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La lunga risposta di Mullins alle richieste del Fisco toccava vari altri argomenti: così ad esempio, al punto 6.i), si ammetteva che una somma depositata il 18 maggio 2000 sui conti di Marrache e contestata dal fisco inglese dovesse essere trattata come un provento, poiché non era stata trovata documentazione giustificativa dell’accredito. Ed ancora: al punto 12.i) Mullins manifestava la sorpresa del proprio cliente alla notizia, ricevuta dal fisco inglese, che un conto a suo nome era stato aperto presso il Credito Italiano a Milano, poiché di tale conto egli non ricordava nulla.

Per concludere sull’argomento va detto che Mills solo due giorni dopo, il 7 novembre 2004, si presentava ai magistrati italiani e forniva una diversa versione dei fatti occorsi, che si esaminerà nel prosieguo.

L’iter del procedimento fiscale nel Regno Unito proseguiva, con la conferma da parte dello stesso Mills di quanto fin dall’agosto riconosciuto, e cioè che la somma da lui ricevuta e corrispondente al dividendo era interamente tassabile, e l’affermazione, anche in quella sede, della diversa provenienza del c.d. gift, vale a dire da Attanasio in luogo di Bernasconi, come da lettera dell’8 novembre 2004, in atti (nel faldone 1 allegato al fascicolo del dibattimento).

La vicenda, in relazione alla quale l’Autorità inglese manifestava in ogni modo ed in ogni occasione la sua opinione negativa, senza che – a quanto consta – nessuna ulteriore documentazione fosse stata prodotta a spiegazione delle numerose entrate non giustificate (alcune delle quali, come si è visto, provenienti dichiaratamente anche da Fininvest, e comunque tutte elencate nel verbale della riunione tenutasi presso lo SCO di Bristol il 28 gennaio 2005) sfociava nell’accordo fiscale del 24 maggio 2005, con il pagamento a transazione di 451.180,36 sterline. Era in tale somma compreso un importo di 80.000 sterline, frutto appunto di accordi, a copertura delle entrate non documentate sui conti svizzeri; una penale del 25 % e relativi interessi per gli altri introiti sforniti di giustificazione; l’importo di circa 72.000 sterline per i “debiti fiscali non colposi” relativi agli anni 2003 e 2004.


Sue Mullins era stata, come si è appena visto, una figura centrale nel procedimento fiscale descritto. Del suo esame – per completezza di esposizione – va dunque dato brevemente conto.

Corre però l’obbligo di ricordare che fra i files cancellati dalla memoria del computer di Mills e recuperati dagli inquirenti britannici, in collaborazione nella fase delle indagini con quelli italiani – si tratta degli “unallocated clusters”1 – è stato trovato uno scambio di corrispondenza informatica

  1. L’intero fascicoletto degli “unallocated clusters” è inserito, con la relativa traduzione, nel faldone 1, 2° deposito dell’attività integrativa del P.M. Essi, estratti attraverso la c.d. procedura Encase, tecnicamente descritta dagli agenti della Metropolitan Police Computer Crime Unit, sono stati dichiarati utilizzabili dal collegio con ordinanza del 13 aprile 2007.