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Incipit

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Statuto albertino di Carlo Alberto (1848)

Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.


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Convenzione sulla proprietà scientifica, letteraria e artistica tra il Regno di Sardegna e l'Impero Austriaco (1840)

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà l’Imperatore d’Austria, ugualmente intenti a favorire e proteggere le scienze e le arti, non che ad incoraggiare le utili intraprese, si sono di comune accordo, determinati a guarentire agli autori, durante la loro vita, la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche, pubblicate negli Stati rispettivi, non che di fissare il tempo durante il quale i loro eredi continueranno a goderne, con istabilire a questo effetto i mezzi i più efficaci, onde impedire la contraffazione.

Hanno le Maestà Loro a tal fine nominato per Loro Plenipotenziarii, i quali, dopo essersi comunicate le loro plenipotenze, ed averle ritrovate in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti.


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Autorizzazione ad eseguire una strada di ferro da Napoli a Nocera del Regno delle Due Sicilie (1836)

Decreto col quale si autorizza il Sig. Armando Giuseppe Bajard de la Vingtrie ad eseguire a sue spese una strada di ferro da Napoli a Nocera, con un ramo per Castellamare, con facoltà di prolungarla verso Salerno ed Avellino, ed altri siti.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accettiamo l’offerta del Sig. Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie di eseguire a sue spese, rischi e pericoli una strada di ferro da Napoli a Nocera, con un ramo per Castellamare; accordandogli la facoltà di prolungarla verso Salerno, Avellino, ed altri siti; e la dichiariamo opera di pubblica utilità.


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Trattato di Versailles tra il Regno di Francia e la Repubblica di Genova (1768)

L’Interesse, e l’Amicizia, che il Re ha costantemente mostrato dal principio del suo Regno alla Serenissima Repubblica di Genova, sono stati li motivi, che hanno impegnata la Maestà Sua a conchiudere colla medesima differenti Trattati negli anni 1737, 1755, 1756, e 1764 per mantenerla in possessione pacifica della sua Sovranità dell’Isola di Corsica, che tanto essenzialmente ad essa importava di conservarsi. Ma la Ser. Repubblica avendo fatto osservare al Re, che i mezzi da essa finora impiegati per arrivare ad un oggetto tanto salutevole, per mala sua sorte sono stati insufficienti, e che, se alla spirazione del Trattato 1764, il termine del quale è fissato al mese d’Agosto prossimo, S. M. stimava a proposito di ritirare le sue Truppe dalle Piazze di Corsica, li Tumulti, le Dissenzioni, e loro effetti sarebbero stati più sensibili di prima in quell’Isola.

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Legge sulle intestazioni degli Atti del Governo di Vittorio Emanuele II di Savoia (1861)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

Tutti gli atti debbono essere intitolati in nome del Re: lo saranno colla formola seguente:

(Il nome del Re)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Torino, 21 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE

G. B. Cassinis.


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Regolamento di polizia urbana e rurale del Comune di Viarigi (1855)

L’anno del Signore mille ottocento cinquanta cinque il primo dicembre in Viariggi nella solita sala delle adunanze Consulari dove si è radunato il Consiglio Comunale di questo luogo in continuazione della tornata d’autunno sotto la Presidenza del sig. Ferraris Serafino Sindaco, essendo intervenuti li signori Consiglieri Ferraris Sebastiano fu Francesco Antonio, Aschieri Agostino, Ferraris Domenico, Accornero Gio. Battista, Vipiana Pietro, Ferraris Giuseppe, Accornero Carlo, Fracchia Bartolomeo, Ferraris Sebastiano fu Francesco, Betta Pietro, Calvi Francesco, Bussa Francesco, Gado Gio. Battista, ed Asiano Giuseppe.

Riferisce il Sindaco come questo Consiglio con verbale del primo giugno ultimo scorso deliberava la formazione d’un Regolamento di Polizia Urbana e Rurale per questo Comune, quale, per rapportare la sanzione del Re, veniva rassegnato al Ministero Interni da cui fu rinviato onde vi venissero inserte alcune modificazioni proposte dal detto Ministero, descritte in nota del Sig. Intendente Generale di Vercelli in data 19 ultimo scorso 7.mbre, e trasmesse a questo Comune dal Sig. Intendente di Casale con lettera del 24 stesso mese.


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Atti del Parlamento italiano (1861)

Libera ed unita quasi tutta, per mirabile aiuto della divina Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli, e per lo splendido valore degli eserciti, l’Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra.

A voi si appartiene il darle istituti comuni e stabile assetto. Nello attribuire le maggiori libertà amministrative a popoli che ebbero consuetudini ed ordini diversi veglierete perchè l’unità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere menomata.

L’opinione delle genti civili ci è propizia; ci sono propizi gli equi e liberali principii che vanno prevalendo nei Consigli d’Europa. L’Italia diventerà per essa una guarentigia di ordine e di pace, e ritornerà efficace stromento della civiltà universale.

L’Imperatore dei Francesi, mantenendo fermo la massima del non-intervento, a noi sommamente benefica, stimò tuttavia di richiamare il suo inviato. Se questo fatto ci fu cagione di rammarico, esso non alterò i sentimenti della nostra gratitudine, nè la fiducia nel suo affetto alla causa italiana.


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