Grida di Milano del 29 luglio 1630
Questo testo è stato riletto e controllato. |
Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, et Mediolani Dux etc.
Ordina, e commanda, che niuno, eccettuati li Ministri Togati ardisca à tal spettacolo concorrere con ferarolo; balandrano, ò altra simil sorte di veste la quale possa coprire le braccia, ò le mani, sotto pena pecuniaria, e corporale arbitraria à S. E. ordinando, che subito sia preso.
Ordina ancora, et commanda, che niuno de sospetti, ò sequestrati, è molto meno infetti osi in alcun modo partirsi dalla sua casa, e molto meno di concorrere à tal spettacolo sotto pena della vita all’arbitrio di S. E. et del Tribunale della Sanità.
In oltre non sia alcuno così temerario, che osi non solo opporsi in qualsivoglia modo, mà ne anco turbare con detti, ò con fatti il corso della giustitia, nè meno irritare contro i mal fattori, e cio sotto pena della vita, et confiscatione de beni, all’arbitrio di S. E. et del Senato, dichiarando, che il marito per la moglie, il padre per il figliolo il patrone per il servitore incorreranno nella pena di 500. scudi, e maggior ancora corporale sino alla morte inclusivè in caso della contraventione della presente grida.
Ordina donque Sua Eccellenza, che con la publicatione di questa grida non possa alcuno pretendere d’ignoranza, et al Tribunale della Sanità, et alli Senatori, et Cavaglieri eletti, che ne procurino la pontual esecutione senza rispetto, ne risguardo di chi si sia come l’Eccellenza sua lo confida dell’integrita, e prudenza loro. Dat. in Milano li 29 Luglio 1630.Ex ordine Suæ Excellentiæ.
Proverio
In Milano, nella Regia Ducal Corte, per gli heredi di Pandolfo, et di Marco Tullio Malatesti
Stampatori Regij Camerali.