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Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo
Decretorum verba, quibus procedi mandatur summarie, simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritatis inspecta, quomodo intelligantur1.
Il riferimento è quindi a una precisa procedura cui si ricorreva quando le circostanze imponevano l’adozione di una decisione immediata senza le lungaggini delle forme ordinarie: è la procedura abbreviata del summatim cognoscere, contemplata nel diritto romano, e chiamata nel linguaggio giuri- dico "postclassico" cognitio de plano2. Secondo la tradizione giuridica dello ius commune rientrava tra le prerogative del princeps servirsene, sia in criminalibus sia in civilibus3.
Anche il lemma finaliter e le espressioni finaliter terminare, finaliter definire e finaliter determinare, usate nelle fonti meridionali per precisare i compiti dei Maestri Razionali, avevano un preciso significato giuridico e indicavano Yauctoritas di decidere (determinare) e por fine (terminare) a contenziosi e contestazioni in modo definitivo (finaliter), senza possibilità di adire un’ulteriore istanza giudicante. Non senza motivi il cardinale Eudes de Chàteauroux (1190?-i273), professore e cancelliere dell’Università di Parigi, aveva fatto ricorso a questa formula in uno dei suoi sermoni per chiarire quali fossero le potestà del pontefice:
Secundum est quod solus summus pontifex habet causas finaliter terminare [corsivo mio], quia ab eo appellari non potest, eo quod ipse superiorem non habet, et ipse supra ius est, et de hoc quod non est ius facit ius 116.
A lui avrebbe fatto eco, con accenti non dissimili, Tommaso d’Aquino, per ribadire Yauctoritas vincolante del magistero papale in materia di fede:
Ad illius ergo auctoritatem pertinet editio symboli ad cuius auctoritatem pertinet finaliter determinare ea quae sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur 117.
Il lemma definire usato per chiarire le attribuzioni dei Maestri Razionali aveva inoltre nella logica giuridica un significato peculiare, riconducibile alle procedure logico-diairetiche, già accolte nel diritto romano 118. Rispetto ai singoli casi da esaminare consisteva quindi nell’operare per genere prossimo e differenza specifica, individuando l’insieme delle diverse proprietà (attributi) che caratterizzerebbero in modo esclusivo una pars o species (specialis,
116 II sermone è pubblicato in Charansonnet, L’Université, p. 739, Sermo 18: Sermo in anniuersario Domini Innocentii pape quarti. Sulla sua interpretazione si veda anche Cole-D’Avray-Riley-Smith, Application.
117 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II a -IIae q. 1 a. 10. Su questo articolo: Congar, Saint Thomas.
118 Sulle origini della diairetica nel diritto romano: Schiavone, Ius, p. 161; Talamanca, Lo schema.
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