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Presa visione del “MEMO” datato 27 novembre ’96, già esaminato, ed in relazione in particolare alla suddivisione del dividendo, la teste ribadiva l’opinione all’epoca manifestata: o il danaro apparteneva al cliente oppure, se era pervenuto per il rapporto professionale di un socio con il cliente, secondo l’accordo di partnership apparteneva allo studio. Non poteva appartenere esclusivamente a Mills: “c’era una differenza di approcci, David Mills considerava questi soldi come interamente suoi e io invece avevo un punto di vista diverso, un’opinione diversa. La posizione era la seguente: mi sembrava allora che, o i soldi potevano appartenere logicamente ad un assistito, oppure, se erano soldi che derivavano da un collegamento con la ditta [rectius società] secondo l’accordo di partenariato della Mackenzie Mills, allora appartenevano alla Mackenzie Mills. Quindi io vedevo la situazione come una situazione che aveva due possibilità: o erano i soldi dell’assistito, oppure erano i soldi della ditta Mackenzie Mills, ma sicuramente non soldi propri dell’Avvocato Mills”.

Rylatt ad un certo punto aveva comunicato ai soci che la questione doveva esser decisa dalla “Corte inglese”: allora Mills aveva cambiato rapidamente opinione, avevano concordato che si trattava di un onorario ricevuto, che quindi andava suddiviso secondo l’accordo di partnership dello studio, e che doveva esser sottoposto a imposizione fiscale.

La somma era stata depositata presso un conto, appositamente aperto, presso la banca Guinness Mahon. Dopo l’accordo non era stato immediatamente suddiviso perché tutti in studio sapevano che “c’erano dei procedimenti in Italia” e in conseguenza di ciò sarebbe potuto accadere che i soldi fossero considerati “come appartenenti a un’altra entità”; perciò, finché i procedimenti erano in corso, il danaro era stato tenuto completamente separato, in modo da poterlo restituire facilmente ove così avesse deciso una sentenza italiana.

In conclusione Rylatt affermava di aver saputo essenzialmente da Mills tutto quanto a sua conoscenza dei rapporti fra lo stesso Mills, Berlusconi e Fininvest.


La deposizione di Tanya Maynard è già stata più volte richiamata nei due precedenti capitoli.

Qui è opportuno esaminare quanto dalla stessa dichiarato in relazione al c.d. dividendo.

A questo proposito le era stato mostrato il grafico manuale da lei scritto (documento di pag. 119 cartellina H del faldone 4 bis), e già menzionato nel precedente capitolo.

La teste dichiarava che esso si riferisce a una struttura, nella quale da “HORIZON” discende “WINCANTON”, da questa “NANTOC” e “SOPAC”. Horizon era una società delle British Virgin Islands, di cui era beneficiario David Mills (infatti è scritto “DM ‘ben owner’ a fianco), mentre le abbreviazioni a fianco di “WINCANTON” significano “due azionari [rectius azionisti] nominati senza dichiarazione di trust”. Diagrammi di questo genere erano nei dossier di varie società: era il