Grida di Milano del 29 luglio 1630

Antonio Ferrer

1630 Indice:Grida di condanna del 29 luglio 1630.djvu diritto Grida di Milano del 29 luglio 1630 Intestazione 3 settembre 2021 100% diritto


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Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, et Mediolani Dux etc.

DOvendosi dimani primo giorno d’Agosto per sodisfare alla giustitia dare il meritato castigo à Gio. Iacomo Mora Barbiere altre volte di P. Tic. et à Guglielmo Piazza altre volte Commissario della Sanità in detta Porta dal Tribunale della Sanità, et dal Senato, condannati ad essere, precedendo due Trombetta sopra carro condotti per la Città tenagliati nei luoghi de i delitti, privati con taglio della mano dritta nel luogo dove si fecero, et li trattati, et li onti, et ivi sopra eminente palco messi in rota, dove sopra duoi alti pali per sei hore sui trattenuti, doppoi scannati dal Carnefice, abbruggiati i loro corpi, disperse nel fiume le ceneri, demolita la casa del Mora, et nel solo di essa erretta un’infame colonna con l’inscrittione del delitto, et prohibitione perpetua, che ivi non si riedifichi, et potendosi ragionevolmente dubitare, che avidamente concorrendo tutto il popolo à dimostratione così esemplare nel concorso vi si asconda qualche scelerato parricida, il quale pigli occasione di sfogare la sua indemoniata, et perversa volontà come in altre occorrenze di concorso si è provato, et potendo essere, che il giusto dolore di chi si sente da questi malfattori nella morte de più prossimi offeso, dia occasione di turbare il corso della giustizia. Percio volendo l’Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore il Signor Ambrosio Spinola, Marchese de los Balbases, Commendator maggior di Castilla, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Governatore, et Capitan generale dello Stato di Milano etc. provedere à sopradetti pericoli paternamente, avertendo con la presente ciascuno di qualsi voglia stato, grado, et conditione si sij, che à tale spettacolo concorrerà, che averta à casi suoi per rispetto de pericoli de secreti ontatori, che nella turba si mescolaranno.

Ordina, e commanda, che niuno, eccettuati li Ministri Togati ardisca à tal spettacolo concorrere con ferarolo; balandrano, ò altra simil sorte di veste la quale possa coprire le braccia, ò le mani, sotto pena pecuniaria, e corporale arbitraria à S. E. ordinando, che subito sia preso.

Ordina ancora, et commanda, che niuno de sospetti, ò sequestrati, è molto meno infetti osi in alcun modo partirsi dalla sua casa, e molto meno di concorrere à tal spettacolo sotto pena della vita all’arbitrio di S. E. et del Tribunale della Sanità.

In oltre non sia alcuno così temerario, che osi non solo opporsi in qualsivoglia modo, mà ne anco turbare con detti, ò con fatti il corso della giustitia, nè meno irritare contro i mal fattori, e cio sotto pena della vita, et confiscatione de beni, all’arbitrio di S. E. et del Senato, dichiarando, che il marito per la moglie, il padre per il figliolo il patrone per il servitore incorreranno nella pena di 500. scudi, e maggior ancora corporale sino alla morte inclusivè in caso della contraventione della presente grida.

Ordina donque Sua Eccellenza, che con la publicatione di questa grida non possa alcuno pretendere d’ignoranza, et al Tribunale della Sanità, et alli Senatori, et Cavaglieri eletti, che ne procurino la pontual esecutione senza rispetto, ne risguardo di chi si sia come l’Eccellenza sua lo confida dell’integrita, e prudenza loro. Dat. in Milano li 29 Luglio 1630.

Ex ordine Suæ Excellentiæ.

V. Ferrer.

Proverio


In Milano, nella Regia Ducal Corte, per gli heredi di Pandolfo, et di Marco Tullio Malatesti

Stampatori Regij Camerali.