Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills/2.3

Il c.d. dividendo Horizon

../2.2 ../2.4 IncludiIntestazione 21 maggio 2009 75% diritto

2.2 2.4



[p. 100 modifica]

In vari passaggi di questa motivazione, sotto diversi profili, si tratta di quello che per convenzione è stato chiamato il dividendo Horizon, oggetto di una delle specifiche contestazioni di falsità.

È qui opportuno evidenziare le prove raccolte e verificare la congruità di quanto da esse emerge con le deposizioni testimoniali dell’imputato del dicembre 1997/gennaio 1998.

Nel procedimento n. 1612/96 Mills, come si è già scritto, raccontava della società C.I.T. (Compagnie Internationale de Télécomunications) creata in Lussemburgo al fine di evitare gli effetti della legge italiana sulla concentrazione delle proprietà televisive, società di cui egli appariva formalmente il proprietario; C.I.T. era azionista di BIL (Banca Internazionale del Lussemburgo), cui i capitali erano apportati da Horizon (altra società di cui Mills era formalmente proprietario), a sua volta finanziata da All Iberian. Con la cessione di C.I.T. a Rupert nel 1995, si era realizzata una plusvalenza di circa dieci miliardi di lire italiane, che Mills aveva trattenuto ai fini della regolarizzazione fiscale nel Regno Unito di tutte le società offshore di Fininvest. La rimanente somma di circa cinque miliardi – dopo il pagamento delle tasse e la restituzione di quanto dovuto a All Iberian – era stata depositata in banca in attesa che si definissero i processi pendenti in Italia. Tale somma comunque spettava allo stesso Mills e ai suoi soci, anche secondo “i clienti”.

La deposizione testimoniale nel processo n. 3510+3511/96 non si discostava sostanzialmente dalla precedente.

Mills affermava che CMM, rimasta l’ultimo referente di All Iberian, aveva ricevuto circa 10 miliardi di lire quale plusvalenza dell’operazione Telepiù, dopo la restituzione al Gruppo Fininvest dei prestiti effettuati. Con l’assoggettamento di All Iberian al fisco inglese, il profitto era stato dichiarato, con il consenso di Messina, dirigente del Gruppo Fininvest. Il resto era stato depositato in banca a nome dei soci dello studio (Coffin, Scott e Rylatt, oltre a Mills), perché la società aveva come unico riferimento Mills ed il dividendo era frutto della sua attività professionale.

Anche in questo caso Mills non forniva alcuna spiegazione dei motivi per i quali avesse potuto ottenere somme di pertinenza di una società di cui non deteneva le azioni, oltretutto di una società che egli dichiarava in fase di chiusura, e sostanzialmente in pareggio, previa restituzione al Gruppo Fininvest di tutto quanto dovuto. A meno che non si vogliano ritenere spiegazioni esaurienti le affermazioni quali “le società o sono di Fininvest, o di qualcun altro: il solo altro di cui possono essere sono io”; oppure “sono amministratore delle società, perché credo è mio dovere chiudere le loro situazioni e portare tutto ad un buon fine di queste società, perché non è responsabile lasciare [p. 101 modifica]le società così. Fra l’altro ci sono ancora poche situazioni di sanare con queste società, in modo che tutti i soldi rientrino nel Gruppo Fininvest”; e poi, alla precisa domanda “nel momento in cui residuano dei fondi, lei se ne ritiene proprietario e ne può utilizzare, oppure li tiene a disposizione di qualcuno?”, “abbiamo una situazione più o meno di pareggio di All Iberian: credo che finirà con un piccolo debito … Comunque, 99% di quanto ricevuto da All Iberian tornerà alla Principal... cioè al Gruppo Fininvest, alla fine”. E ancora: “io avevo ricevuto i dividendi per regolarizzare soprattutto la posizione fiscale in Inghilterra”.

Da queste affermazioni di Mills si poteva dedurre che qualsiasi utile della società sarebbe tornato a Fininvest, in contraddizione con la precedente dichiarazione relativa alla ricezione del dividendo quale compenso professionale dello studio Mackenzie Mills. E restava comunque del tutto immotivato il fatto che la somma, qualificata “dividendo”, spettasse a Mills, visto che egli era solo nominalmente il proprietario della società in cui si era creato il profitto, non ne possedeva le azioni; che il denaro era un guadagno determinatosi con la vendita di C.I.T.; che con tale guadagno erano sì state pagate le tasse, ma non integralmente i debiti.


Si deve allora ricordare quanto Vanoni, durante la latitanza (l’ordinanza di custodia cautelare risale al novembre 1995, ed era stata emessa nell’ambito del procedimento c.d. All Iberian), aveva scritto a Mills, riferendosi ad una proposta di costui, nella “NOTA GENERALEdel 22 dicembre 1995 (di cui si è trattato nel precedente capitolo relativo alle società del Gruppo Fininvest B): “Ho riflettuto sul tuo progetto e ritengo che possa essere un’ottima soluzione se è accettabile e credibile l’ipotesi che tu abbia ricevuto ingenti finanziamenti dal Gruppo (che ti hanno permesso di fare utili tassabili in Inghilterra). Secondo me questa è una cosa basilare per fare stare in piedi il progetto, perché ci sono operazioni ancora in corso e per importi rilevanti per le quali occorre dare una dimostrazione di dove sono arrivati i soldi, dato che, vista l’entità, non credo si possano far risalire a tue risorse”.

Se ne può agevolmente dedurre non solo che il riferimento è qui alla registrazione in Inghilterra delle società offshore, poi effettuata, da iscriversi nell’ambito della strategia difensiva del Gruppo (il tema, che attiene più propriamente all’oggetto del procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., qui pertanto non si approfondisce). Di più: per aggirare il fisco italiano e difendersi dalle accuse di falso in bilancio, per “distanziare il Gruppo Fininvest dai patrimoni” delle società offshore1, gli utili di una società – di cui a Mills era stata attribuita la proprietà solo per tenere celata l’identità degli effettivi beneficiari – erano stati trasformati in utili di Mills, e [p. 102 modifica]come tali egli li aveva sottoposti a tassazione, quale suo introito professionale, nel Regno Unito.


È interessante leggere i verbali dello SCO del 1996, vale a dire quanto Mills dichiarava ai funzionari dello Special Compliance Office di Inland Revenue, che esaminava la sua posizione con il fisco, in una indagine parallela agli accertamenti in corso da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana2. Indagine che, in base alla legislazione allora vigente, aveva carattere “confidenziale”, nel senso che le informazioni ivi ricevute non avrebbero potuto esser utilizzate se non a fini fiscali nel Regno Unito.

I verbali delle riunioni (in lingua inglese e relativa traduzione, certamente imperfetta dal punto di vista lessicale, ma non per questo incomprensibile o carente) sono contenuti nel faldone n. 1 degli allegati al fascicolo del dibattimento, denominato “2° DEPOSITO ATTIVITA’ INTEGRATIVA”.

A. Maxwell, del consiglio direttivo dello SCO di Edimburgo, e S.A. Condie, investigatore dello stesso ufficio, si incontravano il 15 marzo 1996 con B. Sturgeon, avvocato di David Mills, il quale consegnava loro una relazione, redatta da Mills, che illustrava la storia di All Iberian, relazione analoga ad un “affidavit” (non in atti) che Mills aveva già consegnato ai magistrati italiani, comprendente i conti della società: Mills si era infatti presentato ai P.M. milanesi nella fase delle indagini, quindi successivamente all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Vanoni ed, evidentemente, alla ricezione (il 22 dicembre 1995) della “NOTA GENERALE” sopra citata.

Nella relazione si legge, sostanzialmente, che nel 1989 Mills (che lavorava da anni per il Gruppo Fininvest) aveva costituito, come gli era stato chiesto, una società in un paradiso fiscale “che detenesse i diritti dei films”. La società, che era stata attribuita [“was retained”] a Mills, veniva usata per attuare transazioni con fondi presi a prestito dal Gruppo. I prestiti sarebbero stati investiti e restituiti al tasso di mercato. Mills era il beneficiario economico della società, ma le decisioni erano prese dai dirigenti del Gruppo, e la gestione quotidiana era nelle mani dei dirigenti della Holding in Lussemburgo. Quando era diventato socio dello studio Withers nel 1995, Mills aveva chiesto di trasferire la proprietà della società. Si era allora appurato che i profitti erano aumentati ed era perciò stato pagato, nel giugno 1995, un dividendo di 5 miliardi di lire italiane.

L’investigatore Condie faceva notare all’avv. Sturgeon che Mills “aveva già ricevuto 2 milioni di sterline solo come compenso per aver fondato una società non residente da parte del Gruppo con sede nel Lussemburgo. Non si trattava forse di un compenso corrisposto a Mills in cambio di suoi [p. 103 modifica]servigi presenti o futuri di natura legale o a diretto beneficio di questa società o, come forse è più probabile, di altre parti dell’impero Fininvest-Berlusconi?”.

Sturgeon aveva negato, si era stupito che non venisse semplicemente accettata l’offerta di pagamento di una tassa, e A. Maxwell aveva spiegato che bisognava accertare la fonte del reddito soggetto a tassazione. Infatti, affermava Maxwell, prima della lettura della relazione era sembrato che “ancora nessun dividendo fosse stato pagato. Se, come sospettato, quanto mostrato era stato raccolto [“the disclosure had been prompted”] grazie a investigazioni in un altro territorio, Maxwell doveva assicurarsi che ciò che gli veniva sottoposto non fosse semplicemente una forma di riciclaggio. Condie ha detto che trovava strano accettare che questi 2,5 milioni di sterline fossero state pagate al solicitor con sede a Londra, solo e semplicemente per fondare una società”.

Maxwell aveva anche fatto notare che nei conti della società All Iberian “c’erano 32,5 miliardi di lire italiane in spese e queste avrebbero potuto includere ogni tipo di voce inaccettabile”. E ancora, in relazione al bilancio della società: “le azioni erano di fatto meno del 15% dei profitti totali…. Mentre era stato sottolineato che lo scopo era quello di costituire investimenti in compagnie competitive senza dover rivelare l’identità degli azionisti, l’andamento dei prestiti su una scala talmente enorme rendeva ugualmente probabile che il fine fosse quello di fornire copertura finanziaria per compagnie del Gruppo che così figuravano come esterne allo stesso”. I dubbi dello SCO nascevano dal fatto che “Berlusconi o i suoi rappresentanti avrebbero dovuto andare semplicemente presso un agente di registrazione di una società straniera e fondare una società presso le Channel Islands per 250 sterline piuttosto che pagare 2,5 milioni di sterline a Mills”.

Sturgeon a questo punto rassicurava che nessuna somma sarebbe ritornata a Berlusconi o ai suoi rappresentanti o alla società dopo il pagamento delle imposte.

Veniva quindi richiesta dallo SCO una analisi dettagliata sia dei prestiti ricevuti dal Gruppo Fininvest (che costituivano l’80% delle entrate di All Iberian), sia delle spese della società; ma Sturgeon dichiarava che ciò sarebbe stato molto difficile, perché tutti i documenti erano in Lussemburgo e le spese non erano facilmente identificabili.

L’avvocato affermava altresì che, in cambio dell’accettazione della sua offerta di pagamento delle tasse, Mills voleva una lettera “che confermasse che le tasse nel Regno Unito erano state pagate sul dividendo che rappresentava i profitti della compagnia”3. Aggiungeva che “la proprietà beneficiaria faceva riferimento a Mills”, anche se non poteva escludere che le azioni fossero in possesso di una compagn

Era stata a questo punto decisa l’opportunità di un incontro con lo stesso David Mills. [p. 104 modifica]Esso si teneva il 20 marzo 1996, presso lo studio dell’avvocato Sturgeon a Londra, alla presenza dei medesimi Maxwell e Condie.

I funzionari in primo luogo si informavano dei motivi per i quali Mills si fosse determinato a deporre davanti ai magistrati italiani [“what the circumstances were which gave rise to the need for Mills to lodge a statement with Italian Magistrates”], ed egli dichiarava che le transazioni rilevanti per le indagini erano “collegate ai rapporti d’affari che aveva avuto con Silvio Berlusconi … La sua entrata in politica aveva significato che improvvisamente si era ritrovato con un vastissimo numero di nemici ansiosi di distruggerlo. Ciò era risultato in [rectius: aveva comportato] una marea di indagini investigative su di lui e sulle sue ditte”. Le specifiche inchieste che avevano determinato l’audizione di Mills da parte dei magistrati avevano avuto origine in “una transazione nei conti All Iberian, società intestataria di un conto corrente presso la Corporazione [rectius Unione] delle banche svizzere a Lugano; il conto era stato utilizzato per un pagamento da parte di Principal Communication Ltd conseguente ad un accordo, firmato a Parigi con una ditta di un tunisino [una società di Tarek Ben Ammar, come è noto], concernente la distribuzione di films. L’acconto era stato di 10 miliardi di lire italiane e <il tunisino> aveva chiesto che il saldo fosse trasferito su un conto particolare. Alla fine il denaro era passato sul conto di Bettino Craxi… Mills sottolineava con decisione che … il versamento era a saldo del contratto per la distribuzione di films”.

Si trattava, con tutta evidenza, del finanziamento illecito oggetto del processo n. 3510+3511/96.

Quanto alla lunga relazione con Berlusconi e con la Fininvest, Mills dichiarava di aver lavorato per Berlusconi dal 19784, di aver fondato due sole società nelle Isole del Canale (All Iberian e un’altra) e le altre nelle Isole Vergini, di averne ricevuto le azioni e che queste “erano state depositate con l’organizzazione di Berlusconi” [“In general, these had then been deposited with the Berlusconi organisation”]. Tutte le prestazioni erano state fatturate ed erano stati ricevuti regolari compensi.

Alla richiesta di chi detenesse le azioni All Iberian, Mills rispondeva che “di questo si era persa traccia nel tempo”, ma che l’originale capitale azionario di 5.000 sterline forse “era stato fatto versare come anticipo in una delle fatture CMM alla Fininvest. I direttori erano prestanomi … i certificati delle azioni erano a nome del senior legal officer di Mills e di Berlusconi [rectius: a nome di Mills e del senior legal officer di Berlusconi: “in the names of Mills and Berlusconi’s senior legal officer”] … le azioni in tutte le compagnie del gruppo erano azioni al portatore tenute da Vanoni in Lussemburgo, ed alcune per le società di costituzione più recente a Londra in cassetta di [p. 105 modifica]sicurezza… la conservazione delle azioni in Lussemburgo era pensata per tutelare Berlusconi nel caso che Mills morisse…5”.

I servizi forniti da CMM a All Iberian venivano pagati in base a una tariffa standard più una tariffa per il tempo impiegato; CMM riceveva altresì un acconto per le “spese locali”, come le tasse locali.

In relazione al fatto che l’80% della disponibilità finanziaria di All Iberian al 31 dicembre 1995 risultasse costituita da “prestiti rilasciati all’esterno [i “prestiti” ricevuti dal Gruppo Fininvest] piuttosto che da capitale azionario” in altre società, Mills rispondeva che ciò era stato determinato dallo “sconvolgimento di certe transazioni durante il 1995”, che la società agiva come tesoriere per tutte le società del Gruppo, che i fondi di All Iberian erano stati forniti quasi tutti da Principal Finance Ltd. o da un’altra delle società di Berlusconi, che tutti i prestiti erano restituibili a richiesta.

Mills era firmatario dei conti londinesi di All Iberian, dei conti londinesi e dell’isola di Man di Horizon Development (una delle società collegate a All Iberian), mentre la firma sui conti correnti lussemburghesi era stata data a “dipendenti del Gruppo Fininvest”.

C’era stata “una particolarmente rilevante transazione che coinvolgeva la Horizon Development che era stata completata nel luglio 1995 e Mills aveva deciso che questo era un momento adatto per chiedere che i conti fossero fatti”. Vanoni, a seguito del procedimento giudiziario italiano, era stato sollevato dai suoi incarichi in All Iberian, e da quel momento la società non aveva compiuto alcuna transazione, stava solo accumulando interessi. Essa era in quel momento nelle mani del solo Mills. Berlusconi nel frattempo era diventato socio di tale Shiek [così nel testo inglese] Walid in Mediaset, che voleva quotare in borsa, rendendone “chiara” la struttura, e quindi smantellando All Iberian6.

In relazione al fatto che più di 32 miliardi di lire fossero stati dedotti come spese di amministrazione, ed in quel momento venissero offerti per la sottoposizione a tassazione della società importi rapportati ai profitti, Mills riferiva genericamente che le spese erano costituite soprattutto da “commissioni bancarie”, pagate alla Banca Internazionale del Lussemburgo e relative alla “costituzione da parte di All Iberian di uno schema azionario di supporto per la CIT”, società quotata in Lussemburgo.

A questo punto Mills aveva “espresso la sua preoccupazione riguardo al carattere confidenziale dell’incontro”: Condie e Maxwell avevano “precisato che stavano operando rispettando le condizioni del Officials Secrets Act e che la riservatezza era la loro priorità quando avevano a che fare con qualsiasi contribuente”. [p. 106 modifica]Mills allora aveva descritto la transazione attraverso la quale aveva fondato una compagnia quotata in Lussemburgo per acquisire l’insieme delle azioni in tre emittenti televisive italiane. Ciò si era reso necessario dopo che il Parlamento italiano aveva approvato una legge [notoriamente la legge Mammì] che impediva il possesso da parte di un solo individuo di più di tre reti televisive. Berlusconi, nella fondazione della società quotata in Lussemburgo, aveva ricevuto l’appoggio di un finanziere tedesco e quello di Mills. L’operazione si era rivelata molto costosa, ed era stata effettuata tramite Horizon Development Ltd.

Alle obiezioni che gli venivano poste, Mills rispondeva concordando sul fatto che “le azioni di Berlusconi a questo riguardo violassero lo spirito della legge italiana”, e contestualmente affermando che “alla lettera”, però, non la violavano in alcun modo. Proprio per questo motivo tali transazioni erano state comunque oggetto di “un notevole grado di cura”.

Mills aggiungeva anche che la struttura di All Iberian sarebbe stata smantellata, e che egli avrebbe rivenduto le società a Fininvest “a un tasso minimo di 1 sterlina semplicemente per dimostrare che nelle sue mani le compagnie non avevano nessun valore”.

Richiesto di fornire precisazioni in ordine al dividendo di circa 5 miliardi di lire italiane, Mills diceva che non vi era alcuna documentazione scritta, che egli sapeva solo quello che gli aveva riferito Vanoni: aveva “approssimativamente dedotto” che ci fossero stati profitti per circa 10 miliardi di lire italiane, aveva trasferito 10.175.000.000 di lire su un conto bancario a sua firma esclusiva, in una banca del Jersey, su cui si erano accumulati circa 304 milioni di lire di interessi. Questa era la somma che egli avrebbe riportato in Inghilterra e sottoposto a tassazione.

Nel verbale della riunione del 20 marzo 1996 poi si legge: “Mills ha detto che comprendeva come tali procedure potessero sembrare strane, tuttavia gli era stata data fiducia per essere titolare e mandare avanti queste compagnie su basi scritte molto ridotte ed egli era ansioso sulle potenziali implicazioni per lui a causa della sua azione di trasferimento di fondi dalla Horizon ad un conto con il suo solo nome sebbene sapesse di avere l’approvazione di Berlusconi in persona. A tale scopo, aveva avuto un incontro in aprile 1995 con Berlusconi per approvare con lui i dividendi proposti”.

Mills aveva poi anche riferito allo SCO della “tremenda discussione” avuta con i suoi ex partners dello studio Mackenzie Mills, che asserivano esser loro dovuta una parte dei profitti della vendita di CMM [e quindi una parte del c.d. dividendo Horizon].

Maxwell e Condie non desistevano: “Condie ha detto che riconsiderando il tutto sia lui che Maxwell erano rimasti stupiti, chiedendosi come mai tale struttura fosse necessaria in primo luogo, se tutti i fondi erano già sotto controllo all'interno dell'impero di Berlusconi. Era anche curioso di sapere perché era ora divenuto importante per Mills avere il riconoscimento delle ditte come aventi sede nel Regno Unito. Mills ha risposto che non era un segreto che ciò andasse largamente a [p. 107 modifica]beneficio di Berlusconi. Era importante per Berlusconi essere in grado di mostrare che queste ditte non erano sue e che se ciò significava un notevole introito per Mr Mills, egli era pronto ad accettare tale posizione. Da parte sua Mills avrebbe chiesto alle Imposte di fornire una lettera che asseriva che la tassa era stata pagata con i profitti della sua ditta nel Regno Unito e che tutte le ditte correlate venivano adesso considerate come aventi sede nel Regno Unito7.

Va infine riportata la dichiarazione resa da Mills a seguito della preoccupazione espressa dai funzionari dello SCO, vale a dire il dubbio che il dividendo “fosse effettivamente un pagamento per i servizi”: “Quando le indagini italiane erano incominciate, il suo nome era saltato fuori sulla stampa italiana e lui se l’era vista brutta di conseguenza. Berlusconi aveva riconosciuto questo e in forma di pagamento per i suoi servizi si era accordato di versare alla Withers una tariffa fissa di 25.000 sterline al mese per i successivi due anni indipendentemente da eventuali servizi resi o no da Mills in questo periodo [“...to pay to Withers a fixed fee of £ 25,000 per month for the next two years irrespective of whether any services were carried out by Mills or not in the period”].

Mills era anche stato personalmente pagato 45.000 sterline nel 1996 (cioè 15.000 sterline al mese) da Berlusconi, cifra che egli avrebbe dichiarato separatamente dalla sua entrata societaria nella successiva dichiarazione dei redditi. Questo si supponeva servisse a coprire un periodo di due anni e per i suoi servizi da lunga data a favore del Gruppo. Egli inoltre avvertiva quanto fosse difficile distinguere fra pagamenti per servizi che ora venivano riconosciuti ed i dividendi che erano derivati dal molto proficuo svolgimento di un numero di transazioni portate a termine sotto l’egida della All Iberian. Mills era certo che avrebbe conservato il diritto ai dividendi e che i fondi connessi sarebbero stati investiti”.

Quindi per concludere: al fisco inglese Mills dichiarava che gli oltre 10 miliardi di lire italiane costituenti il profitto della vendita di C.I.T. erano stati trasferiti su fondi a suo nome, con il consenso di Berlusconi in persona erano divenuti definitivamente di sua proprietà, e per questo motivo egli intendeva sottoporli a tassazione: come effettivamente sarebbe avvenuto nell’aprile 1996, per un ammontare complessivo di 987.890,80 sterline8.

Egli al fisco inglese dichiarava poi ulteriori compensi ricevuti direttamente da Berlusconi, dell’entità di 45.000 sterline nel 1996 quale compenso personale; riferiva altresì di un accordo con il medesimo Berlusconi per il versamento per due anni (fra il ’96 e il ’97) di 25.000 sterline al mese allo studio Withers, del tutto indipendentemente dal pagamento delle prestazioni [p. 108 modifica]professionali di Withers, di CMM, e di Mills in particolare, prestazioni che venivano retribuite secondo tariffa.

Se si pensa che nel 1996 una sterlina valeva circa 2.500 lire italiane9, se ne deduce che Mills dichiarava al fisco un’entrata personale di circa 112 milioni di lire (quale prima tranche di un concordato maggior importo, non precisato10) ed un introito per il suo studio – in gran parte ancora da incassare – di circa un miliardo e 500 milioni di lire.

Nel corso della rogatoria a Londra questo ultimo argomento non è stato affrontato, in particolare nel corso degli esami testimoniali di Jeremy Scott e Virginia Rylatt.

Di tali deposizioni va ora sinteticamente dato conto.


Jeremy Scott è stato esaminato a Londra in rogatoria il 24 settembre 2007.

In relazione al fatto che Mills è accusato di riciclaggio (nel separato procedimento Agrama + altri, n. 11776/06 R.G.Trib., di cui si è più volte detto) e Scott avrebbe ricevuto una parte del provento del reato, il teste veniva avvisato che non era obbligato a dire alcunché che potesse portare alla sua incriminazione.

Le parti nel corso del suo esame hanno fatto riferimento al fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria (faldone 4 bis) e per comodità di esposizione anche ora i documenti vengono individuati riportandosi a tale fascicolo.

Scott dichiarava di essere avvocato ed aver lavorato con Mills nello studio Mackenzie Mills per circa quindici anni, dal 1982. Mills era il titolare, il suo ruolo era invece relativo a “contenziosi o controversie per i clienti”. Egli non era stato coinvolto in alcuna delle attività di CMM – società che forniva servizi di segretariato aziendale di cui specificamente si occupava Mills – ma ne era diventato azionista (al 10%) alla fine degli anni ’80, inizio anni ’90.

In relazione al documento di pag. 79 e segg. (cartellina G), vale a dire l’atto di vendita, datato 31 maggio 1994, di CMM a Edsaco, Scott dichiarava di aver effettivamente firmato l’atto (come risulta dall’ultima pagina), ma di non aver partecipato al relativo processo decisionale; non ricordava perciò le ragioni della vendita, da cui aveva ricavato “70, 80 mila” (presumibilmente sterline). [p. 109 modifica]Non presentano specifico interesse tutte le risposte date da Scott alle domande del P.M. relative alle società del Gruppo Fininvest B; al suo ruolo all’interno di Quality Court Trustee Channel Island Limited; ad Hadrian Trust; al fatto che Mills lo avesse nominato amministratore di alcune società senza che – a quanto il teste ricordava – fosse stato previamente chiesto il suo consenso; all’attività di Mills per la famiglia Berlusconi ed in particolare ai trusts costituiti per Marina e Piersilvio Berlusconi; al rapporto di Mills con Candia Camaggi; alle deposizioni rese da Mills in Italia. Rispetto a tutte queste domande, infatti, Scott non riferiva nulla più di quanto emergesse dagli atti che gli venivano esibiti (contenuti prevalentemente nella suddetta cartellina G): dichiarava di non sapere, di non ricordare, di non esser stato messo al corrente (ad esempio neppure del fatto che Mills era stato sentito come testimone: aveva solo saputo che c’era un procedimento penale in Italia per i pagamenti effettuati a Bettino Craxi, e che Mills aveva dovuto fornire dei documenti).

Scott dichiarava anche di non aver mai discusso con Mills negli anni 1997/1998 dei suoi affari finanziari personali, di non sapere degli investimenti di costui in “hedge fund”, né di un conto aperto a nome di David Mills in Svizzera, nello stesso periodo.

Le sue risposte alle domande concernenti il c.d. dividendo Horizon erano più articolate.

Scott ricordava che Mills voleva fare “la parte del leone”, ma Rylatt e Coffin non erano stati d’accordo; c’era stata una discussione fra i quattro soci dello studio e si era deciso che il danaro “sarebbe stato suddiviso a seconda delle quote di partecipazione che spettavano dei normali profitti all’interno dello studio Mackenzie Mills”. Mills aveva detto ai soci che si trattava di una somma ricevuta dallo studio quando la società All Iberian si stava ormai estinguendo, “aveva considerato questa somma a mo’ di una distribuzione finale”, e, poiché il suo contributo all’attività della società era stato preponderante, aveva chiesto “un maggiore riconoscimento” rispetto a quello cui avrebbero avuto diritto gli altri soci nell’ambito dell’accordo di partnership.

Soltanto in relazione al dividendo, nel 1996, Scott aveva sentito parlare di due società di Fininvest Gruppo B, All Iberian e Horizon Limited: “quello che aveva dato come spiegazione il signor Mills per quanto riguarda il dividendo Horizon, si collegava anche al gruppo All Iberian o a qualche società collegata a questo gruppo”. Da quanto Scott aveva capito, a Mills “era stato chiesto di costituire una società, questa società Horizon appunto, e lui doveva essere o era l’unico direttore e l’unico azionista della società. Dopo le operazioni, dopo il completamento di queste operazioni ci fu un guadagno inaspettato, un profitto inaspettato proprio all’interno di questa società che emerse in modo diretto o indiretto. Ci fu poi una questione legale e il beneficiario di questo guadagno doveva essere il signor Mills, l’unico azionista o direttore unico della società Horizon, ecco perché mi riferisco a questo dividendo come al dividendo Horizon”. [p. 110 modifica]Scott dichiarava di non essere a conoscenza di alcuna delle operazioni intraprese da Horizon e di aver solo capito che Mills fosse il beneficiario del dividendo; non sapeva neppure dire se anche per altre società di CMM fosse accaduto che il direttore della società fosse anche beneficiario della stessa. Infatti Mills avrebbe avuto diritto ad ottenere il dividendo non in virtù del suo ruolo come direttore, ma “in virtù del suo ruolo come azionista”, unico. Ed il teste non era in grado di precisare se tale ruolo fosse stato effettivo o virtuale, se le azioni fossero state veramente di Mills o si fosse trattato di azioni al portatore che erano in suo possesso: “io avevo capito che era lui l’azionista, ma non sapevo se deteneva in effetti delle azioni, o se c’erano delle azioni registrate”.

Scott precisava poi che Horizon era stata costituita “ai fini dell’assistenza allo svolgimento di una serie di operazioni … per il Gruppo Fininvest o parte del Gruppo Fininvest”.

Rispondendo a specifica domanda, Scott dichiarava che Mills nel 1996 gli aveva detto di aver incontrato Berlusconi, o comunque di aver comunicato personalmente con lui: infatti “... la ricezione del dividendo era qualcosa di molto insolito e ... ritenevo che il signor Mills desiderasse essere sicuro che questo guadagno potesse stare dove era inizialmente, e che lui dovesse avere per questo l’approvazione del signor Berlusconi in quanto proprietario del gruppo”. La ricezione del dividendo, ribadiva il teste, era “un evento unico, si trattava di qualcosa che non succedeva tutti i giorni”.

Scott ripeteva ancora, quanto alle ragioni della ricezione del dividendo, di aver saputo all’epoca che le operazioni svolte dalla società avevano creato un profitto, un “reddito ingente, e che non c’era nessuno che aveva invocato questo reddito come interesse nelle operazioni”. Non sapeva dire perché ciò accadde solo con Horizon, né vide mai una qualsiasi forma di accordo scritto relativo alla ricezione della somma.

Scott e i soci Coffin e Rylatt si erano “preoccupati” perché era stato detto loro da Mills “che questo denaro proveniva da un accordo abbastanza complicato” (poi, a specifica domanda, il teste rettificava: “era una struttura complessa, non un accordo complesso”) e temevano che ad un certo punto “qualcuno avrebbe potuto rivendicarlo”: per questo ritennero opportuno metterlo in un conto deposito, ritennero “prudente metterlo da parte per un certo momento in attesa di vedere se ci fosse qualche rivendicazione di questo denaro. Non c’erano dei timori specifici, era una semplice precauzione generica, generale [il P.M. aveva chiesto se temevano “qualcosa relativo a Berlusconi o qualcosa legato alle autorità italiane”] … avevamo capito che il signor Mills aveva ricevuto una consulenza riguardo alla struttura costituita per questa serie di transazioni, questa struttura era solida e legittima”. Però, siccome anche gli avvocati possono sbagliare (“talvolta anche loro si sbagliano”), siccome può accadere “che una situazione prenda una svolta inaspettata” (e ancora, testualmente: “quanto più poi una situazione resta stabile, meno c’è rischio che poi ci siano rischi [p. 111 modifica]futuri che possano insorgere”), avevano depositato la somma su un conto. Non chiesero peraltro di vedere i documenti conseguenti all’accordo stipulato a tal fine con Mills, perché si fidavano di lui ed avevano preso atto della situazione generale che era stata loro descritta.

Al teste veniva esibito il documento “Memo” del 27 novembre 1996 (pag. 90, cartellina G faldone 4 bis. La sua traduzione è contenuta nel fascicolo Fininvest Group B depositato dal P.M. il 13 aprile 2007, in cui, per evidente errore, è indicata la data del 1° febbraio 1997). Scott dichiarava che esso era stato indirizzato da Mills al consiglio di amministrazione della società, vale a dire, oltre allo stesso Scott (“JWS”), Coffin (“CJC”) e Rylatt (“VHR”); “DMM” sta per Mills, ed è la lettera successiva agli accordi presi in relazione alla suddivisione del c.d. dividendo Horizon.

Vi si dà atto che la somma era depositata su un apposito conto (denominato “David M.D. Mills riferimento Mackenzie Mills/AIL”), e che Coffin e Rylatt si erano impegnati a non intraprendere alcuna azione legale nei confronti dello stesso Mills e di Scott; conseguentemente, Mills si obbligava a prelevare danaro da quel conto, fino al 1 gennaio 1998, solo presentando un documento di un socio dello studio comprovante che del prelievo questi era stato avvisato due settimane prima e che gli altri soci erano stati informati; l’avviso avrebbe dovuto contenere la motivazione del prelievo e le prove delle sue ragioni; il prelievo era possibile solo nei seguenti casi:

1) richiesta di un Tribunale italiano o inglese,

2) pagamento di tasse e spese bancarie,

3) pagamento di onorari professionali o “segretariali” per il Gruppo All Iberian,

4) pagamento di onorari professionali11 in relazione al ruolo di Mills quale testimone o difensore in qualsiasi procedimento, in Italia o in Inghilterra, che coinvolgesse All Iberian o comunque riguardante fatti o persone cui si faceva riferimento nel provvedimento del Serious Fraud Office del 16 aprile 1996,

5) pagamento di qualsiasi multa o penale in qualsiasi giurisdizione in relazione a tali procedimenti.

Dopo il 1° gennaio 1998, con le medesime motivazioni, il prelievo avrebbe potuto esser effettuato, più semplicemente, con un preavviso ai soci di due settimane.

Tutto il denaro comprensivo degli interessi – dedotte le eventuali spese di cui ai punti precedenti – sarebbe stato distribuito tra i soci, secondo le percentuali che sarebbero state stabilite di comune accordo, o comunque in base al loro accordo di partnership nello studio, solo ove si fosse potuto procedere “in modo prudente” , o “alla conclusione di un qualsiasi procedimento legale di rilievo in Italia o il 1 luglio 2001 a seconda di quale di questi due avvenimenti si verifichi per primo”. [p. 112 modifica]In relazione a questo documento, Scott dichiarava di non aver saputo all’epoca che i fondi fossero “in qualche modo collegati ad un procedimento penale”; quando gli veniva ricordata l’indagine del Serious Fraud Office, dichiarava di aver all’epoca ritenuto che facesse riferimento alla “notifica emessa ai sensi del Criminal Justice Act da parte delle autorità italiane riguardo a Mills in relazione a domande sul gruppo All Iberian … separato e distinto rispetto alla questione Horizon”.

Così anche rispetto al punto 5, Scott pensava si trattasse di “una sorta di disposizione in virtù della quale il signor Mills sarebbe stato in grado di rivendicare il fondo qualora fosse stato obbligato a pagare delle penalità, delle sanzioni, ma non credo fosse riferito ad un evento specifico, nemmeno credo lo pensasse lui”. Infatti dichiarava, come già scritto, di non sapere neppure che Mills fosse stato sentito come testimone.

Nel prosieguo della sua deposizione, però, Scott dichiarava di ricordare che Mills nel corso degli anni 1997 e 1998 aveva reso deposizioni testimoniali innanzi al Tribunale di Milano nell’ambito di procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi e di componenti del gruppo Fininvest: ma non aveva mai discusso con Mills del contenuto delle sue deposizioni. Non gli risultava comunque che per tali deposizioni Mills avesse “ricevuto somme di denaro da parte di alcune di queste persone in occasione di queste deposizioni testimoniali”, o che avesse “sottaciuto fatti di cui era a conoscenza nell’ambito di questi procedimenti penali in cui è stato sentito come testimone” [così le domande, cui egli rispondeva “no”].

In relazione alle società offshore riconducibili al gruppo Fininvest, a Scott risultava che Mills nel corso degli anni ’90 avesse regolarizzato dal punto di vista fiscale la società Horizon: glielo aveva detto Mills stesso, ed egli riteneva che tutte le operazioni fossero state sottoposte “all’analisi di un revisore".

A domanda della difesa Berlusconi, Scott dichiarava che la somma era stata suddivisa fra i soci nel 1999, diversamente da quanto scritto nel “MEMO”, perché c’era stata “l’approvazione da parte delle persone dovute. E noi siamo stati informati dal signor Mills verso marzo del 1999 che non c’era nessuna obiezione al pagamento di questi soldi immediatamente” (“non c’era una ragione per non fare questa distribuzione”, nel senso che non vi era stata obiezione “da parte di una persona”, vale a dire, evidentemente, di chi fosse legittimato ad opporsi). Era stata quindi scritta una lettera, da lui stesso e da Coffin, a Rylatt, che dava atto dell’accordo, con una leggera variazione delle modalità di divisione, con allegato l’assegno.

Scott dichiarava infine che una divisione di somme fra i soci dello studio non era usuale avvenisse con un accordo scritto come quello del 1996, e che nel 1999 avevano comunicato fra loro in forma scritta perché, appunto, non erano più soci. [p. 113 modifica] Virginia Rylatt deponeva il 27 settembre 2007.

Compariva in aula quel giorno David Mills, che assisteva unicamente alla fase iniziale dell’esame di questa testimone, per poi allontanarsi. Costei in via preliminare, infatti, contestava che la questione del dividendo Horizon, sul quale doveva essere interrogata in base alle domande di cui era stata correttamente (secondo il diritto inglese) portata a conoscenza, fosse pertinente al processo in corso a carico di Mills, e chiedeva l’estromissione dall’aula non solo del Collegio, ma anche del P.M. italiano (richiesta, quanto a quest’ultimo, che non veniva accolta).

L’avvocato Rylatt dichiarava che nel giugno 1997 era andata a lavorare nello studio Mackenzie Mills, diventandone socia. Si occupava in particolare delle “controversie”. Fin dai primi mesi aveva saputo che Berlusconi era uno dei clienti assistiti da Mills per “questioni del Regno Unito”, ad esempio per la costituzione di una società in Inghilterra. Poiché i documenti concernenti tale attività di Mills erano scritti in italiano, lingua da lei non conosciuta, aveva capito solo dopo aver lasciato lo studio, ossia nell’ottobre del ’95, “che c’era un collegamento tra Fininvest e Berlusconi” (sic).

Dopo la fusione di Mackenzie Mills con Withers aveva capito che Fininvest era “un grande cliente”, che “c’era praticamente una somma che la Fininvest pagava ogni mese e, se mi ricordo bene, si trattava di 120 mila sterline all’anno pagate in rate mensili12.

Del dividendo ricevuto da Mills aveva saputo nell’estate del 1996: Mills le aveva detto “che era l’unico beneficiario di una società chiamata Horizon… questi soldi erano stati suddivisi attraverso questa struttura in Horizon e c’era un unico azionista per questo dividendo che appunto era lui stesso, l’Avvocato Mills”. Mills era “l’unico azionista beneficiario”.

In relazione ad una riunione di Mills con Berlusconi a questo proposito, la teste dapprima dichiarava di volersi avvalere del segreto professionale, poi rispondeva di aver saputo da Mills molto tempo prima che egli aveva ricontattato [“go to back”] Berlusconi, ma non sapeva se si erano sentiti al telefono o si erano visti. Non sapeva se era stato “messo qualcosa per iscritto”.

Sapeva inoltre che i soci di Withers avevano chiesto una consulenza in relazione al tema “dividendo”, ma non rispondeva sul punto, avvalendosi del segreto professionale legale, in base al diritto inglese.

David Mills aveva posto questo dividendo in un conto bancario chiamato Guinness Mahon a suo nome personale … nell’estate del ’96 mi ricordo della sua proposta, ossia che lui avrebbe dato a Cris Coffin e a me 150 mila sterline ognuno, e credo una somma più grande al Dottor Scott, ma la maggior parte di questa somma sarebbe rimasta comunque per lui, la maggior parte della somma sarebbe rimasta per il signor Mills”. [p. 114 modifica]Presa visione del “MEMO” datato 27 novembre ’96, già esaminato, ed in relazione in particolare alla suddivisione del dividendo, la teste ribadiva l’opinione all’epoca manifestata: o il danaro apparteneva al cliente oppure, se era pervenuto per il rapporto professionale di un socio con il cliente, secondo l’accordo di partnership apparteneva allo studio. Non poteva appartenere esclusivamente a Mills: “c’era una differenza di approcci, David Mills considerava questi soldi come interamente suoi e io invece avevo un punto di vista diverso, un’opinione diversa. La posizione era la seguente: mi sembrava allora che, o i soldi potevano appartenere logicamente ad un assistito, oppure, se erano soldi che derivavano da un collegamento con la ditta [rectius società] secondo l’accordo di partenariato della Mackenzie Mills, allora appartenevano alla Mackenzie Mills. Quindi io vedevo la situazione come una situazione che aveva due possibilità: o erano i soldi dell’assistito, oppure erano i soldi della ditta Mackenzie Mills, ma sicuramente non soldi propri dell’Avvocato Mills”.

Rylatt ad un certo punto aveva comunicato ai soci che la questione doveva esser decisa dalla “Corte inglese”: allora Mills aveva cambiato rapidamente opinione, avevano concordato che si trattava di un onorario ricevuto, che quindi andava suddiviso secondo l’accordo di partnership dello studio, e che doveva esser sottoposto a imposizione fiscale.

La somma era stata depositata presso un conto, appositamente aperto, presso la banca Guinness Mahon. Dopo l’accordo non era stato immediatamente suddiviso perché tutti in studio sapevano che “c’erano dei procedimenti in Italia” e in conseguenza di ciò sarebbe potuto accadere che i soldi fossero considerati “come appartenenti a un’altra entità”; perciò, finché i procedimenti erano in corso, il danaro era stato tenuto completamente separato, in modo da poterlo restituire facilmente ove così avesse deciso una sentenza italiana.

In conclusione Rylatt affermava di aver saputo essenzialmente da Mills tutto quanto a sua conoscenza dei rapporti fra lo stesso Mills, Berlusconi e Fininvest.


La deposizione di Tanya Maynard è già stata più volte richiamata nei due precedenti capitoli.

Qui è opportuno esaminare quanto dalla stessa dichiarato in relazione al c.d. dividendo.

A questo proposito le era stato mostrato il grafico manuale da lei scritto (documento di pag. 119 cartellina H del faldone 4 bis), e già menzionato nel precedente capitolo.

La teste dichiarava che esso si riferisce a una struttura, nella quale da “HORIZON” discende “WINCANTON”, da questa “NANTOC” e “SOPAC”. Horizon era una società delle British Virgin Islands, di cui era beneficiario David Mills (infatti è scritto “DM ‘ben owner’ a fianco), mentre le abbreviazioni a fianco di “WINCANTON” significano “due azionari [rectius azionisti] nominati senza dichiarazione di trust”. Diagrammi di questo genere erano nei dossier di varie società: era il [p. 115 modifica]suo modo per “chiarire le cose, anche perché se altre persone prendevano il file potevano vedere a quale società si stava riferendo il documento”.

Non era fatto abituale che David Mills fosse beneficiario per le società Fininvest: “credo di averlo chiesto per Horizon e mi era stato detto che era David Mills il beneficiario. Al momento non mi ricordo se lo fosse stato di altre società, può darsi di sì ma non mi ricordo”.

La teste aveva appreso dalla stampa di una quantità sostanziale di fondi ricevuta da Mills, come dividendo di Horizon, perché nel novembre ’95 aveva sospeso, per maternità, l’attività lavorativa per CMM13.


Da quanto fin qui scritto risulta già chiaro come Mills, nel corso dei suoi interrogatori degli anni 1997/1998, non avesse detto la verità. Egli era riuscito a destreggiarsi, dribblando le domande più insidiose relative al dividendo. In sostanza le sue risposte avevano oscillato fra l’affermazione di averlo ricevuto

- quale professionista, per la sua attività;

- quale unico referente e beneficiario di All Iberian;

- quale persona deputata a chiudere l’attività della società ed estinguerne i conti, con la restituzione a Fininvest di qualsiasi saldo attivo.

Mills dunque non aveva in alcun modo riferito degli accordi presi con Vanoni quali emergono dalla “NOTA GENERALE” del dicembre 1995 più volte citata né aveva dichiarato chi fosse il reale proprietario della società offshore.

Inoltre egli aveva dato per pacifica la suddivisione della somma con i colleghi di studio, nascondendo i contrasti sorti con i medesimi e dovuti al fatto che egli avrebbe voluto far entrare la somma tout court nel proprio patrimonio personale (con la conseguenza che non sarebbe poi più stata rintracciabile, come meglio si comprenderà analizzando i flussi finanziari dei capitali amministrati da Mills e/o di proprietà di Mills, esaminati nelle consulenze tecniche).

Anche nel caso del dividendo Horizon, più che di falsità si deve dunque parlare di reticenza.


Al fine di meglio comprendere queste affermazioni e dare compiutamente conto di tutte le prove documentali ed orali relative alla ricezione del dividendo, si devono ripercorrere anche i fatti accaduti nel 2004, escluso quanto concerne la somma di 600.000 dollari di cui all’imputazione, oggetto specifico di trattazione nel successivo capitolo “La confessione”. [p. 116 modifica]Essi traggono origine dall’indagine che i funzionari di Inland Revenue svolgevano relativamente alla dichiarazione dei redditi di Mills per l’anno fiscale terminato il 5 aprile 2002, in particolare anche alle somme che risultavano entrate nel suo patrimonio a titolo di interessi14.


In data 20 gennaio 2004, infatti, J.S. Parkhouse, funzionario di Inland Revenue, informava Mills di tale indagine15. In pari data lo stesso funzionario inviava analoga missiva allo studio di consulenza fiscale di Mills, facente capo a Sue Mullins: l'ufficio accertatore, richiamandosi alla Sezione 9 del Taxes Management Act 1970, dichiarava di voler “prendere più dettagliatamente in esame le cifre della dichiarazione dei redditi del signor Mills”, ed a tal fine esigeva risposta “in merito ai seguenti punti:

1 - noto che nella dichiarazione dei propri profitti del 1999 il vostro cliente ha dichiarato un interesse ammontante complessivamente a 115.294 sterline. Tale cifra si è ridotta a 52.53 sterline nella dichiarazione dei redditi del 2002. Per favore mi vengano spiegati i motivi soggiacenti tale notevole crollo di profitti. Per favore inviatemi ancora la lista delle fonti dalle quali il vostro cliente ha tratto analoghi guadagni nel corso degli ultimi quattro anni di tasse (1999-2002 compresi) e la destinazione dei fondi nel periodo riguardante questo calo del reddito. Gradirei anche che mi venisse fornita una presente [“current”] lista dei conti bancari (sia che fruttino interessi che non vengano attualmente utilizzati dai vostri clienti, sia nel Regno Unito che all'estero).

2 - noto che in anni precedenti il Sig. Mills ha operato oltre che in società, anche in proprio. Per favore confermate che questa fonte di reddito è cessata nel periodo pertinente la dichiarazione dei redditi del 2001 e che non ci sono state ulteriori rendite da questa fonte negli anni successivi.

3 - il vostro cliente ha goduto di qualsiasi altra entrata (nel Regno Unito all'estero) durante il 2002, proveniente da attività commerciali, vendita di proprietà, donazioni, guadagni sperati ecc.? Nel caso, si prega di dettagliare”.

Sue Mullins inviava in risposta una prima lettera il 28 gennaio 2004, non in atti. [p. 117 modifica]La missiva dell’Autorità fiscale inglese creava grande preoccupazione in David Mills, che si poneva immediatamente in contatto con Robert Drennan dello studio Rawlison & Hunter, al fine di ottenere consigli sul tenore della risposta da fornire. Nel corso dell’incontro, richiesto con urgenza ed avvenuto in data 2 febbraio 2004, Mills consegnava a Drennan la missiva nota per il suo incipit in questo processo (“Dear Bob”), che iniziava proprio raccontando del dividendo16:

In breve i fatti rilevanti si possono così riassumere.

Nel 1996 mi sono ritrovato con un dividendo di circa 1,5 milioni di sterline, al netto delle tasse e degli onorari dovuti, proveniente dalle società di Mr. B.

Ogni mia azione è stata condotta a titolo personale: io mi sono accollato tutti i rischi tenendone lontani i miei soci.

Saggiamente o meno, ho informato i miei soci di quello che avevo fatto e, dal momento che per loro si trattava sostanzialmente di un guadagno inaspettato [“since it was a substantial windfall”17], mi ero offerto di corrispondergli [rectius: corrispondere loro] (penso) circa 50.000 o 100.000 sterline a testa, il che mi sembrava un gesto alquanto generoso. Ciò dimostra quanto ci si possa sbagliare, visto che loro insistettero sul fatto che la transazione avrebbe dovuto essere trattata alla stregua di un profitto della società. Per evitare controversie legali (ci eravamo appena fusi con lo studio Withers) acconsentii a depositare la somma nella mia banca fino a che loro si fossero convinti che non sarebbe più stata reclamata da terzi. Nel 2000 fu chiaro che non ci sarebbe stata nessuna domanda da parte di terzi [“no claim”] (io ne ero sempre stato perfettamente consapevole [“I knew that all along”]) ed i soldi furono prelevati dalla banca [rectius: il denaro fu prelevato dal conto di deposito] e distribuiti; io mi tenni poco meno di 500.000 sterline su quelli che erano ormai diventati 2 milioni di sterline.

Così tutti quei rischi e costi per un così magro compenso18.

La restante parte della lettera verrà esaminata nel capitolo “La confessione”.


Negli appunti presi da Drennan durante l’incontro si legge: [p. 118 modifica]“1995 Lire italiane 10 miliardi – 3 milioni di sterline – proprietà personale di SB

– Televisione italiana – aiutò ad organizzare

– Kirch – accordi

19 [cancellato] – incontrò SB + figlia

Nov – successero gli arresti – da poco fuso con Withers

– Ali – Edsaco – Accordo SFO

– Beneficiario effettivo di Horizon [parola cancellata] H”.


Nel corso del suo esame a Londra il 26 settembre 2007 Robert Drennan spiegava compiutamente il contenuto del proprio scritto e quanto aveva appreso da Mills, in particolare (per quanto qui interessa) in ordine al danaro ricevuto nel 1995. Il teste precisava che lo scritto corrispondeva al suo modo abituale di prendere appunti durante le riunioni di studio, annotando parole dalle quali poi avrebbe potuto ricostruire ciò che gli era stato detto,

Mills gli aveva parlato degli avvenimenti del 1995, del Gruppo Fininvest, di “come al suo interno fossero transitati 10 miliardi di lire italiane, di come fosse rimasto un dividendo inaspettato” relativi alla società Horizon. Negli appunti c’era scritto “Personal property SB”, dovendosi con ciò intendere “proprietà personale Silvio Berlusconi. Penso fosse un suo riferimento al fatto che tale cifra dovesse in origine ritornare a Silvio Berlusconi …”.

“Televisione italiana” [“Italian TE”], nella seconda riga, significa che Mills in Italia era stato accusato di evasione fiscale in relazione alla struttura che aveva contribuito ad organizzare; aveva parlato del fatto che erano state arrestate delle “persone del Gruppo Berlusconi” e vi erano delle azioni penali in corso.

Alla terza riga, il riferimento agli accordi con Kirch significa che Mills gli aveva ricordato che parte del Gruppo Fininvest, o comunque “della struttura”, era stata creata per nascondere la proprietà delle televisioni fino al momento in cui si fosse realizzata la vendita al Gruppo Kirch.

Alla quarta riga è annotato che Mills gli aveva detto (come già nel 199619) “di avere incontrato Silvio Berlusconi e sua figlia”. Poi aveva aggiunto che a novembre del 1996 c’era stato un arresto, quando egli era appena entrato a far parte dello studio Withers, ed aveva narrato della perquisizione dell’aprile 1996 da parte dell’ufficio antifrode alla Edsaco, amministrata da Ali Sarikhani.

Il senso dell’ultima riga – “Beneficial owner of Horizon”, “beneficiario di Horizon [cancellato] H” – era appunto che Mills era alla fine diventato “il beneficiario di Horizon”: “fu così che ricevette l’inaspettato dividendo di tre milioni”. A quel punto Mills gli aveva detto di non prendere più [p. 119 modifica]appunti perché aveva già scritto tutto in una lettera, e comunque preferiva che lui non scrivesse nomi: per questo egli cancellò “Horizon” e scrisse “H”.

Mills aveva aggiunto “di essere il beneficiario finale della struttura che aveva creato ma che, chiaramente, non era previsto che a lui andassero dei soldi, i quali avrebbero invece dovuto ritornare all’impero Berlusconi o al signor Berlusconi stesso”. Al momento del controllo dell’Ufficio antifrode c’erano circa 3 milioni di sterline, che erano rimasti all’interno della struttura: “c’erano stati svariati milioni che in precedenza erano passati attraverso la struttura e che non sarebbero tornati a Berlusconi … quindi avevamo beneficiato di una fortuna inaspettata di 3 milioni di sterline”. Drennan prima riferiva che queste erano le parole esatte proferite da Mills e poi precisava: a seguito ed a causa delle indagini dello SFO e dell’autorità italiana “quei soldi venivano lasciati là perché era inteso che non sarebbero stati restituiti, non potevano esser restituiti al signor Berlusconi o al suo impero, diciamo”.

Le somme di denaro erano patrimonio di una delle società: Mills aveva detto – senza fornire ulteriori dettagli – che esse erano in un trust di cui egli era il beneficiario, erano ivi state versate sotto forma di dividendi, egli aveva deciso di riferirlo al fisco inglese.

Mills aveva poi raccontato a Drennan che quando i suoi soci avevano saputo del dividendo avevano rivendicato la loro parte, cosa che egli non riteneva giusta perché solo lui si era assunto tutti i rischi, senza peraltro specificare di quali rischi si fosse trattato.

Secondo Drennan, Mills sapeva che l’Ufficio antifrode in passato aveva “fatto visita” al suo studio, proprio in relazione a vicende legate a Fininvest [l’indagine del ’96, di cui si è scritto], e aveva detto “beh, adesso è acqua passata, è chiusa la questione”: d’altronde Drennan era tenuto, “secondo l’obbligo imposto dal Proceeds of Crime Act o qualsivoglia legislazione fosse pertinente all’epoca di non rivelare nulla”.


Come stabilito con il commercialista, il successivo 5 febbraio 2004 Mills e la sua consulente fiscale Sue Mullins incontravano David Barker, anch’egli socio di Rawlison & Hunter.

Di tutto quanto discusso nell’incontro veniva redatto un verbale, “note della riunione del 5 febbraio 2004, ore 9, presso Eagle House20: erano presenti David Mills, David Barker e Sue Mullins, che però li aveva raggiunti verso le ore 10.

Mills aveva preparato una “cronologia della sua carriera”, della quale aveva dato una copia a Barker e che successivamente aveva “passato in rassegna” [“which he than ran through”]. Le note sono dunque una sintesi che comprende sia quanto emerge da tale cronologia, sia quanto [p. 120 modifica]verbalmente riferito da Mills, sia, infine, quanto Barker osservava ed annotava contestualmente (con appunti a mano, a margine della cronologia).

In particolare in relazione al c.d. dividendo Horizon, vi si legge:

“2 – Attraverso la CMM, David Mills fu coinvolto strettamente nel 1990 in una struttura basata in Lussemburgo la cui holding si chiamava Horizon Ltd. (Horizon). Horizon, per mezzo della sottostante struttura, possedeva diversi diritti televisivi italiani. Non si è discusso di come o per mezzo di chi Horizon ricevesse i fondi per poter procedere a tali acquisti, ma DM, stranamente [“unusually”], invece di limitarsi a fornirle servizi legali ed amministrativi, diventò beneficiario effettivo della Horizon. Apparentemente tale struttura sembra essere stata costruita al fine di diluire la proprietà dei diritti televisivi, per aggirare le vincolanti restrizioni introdotte in Italia che colpivano negativamente Silvio Berlusconi, il quale si era incontrato con DM nel luglio del 1995. DM osservò che la struttura aveva raggiunto con successo lo scopo per il quale era stata costituita.

3 – Nel 1995 la Horizon ha liquidato i suoi beni e pagato le sue pendenze ed il denaro fu depositato a Jersey.

4 – Circa nello stesso periodo ci furono sviluppi importanti nella carriera di DM. Nel giugno del 1994 la CMM fu venduta alla Edsaco società che, in qualche modo, sembra essere collegata allo studio di revisione e consulenza inglese WJB Chiltern (anche se questo non influì sulla proprietà di Horizon da parte di DM). In ottobre DM portò il suo studio ad una fusione con Withers. Lui era considerato quale futuro senior partner della nuova società e si sperava che avrebbe promosso l'espansione della società in Italia.

5 – Le cose per lui cominciarono ad andare male. Nel 1995 le autorità italiane iniziarono un procedimento legale, emettendo mandati di arresto per molte persone coinvolte nella struttura Horizon. Ci furono due accuse di falso in bilancio ed un’altra relativa ad una presunta donazione illegale al partito socialista. Anche se non fu personalmente arrestato, gli fu notificato dallo SFO (Serious Fraud Office) un mandato a produrre documenti. Fu interrogato a Milano nel dicembre 1996 relativamente alla conduzione di diverse società della CMM e comparve in qualità di teste davanti al Tribunale di Milano in tre occasioni, quando si svolsero le udienze nei primi mesi del 1998. Il suo coinvolgimento in questo processo era di alto profilo ed, in Italia, fu demonizzato e la sua credibilità come consulente compromessa. Conseguentemente la sua posizione all'interno di Withers fu profondamente minata e, anche se non gli fu richiesto di lasciare, si ritirò dalla società nel 1997.

6 - Nel contempo la Horizon era ancora in vita, come società lussemburghese con profitti liquidi depositati a Jersey. Su consiglio di Ali Carni [rectius Sarikhani] della Edsaco, nei primi mesi del 1996 venne contattato lo Special Compliance Office del fisco e si concordò che le attività di [p. 121 modifica]gestione e di controllo della Horizon erano state principalmente svolte nel Regno Unito e, pertanto, la Horizon doveva essere trattata, fiscalmente, come una società con sede nel Regno Unito. Una certa somma di tasse inglesi (circa un milione di sterline) fu pagata in accordo con lo Special Compliance Office, somma che sembra soddisfare quanto dovuto in relazione al successivo dividendo distribuito a DM, che fu annunciato nel marzo del 1996. La cifra netta di 2 milioni di sterline fu depositata presso la Banca di DM, la Guinness Mahon. Sembra di capire che una parte del dividendo sia stata usata da David Mills per ripagare la sua ipoteca.

7 – Nel giugno del 1996 DM informò i suoi soci di Mackenzie Mills (ora soci di Withers) di aver ricevuto un dividendo consistente dalla Horizon. La sua intenzione era quella di conferire ad ognuno la somma di circa 50.000 sterline in riconoscimento del loro precedente rapporto. DM chiarì che, anche se il suo coinvolgimento con la Horizon era nato grazie alla CMM, lui si era accollato personalmente tutto il lavoro della Horizon ed aveva sopportato tutti i rischi e le conseguenze legate alla <beneficial ownership> e, conseguentemente, riteneva che anche il compenso dovesse essere suo. Di conseguenza riteneva che quello che stava facendo fosse un gesto generoso. I suoi tre precedenti soci non furono d'accordo e reclamarono il loro diritto ad ottenere l'intera parte alla quale erano legittimati in forza dell'accordo di partnership Mackenzie Mills. La questione fu risolta nel marzo del 2000, quando David Mills cedette e la somma fu distribuita; la parte di David Mills fu solamente di 483.675 sterline. Gli interessi in maturazione sulla considerevole somma depositata presso la Guinness Mahon Bank furono riportati nelle dichiarazioni fiscali di David Mills dal 1996 fino al marzo 2000. Questo spiega la prima domanda posta dal fisco nella lettera del 20 gennaio 2004”.


David Jeffrey Barker, consulente fiscale, socio dello studio Rawlinson & Hunter, è stato sentito a Londra il 26 settembre 2007, ed ha confermato tutto quanto risulta dagli appunti di cui si è appena riferito.

L’argomento principale del suo colloquio con Mills fu il c.d. regalo ricevuto da Bernasconi, e pertanto se ne tratta nel capitolo “La confessione”.

Qui va solo ricordato che Barker, spiegando perché, mentre Mills gli stava illustrando la “cronologia”, in particolare alla voce “luglio 1996 – saldo dividendi bloccato in GM su rinnovo mensile”, aveva scritto “doveva ripagare mutuo, fatto prestito a un amico”, affermava che il suo appunto si riferiva al fatto che “anche se i dividendi erano stati bloccati, una volta che aveva informato i suoi soci Mackenzie Mills, anche se il denaro era stato bloccato sul conto Guinness Mahon, prima di allora aveva usato una parte di essi per ripagare il suo mutuo e per fare un [p. 122 modifica]prestito a un amico”. Ad ulteriore dimostrazione che l’imputato considerava la somma ricevuta da Horizon quale cosa propria.

Barker aveva annotato che “unusually”, “molto insolitamente” [“stranamente” è tradotto al punto 2 delle note della riunione sopra riportate] Mills era stato il beneficiario di Horizon: a specifica domanda aggiungeva che era effettivamente molto insolito, per la sua esperienza professionale all’interno di uno studio che fornisce servizi di amministrazione anche fiduciari, che un socio di una società costituita oltremare fosse proprietario effettivo di una qualsiasi cosa [“largely based on the experience of what my firm Rawlinson & Hunter does and where it provides director and fiduciary services, it would be very rare for my partners in the overseas offices which we have to be beneficial owners of anything”]: vale a dire che non si era mai visto che il fiduciario di una società ne fosse contemporaneamente l’effettivo proprietario.

David Mills, dopo averla concordata con Sue Mullins, inviava poi al fisco inglese una dettagliata relazione: Barker, che la riceveva in copia, verificava che non era stata riportata una frase esistente invece nella prima redazione, scritta con i suoi suggerimenti: mancava cioè l’indicazione relativa alla circostanza che il deposito di un milione e mezzo di sterline fosse “un dividendo inaspettato che veniva da un gruppo offshore amministrato da Mills per conto di una grande società italiana”. Consigliava pertanto a Mills l’inserimento di tale indicazione, con mail del 9 febbraio 200421.

La copia della suddetta relazione, con interlineata la frase sopra riportata, è in atti. Il brano in cui essa è inserita è il seguente: “L’interesse in questione derivava da un deposito bancario a nome di Mr. Mills, che fu mantenuto fino al marzo 2000. Il deposito, di circa 1,5 milioni di sterline, costituiva il contante di una rendita del 1996, sul quale le tasse erano state pagate a seguito di una dichiarazione immediata e volontaria da parte di Mr. Mills allo SCO della Inland Revenue di Edimburgo. (La rendita era inaspettatamente risultata da un gruppo offshore gestito da Mr. Mills in nome di una grossa compagnia italiana) Il saldo tassato della maggior parte della rendita fu tenuto dal 1996…”: la relazione terminava, sul punto, raccontando della spartizione fra i soci del marzo 2000.


Il 29 marzo 2004 l’Ispettore Parkhouse di Inland Revenue mandava alla consulente S. Mullins una ulteriore richiesta di precisazioni in ordine alle somme ricevute e non dichiarate al fisco da Mills, con particolare riferimento al “dividend” Horizon ed agli interessi percepiti. [p. 123 modifica]Il 4 maggio 2004 Sue Mullins rispondeva con una articolata lettera (pag. 190, cartellina K del fascicolo predisposto per la rogatoria inglese, faldone 4 bis) in cui, scusandosi preliminarmente per il ritardo, ripercorreva analiticamente il “Background to the dividend payment”, negli esatti termini in cui era stato in precedenza illustrato nella missiva indirizzata a Robert Drennan [“Dear Bob”].

Illustrava quindi l’origine dello strettissimo rapporto professionale tra David Mills e tutte le società offshore del gruppo Fininvest [“the media business empire of Mr Silvio Berlusconi”], attuato dapprima attraverso la messa a disposizione dei servizi offerti dalla società CMM ed anche in seguito, successivamente alla vendita di CMM ad Edsaco, ammettendo che l’uso che i “Fininvest executives” avevano fatto della società era al centro delle accuse portate dall’A.G. italiana di falso in bilancio per omessa indicazione di tutte le attività delle società offshore nel bilancio Fininvest. Mills era stato posto sotto pressione dal Gruppo – che intendeva distanziarsi dal patrimonio di dette società, in particolare in ordine ad un dividendo di circa 3 milioni di sterline presente nel patrimonio della società del gruppo Horizon – affinchè si assumesse piena responsabilità dell’ente: cosa che Mills fece, denunciando la vicenda allo SCO e pagando le tasse dovute come proprietario della società. La percezione di una somma così elevata aveva dato corso ad un aspro contrasto con i partners di studio, in particolare con Rylatt; Mills aveva alla fine concordato di dividere con loro la somma nelle percentuali corrispondenti agli accordi di partneship, benché avesse affrontato da solo tutti i rischi dell’operazione, sopportandone i relativi costi, non ultimo il rischio di incriminazione per falso in bilancio innanzi all’A.G. italiana e la sottoposizione ad una continua e nociva campagna di stampa. Due dei tre soci originari, peraltro, in un primo momento avevano aderito alla richiesta avanzata da Mills di trattenere per sé la maggior parte della somma, comprendendo “il pericolo in cui si era trovato il mio cliente, che non aveva avuto scelta, se non di fare ciò che aveva fatto”.

Mullins allegava (così si legge) il documento sottoscritto fra i soci dello studio Withers il 27 novembre 1996.

Quanto alle somme investite in fondi di investimento, oggetto di contestazione da parte dell'autorità fiscale inglese, la consulente spiegava che “circa metà dei fondi usati per l'acquisto dei fondi di investimento derivava da ciò che gli [a Mills] era rimasto del dividendo Horizon (come può essere visto dall'estratto conto bancario del marzo 1999), mentre la restante parte derivava da un regalo [“gift”], l'origine del quale è direttamente connessa alle precedenti questioni che ho spiegato in relazione al dividendo Horizon ed alla condotta dei precedenti soci di studio verso il signor Mills”.

Di tale “regalo”, appunto, si tratterà nel prosieguo della motivazione, nel capitolo “La confessione”. [p. 124 modifica]In relazione ai successivi incontri di Mills con i funzionari di Inland Revenue (documentati come si è scritto nel menzionato faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento), qui rileva solo ricordare che – alcuni giorni dopo esser stato interrogato dai P.M. milanesi, il 18 luglio 2004 – in data 22 luglio 2004 Mills spiegava ancora una volta “lo scenario nel quale si era verificato il primo pagamento del dividendo dalle società offshore di Berlusconi, argomenti che erano già stati da lui esposti allo SCO di Edimburgo [nel 1996, come si è già scritto]. Nel 1991 venne varata una legge in Italia che aveva l'obiettivo di togliere a Berlusconi tre reti televisive e di conseguenza si rese fortemente necessario istituire una struttura offshore che distanziasse queste società dal resto dell'impero di Berlusconi. I 10 miliardi di Lire, dai quali venne pagato il dividendo, costituivano originariamente profitto derivante dall'istituzione di una società pubblica quotata sul mercato in Lussemburgo con lo scopo di avere la proprietà delle tre reti televisive”.

Segue, nel testo inglese, una frase inspiegabilmente non tradotta, ma dal chiarissimo significato: “At the time of the SFO raid Berlusconi had discussed with DMDM what could be done to further distance himself from these companies. At first a Trust arrangement was considered. The 10 bn lire could not come to Berlusconi as it would show that in reality he owned the 3 TV stations”. Vale a dire: quando il Serious Fraud Office effettuò la perquisizione22, Berlusconi discusse con Mills che cosa si sarebbe potuto fare per mantenere le distanze fra la sua persona e queste società. Al primo momento si pensò alla costituzione di un trust. I 10 miliardi di lire non potevano andare a Berlusconi, perché ciò avrebbe dimostrato che egli in realtà possedeva le tre televisioni.

“Conseguentemente alle pesanti pressioni ricevute, Mills prese quella che oggi viene dallo stesso considerata come una decisione completamente sbagliata; solamente per lealtà nei confronti del suo cliente acconsentì a recarsi da Inland Revenue per dichiarare che era lui a detenere il controllo e ad occuparsi della gestione delle società offshore. Di conseguenza pagò le tasse su 10 miliardi di Lire al netto di una cifra decisamente alta per le spese”.

Più avanti ancora una volta è scritto, in relazione a Horizon, che tale società era stata “il mezzo attraverso il quale il sig. Berlusconi riuscì a distanziarsi dalle emittenti televisive”.

Si deve poi evidenziare che, nelle successive riunioni con lo SCO, di Bristol23, ad esempio in quella del 6 ottobre 2004, i rappresentanti di Mills tendevano a riportare ad Horizon varie entrate di cui non era stata fornita idonea documentazione, malgrado le molteplici richieste: “ogni accredito [p. 125 modifica]per il quale non fosse stato possibile fornire una spiegazione era più probabile che provenisse da Horizon e sarebbe stato trattato da Mills in collegamento con l’accordo con lo SCO di Edimburgo” (cioè con la tassazione del dividendo, concordata nel 1996).

In quella riunione gli ispettori avevano manifestato tutte le loro perplessità, fra l’altro, su un accredito di 151.622 sterline “proveniente da una vendita dell’Hedge Fund Eureka pagato dalla Struie Holdings”, perché di Struie nulla era documentato. Era stato loro risposto che “si trattava di una società fondata dal sig. Mills per un cliente italiano. Fu istituita su richiesta del cliente per effettuare vari investimenti…. Mills aveva un debito di 300.525 sterline nei confronti di questo cliente… era un’area molto delicata”; non veniva fatto il nome del cliente e “sarebbe stato chiesto al sig. Mills di confermare che il conto della Struie Holdings non era gestito da lui”24.

Erano stati altresì evidenziati prelievi e versamenti non documentati sui conti di Marrache & Co., sui conti presso Guinness Mahon e altri. Non era neppure stata dichiarata l’esistenza dei conti presso CIM Banque; venivano sollevate perplessità sui rapporti di Mills con la banca Cantrade di Zurigo; era risultato un accredito – non dichiarato e proveniente proprio da Cantrade – di 110.260,16 sterline, versate il 29 maggio 1996 su un conto personale di Mills presso il Credito Italiano di Milano, di cui egli non aveva mai detto nulla.


Nella medesima riunione del 6 ottobre 2004 veniva affrontata anche un’altra questione.

Dall’esame dei conti di Mills e dalla relazione complessiva che questi aveva inviato a Inland Revenue il 2 settembre 2004 (“Rapporto di dichiarazione” in atti, datato agosto 2004, contenuto nel faldone n. 1 allegato al fascicolo del dibattimento), al punto 4 (“Fondi Fininvest”)25, era emerso un accredito da parte di Fininverst della somma di 99.112 sterline. Allo SCO interessava capire perché Mills le dichiarasse come spese deducibili in quanto legate alla sua attività professionale; si riteneva che potesse essere invece un prestito, perché si trattava di soldi anticipati per spese non ancora sostenute. Mills aveva scritto infatti “che questa somma rappresentava un modo per assicurarsi che i costi e le spese collegate ai procedimenti legali in Italia venissero coperti”. [p. 126 modifica]Alla richiesta di documentare che era questa la finalità per la quale il denaro era stato versato, uno dei consulenti di Mills, Michael O’Brien, aveva risposto che la somma era passata da un conto clienti Fininvest di Withers al conto corrente personale di Mills, perché Fininvest aveva consentito di farsi carico delle spese che doveva sostenere Mills in relazione ai procedimenti pendenti in Italia e gli aveva messo a disposizione dei fondi con questa finalità. Ma uno degli ispettori aveva nuovamente domandato “quali elementi di prove esistevano che si trattasse di soldi destinati a coprire spese legate alla attività imprenditoriale”.


In esito alla riunione Mullins riceveva richiesta scritta (datata 18 ottobre 2004) di ulteriori precisazioni in ordine ai molti argomenti oggetto di contestazione, ivi inclusa la richiesta di documentazione in grado di sostenere l’affermazione resa circa la provenienza e la destinazione della somma di 99.112 sterline.

Con missiva del 5 novembre 2004 Mullins rispondeva, scrivendo tra l’altro, al punto 2, “Pagamento di costi da parte di Fininvest”:

“Alla fine del 1996 il sig. Mills ha rilasciato una lunga dichiarazione volontaria ai magistrati che accusavano [rectius: indagavano] il sig. Berlusconi e vari agenti della Fininvest. Questo è stato considerato come un comportamento molto negativo da parte dei suoi precedenti clienti26, che hanno considerato questo gesto come una rottura della segretezza del cliente [“he had broken client confidentially”], e, [quanto meno: “if anything”], avrebbe dovuto essere un imputato nei procedimenti. Questa è la linea che è stata perseguita nei processi successivi quando lui ha prodotto delle prove. Era evidente per il sig. Mills che i procedimenti sarebbero stati lunghi e costosi e che vi era un costante rischio che il suo status cambiasse da testimone a coimputato o sospettato [rectius: indagato] nel corso dei procedimenti stessi”.

All'epoca la relazione tra Mills e “Fininvest people” (così letteralmente nel testo inglese) era piuttosto sofferta; per proteggersi egli aveva accantonato per sé delle somme originariamente custodite per conto di quei clienti in modo da poter coprire le spese cui avrebbe dovuto prevedibilmente far fronte, a causa del suo coinvolgimento nei problemi giudiziari italiani. “Ha detto al suo contatto alla Fininvest cosa aveva fatto e non sono state sollevate obiezioni. Questo consenso è continuato fino al presente giorno”.

Mullins continuava affermando che la somma di 99.112 sterline non doveva dunque essere sottoposta a tassazione, poiché Mills non era e non era mai stato alle dipendenze di Berlusconi, né [p. 127 modifica]direttamente né indirettamente, e quindi la somma non doveva essere considerata un compenso professionale. Alla fine le spese sostenute da Mills erano state inferiori al previsto, ma ancora, a distanza di dieci anni, egli rischiava di essere incriminato. Il costo complessivo di tutta la vicenda era perciò incalcolabile.

La consulente – senza accludere documentazione alcuna, a quanto consta – aggiungeva che le spese legali di Mills negli anni 1998/1999 erano state di circa 25 milioni di lire italiane, cioè (come la commercialista stessa precisava) di 10.000 sterline, nell’aprile 2002 di 4.866 sterline, nel marzo 2003 di 5.324 sterline, nel 2004 di circa 45.900 euro, cioè 30.000 sterline. Per un totale di circa 60.000 sterline. A queste spese si dovevano aggiungere quelle di viaggio e soggiorno (“Travel and subsistence”): Mills non aveva conservato le ricevute, ma si era dovuto recare in Italia nel corso del 1996 ben 12 – 15 volte, per rendere testimonianza ovvero per incontrare i propri avvocati. Per ogni viaggio, tra volo aereo ed albergo, aveva speso circa 1.000 sterline. E quindi in tutto almeno altre 10.000 sterline.

Mullins concludeva sul punto asserendo ancora una volta che “la somma era passata da un conto clienti Fininvest di Withers al conto corrente personale di Mills, Fininvest aveva acconsentito di farsi carico delle spese sostenute scadenzando dei versamenti e gli aveva messo a disposizione dei fondi con queste finalità”27.

Corre l’obbligo di ricordare che, al momento del suo ritiro da Withers, Mills con “Memo” del 1° dicembre 1997 (cui si è già accennato) aveva rammentato agli ex soci che, al punto 4 del loro accordo del 27 novembre 1996, dopo le parole “onorari professionali”, avevano convenuto di aggiungere le parole: “o spese di viaggio ordinarie o di alloggio”28. Vale a dire che egli poteva prelevare a questo fine dal conto vincolato a suo nome presso Guinness Mahon.

Ed allora delle due l’una: o Mills si faceva pagare due volte le indimostrate spese di viaggi e soggiorni in Italia, certo non economici, fino al marzo 2000 (quando venne divisa la somma vincolata), attingendo a tal fine sia dal conto di Guinness Mahon sia dal fondo messo a sua disposizione da Fininvest, oppure l’entrata di oltre 99.000 sterline contestata dal fisco inglese aveva un’origine diversa da quella dichiarata, e non documentata, a Inland Revenue. [p. 128 modifica]La lunga risposta di Mullins alle richieste del Fisco toccava vari altri argomenti: così ad esempio, al punto 6.i), si ammetteva che una somma depositata il 18 maggio 2000 sui conti di Marrache e contestata dal fisco inglese dovesse essere trattata come un provento, poiché non era stata trovata documentazione giustificativa dell’accredito. Ed ancora: al punto 12.i) Mullins manifestava la sorpresa del proprio cliente alla notizia, ricevuta dal fisco inglese, che un conto a suo nome era stato aperto presso il Credito Italiano a Milano, poiché di tale conto egli non ricordava nulla.

Per concludere sull’argomento va detto che Mills solo due giorni dopo, il 7 novembre 2004, si presentava ai magistrati italiani e forniva una diversa versione dei fatti occorsi, che si esaminerà nel prosieguo.

L’iter del procedimento fiscale nel Regno Unito proseguiva, con la conferma da parte dello stesso Mills di quanto fin dall’agosto riconosciuto, e cioè che la somma da lui ricevuta e corrispondente al dividendo era interamente tassabile, e l’affermazione, anche in quella sede, della diversa provenienza del c.d. gift, vale a dire da Attanasio in luogo di Bernasconi, come da lettera dell’8 novembre 2004, in atti (nel faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento).

La vicenda, in relazione alla quale l’Autorità inglese manifestava in ogni modo ed in ogni occasione la sua opinione negativa, senza che – a quanto consta – nessuna ulteriore documentazione fosse stata prodotta a spiegazione delle numerose entrate non giustificate (alcune delle quali, come si è visto, provenienti dichiaratamente anche da Fininvest, e comunque tutte elencate nel verbale della riunione tenutasi presso lo SCO di Bristol il 28 gennaio 2005) sfociava nell’accordo fiscale del 24 maggio 2005, con il pagamento a transazione di 451.180,36 sterline. Era in tale somma compreso un importo di 80.000 sterline, frutto appunto di accordi, a copertura delle entrate non documentate sui conti svizzeri; una penale del 25 % e relativi interessi per gli altri introiti sforniti di giustificazione; l’importo di circa 72.000 sterline per i “debiti fiscali non colposi” relativi agli anni 2003 e 2004.


Sue Mullins era stata, come si è appena visto, una figura centrale nel procedimento fiscale descritto. Del suo esame – per completezza di esposizione – va dunque dato brevemente conto.

Corre però l’obbligo di ricordare che fra i files cancellati dalla memoria del computer di Mills e recuperati dagli inquirenti britannici, in collaborazione nella fase delle indagini con quelli italiani – si tratta degli “unallocated clusters”29 – è stato trovato uno scambio di corrispondenza informatica [p. 129 modifica]tra Mullins e Mills che getta un’ombra sulla effettiva genuinità delle dichiarazioni testimoniali di quest’ultima.

Risulta ad esempio che in data 28 ottobre 2004, alle ore 15.53.20, Sue Mullins raccomandava a Mills: “bisogna stare attenti a come si parla di Struie”. Quello stesso giorno, alle ore 20.13.07, sempre Mullins inviava a Mills una mail in cui comunicava: “ti allego la mia prima revisione della lettera, sta diventando complicato, adesso che ci sono state così tante revisioni! Non ho ancora rintracciato il conto extra di CIM, lo farò dopo una breve pausa, perciò ci sarà bisogno di fare altre modifiche.”.


Sue Mullins ha deposto a Londra il 27 settembre 2007.

La teste riferiva di essere membro della Association of Tax Technicians, di avere un proprio studio professionale, di conoscere David Mills dal 1990 circa, e di esserne diventata la consulente fiscale nel 1999.

Il suo esame (a porte chiuse) verteva essenzialmente sul tema del “regalo” di Bernasconi (di cui si tratta oltre) e sui rapporti con Inland Revenue di cui si è già scritto.

In relazione all’argomento che qui interessa, il c.d. dividendo, Sue Mullins confermava tutto quanto emerge dalla documentazione scritta di cui si è già trattato: non vi è pertanto necessità di riportare le sue dichiarazioni.

Vale solo la pena di ricordare che, alle domande dell’accusa relative agli obblighi del contribuente inglese, Mullins dichiarava che, in base alla sua esperienza come Ispettore tecnico del fisco (attività svolta fra il 1983 e il 1989), in caso di indagine fiscale il soggetto deve rispondere nel modo più veritiero possibile e corretto, non necessariamente completo, contrariamente a quanto più volte fatto rilevare dagli Ispettori del fisco sia a David Mills che a lei stessa nel corso delle varie riunioni, ed in relazione alle omissioni che via via emergevano30.

In relazione alla bozza modificata da Barker della lettera che Mills avrebbe dovuto mandare al fisco – di cui si è riferito – la teste dichiarava di non aver accolto le proposte, perché così aveva deciso con il suo cliente: non era sempre necessario fornire risposte complete e in particolare, in quel caso, lo era ancor meno perché le precisazioni suggerite da Barker riguardavano somme entrate nel patrimonio di Mills in un periodo anteriore a quello (2001 e 2002) sul quale verteva l’indagine fiscale. [p. 130 modifica]L’esposizione delle prove raccolte in tema di dividendo termina con l’esame di Andrew Costard, svoltosi a Londra “a porte chiuse” il 25 settembre 2007, da cui emergono peraltro pochi significativi elementi ulteriori.

Egli è il banchiere privato di Mills dalla metà degli anni ’90 in poi, e con la sua deposizione si è, sostanzialmente, limitato a confermare la documentazione che gli veniva esibita (si fa qui riferimento a quella contenuta nel fascicolo predisposto dal P.M. per la rogatoria, faldone 4 bis, cartellina I, pagg. da 136 a 151).

In particolare in relazione al dividendo, Mills aveva fornito a Costard una versione in linea con quanto fin qui esposto. Il teste, esaminando il memorandum di una riunione tenutasi con Mills il 20 marzo 1996, a seguito dell’accredito sul suo conto presso la banca privata Guinness Mahon (di cui era dirigente, all’epoca) della somma di circa 1,25 milioni di sterline, raccontava che Mills aveva spiegato di aver “fornito la gestione” [“provided the management”] per un gruppo di società offshore da lui possedute [“which were owned by David Mills”] ed alimentate dai fondi provenienti dalle società di investimento di Fininvest di Berlusconi, e vi erano stati dei buoni introiti. Per svariati motivi, anche collegati “alla situazione in Italia”, era stato deciso di portare queste società nel Regno Unito. Da quest’operazione Mills aveva ricevuto 5 miliardi e 800 milioni di lire italiane, e questa somma rappresentava un dividendo una tantum, la sua parte di profitto netto, detratte le spese.

Costard non ricordava nulla più di quanto a suo tempo scritto nel memorandum, precisando però di non aver mai visto alcun documento a riscontro della provenienza del denaro e di non aver mai saputo che il deposito non appartenesse solo a Mills: “erano soldi di Mills”.

Da un altro memorandum, del 25 febbraio 1997, scritto da Costard, si evince anche che egli era venuto a sapere della suddivisione della somma con i soci dello studio, e del mantenimento temporaneo del deposito. Nella nota era scritto che Mills si era comportato correttamente, ma era preoccupato per la posizione di sua cognata, Barbara Mills, a capo del Crown Prosecution Service, e di sua moglie Tessa Jowell, probabile membro del prossimo Governo laburista.

Alla fine del documento si menzionava la “continued press speculation” (le speculazioni della stampa) intorno a Berlusconi e alla sua attività, le indagini in corso su di essa, il possibile coinvolgimento di coloro che la seguivano: perciò il memorandum veniva indirizzato al funzionario interno della banca che si occupava del riciclaggio di denaro, per l’eventuale denuncia al NCIS (National Crime Intelligence Service).

L’11 dicembre 1997 Costard riceveva una e-mail da un suo collega, riferita al deposito della somma ed al fatto che Mills lasciava Withers: Costard aveva risposto che non cambiava nulla, almeno fino [p. 131 modifica]a che non si fosse risolta “in un modo o nell’altro” la “Berlusconi connection”. Restava perciò in vita presso Guinness Mahon il conto vincolato di cui si è più volte scritto.

Nel frattempo, però, era stata inviata la preannunciata denuncia al NCIS.

A memoria di Costard, la somma depositata sul conto vincolato doveva esser poi stata divisa fra Mills e i suoi soci nel 2000, quando egli non lavorava più per Guinness Mahon ma per Hambros.

A tutte le domande relative alla provenienza e proprietà del danaro depositato nei fondi o nei conti intestati a Mills, Costard rispondeva, molto genericamente, che non conosceva la causale degli accrediti e che non gli risultava si trattasse di somme anche di terzi.

Infine il teste riferiva in ordine ad uno scambio di corrispondenza informatica intercorsa con Mills il 26 agosto 2004, recuperata dalla memoria del computer di Mills, e contenuta, fra l’altro, nel citato faldone 4 bis, pagg. 150/151.

Il carteggio tratta di un argomento già esaminato, il pagamento a Mills da parte di Fininvest delle spese connesse ai procedimenti giudiziari italiani.

Nella prima mail si legge: “Caro Andrew, dovresti ricevere circa =A3 55,000 da Marrache & Co. di Gibilterra nel mio conto nei prossimi giorni. Puoi per favore metterlo subito in un =A3 conto deposito a 7 giorni? Molte grazie” [il P.M. ha ipotizzato nella sua memoria scritta depositata il 19 gennaio 2009, ed è verosimile, che “=A3” sia un carattere generato dal programma di recupero dei dati informatici e dovrebbe stare per £ - sterline].

La risposta è la seguente: “Caro David, grazie naturalmente controllerò e ti farò sapere quando arrivano mettendo il denaro in un deposito di una settimana come richiesto.

Poiché mi verrano richieste informazioni in ragione dell’ammontare, potresti gentilmente farmi sapere il retroterra di questo pagamento – per esempio sono proventi della tua attività legale? Mi dispiace dovertelo chiedere ma come tu probabilmente sai questa cosa è ormai pratica corrente per le banche”.

E Mills subito dopo: “Caro Andrew, capisco bene. Il denaro era tenuto in deposito come garanzia per i miei costi e spese nei procedimenti italiani che stanno continuando. Ora devo pagare alcune parcelle. Ogni guadagno che ne deriva viene naturalmente dichiarato a Inland Revenue. Fammi sapere se ti occorrono maggiori informazioni”.

In relazione a questo argomento Costard, nel corso del suo esame, ha confermato che si trattava del trasferimento della somma di 55.000 sterline, della quale egli chiedeva la fonte, in conformità con i regolamenti contro il riciclaggio di denaro sporco, perché era “un ammontare ingente”. Egli non ricordava se si era poi accontentato di quanto scritto da Mills, che comunque aveva risposto alla sua domanda. Non escludeva di avergli eventualmente telefonato. [p. 132 modifica]Per concludere sul punto va ricordato che, dalla documentazione bancaria di Mills esaminata dai consulenti, emerge il 7 settembre 2004 un accredito di 55.000 sterline proveniente da Marrache & Co. – Royal Bank of Scotland Gibraltar sul conto londinese di Mills, accredito richiesto dallo stesso Mills con mail (rilevata dal suo computer) del 26 agosto 2004. Si trattava dell’intero saldo di un investimento (Sloan Investment), che Benjamin Marrache (la cui deposizione sarà oggetto di esame successivamente) dichiarava essere di Mills.

Ciò costituisce ulteriore riscontro di quanto affermato in precedenza, circa il fatto che Mills attingeva, fin dalla fine degli anno ’90, a un deposito bancario, che egli stesso aveva detto a Inland Revenue il 5 novembre 2004 essergli stato trasferito da Fininvest, per i costi dei procedimenti penali italiani: e pertanto sia quelli in cui egli era testimone dell’accusa, sia (vista la data dell’accredito di cui qui si tratta) il presente procedimento.


Si possono a questo punto trarre alcune, parziali, conclusioni.

A Mills viene contestato di avere dichiarato circostanze false in ordine al compenso di circa 1,5 milioni di sterline ricevuto una tantum nel 1996 a seguito di accordi con Silvio Berlusconi – compenso qualificato come “dividend” e tenuto bloccato fino al 2000 in un deposito bancario denominato MM/AIL (Mackenzie Mills/All Iberian Limited) – affermando che si trattava di una plusvalenza di spettanza della società offshore Horizon Ltd. che i clienti avevano ritenuto al momento di non ritirare.

Come si è già osservato le risposte di Mills alle domande che gli erano state rivolte erano state quanto meno reticenti, sia in ordine alla effettiva proprietà della società da cui proveniva il cosiddetto dividendo, che egli conosceva perfettamente, sia quanto al suo reale destinatario finale, egli stesso.

Emerge in termini di certezza dagli elementi di prova in atti, illustrati nelle pagine che precedono, che l’attribuzione della somma a Mills rientrava nel complessivo disegno tendente a non far emergere, appunto, chi fosse il reale proprietario delle società offshore del Gruppo Fininvest e difendersi dalle accuse di falso in bilancio e altro, così aggirando anche il fisco italiano e la normativa in tema di concentrazione di mezzi di comunicazione di massa.

Per distanziare il Gruppo Fininvest – o meglio la/le persone fisiche proprietarie – dai patrimoni delle società offshore, gli utili di una società, di cui a Mills era stata attribuita la proprietà solo per tenere celata l’identità degli effettivi beneficiari, erano stati trasformati in utili di Mills, e come tali egli li aveva sottoposti a tassazione, quale suo introito professionale, nel Regno Unito. [p. 133 modifica]Mills sapeva fin dal primo momento di essere l’effettivo proprietario della somma, tanto che ne aveva fatto un uso personale (per ripagare un mutuo e fare un prestito ad un amico31) ed aveva proposto ai suoi soci di regalarne loro una piccola parte. Solo a seguito delle forti pressioni ricevute, principalmente da Virginia Rylatt, e di un approfondito esame da parte dei legali dello studio dei rischi connessi alla ricezione della somma (i soci, pur essendo avvocati, avevano anche chiesto un parere legale), nell’accordo del 27 novembre 1996 era stato deciso l’accantonamento in un conto vincolato e la distribuzione solo quando fosse “prudente” e non vi fossero più problemi connessi ai processi pendenti in Italia.

In quella sede, dunque, l’ipotesi alternativa alla distribuzione, cui Mills venne costretto dai soci pena l’apertura di un procedimento nel Regno Unito, non era la “restituzione al cliente” (come invece ambiguamente in qualche occasione testimoniato da Mills), ma l’apprensione da parte dell’Autorità giudiziaria italiana.

Pertanto l’accordo fra i soci fu reso esecutivo, con il beneplacito del reale beneficiario di Horizon (così Scott, a domanda della difesa) e nel marzo 1999 – dopo che erano state pronunciate le sentenze di condanna di primo grado – Scott, Rylatt e Coffin pretesero le somme di loro spettanza, mettendole così al sicuro. L’ingente quota di Mills, invece, veniva da lui gestita attraverso l’altrui società Struie, fino alla fine del febbraio 2000, come meglio si vedrà nell’esame delle consulenze. A quell’epoca era certo, quanto meno, che Mills non avrebbe più dovuto deporre come testimone: in secondo grado nel procedimento All Iberian, inoltre, era addirittura già intervenuta sentenza dichiarativa di prescrizione.


Nei capitoli che precedono, relativi alle società del Gruppo Fininvest B ed in particolare alle società Century One e Universal One, è già stata verificata ed affermata la reticenza di Mills in ordine all’identità dei loro effettivi proprietari.


Si deve ora aggiungere che Mills, oltre alla ragguardevole somma di quasi 500.000 sterline costituita dalla sua parte del dividendo, riceveva altre somme al di fuori della sua attività professionale. Nel 1996 percepiva direttamente da Silvio Berlusconi almeno 45.000 sterline, dichiarate al fisco inglese; il suo studio (e quindi anch’egli, per la sua parte secondo gli accordi di partneship) riceveva, sempre da Silvio Berlusconi, 25.000 sterline al mese per un periodo di due anni, secondo la versione fornita dallo stesso Mills allo SCO il 20 marzo 1996; 120.000 sterline in tutto, secondo la versione di Virgina Rylatt. Inoltre Mills riceveva da Fininvest [p. 134 modifica]quasi 100.000 sterline quale rimborso delle spese sostenute e da sostenere (almeno fino al settembre 2004) per i procedimenti penali italiani.

David Mills ha dunque ricevuto enormi somme di danaro – estranee alle sue parcelle professionali – da Fininvest e da Silvio Berlusconi, fin dagli anni 1995/1996, e quindi da un’epoca anteriore a quella delle sue deposizioni nei procedimenti n. 1612/96 e 3510+3511/96.



















Note

  1. Così Sue Mullins, la fiscalista di Mills, ai funzionari di Inland Revenue il 4 maggio 2004, come si vedrà oltre.
  2. Si veda anche quanto già scritto in ordine alla perquisizione di CMM del 16 aprile 1996 nel precedente capitolo relativo alle società del Gruppo B.
  3. Da sottolineare la corrispondenza della richiesta di Mills con il “progetto” menzionato nella “NOTA GENERALE” di Vanoni del dicembre 1995, sopra ricordata. Qui, come si vedrà fra poco, Mills dirà che “era importante per Berlusconi essere in grado di mostrare che queste ditte non erano sue”.
  4. In tutte le sue deposizioni davanti all’Autorità Giudiziaria italiana documentate in questo procedimento Mills ha dichiarato di aver cominciato ad avere rapporti con la Fininvest negli anni ’80.
  5. Si ricordi, ancora una volta, il contenuto della nota mandata da Vanoni latitante a Mills, ove era scritto, fra l’altro, che i documenti societari erano depositati in luoghi diversi ed erano anche in parte stati distrutti dallo stesso Vanoni, quando, a causa delle indagini in corso, non sapeva più dove metterli.
  6. Si deve, ancora una volta, richiamare la sopracitata nota di Vanoni, e le ben diverse motivazioni, già delineate, del “progetto” ivi articolato.
  7. Ancora una volta, va sottolineata la corrispondenza di quanto sopra con il contenuto del progetto di cui alla “NOTA GENERALE” di Vanoni.
  8. La documentazione bancaria è citata nel corso dell’esame degli elaborati dei consulenti, infra.
  9. Così si legge al punto 3 del verbale della riunione dello SCO del 15 marzo 1996, e così risulta confermato da qualsiasi ricerca in Internet.
  10. È interessante rilevare che il 6 ottobre 2004 gli ispettori dello SCO facevano notare a Mills, nel corso di una delle tante riunioni di quel periodo – di cui si tratta nel prosieguo – che aveva dichiarato solo tre versamenti, mentre all’epoca aveva detto “di aspettarsi che questi versamenti continuassero nel tempo”. La questione veniva lasciata in sospeso, in attesa della produzione di ulteriori documenti da Mills, “ad esempio una copia di un qualsiasi accordo tra il sig. Mills e la Fininvest in cui fosse riportata la data di inizio e di fine” di tali versamenti. Tale documentazione non risulta mai successivamente depositata.
  11. Al momento della sua uscita dallo studio Withers, con cui si era fuso Mackenzie Mills, l’imputato con “Memo” del 1° dicembre 1997 (reperibile, anche tradotto, e con errata indicazione della data, nel fascicolo “Fininvest Group B” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007) ricordava agli ex soci che, al punto 4, dopo le parole “i miei compensi professionali”, si erano accordati per aggiungere le parole: “o spese di viaggio ordinarie o di alloggio”.
  12. Si confronti la dichiarazione resa da Mills ai funzionari dello SCO il 20 marzo 1996: l’imputato aveva dichiarato che la somma ammontava a 25.000 sterline al mese e sarebbero state pagate allo studio per due anni.
  13. Si è già visto che aveva poi ripreso l’attività lavorativa presso Edsaco.
  14. La documentazione relativa a tale indagine è contenuta nel faldone n. 1 allegato al fascicolo del dibattimento (“2° deposito attività integrativa”) e nella cartellina K del fascicolo dei documenti predisposti dal P.M. per la rogatoria inglese, il più volte citato faldone 4 bis.
  15. Vi si legge fra l’altro: “Le sto scrivendo per comunicarle che intendo effettuare indagini su questa dichiarazione dei redditi. Ogni anno facciamo indagini su alcune dichiarazioni dei redditi per verificare che siano corrette, o perché necessitiamo di ulteriori informazioni per capire le cifre. Desideriamo assicurarci che lei paghi il giusto ammontare di tasse, né troppo né troppo poco. Le farò sapere se trovo qualcosa di sbagliato.

    Spedisco una copia di queste lettere ai suoi consulenti fiscali, SM [Sue Mullins] Associates.

    La mia verifica riguarderà tutti i suoi versamenti di imposte. Allego una copia della lettera che invio ai suoi consulenti fiscali, nella quale si chiedono informazioni sui suoi versamenti all'erario. Mi metterò in contatto con i suoi consulenti fiscali per ottenere le informazioni sui suoi versamenti all'erario. Lei dovrebbe parlare loro delle mie lettere”.
  16. La lettera e tutti i documenti ad essa connessi, con le relative traduzioni, sono contenuti, fra l’altro, nel fascicolo “Lettera 3 febbraio 2004 a Robert Drennan e documenti collegati” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 al fascicolo del dibattimento. Qui si riporta la traduzione ivi contenuta.
  17. Come si nota agevolmente, nel testo inglese non è scritto “per loro”, locuzione riportata invece in tutte le traduzioni della lettera in atti: la differenza non è irrilevante, perché Mills – si ritiene – scriveva che egli stesso aveva considerato “inaspettato” il guadagno.
  18. Il “magro compenso” consisteva, convertito, in oltre 1 miliardo e mezzo di lire italiane.
  19. Dell’incontro di Drennan con Mills nell’anno 1996 e dell’attività successivamente svolta si è trattato nel capitolo relativo alla proprietà delle società offshore del c.d. Gruppo Fininvest B.
  20. contenuto nel fascicolo “Lettera 3 febbraio 2004 a Robert Drennan e documenti collegati” depositato dal P.M. il 13 aprile 2007 al fascicolo del dibattimento.
  21. Affermava infatti Barker nel testo della e-mail: “Io mi sento più a mio agio con l’estensione della disclosure fatta nella bozza modificata. Mi è venuto in mente dopo l’incontro che l’ispettore delle tasse potrebbe essere venuto a conoscenza del deposito di denaro da una o più delle vendite degli Hedge Fund che sono state fatte nell’anno fiscale 2001-2002, cosa che potrebbe aver dato inizio alla questione”.
  22. il 16 aprile 1996, presso gli uffici di Edsaco.
  23. Luogo in cui venivano tenuti alcuni incontri, perché più vicino, rispetto a Londra, alla città di residenza di Sue Mullins, nel Dorset.
  24. In relazione a Struie ed alla sua gestione, si veda – oltre nella presente motivazione – quanto emerge, in senso ben diverso, dalle consulenze e dalle deposizioni testimoniali di De Fusco, Quaderer, Mahler e Briatore.
  25. Oltre alla ricezione del dividendo, dei conti CIM (le somme accreditate sui quali – e diverse dall’ammontare da lui percepito del dividendo Horizon – erano di clienti che non intendeva nominare) e altro, sotto la voce “Fondi Fininvest” Mills dichiarava anche l’importo di 45.000 sterline ricevuto nel 1996 – di cui alla precedente indagine dello SCO, e di cui si è scritto – e di 99.112 sterline, a sua disposizione per spese legali e costi nei procedimenti italiani. La somma, in origine depositata su CIM Banque, era stata trasferita in parte nel Regno Unito nel 1998, poi a Gibilterra nel 2004, depositata a sua disposizione presso il conto clienti di Marrache & Co., ed infine, molto genericamente, “su un conto di deposito su una banca di Londra”, da cui nell’estate 2004 appunto avrebbe prelevato 30.000 sterline per pagare le spese legali in Italia, in relazione al processo a suo carico ivi pendente (si ricordi che il 18 luglio 2004, in questo procedimento, Mills era stato interrogato dai magistrati milanesi, come meglio si vedrà).
  26. Pare addirittura superfluo ricordare, ancora una volta, che la documentazione prodotta da Mills – di cui veniva dato conto nel corso delle sue deposizioni testimoniali esaminate in questa motivazione e nelle relative sentenze – era stata dal medesimo predisposta anche a seguito dei contatti con il latitante Vanoni, e con l’ausilio di costui, come emerge dalla “NOTA GENERALE” del dicembre 2005 più volte menzionata.
  27. Si veda sul punto anche la deposizione di Andrew Costard, che sarà esaminata poco oltre, e lo scambio di mail fra il medesimo e Mills dell’agosto 2004.
  28. Al punto 4 si stabiliva infatti che Mills poteva effettuare dei prelievi dal conto vincolato ed ancora indiviso fra i soci dello studio per il “pagamento di onorari professionali in relazione al ruolo di Mills quale testimone o difensore in qualsiasi procedimento, in Italia o in Inghilterra, che coinvolgesse All Iberian o comunque riguardante fatti o persone cui si faceva riferimento nel provvedimento del Serious Fraud Office del 16 aprile 1996”,
  29. L’intero fascicoletto degli “unallocated clusters” è inserito, con la relativa traduzione, nel faldone 1, 2° deposito dell’attività integrativa del P.M. Essi, estratti attraverso la c.d. procedura Encase, tecnicamente descritta dagli agenti della Metropolitan Police Computer Crime Unit, sono stati dichiarati utilizzabili dal collegio con ordinanza del 13 aprile 2007.
  30. Ad esempio il 22 luglio 2004 un ispettore aveva ribadito ancora una volta che “il Fisco considerava ancora più gravi le eventuali omissioni o gli errori commessi da un uomo nella posizione di Mills che aveva avuto tutte le possibilità di rendere noti i fatti. Questa non era certo una circostanza in cui bisognava fare economia sulla verità.
  31. Cfr. “cronologia” redatta da Mills, sopra esaminata nel corso della deposizione del teste Barker.

Vendita in corte dei conti per debito group automotive ante e credito successione Banca d'Italia per pegno confisca e pignoramento cito oer Signoraggio Bancario