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tra Mullins e Mills che getta un’ombra sulla effettiva genuinità delle dichiarazioni testimoniali di quest’ultima.

Risulta ad esempio che in data 28 ottobre 2004, alle ore 15.53.20, Sue Mullins raccomandava a Mills: “bisogna stare attenti a come si parla di Struie”. Quello stesso giorno, alle ore 20.13.07, sempre Mullins inviava a Mills una mail in cui comunicava: “ti allego la mia prima revisione della lettera, sta diventando complicato, adesso che ci sono state così tante revisioni! Non ho ancora rintracciato il conto extra di CIM, lo farò dopo una breve pausa, perciò ci sarà bisogno di fare altre modifiche.”.


Sue Mullins ha deposto a Londra il 27 settembre 2007.

La teste riferiva di essere membro della Association of Tax Technicians, di avere un proprio studio professionale, di conoscere David Mills dal 1990 circa, e di esserne diventata la consulente fiscale nel 1999.

Il suo esame (a porte chiuse) verteva essenzialmente sul tema del “regalo” di Bernasconi (di cui si tratta oltre) e sui rapporti con Inland Revenue di cui si è già scritto.

In relazione all’argomento che qui interessa, il c.d. dividendo, Sue Mullins confermava tutto quanto emerge dalla documentazione scritta di cui si è già trattato: non vi è pertanto necessità di riportare le sue dichiarazioni.

Vale solo la pena di ricordare che, alle domande dell’accusa relative agli obblighi del contribuente inglese, Mullins dichiarava che, in base alla sua esperienza come Ispettore tecnico del fisco (attività svolta fra il 1983 e il 1989), in caso di indagine fiscale il soggetto deve rispondere nel modo più veritiero possibile e corretto, non necessariamente completo, contrariamente a quanto più volte fatto rilevare dagli Ispettori del fisco sia a David Mills che a lei stessa nel corso delle varie riunioni, ed in relazione alle omissioni che via via emergevano1.

In relazione alla bozza modificata da Barker della lettera che Mills avrebbe dovuto mandare al fisco – di cui si è riferito – la teste dichiarava di non aver accolto le proposte, perché così aveva deciso con il suo cliente: non era sempre necessario fornire risposte complete e in particolare, in quel caso, lo era ancor meno perché le precisazioni suggerite da Barker riguardavano somme entrate nel patrimonio di Mills in un periodo anteriore a quello (2001 e 2002) sul quale verteva l’indagine fiscale.

  1. Ad esempio il 22 luglio 2004 un ispettore aveva ribadito ancora una volta che “il Fisco considerava ancora più gravi le eventuali omissioni o gli errori commessi da un uomo nella posizione di Mills che aveva avuto tutte le possibilità di rendere noti i fatti. Questa non era certo una circostanza in cui bisognava fare economia sulla verità.