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Introduzione

Rationales che esaminassero le entrate e le spese dei tesorieri regi, che controllassero i conti degli amministratori della casa reale, già esistevano. La novità introdotta da Manfredi fu quella di nominare degli uomini che per dirittura morale e competenza potessero essere revisori dei conti di tutti gli officiales regi preposti all’amministrazione delle finanze. I rationales curiae divennero Magistri Rationales, e ad essi fu affidata la responsabilità di un organo centrale e relativamente indipendente. Restarono gli uffici dei rationales periferici, ma i loro quaterniones dovevano essere verificati dai Maestri Razionali della Curia. Quando l’organo periferico avesse sollevato dei dubbi, senza possibilità di risolverli, interveniva l’organo centrale per dirimere la questione controversa. In ogni caso la decisione ultima spettava al sovrano, giacché la revisione dei conti era, per essenza, precipua funzione sua e dei suoi familiares: i razionali esaminavano infatti i conti «prò parte curie» 911.

Così elevato organo di controllo, al vertice dell’amministrazione, doveva certamente esercitare anche una funzione di ordine consultivo, al fianco del sovrano, per tutto ciò che riguardava la vita finanziaria ed economica del paese. Di questo è convinta Adelaide Baviera Albanese 922 sulle orme del Minieri-Riccio 93. 3Proprio l’altezza della carica e della dignità ad essa connessa dovette contribuire alla trasformazione dell’ufficio da specificamente tecnicoamministrativo ad organo politico, i cui membri, col passar degli anni, divennero oggetto di scelta ed elezione da parte dei Seggi della città di Napoli 94. La4 53

  1. Winkelmann, Acta imperii, p. 671, nr. 881. Non diversamente con i successivi sovrani: «Re Carlo [il 15 febbraio 1267] pubblica una legge con la quale ordina che in ogni anno nel giorno primo di maggio e nel giorno primo di novembre egli terrà Curia Generale, innanzi alla quale dovranno comparire personalmente tutti i Giustizieri del reame, tutti i Secreti, i Maestri delle foreste, i Maestri Massari, i Maestri delle razze, i Maestri delle Zecche, il Vicario di Sicilia e tutte le altre autorità del Reame per render conto della tenuta amministrazione e degli abusi e degli eccessi commessi, dovendo rispondere e giustificarsi sulle accuse che contro di essi verranno fatte da qualunque persona. Ordina ancora che tutte queste autorità debbono rispondere dell’operato dei propri uffiziali e subalterni; e che nel solo caso d’infermità sia permesso mandare i propri luogotenenti; e che nessuno di essi potrà ritirarsi senza speciale permesso ricevuto direttamente dal re»; cfr. Minieri Riccio, Alcuni/atti, p. 23.
  2. Baviera Albanese, L’istituzione, p. 118.
  3. Minieri Riccio, Saggio, I, p. 122.
  4. 94 Secondo Ryder, The Kingdom, p. 15, Carlo I concesse questo privilegio alla città di Napoli, forse sull’esempio di Filippo Augusto che aveva assegnato a sei cittadini di Parigi il compito di sorvegliare la contabilità regia, ma non rivela la fonte da cui ha tratto la notizia. Il Pecchia, a p. 113 e sg. della sua già cit. Storia civile e politica, cita alcuni capitoli sui Maestri Razionali che egli dice estratti dal Toppi dai Privilegi della Zecca (Ex volum. Reg. Siclae,fol. 12 a t. et seq. apud Toppi in monumentis, p. 256). Tra l’altro, in essi, si afferma «quod sit licitum cuilibet Sedili Civitatis Neapoli, in quo sunt Magistri Rationales, eligere ad sedendum in dieta Curia tot Magistros Rationales [...]». Il Pecchia afferma di non essere riuscito a datare il documento: ciò che invece è possibile. Il Toppi, in realtà, non cita da uno, ma almeno da tre diversi documenti del mese di ottobre della III indizione; in Praetermissa (in De Origine, I, p. 311), scrive che al documento da lui riportato alle pp. 253-257 e citato dal Pecchia «adde quod nullus admittatur per Curiam in Magistrum Rationalem ipsius Curiae, nisi fuerit nobilis de quinque Sedilibus Civitatis Neapolis, aut sit litteratus, vel Doctor an. 1409. ex proces. Vincentij, & Scipionis de Raymo cum Sedili Montaneae in S. C. in Banca Borrelli fol. 88 & in proces. etiam Caesaris Frecciae cum Sed. Nidi apud Gualterium, nunc Littumfol. 208 a ter.». L’ottobre 1409 cadeva proprio nella terza indizione, e i componenti della Magna Curia menzionati rimandano anch’essi a quest’anno: Gentile de Merolinis (cfr. Ricca, La nobiltà, Parte prima, Volume III, p. 70; Faraglia, Codice, p. XXXIX), Giovanni de Madio (cfr. Cutolo, Re Ladislao, p. 236), Giovanni Cicinello (ivi, pp. 163, 176, 203), Orlando Orilia (ivi, p. 178), ecc. È nondimeno evidente che il documento rimanda a una prassi già vigente; d’altronde, la città di Napoli, che già da Giovanna I era stata chiamata a sostenere le fortune della casa regnante, aveva chiesto e ottenuto che così alti magistrati fossero espressione dei Sedili. Una supplica della città di Napoli a Carlo V, del luglio 1532, chiedeva: «Item atteso che in li tempi passati li ditti mastri rationali non era solito crearnose si no gentilhomini dele nobile piacze de la cità de Napole se supplica vostra Caes. Maie. che le piacza concederle gratia che dacqua avante non se possa creare lo mastro rationale in ditta corte che non sia nob. de Nap. de alcuna de le piacze nobile de la vostra cità de Nap. Adveniente vacatione Re. Maiest. debite providebunt», cfr. De Bottis, Privilegii, p. 93, cap. LXI.