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Scott dichiarava di non essere a conoscenza di alcuna delle operazioni intraprese da Horizon e di aver solo capito che Mills fosse il beneficiario del dividendo; non sapeva neppure dire se anche per altre società di CMM fosse accaduto che il direttore della società fosse anche beneficiario della stessa. Infatti Mills avrebbe avuto diritto ad ottenere il dividendo non in virtù del suo ruolo come direttore, ma “in virtù del suo ruolo come azionista”, unico. Ed il teste non era in grado di precisare se tale ruolo fosse stato effettivo o virtuale, se le azioni fossero state veramente di Mills o si fosse trattato di azioni al portatore che erano in suo possesso: “io avevo capito che era lui l’azionista, ma non sapevo se deteneva in effetti delle azioni, o se c’erano delle azioni registrate”.
Scott precisava poi che Horizon era stata costituita “ai fini dell’assistenza allo svolgimento di una serie di operazioni … per il Gruppo Fininvest o parte del Gruppo Fininvest”.
Rispondendo a specifica domanda, Scott dichiarava che Mills nel 1996 gli aveva detto di aver incontrato Berlusconi, o comunque di aver comunicato personalmente con lui: infatti “... la ricezione del dividendo era qualcosa di molto insolito e ... ritenevo che il signor Mills desiderasse essere sicuro che questo guadagno potesse stare dove era inizialmente, e che lui dovesse avere per questo l’approvazione del signor Berlusconi in quanto proprietario del gruppo”. La ricezione del dividendo, ribadiva il teste, era “un evento unico, si trattava di qualcosa che non succedeva tutti i giorni”.
Scott ripeteva ancora, quanto alle ragioni della ricezione del dividendo, di aver saputo all’epoca che le operazioni svolte dalla società avevano creato un profitto, un “reddito ingente, e che non c’era nessuno che aveva invocato questo reddito come interesse nelle operazioni”. Non sapeva dire perché ciò accadde solo con Horizon, né vide mai una qualsiasi forma di accordo scritto relativo alla ricezione della somma.
Scott e i soci Coffin e Rylatt si erano “preoccupati” perché era stato detto loro da Mills “che questo denaro proveniva da un accordo abbastanza complicato” (poi, a specifica domanda, il teste rettificava: “era una struttura complessa, non un accordo complesso”) e temevano che ad un certo punto “qualcuno avrebbe potuto rivendicarlo”: per questo ritennero opportuno metterlo in un conto deposito, ritennero “prudente metterlo da parte per un certo momento in attesa di vedere se ci fosse qualche rivendicazione di questo denaro. Non c’erano dei timori specifici, era una semplice precauzione generica, generale [il P.M. aveva chiesto se temevano “qualcosa relativo a Berlusconi o qualcosa legato alle autorità italiane”] … avevamo capito che il signor Mills aveva ricevuto una consulenza riguardo alla struttura costituita per questa serie di transazioni, questa struttura era solida e legittima”. Però, siccome anche gli avvocati possono sbagliare (“talvolta anche loro si sbagliano”), siccome può accadere “che una situazione prenda una svolta inaspettata” (e ancora, testualmente: “quanto più poi una situazione resta stabile, meno c’è rischio che poi ci siano rischi