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per il quale non fosse stato possibile fornire una spiegazione era più probabile che provenisse da Horizon e sarebbe stato trattato da Mills in collegamento con l’accordo con lo SCO di Edimburgo” (cioè con la tassazione del dividendo, concordata nel 1996).

In quella riunione gli ispettori avevano manifestato tutte le loro perplessità, fra l’altro, su un accredito di 151.622 sterline “proveniente da una vendita dell’Hedge Fund Eureka pagato dalla Struie Holdings”, perché di Struie nulla era documentato. Era stato loro risposto che “si trattava di una società fondata dal sig. Mills per un cliente italiano. Fu istituita su richiesta del cliente per effettuare vari investimenti…. Mills aveva un debito di 300.525 sterline nei confronti di questo cliente… era un’area molto delicata”; non veniva fatto il nome del cliente e “sarebbe stato chiesto al sig. Mills di confermare che il conto della Struie Holdings non era gestito da lui”1.

Erano stati altresì evidenziati prelievi e versamenti non documentati sui conti di Marrache & Co., sui conti presso Guinness Mahon e altri. Non era neppure stata dichiarata l’esistenza dei conti presso CIM Banque; venivano sollevate perplessità sui rapporti di Mills con la banca Cantrade di Zurigo; era risultato un accredito – non dichiarato e proveniente proprio da Cantrade – di 110.260,16 sterline, versate il 29 maggio 1996 su un conto personale di Mills presso il Credito Italiano di Milano, di cui egli non aveva mai detto nulla.


Nella medesima riunione del 6 ottobre 2004 veniva affrontata anche un’altra questione.

Dall’esame dei conti di Mills e dalla relazione complessiva che questi aveva inviato a Inland Revenue il 2 settembre 2004 (“Rapporto di dichiarazione” in atti, datato agosto 2004, contenuto nel faldone n. 1 allegato al fascicolo del dibattimento), al punto 4 (“Fondi Fininvest”)2, era emerso un accredito da parte di Fininverst della somma di 99.112 sterline. Allo SCO interessava capire perché Mills le dichiarasse come spese deducibili in quanto legate alla sua attività professionale; si riteneva che potesse essere invece un prestito, perché si trattava di soldi anticipati per spese non ancora sostenute. Mills aveva scritto infatti “che questa somma rappresentava un modo per assicurarsi che i costi e le spese collegate ai procedimenti legali in Italia venissero coperti”.

  1. In relazione a Struie ed alla sua gestione, si veda – oltre nella presente motivazione – quanto emerge, in senso ben diverso, dalle consulenze e dalle deposizioni testimoniali di De Fusco, Quaderer, Mahler e Briatore.
  2. Oltre alla ricezione del dividendo, dei conti CIM (le somme accreditate sui quali – e diverse dall’ammontare da lui percepito del dividendo Horizon – erano di clienti che non intendeva nominare) e altro, sotto la voce “Fondi Fininvest” Mills dichiarava anche l’importo di 45.000 sterline ricevuto nel 1996 – di cui alla precedente indagine dello SCO, e di cui si è scritto – e di 99.112 sterline, a sua disposizione per spese legali e costi nei procedimenti italiani. La somma, in origine depositata su CIM Banque, era stata trasferita in parte nel Regno Unito nel 1998, poi a Gibilterra nel 2004, depositata a sua disposizione presso il conto clienti di Marrache & Co., ed infine, molto genericamente, “su un conto di deposito su una banca di Londra”, da cui nell’estate 2004 appunto avrebbe prelevato 30.000 sterline per pagare le spese legali in Italia, in relazione al processo a suo carico ivi pendente (si ricordi che il 18 luglio 2004, in questo procedimento, Mills era stato interrogato dai magistrati milanesi, come meglio si vedrà).