Regno di Sardegna - Regio Editto 30 settembre 1821 bis

Regno di Sardegna

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REGIO EDITTO


COL QUALE


SUA MAESTÀ


Concede pieno indulto e condono delle pene incorse per ogni eccesso, che ebbe luogo ne’ Regii Stati, onde operare, e sostenere lo sconvolgimento del Governo, sotto le restrizioni, e cautele ivi specificate.



In data del 30 Settembre 1821.











TORINO, DALLA STAMPERIA REALE.


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CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, E DI GENOVA;

PRINCIPE DI PIEMONTE,


EC. EC. EC.


Fra i disastri che afflissero cotanto le nostre popolazioni, e che tanta amarezza recarono al cuor nostro, non lasciammo di distinguere la classe de’ faziosi, che, disprezzando i più sacri doveri, rivolsero le armi, o cospirarono nelle tenebre, per rovesciare quel legittimo Governo, che gli aveva quasi tutti in ispecial modo distinti; dal novero di coloro, i quali per soverchia debolezza, o per una colpevole inconsideratezza, sono stati trascinati al delitto.

I danni sofferti da’ nostri popoli, il grido unanime de’ buoni, la sicurezza avvenire, e l’interesse delle vicine nazioni, armano contro i primi il braccio della Giustizia; nè il pubblico bene, nè i doveri nostri permettonci di trattenerlo; ma proviamo il più dolce sollievo al dolor nostro nel secondare verso gli altri i sensi del paterno nostro cuore, e mossi dalla speranza di rimettere colla nostra beneficenza sul sentiero dell’onore questi traviati, vogliamo coprire i loro falli con un generoso perdono.

Epperò col presente di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo determinato, e determiniamo quanto segue.

I. Concediamo pieno indulto e condono delle pene incorse per ogni eccesso che ebbe luogo ne’ nostri Stati per sconvolgere la forma [p. 4 modifica]di Governo, e sostenerne lo sconvolgimento, sotto le seguenti restrizioni, e cautele.

II. Saranno esclusi dal benefizio dell’indulto coloro, che sono riconosciuti, o si riconosceranno in avvenire, capi, autori, o promotori delle congiure, e sommosse con premeditato consiglio per procurare lo sconvolgimento del Governo.

Coloro, nelle case de’ quali scientemente si sono tenute le adunanze per concertare li piani, e le direzioni per eseguirli.

Coloro, che con spargimento di danaro, lusinghe o promesse, hanno smossa, o tentato di smuovere la fedeltà delle nostre truppe per l’oggetto avanti espresso.

Coloro, che, preposti alla istruzione e cura della gioventù, la fecero traviare, e prender parte nei seguiti attruppamenti al fine predetto.

Coloro, che con scritti sì stampati che manoscritti, e disseminati, insinuando il disprezzo delle leggi, e forma di Governo de’ nostri Stati prima dell’abdicazione del Re Vittorio Emanuele, mio amatissimo fratello, promossero l’introduzione di nuove forme.

Coloro, che dopo la dichiarazione nostra del 16 marzo scorso cercarono con scritti incendiarii d’insinuarne la falsità, e farla riguardare non emanata da nostra libera volontà, animando i sollevati a sostenere lo sconvolgimento; o si opposero colla forza e violenza alla promulgazione delle nostre Reali intenzioni.

Coloro, che si dichiararono capi, direttori, o membri dei Consigli de’ così detti Federati, o si misero al comando di essi, e li diressero facendo quindi parte dell’armata ribelle.

Coloro, che con manifesta insubordinazione contro i loro Superiori militari, o nelle piazze assunsero eglino stessi il comando degli uni, o delle altre per promuoverne, e sostenerne il detto sconvolgimento.

E finalmente coloro, che per promuovere e sostenere lo sconvolgimento si fossero resi colpevoli di omicidio, estorsione di danaro in proprio vantaggio dalle casse pubbliche o comunali, [p. 5 modifica]e d'imposizioni arbitrarie, di contribuzioni alle comuni, od ai particolari.

III. Contro gli individui compresi nelle avanti fatte eccettuazioni si continueranno i procedimenti, e saranno giudicati nella forma dalle nostre leggi prescritta, ed a termini di ragione, e giustizia.

IV. Si desisterà da ogni ulteriore procedimento contro tutti gli altri non compresi nelle avanti fatte eccettuazioni, siano essi ditenuti, contumaci, o fuggitivi.

V. Si ordinerà dai Regii nostri Senati il rilascio dei ditenuti ammessi a godere del benefizio del nostro indulto, non ancora condannati, ed eziandio di quelli, che sebbene condannati lo furono però a pene corporali per tempo limitato, non maggiore di anni dieci.

VI. Nell'ordinare però il loro rilascio si prescriverà quanto ai suddetti il confino in qualche luogo determinato, sotto la stretta vigilanza delle Autorità locali, pendente quel termine, che verrà fissato; oppure l'assoggettamento loro in patria ad una eguale giornaliera vigilanza delle Autorità locali, facendo ad essi passare sottomissione di vivere in avvenire da fedeli e leali sudditi, e di non più incorrere in simili eccessi, sotto più gravi pene; e quanto agli esteri si prescriverà loro il bando dai Regii Stati.

VII. Coloro, contro de' quali già si fossero rilasciate lettere di cattura o citazione dovranno, se sono negli Stati, fra il termine di mesi tre dalla data del presente, e se sono assenti, fra mesi sei, e nei primi giorni quindici dopo il loro ingresso in essi presentare il loro ricorso ai Senati nostri, e nell'ammetterli all'indulto si prescriveranno quelle cautele, che si crederanno le più adattate fra le avanti menzionate; e non presentandosi da essi il ricorso nei termini avanti stabiliti, verranno arrestati, ed assoggettati a più rigorose cautele.

VIII. Colla pubblicazione del presente Editto cesseranno le funzioni della Regia Delegazione, e le cause ancora pendenti [p. 6 modifica]verranno rimesse ai rispettivi Senati nella giurisdizione de' quali furono i delitti commessi.

IX. Gl'Impiegati sì civili che militari, ammessi a godere dell'indulto, s'intenderanno decaduti dalle loro rispettive cariche, ed impieghi, ed inabili a qualunque ulterior Regio servizio.

X. Similmente gli Studenti delle nostre Università ammessi all'indulto, s'intenderanno esclusi dalle medesime, ed inabili alla continuazione dei loro studi in esse, riservandoci Noi di provvedere per quelli, che per la giovanile età minore degli anni diciotto, e per una savia condotta tenuta posteriormente pel corso di anni due Ci si rappresentassero come meritevoli di benigno riguardo.

XI. Potranno eziandio essere ammessi all'indulto quegli individui, che sebbene compresi nelle eccezioni, faranno risultare in debita forma, che al tempo dei commessi delitti fossero minori degli anni venti, sotto però quelle più rigorose cautele, che saranno prefisse.

Mandiamo alli Senati nostri, ed alla Camera de' Conti d'interinare il presente, ed alle copie stampate nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede, che al proprio originale; chè tale è nostra mente.

Dato in Piacenza il trenta del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocento ventuno, e del Regno nostro il primo.

CARLO FELICE


V. Falletti P. Regg. Provv.

V. Fulcheri Regg. Provv.

V. Corte.

Della Valle.