28, riassume da «Reg. Ang. 1275, B. n. 23, fol. 111» un documento del 17 giugno 1276 (Capasso, Inventario, p. 36, ne conferma la datazione) in cui si ordina ad alcuni suoi «[...] consiglieri e familiari di portarsi al castello del Salvatore a mare, dove sta il Regio Tesoro, ed ivi prendere dal tributo venuto del re di Tunisi [...]». D’altronde - come avevo già a suo tempo sottolineato - la rilevanza del provvedimento del 1277 sta piuttosto nell’aver ribadito che tutto il tesoro dovesse essere concentrato nel Castello dell’Ovo, liberando la camera dalle funzioni di cassa, mentre in età federiciana, anche se già ritroviamo la tesoreria affidata in quello stesso castello a tre tesorieri (cfr. Tassone, Observationes, edizione 1632, vers. 3, obs. 3, Trib. XXII, Thesaurari 356, p. 177: «Tempore vero imperatoris Frederici legimus ordinatum, thesaurum debere conservari in castro Sancti Salvatoris, hodie dicti dell’ovo, tresque destinavit personas prò custodia, scilicet Angelum della Marra, Marinum de Valle, ac Ephremum della Porta ut in scriptura de anno 1229, in registro fol. 23»; anche dal frammento del registro federiciano del 1239-40 l’aerarium appare diverso dalla camera, cfr. Carcani, Constitutiones, pp. 318, 333, 346, 397 sg.; Carbonetti, Il Registro, pp. 413, 484 sg., 548 sg., 798 sgg.), le sue funzioni non sono ancora chiaramente distinte rispetto alla camera, come si evince dalle numerose richieste fatte ad Angelo della Marra, «custos erarii in castro Salvatoris ad mare», e ai diversi portulani del regno, di mandare alla Camera nostra «totani pecuniam quam habetis & habere poteritis in presenti statim receptis hiis licteris [...]» (Carcani, Constitutiones, p. 397 s, 16 aprile 1240; Carbonetti, Il Registro, pp. 798 sgg.). Heupel, Der sizilische, p. 113, sostiene invece che «auch jetzt ist daneben noch wie friiher die Bezeichnung curia, fiscus oder aerarium statt camera gebràuchlich», fraintendendo però Carcani, Constitutiones, p. 76 sg., I, 74, che è da riferire ai camerari di provincia. Recenti sintesi sull’età angioina, attente, in misura diversa, anche all’organizzazione istituzionale: Vitolo, Il Regno Angioino; Galasso, Il regno.
  117. II mandato del 20 agosto 1317 è transuntato all’interno di un altro mandato del 25 agosto 1317, pubblicato in Toppi, De Origine, p. 246 sg.
  118. Cadier, Essai.
  119. Mi n j er j Riccio, Cenni storici, p. 159 sgg., che si serviva del ms. XII B 45, ce. 34u-36r, della Biblioteca Nazionale di Napoli, allora in suo possesso. Gli stessi capitoli si ritrovano alle ce 91-92 del reg. n. 137 dell’Archivio Segreto Vaticano, arni. XXXV, ora edito da B. Mazzoleni, Formularium Curie, specificamente pp. 184-186. Il Minieri Riccio e la Mazzoleni non si sono tuttavia accorti che un’edizione dei capitoli era già in Ageta, Annotationes, IV, p. 17 sg. I capitoli si ritrovano ancora a Marsiglia, Archives départementales, Cour des comptes de Provence, mss. B 260, ce. 28u-29r, e B 269, ce. 64U-65U. La loro edizione critica e la ricostruzione della loro tradizione documentaria è in Sthamer, Das Amtsbuch, in particolare pp. 153-161. I capitula Officii Comitis Camerarii, del 1295, sono da attribuire a Carlo II
  120. La commissione finanziaria della Curia regis, presieduta dal conte camerario, era composta dai maestri razionali, dagli impiegati e dai notai della camera; cfr. Cadier, Essai, p. 220 sg., trad. it., p. 277. Inoltre l’articolo Vili dei Capitula officii comitìs camerarii riportati dal Minieri Riccio, Cenni storici, a p. 160 (poi riediti dallo Sthamer e da B. Mazzoleni, cfr. nota precedente), autorizza il comes camerarius a mantenere a sue spese un notaio particolare per tenere il conto delle entrate e delle uscite; inoltre lo stesso Cadier, Essai, riporta a p. 202, trad. it., p. 278, l’autorizzazione data il 6 novembre 1293 a Guy di Germania, pagatore regio, di pagare lo stipendio a Nicola di Pastasio di Capua, notaio, per il suo incarico di redigere e conservare i registri del conte camerario Giovanni di Montfort.
  121. Sthamer, Originai, in particolare pp. 83 sg. Più di recente J. Mazzoleni, Storia, p. 6, ha ancora una volta sostenuto che «dal 1271 Carlo I ordinò che fossero istituiti tre registri, uno presso il Camerario, un altro presso i Maestri Razionali e un terzo presso il Cancelliere, in ognuno dei quali fosse ciascun atto registrato», facendo riferimento a un transunto fatto dal De Lellis da Reg. Ang. 1271 A, c. 46V (edito in Atti perduti, Parte I, I, p. 161, n. 149). La datazione di questo mandato al novembre 1271 era stata sostenuta da B. Capasso, Prefazione, in idem, Inventario, p. XI, n. 2; ma sul più esatto ordinamento cronologico cfr. Sthamer, Die verlorenen, p. 18; idem, Eigenes Diktat, p. 144, n. 4; idem, Originai, p. 11, n. 3. A p. 83 (Originai) lo Sthamer riporta anche un mandato del 14 gennaio 1272 diretto ai tesorieri in cui si ordina che: «[...] de universali introytu et exitu tocius pecunie [...] fiant registra tria per totum consimilia [...], quorum registrorum unum habeat camerarius in camera, secundum magistri racionales conservent per unumquemque ipsorum prò parte nostra, et tercium remaneat penes vos [thesaurarios]». Ogni operazione dei tesorieri poteva così essere sottoposta al controllo del Camerario e dei Maestri Razionali. Col termine registro, come tiene a precisare lo Sthamer, vengono qui indicati i libri contabili, e non i registri in cui venivano trascritti regolarmente i mandati: ciò che avveniva solo nella Cancelleria, nella Camera e nella Curia dei Maestri Razionali. Ancora nel 1271 si potevano infatti ritrovare mandati al Cancelliere del Regno, in cui si legge: «[...] quod prò cautela nostre Curie fuit statutum, quod de omnibus litteris, que sigillabuntur, fiant tria Registra consimilia, quorum unum habeat Camerarius, secundum Magistri Rationales, et tertium Cancellarius, preter litteras secretas, de quibus volumus haberi registrum semotum, et si littere ipse sunt damnose Curie referatur nobis antequam sigillentur. Insuper statuimus, quod littere, que fient in Cancellarla scribantur manus Cancellarli, vel Vicecancellarii. Que vero gratiam continent signentur subscriptione illius qui ipsas miserit ad sigillum. Continentes vero pecuniam scribantur manu Thesaurariorum. Continentes vero citationes officialium, apodixas, et rationes subscribantur per Magistros Rationales, et littere de iustitia scribantur manu Iudicum Magne Curie, Reg. 1271, fol. 46 t.», cfr. Minieri Riccio, Della dominazione, p. 8 sg. Non operano alcuna distinzione tra Camera e Maestri Razionali Durrieu, Les Archives, che a p. 86 scrive che la Camera, fino al 1277, comprende da un lato i Maestri Razionali dall’altro i Tesorieri; de Bouard, Documents, a p. 243, dove chiama i Maestri Razionali officiers de la Chambre; Minieri Riccio, Alcuni fatti, p. 100: «E che dopo avere tutto sollecitamente redatto in uno inventario, questo lo mandi [il Secreto di Sicilia] ai Maestri Razionali della Regia Camera [25 feb. 1270]». Con Carlo II tutti i registri cominciarono a essere raccolti a Castel dell’Ovo. «Nell’anno 1292 i registri ed i quaterni della Curia custodivansi nel Castello dell’Uovo in Napoli, dove stava pure l’archivio [...]», cfr. Minieri Riccio, Studi Storici, p. 33. Il 2 luglio 1299, Carlo II fece anche trasportare nella città di Napoli i Registri che stavano nel Castello di Melfi «[...] quaterni et Registra omnia Curie nostre de tempore scilicet Domini dare memorie Domini patris nostri que in Castro nostro Melfie conservantur, in quibus continentur nomina et cognomina Comitum et Baronum et Feudatariorum Regni nostri Sicilie [...]», cfr. Minieri Riccio, Saggio. Supplemento, I, p. 126.
  122. Del Giudice, Codice diplomatico, II/II, pp. 7 sgg.
  123. Lo Sthamer, Originai, riferisce a p. 85 di un mandato dell’ll aprile 1272 con cui si ordina ai «doanerii et fundicarii Trani» di dare al registratore il danaro per l’acquisto di carta «prò faciendis registris per eum prò parte comitis camerarii quam magistrorum racionalium». L’ordine è poi ripetuto il 15 maggio per i doganieri e fondichieri di Napoli «prò faciendis registris per eum prò parte comitis camerarii, quam per registratorem magistrorum racionalium». Le funzioni di controllo contabile espletate dalla Camera trovano conferma nel testo di legge del 10 giugno 1282 edito da Trifone, La Legislazione, p. 83 sg.
  124. Toppi, De origine, TV, p. 143 sg.
  125. Ivi, p. 150.
  126. Ivi, p. 151.
  127. Schulz, Denkmàler, TV, p. 151, nr. CDVIII. Sulla figura dello Schulz si veda Lucherini,
  128. Cacherano, Decisiones, p. 6.
  129. Simon, Summatim conoscere.
  130. Per un inquadramento: Nòrr, Romanisch-kanonisches.